Gazzetta n. 224 del 2005-09-26 |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 9 settembre 2005 |
Riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito dell'emergenza energetica dovuta all'uragano Katrina, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. |
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IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, ed in particolare l'art. 14; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'art. 7; Visto il manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005, n. 17307, recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso; Visto il decreto direttoriale 14 aprile 1997 recante istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, della Struttura permanente per l'emergenza energetica; Visto il decreto direttoriale 13 gennaio 2005, n. 17294, recante rinnovo della Struttura permanente per l'emergenza energetica; Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito indicata come l'AIE) del 2 settembre 2005 con cui, a motivo dell'attuale situazione di crisi dell'industria petrolifera negli Stati Uniti d'America dovuta al disastro naturale provocato dall'uragano Katrina e alla conseguente riduzione della capacita' di produzione di greggio e di raffinazione nell'area del Golfo del Messico, la stessa AIE richiede la collaborazione degli Stati membri per un'azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento e definisce in via preliminare i contributi previsti per ciascuno Stato membro; Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 2 settembre 2005 con cui il direttore esecutivo dell'AIE, avendo verificato il consenso degli Stati membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e conferma i quantitativi e i tempi dell'azione coordinata; Considerato che ai sensi delle soprarichiamate note l'Italia e' tenuta a coprire per un periodo di trenta giorni una quota pari al 4,1% del complessivo programma di intervento dell'AIE, pari a 82.870 barili di oli greggi o di prodotti per giorno; Considerato che l'AIE con comunicazione del 6 settembre 2005 ha manifestato l'intenzione di valutare l'efficacia delle misure adottate e di provvedere al loro eventuale aggiornamento nella riunione del consiglio di direzione fissata per il 15 settembre 2005; Considerato il verbale della riunione del 5 settembre 2005 della Struttura permanente per l'emergenza energetica; Considerato il verbale della riunione del 6 settembre 2005 della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuto necessario ridurre in via temporanea l'ammontare obbligatorio delle scorte di riserva di prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono al consumo tali prodotti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; Ritenuto opportuno suddividere l'impegno nazionale di riduzione in due parti, pari rispettivamente al 60% di prodotti di categoria I (benzina) e al 40% di prodotti di categoria III (oli combustibili) per un ammontare equivalente complessivo di 330.704 tonnellate metriche; Decreta: Art. 1. Riduzione delle scorte petrolifere di riserva 1. La misura delle scorte di riserva di prodotti petroliferi come determinata e ripartita tra i soggetti tenuti a tale obbligo con il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 14 aprile 2005, n. 17307, e' ridotta a decorrere dalle ore 0,00 del 10 settembre 2005 fino al 2 ottobre 2005, degli ammontari indicati nel seguito. 2. L'ammontare in riduzione per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 10 settembre 2005 e si conclude alle ore 24,00 del 16 settembre 2005 e' pari a: categoria I (benzine): tonnellate 88.264; categoria III (oli combustibili): tonnellate 77.088. L'ulteriore ammontare in riduzione per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 17 settembre 2005 e si conclude alle ore 24,00 del 2 ottobre 2005, e' pari a: categoria I (benzine): 88.264 tonnellate; categoria III (oli combustibili): 77.088 tonnellate. 3. L'ammontare complessivo della riduzione da conseguire entro il 2 ottobre 2005 e' pertanto pari a: categoria I (benzine): 176.528 tonnellate; categoria III (oli combustibili): 154.176 tonnellate. 4. L'ammontare di scorte petrolifere di riserva reso disponibile e' utilizzato o messo sul mercato dai soggetti tenuti all'obbligo. | Art. 2. Disposizioni transitorie e finali 1. Con note della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie viene comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo la ripartizione delle riduzioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005, n. 17307. 2. Con successivo provvedimento il Ministro delle attivita' produttive indica le eventuali modifiche del programma di utilizzo, e i tempi e le modalita' di ricostituzione delle scorte in accordo alle decisioni che verranno adottate dall'AIE. 3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione. Roma, 9 settembre 2005 Il Ministro: Scajola |
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