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| Gazzetta n. 226 del 2005-09-28 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 8 settembre 2005, n. 200 |  | Disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo 16 luglio  1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero della  difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o piu'   decreti   legislativi   recanti   disposizioni  integrative  e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265;
 Visto  l'articolo  9  della  legge  27  dicembre  2004, n. 306, che proroga  al  31  dicembre  2005  i  termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004;
 Visto  il  decreto  legislativo  16  luglio  1997,  n. 265, recante disposizioni  in  materia  di  personale  civile  del Ministero della difesa,  a  norma  dell'articolo  1,  comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
 Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella runione del 18 marzo 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  ai  sensi del combinato disposto  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del  2004  e  all'articolo  5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo
 16 luglio 1997, n. 265
 1.  All'articolo  2 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
 "1-bis.  In  relazione al processo di ristrutturazione degli enti dell'area   tecnico-operativa   e   dell'area  tecnico-amministrativa periferica  le  procedure  di  cui  al  comma  1  sono  applicate con riferimento  agli organici, su base regionale, rideterminati ai sensi dell'articolo 3.".
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 8 settembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Martino, Ministro della difesa
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegata al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  Si  riporta  l'art. 2 comma 1, della legge 27 luglio
 2004,  n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del
 decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
 urgenti  per  garantire  la funzionalita' di taluni settori
 della   pubblica   amministrazione.   Disposizioni  per  la
 rideterminazione    di    deleghe   legislative   e   altre
 disposizioni connesse):
 «  Art.  2  (Disposizioni  per  la  rideterminazione di
 deleghe  legislative e altre disposizioni connesse) - 1. Il
 Governo  e'  delegato  ad  adottare, senza nuovi o maggiori
 oneri  per  il  bilancio  dello  Stato, entro il termine di
 dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
 legge,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  integrativi  e
 correttivi  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
 del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,  del
 decreto  legislativo  29 gennaio  1998,  n. 19, del decreto
 legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
 16 luglio  1997,  n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
 1997,  n. 165, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
 459,  e  del  decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
 attenendosi   alle   procedure  e  ai  principi  e  criteri
 direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi
 2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».
 - Si riporta l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 6 luglio
 2002, n. 137,
 «Art. 5 (Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione
 delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa,
 tecnico-amministrativa  e  tecnico-industriale della Difesa
 in    seguito   all'istituzione   del   servizio   militare
 volontario). - 1. (omissis).
 2.  Nell'attuazione  della  delega di cui al comma 1 il
 Governo    riorganizza,    anche   mediante   soppressione,
 accorpamento,  razionalizzazione  ovvero  ridefinizione dei
 compiti  anche  in  chiave  interforze,  le  strutture  e i
 comandi         delle        aree        tecnico-operativa,
 tecnico-amministrativa  e tecnico-industriale della Difesa,
 adeguandone  l'assetto  alla  riconfigurazione  delle Forze
 armate,   favorendo   l'ottimizzazione   delle  risorse  ed
 assicurando, altresi', il rispetto di quanto previsto dalla
 legge 18 febbraio 1997, n. 25.
 3.  Il  Governo  trasmette alla Camera dei deputati ed al
 Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
 di  cui  al  comma  1, al fine di acquisire il parere delle
 competenti  Commissioni  permanenti, che si esprimono entro
 sessanta giorni dalla data di trasmissione.».
 Note all'art. 1:
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo 16 luglio 1997, n. 265 (Disposizioni in materia
 di  personale  civile  del  Ministero della difesa, a norma
 dell'art.  1,  comma  1,  lettere  e)  e g), della legge 28
 dicembre  1995,  n.  549),  come  modificato  dal  presente
 decreto:
 «Art.  2. 1. Alla copertura dei posti disponibili nelle
 qualifiche  funzionali dalla III alla IX e relativi profili
 professionali,  risultanti dalle dotazioni organiche di cui
 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 7  febbraio  1997  si  provvede,  nel rispetto della natura
 della  delega  di  cui  all'art.  1 della legge 28 dicembre
 1995, n. 549, e della inevitabile separazione temporale dei
 singoli  provvedimenti  rientranti  nella  ristrutturazione
 globale,  anche  attraverso le procedure previste dall'art.
 3,  commi  da  205  a  208,  della  medesima  legge, per la
 riqualificazione    del   personale,   le   cui   modalita'
 applicative, in ambito Difesa, saranno definite con decreto
 del  Ministro  della difesa, previa contrattazione ai sensi
 dell'art.  50,  comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio
 1993, n. 29.
 1-bis.  In  relazione  al  processo di ristrutturazione
 degli   enti   dell'area   tecnico-operativa   e  dell'area
 tecnico-amministrativa  periferica,  le procedure di cui al
 comma  1  sono  applicate con riferimento agli organici, su
 base regionale, rideterminati ai sensi dell'art. 3.».
 
 
 
 
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