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| Gazzetta n. 225 del 2005-09-27 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | CIRCOLARE 8 settembre 2005 |  | Doveri  degli  enti  di  servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni  amministrative,  previste  dall'articolo 3-bis  della legge 6 marzo 2001, n. 64. |  | 
 |  | Premessa. Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del  1° aprile  2005  e'  stata pubblicata  la  legge  31 marzo  2005,  n. 43, che ha convertito, con modificazioni,  il  decreto-legge  31 gennaio  2005,  n.  7,  recante «disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'   culturali,   per   il   completamento   di  grandi  opere strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare  gli  adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.  Sanatoria  degli  effetti  dell'art.  4,  com-ma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280».
 Tale  legge  ha  apportato,  all'art. 6-quinquies, alcune modifiche alla  legge  6 marzo  2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in materia di servizio civile nazionale.
 In particolare, con riferimento alla legge n. 64 del 2001, e' stato inserito,  dopo  l'art.  3  relativo ai requisiti che gli enti devono possedere  per  poter  presentare  progetti  di  servizio  civile, un ulteriore articolo (3-bis) volto a prevedere un sistema sanzionatorio che  assicuri  una  efficiente  gestione  del  servizio  civile e una corretta realizzazione dei progetti.
 L'introduzione di tale norma si e' resa necessaria in quanto vi era l'esigenza  di colmare la lacuna esistente mancando, nella previgente normativa,   una  qualsiasi  previsione,  relativa  alle  ipotesi  di comportamenti  reprensibili  da  parte  degli  enti  e  alle sanzioni conseguenti,  che  consentisse  all'Amministrazione di intervenire in caso  di  irregolarita'  nella  gestione  del servizio civile o nella realizzazione dei progetti.
 La  nuova  norma al comma 1 individua, in linea generale, il dovere degli enti di assicurare un'efficiente gestione del servizio civile e una  corretta  attuazione  dei  progetti;  al  comma  2  definisce le sanzioni  amministrative applicabili agli enti descrivendo in termini generali  le  fattispecie  illecite;  al  comma  3  indica  criteri e principi  generali  per  l'irrogazione  delle  sanzioni  nei relativi procedimenti.
 Le  disposizioni che descrivono i doveri degli enti, le fattispecie illecite  ed  il procedimento sanzionatorio sono formulate in termini generali,  pertanto, con la presente circolare, si intende soddisfare l'esigenza   di   fornire   indicazioni  piu'  dettagliate,  sia  con riferimento  ai  comportamenti  che  gli  enti devono osservare nella gestione del servizio civile e durante la realizzazione dei progetti, sia  in  relazione  alle  condotte  illecite alle quali conseguono le sanzioni   previste  dalla  legge,  sia  in  merito  al  procedimento sanzionatorio.
 Si  evidenzia  che  l'entrata  in  vigore  del  decreto legislativo 5 aprile  2002,  n.  77, stabilita per il 1° gennaio 2006 dall'art. 2 del  decreto-legge  9 novembre  2004,  n.  266,  convertito con legge 27 dicembre  2004,  n. 306, determinera' l'acquisizione di competenze in materia di servizio civile da parte delle regioni e delle province autonome  di  Trento  e  Bolzano.  Pertanto  si  rendera'  necessario adeguare  la  presente  circolare  alle conseguenti modificazioni che riguarderanno la gestione del servizio civile.
 1. Doveri degli enti di servizio civile nazionale.
 1.1.  Con  riferimento  ai  doveri  degli  enti  di servizio civile nazionale previsti all'art. 3-bis, commi 1 e 2, della legge n. 64 del 2001,  appare  necessario  specificare la gamma dei comportamenti che gli  enti  stessi  sono tenuti ad osservare al fine di assicurare una efficiente gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione del  progetto.  A tal fine si fornisce, di seguito, un'elencazione di regole  e  doveri che gli enti devono seguire scrupolosamente sin dal momento di avvio delle procedure di selezione dei volontari e durante tutto il periodo di realizzazione dei progetti:
 a)  rispettare, nelle procedure per la selezione dei volontari da impiegare   in   attivita'   di   servizio   civile,  i  principi  di imparzialita',  pubblicita'  e  trasparenza, assicurando ai candidati l'accesso   ai   documenti,   nonche'  garantire  l'osservanza  delle disposizioni  previste  dalla  circolare  dell'8 aprile 2004, recante «progetti  di  servizio civile nazionale e procedure di selezione dei volontari»  e  dal  Bando  di  selezione dell'Ufficio; in particolare pubblicare,   al   termine   della   selezione,  la  graduatoria  dei selezionati  e  degli  idonei non selezionati; redigere un elenco, da trasmettere  all'Ufficio, con i nominativi dei candidati non idonei o esclusi  dalla  selezione,  comunicando  agli  interessati il mancato inserimento  in  graduatoria  con  l'indicazione  della  motivazione; pubblicare    anche    la    graduatoria    approvata    dall'Ufficio successivamente  al  controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001;
 b)  rispettare le disposizioni di cui alla circolare 30 settembre 2004,  recante  «disciplina  dei  rapporti  tra  enti e volontari del servizio  civile  nazionale», con particolare riferimento a quelle di cui  ai  paragrafi 2, 4, 7, 9 e 10 che prevedono adempimenti a tutela dei volontari o nell'interesse dell'Ufficio;
 c)  avviare  il progetto nel giorno indicato nel provvedimento di approvazione  della  graduatoria,  salvo  cause  di forza maggiore da comunicare tempestivamente all'Ufficio;
 d)  assicurare  al  volontario  la  corresponsione  del  vitto  e dell'alloggio,  secondo  le modalita' previste nel progetto, nel caso in cui lo stesso preveda la fornitura di tali servizi;
 e)  garantire  al volontario una formazione generale che abbia la durata   indicata  nel  progetto  nonche'  una  formazione  specifica relativa alle peculiari attivita' previste dal progetto stesso;
 f)  impiegare  il  volontario  nel  rispetto della sua dignita' e personalita'  assicurando  che  non  vengano  posti in essere atti di vessazione fisica e morale;
 g)   impiegare   il  volontario  presso  le  sedi  di  attuazione accreditate  secondo  i  piani  di  azione,  l'orario  di  servizio e l'articolazione settimanale previsti dal progetto;
 h)   comunicare   mensilmente   all'Ufficio  tramite  il  sistema informatico  «Helios» le assenze dei volontari che danno luogo ad una decurtazione  dell'assegno  nonche'  le  assenze per maternita' e per infortuni;
 i)   garantire  la  presenza,  in  sede,  per  almeno  dieci  ore settimanali,  dell'operatore  locale  di  progetto,  designato  quale referente   del   volontario  per  tutte  le  questioni  inerenti  la realizzazione del progetto stesso;
 l)   impiegare   il  volontario  esclusivamente  nelle  attivita' indicate   nel   progetto  astenendosi  dal  chiedere  prestazioni  o adempimenti non previsti;
 m)  garantire,  in caso di violazione da parte del volontario dei doveri  indicati  nel provvedimento di avvio al servizio, il rispetto della  procedura per l'applicazione delle relative sanzioni descritta nel provvedimento stesso;
 n) attivare,  per  quanto  di  competenza,  le  procedure  per il riconoscimento  dei crediti formativi, qualora previsti dal progetto, e  consentire al volontario la fruizione di eventuali benefici cui la partecipazione alla realizzazione del progetto da' diritto;
 o)   portare   a  termine  il  progetto  ponendo  in  essere,  in conformita'  con  le  finalita'  previste  dalla legge n. 64/2001, il complesso  delle  attivita'  volte  al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 p)  comunicare  all'Ufficio le cause che impediscono l'avvio o il completamento  del  progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, entro dieci giorni dal loro verificarsi;
 q)  effettuare  il  monitoraggio  interno  per la valutazione dei risultati  del  progetto  nonche'  per  la verifica degli esiti della formazione svolta.
 2.  Condotte  illecite  alle  quali conseguono le sanzioni previste dalla legge n. 64 del 2001.
 2.1.  In  merito  alle  sanzioni  amministrative che possono essere irrogate  agli  enti  di  servizio  civile, previste dall'art. 3-bis, comma   2,   della  legge  n.  64/2001,  si  e'  ritenuto  necessario individuare  specificatamente  le  condotte illecite cui applicare le singole  sanzioni,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri generali fissati al comma 3 dello stesso articolo.
 2.2.  La  sanzione  amministrativa  della  diffida  per iscritto si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i  seguenti  comportamenti che si caratterizzano per la lieve entita' dell'infrazione:
 a)   inosservanza   delle  disposizioni  di  cui  alla  circolare 30 settembre  2004,  recante  «disciplina  dei  rapporti  tra  enti e volontari del servizio civile nazionale»;
 b)  inosservanza,  nelle  procedure  selettive,  dei  principi di trasparenza, di accesso ai documenti, di pubblicita' e imparzialita', delle  disposizioni previste dalla circolare dell'8 aprile 2004 e dal Bando  di  selezione  dell'Ufficio, nonche' mancata pubblicita' delle graduatorie;
 c)   mancato   avvio   del   progetto  nel  giorno  indicato  nel provvedimento   di  approvazione  della  graduatoria,  ovvero  omessa tempestiva  comunicazione  all'Ufficio  delle cause di forza maggiore che hanno determinato il ritardo nell'avvio del progetto stesso;
 d)   mancato   rispetto  dell'orario  di  servizio  indicato  nel progetto;
 e)  violazione  dell'impegno  di  garantire la presenza, in sede, dell'operatore locale di progetto per il numero di ore previsto;
 f)    mancata   osservanza   della   procedura,   descritta   nel provvedimento di avvio al servizio, per l'applicazione di sanzioni al volontario;
 g) mancata comunicazione delle assenze dei volontari.
 2.3.  La sanzione amministrativa della revoca dell'approvazione del progetto  si  applica  nel  caso  in  cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:
 a)   particolare   gravita'   o  recidiva  delle  violazioni  che comportano l'applicazione della sanzione della diffida;
 b) mancata corresponsione al volontario del vitto e dell'alloggio qualora previsti dal progetto;
 c)   impiego   del  volontario  presso  sedi  di  attuazione  non accreditate,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  paragrafo  6 della circolare  30 settembre  2004,  recante  «disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale».
 2.4.  La  sanzione  amministrativa  dell'interdizione  temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno si applica nel caso in  cui  gli  enti  di  servizio  civile pongano in essere i seguenti comportamenti:
 a)   particolare   gravita'   o  recidiva  delle  violazioni  che comportano     l'applicazione    della    sanzione    della    revoca dell'approvazione del progetto;
 b)  omessa  comunicazione  ai  soggetti  interessati  del mancato inserimento  nelle  graduatorie  ovvero comunicazione dell'esclusione senza indicazione della relativa motivazione;
 c)  mancato  svolgimento  dell'attivita' di monitoraggio interno, finalizzata  alla valutazione dei risultati del progetto nonche' alla verifica degli esiti della formazione svolta;
 d)  mancata  comunicazione all'Ufficio, entro il termine di dieci giorni,  dell'impedimento  all'avvio o al completamento del progetto, anche  in  relazione  alle  diverse  sedi di attuazione dello stesso, sempre che sussista un giustificato motivo;
 e)  impiego del volontario in attivita' non previste dal progetto o presso altre sedi di progetto o in altri progetti;
 f)  mancato  avvio  delle  procedure  per  il  riconoscimento dei crediti formativi e mancato riconoscimento al volontario dei benefici cui la partecipazione alla realizzazione del progetto da' diritto;
 g)   mancata   formazione   generale  o  specifica  ai  volontari nell'ambito del limite minimo previsto dalla vigente normativa.
 2.5.  La  sanzione  amministrativa  della  cancellazione  dall'albo provvisorio  degli  enti  di servizio civile nazionale si applica nel caso  in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:
 a)   particolare   gravita'   o  recidiva  delle  violazioni  che comportano   l'applicazione   della   sanzione   della   interdizione temporanea a presentare altri progetti;
 b) atti gravemente lesivi della dignita' del volontario;
 c) richiesta ai volontari di somme di danaro;
 d) mancato avvio del progetto senza un giustificato motivo;
 e)  gravi  mancanze  nella  realizzazione del progetto o di parte rilevante  di  esso,  tali  da  pregiudicare  il  conseguimento degli obiettivi  e  da  rendere  il progetto stesso estraneo alle finalita' previste dalla legge n. 64/2001.
 2.6.  Le  condotte  individuate  ai  commi  3.2., 3.3., 3.4., 3.5., qualora  presentino  aspetti di particolare gravita', potranno essere punite  anche  con  piu'  sanzioni  secondo quanto previsto nell'art. 3-bis della legge n. 64 del 2001.
 2.7.  I  provvedimenti  con i quali vengono irrogate le sanzioni di cui ai commi 3.3., 3.4., 3.5., sono adottati nei confronti degli enti iscritti   nell'albo   provvisorio  degli  enti  di  servizio  civile nazionale  in quanto l'Ufficio si relaziona esclusivamente con questi ultimi;  infatti  tutti i provvedimenti in materia di servizio civile hanno  quale  destinatario l'ente accreditato che rappresenta l'unico interlocutore  dell'amministrazione. Tuttavia sono fatti salvi i casi in  cui  gli  enti accreditati dimostrino, con le modalita' di cui al successivo    paragrafo,   che   le   infrazioni   siano   imputabili esclusivamente  all'ente  associato  (vale  a  dire legato da vincoli associativi, federativi o consortili o da accordi di partenariato con l'ente  accreditato)  o  ad una delle sedi di attuazione del progetto dell'ente associato ovvero ad una responsabilita' personale derivante da  una violazione riconducibile ad una condotta individuale. In tali ipotesi  resta  comunque  ferma l'eventuale responsabilita' indiretta «in  vigilando»  dell'ente accreditato iscritto nell'albo provvisorio degli  enti  di  servizio  civile  nazionale, tenuto ad assicurare il corretto  svolgimento  delle  attivita'  connesse  all'attuazione del progetto.
 3. Procedimenti sanzionatori.
 3.1.  L'art.  3-bis,  comma  3  della legge n. 64 del 2001, oltre a definire  i  criteri generali nel rispetto dei quali le sanzioni sono irrogate,   individua   i  soggetti  che  adottano  il  provvedimento indicando  le  linee  generali  del  procedimento  sanzionatorio.  Al riguardo   si   rende   necessario  delineare  le  singole  fasi  del procedimento stesso, disciplinando in dettaglio la procedura relativa alla  contestazione  degli  addebiti,  all'adozione del provvedimento sanzionatorio  e  alla  formulazione delle controdeduzioni a discolpa degli addebiti mossi.
 3.2. Il procedimento sanzionatorio si instaura con la contestazione scritta   dell'addebito   che  deve  essere  effettuata  dall'Ufficio tempestivamente,  e comunque non oltre quindici giorni decorrenti dal verificarsi  dei  fatti  o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi.  Qualora  la  conoscenza  dei  fatti avvenga a seguito di una ispezione  effettuata  dall'Ufficio,  il termine per la contestazione decorre dalla data del relativo verbale che deve essere redatto entro trenta  giorni  dalla  data  in  cui  viene  conferito  l'incarico di effettuare  l'ispezione stessa. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti  oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si  ritiene  integrata  dal comportamento. Deve altresi' contenere il termine,   non   inferiore   a   trenta  giorni  e  non  superiore  a quarantacinque,  entro  cui  gli  enti  di servizio civile, che hanno comunque  facolta' di essere sentiti ove lo richiedano espressamente, possono   presentare  le  proprie  controdeduzioni.  Trascorso  detto termine,   nei   successivi   quindici   giorni   viene  adottato  il provvedimento  sanzionatorio che conclude il procedimento nel termine di settantacinque giorni dal verificarsi dei fatti.
 3.3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti  che  hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la  procedura  seguita  nella fase della contestazione; contenere una dettagliata  e  sufficiente  motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.
 3.4.  Il  procedimento  sanzionatorio  viene  archiviato qualora le controdeduzioni  dell'ente  di  servizio civile, nei cui confronti e' stato   instaurato   il   procedimento   stesso,  rendano  congrue  e sufficienti ragioni a sua discolpa.
 Roma, 8 settembre 2005
 
 Il direttore generale dell'Ufficio nazionale
 per il servizio civile
 Palombi
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