Gazzetta n. 224 del 2005-09-26
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2005
Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore di Ministeri, enti pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 104, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel modificare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle duecento unita', all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Viste le richieste delle seguenti Amministrazioni: Ministero dei beni culturali ed ambientali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle comunicazioni, Corte dei conti, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e politiche sociali, Ministero della difesa, Ministero della giustizia - Ufficio centrale archivi notarili, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero degli affari esteri - Istituto agronomico per l'oltremare, Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi e Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, Ministero dell'interno, Ministero della salute, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Commissariato del Governo della provincia di Bolzano - Corte dei conti di Bolzano, Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - IPOST, ENAC, INPDAP, IPSEMA, UNIRE gente e cavalli, Agenzie delle dogane e delle entrate, CRI, ISTAT, Istituto superiore di sanita', Istituto nazionale per la fisica della materia, ENEA, APAT, ISPESL, INAF, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e CNR;
Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna Amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica;
Ritenuto, pertanto, che le Amministrazioni richiedenti sono tenute a rideterminare la propria dotazione organica nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dal citato art. 1, comma 93, della 30 dicembre 2004, n. 311;
Ritenuto di autorizzare in favore delle predette Amministrazioni un numero di posti sulla base delle richieste strettamente indispensabili e prioritarie e subordinatamente alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonche' dell'espletamento delle procedure di mobilita' volontaria, anche con riferimento all'acquisizione di dipendenti provenienti dalla trasformazione di Amministrazioni pubbliche e di dipendenti in situazione di eccedenza o disponibilita', a cui successivamente dovra' seguire la comunicazione di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Ritenuto, altresi', di autorizzare le predette Amministrazioni ad avviare procedure di reclutamento per un numero di posti compatibili con i vincoli assunzionali previsti dalla citata legge n. 311/2004 per il triennio 2005-2007 e in considerazione della scarsita' delle risorse finanziarie disponibili ai fini della relativa autorizzazione ad assumere previste dal comma 96, dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004;
Ritenuto che occorre dare priorita' ad un numero prefissato di procedure di reclutamento per le sedi maggiormente carenti di personale, all'immissione di professionalita' del settore informatico, della ricerca, legale, tecnico e sanitario ed alle richieste per le Amministrazioni i cui processi di immissione di personale siano in linea con i tassi programmati di riduzione del numero dei dipendenti e della spesa del personale, nonche' alle procedure per l'immissione di personale con contratto a tempo ridotto sulla base dei dati forniti dalle singole Amministrazioni secondo le istruzioni indicate nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato dell'11 aprile 2005;
Tenuto conto dell'estrema necessita' rappresentata dalla Corte dei conti di essere autorizzata a bandire procedure concorsuali per il personale dirigenziale, informatico e statistico in ragione delle ulteriori competenze attribuite alla medesima Corte dei conti dall'art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Ritenuto che occorre dare priorita' alle richieste delle Amministrazioni che non hanno ottenuto, negli ultimi due anni, l'autorizzazione all'avvio delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti a tempo indeterminato, nonche' di quelle che hanno attivato nell'ultimo triennio procedure di mobilita' volontaria e d'ufficio di cui agli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista le note n. 7033/U/Gab del 19 luglio 2005 e n. 28234 del 28 luglio 2005 del Ministero della funzione pubblica con le quali si chiede il parere del Ministro dell'economia e della finanze in ordine alla richieste di autorizzazione a bandire delle predette amministrazioni;
Acquisito il parere positivo del Ministro dell'economia e delle finanze concernente le suindicate richieste di autorizzazione a bandire con nota n. 17515 del 3 agosto 2005;
Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto, pertanto, che le predette Amministrazioni possano, ai sensi dell'art. 1, comma 104, del decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 311, essere autorizzate ad avviare le citate procedure di reclutamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini»;
Decreta:
1. Le Amministrazioni di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad avviare procedure pubbliche concorsuali per complessivi 2.480 posti cosi' come suddivisi tra le Amministrazioni di cui alla citata tabella.
2. L'avvio delle procedure di reclutamento di cui al comma precedente restano, comunque, subordinate al rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato, nonche' alla trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale pubblica amministrazione, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP, della copia dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per la verifica del rispetto dei principi in materia di accesso e mobilita' della copia del bando di concorso relativo ai posti autorizzati con il presente decreto.
3. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente decreto possono, altresi', essere avviate tenendo conto dell'effettiva vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di concorso.
4. Le medesime Amministrazioni sono, altresi', tenute a trasmettere il provvedimento di nomina delle relative commissioni di concorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2005
p. Il Presidente: Baccini

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2005 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 174
Tabella 1

----> vedere TABELLA da pag. 6 a pag. 10 della G.U. <----