Gazzetta n. 224 del 2005-09-26 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 settembre 2005 |
Decadenza dalla concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse sportive alla «Newbet s.r.l.», in Roma, su eventi sportivi organizzati dal CONI. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il regolamento emanato con decreto 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, ed in particolare l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il CONI ha attribuito le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o societa'; Visto il decreto 7 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa; Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001; Visto 1'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito in concessione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni relative ai giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496; Visto il disciplinare di concessione ex lege del 6 novembre 2002 tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha definito tempi e modalita' del trasferimento delle predette competenze a far data dal 1° luglio 2003; Visto l'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, che ha istituito, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Commissione per la trasparenza dei giochi; Visto l'art. 39, comma 12-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha esteso ai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive i benefici previsti dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003; Visto l'art. 4, comma 194, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha ridefinito le condizioni economiche per i concessionari della raccolta delle scommesse sportive; Considerato che il concessionario Newbet s.r.l. in liquidazione, titolare della concessione n. 3741 del comune di Novate Milanese, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 24 novembre 2003; Considerato che con nota prot. 2005/33037/COA/CPS/SCO del 24 giugno 2005 al predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica relativa all'anno 2005, scaduta e non pagata; Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Considerato che il concessionario in questione non ha versato l'importo a debito richiesto ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale; Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dall'adesione alle disposizioni recate dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, comma 12-bis;
E m a n a Il seguente decreto:
Art. 1. 1. E' dichiarato decaduto il concessionario Newbet s.r.l. in liquidazione, con sede legale in via Lucrezio Caro n. 67, 00193 Roma, dalla concessione n. 3741 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Novate Milanese. 2. Sara' provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999. 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2005 Il direttore generale: Tino |
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