| 
| Gazzetta n. 225 del 2005-09-27 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 1 settembre 2005 |  | Indicazione  del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni, relativi all'emissione del 31 agosto 2005. |  | 
 |  | IL DIRETTORE della direzione seconda del Dipartimento del tesoro
 
 Visto  il  decreto n. 90059 del 23 agosto 2005, che ha disposto per il  31 agosto  2005  l'emissione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro a centottantuno   giorni   senza   l'indicazione  del  prezzo  base  di collocamento;
 Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Ritenuto  che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 90059  del  23 agosto  2005  occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2005;
 Considerato   che   il  prezzo  di  assegnazione  del  collocamento supplementare  riservato  agli  operatori  «specialisti  in titoli di Stato» e' pari al prezzo medio ponderato d'asta;
 Decreta:
 Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantuno giorni e' risultato pari a 98,978.
 La  spesa  per  interessi,  per  l'emissione suddetta, gravante sul capitolo  2215  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a Euro  81.772.884,33  per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 28 febbraio 2006.
 A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verra' assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2006.
 Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantuno giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99, 100 ed a 98,489.
 Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'ufficio centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° settembre 2005
 Il direttore: Cannata
 |  |  |