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| Gazzetta n. 224 del 2005-09-26 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 15 settembre 2005 |  | Decadenza  dalla  concessione  per  l'esercizio  della raccolta delle scommesse  sportive alla «Newbet s.r.l.», in Roma, su eventi sportivi organizzati dal CONI. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
 Visto  il regolamento emanato con decreto 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione  dell'art.  3,  comma  230,  della  legge n. 549 del 1995, recante  norme  per  l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore  ed  a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal   CONI,   ed  in  particolare  l'art.  2,  comma  1,  del  citato regolamento,  in  base  al quale il CONI ha attribuito le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o societa';
 Visto  il  decreto  7 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi  relativi  alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
 Visto   l'art.  8  del  decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni  in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33,  concernente  l'affidamento  delle attribuzioni in materia di giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato;
 Visto  il  decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal   decreto   interdirigenziale   2 agosto   2002,   recante  norme disciplinanti  la  ridefinizione  delle  condizioni  economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;
 Visto  1'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con   modificazioni  dalla  legge  8 agosto  2002,  n.  178,  che  ha attribuito  in  concessione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  le  funzioni  relative  ai  giochi,  scommesse  e concorsi pronostici  connessi  con  manifestazioni sportive, ferma restando la riserva  del  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496;
 Visto  il  disciplinare  di concessione ex lege del 6 novembre 2002 tra  il  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  e l'Amministrazione autonoma  dei monopoli di Stato che ha definito tempi e modalita' del trasferimento  delle  predette  competenze  a  far data dal 1° luglio 2003;
 Visto  l'art.  3,  comma  1,  lettera  g),  del decreto legislativo 3 luglio  2003,  n.  173,  che ha istituito, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Commissione per la trasparenza dei giochi;
 Visto  l'art.  39,  comma  12-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326,  che  ha esteso ai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive  i benefici previsti dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003,  n.  147,  convertito  con  modificazioni dalla legge 1° agosto 2003,  n.  200,  e  dal  decreto  interdirigenziale  10 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2003;
 Visto  l'art.  4,  comma 194, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che  ha ridefinito le condizioni economiche per i concessionari della raccolta delle scommesse sportive;
 Considerato  che  il  concessionario Newbet s.r.l. in liquidazione, titolare  della concessione n. 3741 del comune di Novate Milanese, ha aderito  alle  migliori  condizioni  economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 24 novembre 2003;
 Considerato che con nota prot. 2005/33037/COA/CPS/SCO del 24 giugno 2005  al  predetto  concessionario  e'  stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica relativa all'anno 2005, scaduta e non pagata;
 Considerato  che  con  la predetta nota, ai fini della ricognizione della  posizione  amministrativa  e  contabile  dei concessionari del servizio  di  raccolta  delle scommesse sportive, e' stato avviato il procedimento  di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Considerato  che  il  concessionario  in  questione  non ha versato l'importo  a  debito  richiesto  ai fini della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza  di  cio' e' stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;
 Considerato   quindi  di  dover  procedere  alla  dichiarazione  di decadenza  del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti   dall'adesione   alle   disposizioni  recate  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, comma 12-bis;
 
 E m a n a
 Il seguente decreto:
 
 Art. 1.
 1.  E'  dichiarato  decaduto  il  concessionario  Newbet  s.r.l. in liquidazione, con sede legale in via Lucrezio Caro n. 67, 00193 Roma, dalla  concessione n. 3741 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Novate Milanese.
 2.  Sara'  provveduto  a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  le  somme,  maggiorate  dei relativi interessi, ancora dovute a titolo  di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998,  n.  504,  di  quote  di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione  della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000,  2001,  2002  e  2003  e  ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.
 3.  Avverso  il  presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo nella  forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o,  in  alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 settembre 2005
 Il direttore generale: Tino
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