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| Gazzetta n. 224 del 2005-09-26 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2005 |  | Autorizzazione  a  bandire  procedure  di  reclutamento  in favore di Ministeri,  enti  pubblici non economici, agenzie ed enti di ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
 Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma 104, della citata legge 30 dicembre  2004, n. 311, che, nel modificare il secondo periodo del comma  4  dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, subordina  l'avvio delle procedure concorsuali per le Amministrazioni dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali,  gli  enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con  organico  superiore  alle  duecento  unita',  all'emanazione  di apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Viste  le richieste delle seguenti Amministrazioni: Ministero dei beni  culturali ed ambientali, Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio,  Ministero  delle  comunicazioni,  Corte  dei conti, Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  Ministero  del lavoro e politiche  sociali, Ministero della difesa, Ministero della giustizia - Ufficio centrale archivi notarili, Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  Ministero  degli affari esteri - Istituto agronomico per  l'oltremare,  Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Ispettorato  centrale repressione frodi e Dipartimento della qualita' dei  prodotti  agroalimentari  e dei servizi, Ministero dell'interno, Ministero della salute, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Commissariato del Governo della provincia di Bolzano - Corte dei conti di Bolzano, Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - IPOST, ENAC, INPDAP, IPSEMA,  UNIRE gente e cavalli, Agenzie delle dogane e delle entrate, CRI,  ISTAT, Istituto superiore di sanita', Istituto nazionale per la fisica della materia, ENEA, APAT, ISPESL, INAF, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e CNR;
 Visto  l'art.  1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che  prevede  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche delle Amministrazioni  dello  Stato  anche  ad  ordinamento autonomo, delle agenzie,  incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma  4,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei  principi  e  criteri  di  cui  all'art. 1, comma 1, del predetto decreto  legislativo  e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della  spesa  complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna  Amministrazione,  tenuto  comunque  conto  del  processo di innovazione tecnologica;
 Ritenuto,  pertanto,  che  le  Amministrazioni  richiedenti  sono tenute a rideterminare la propria dotazione organica nel rispetto dei limiti  e  dei  vincoli  previsti  dal citato art. 1, comma 93, della 30 dicembre 2004, n. 311;
 Ritenuto  di autorizzare in favore delle predette Amministrazioni un   numero   di   posti  sulla  base  delle  richieste  strettamente indispensabili  e  prioritarie  e  subordinatamente alla verifica del rispetto  delle  previsioni  di cui al citato art. 1, comma 93, della legge  30 dicembre 2004, n. 311, in materia di rideterminazione delle dotazioni  organiche,  nonche'  dell'espletamento  delle procedure di mobilita'  volontaria,  anche  con  riferimento  all'acquisizione  di dipendenti   provenienti   dalla  trasformazione  di  Amministrazioni pubbliche   e   di   dipendenti   in   situazione   di   eccedenza  o disponibilita', a cui successivamente dovra' seguire la comunicazione di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
 Ritenuto, altresi', di autorizzare le predette Amministrazioni ad avviare  procedure di reclutamento per un numero di posti compatibili con  i  vincoli  assunzionali previsti dalla citata legge n. 311/2004 per  il  triennio 2005-2007 e in considerazione della scarsita' delle risorse finanziarie disponibili ai fini della relativa autorizzazione ad  assumere previste dal comma 96, dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004;
 Ritenuto  che  occorre  dare priorita' ad un numero prefissato di procedure  di  reclutamento  per  le  sedi  maggiormente  carenti  di personale,    all'immissione    di   professionalita'   del   settore informatico,  della  ricerca,  legale,  tecnico  e  sanitario ed alle richieste  per  le  Amministrazioni  i  cui processi di immissione di personale  siano  in  linea  con i tassi programmati di riduzione del numero  dei  dipendenti  e  della  spesa  del personale, nonche' alle procedure per l'immissione di personale con contratto a tempo ridotto sulla  base dei dati forniti dalle singole Amministrazioni secondo le istruzioni  indicate  nella  circolare della Presidenza del Consiglio dei  Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e del Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria generale dello Stato dell'11 aprile 2005;
 Tenuto  conto  dell'estrema  necessita' rappresentata dalla Corte dei  conti  di essere autorizzata a bandire procedure concorsuali per il  personale dirigenziale, informatico e statistico in ragione delle ulteriori   competenze  attribuite  alla  medesima  Corte  dei  conti dall'art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Ritenuto   che   occorre  dare  priorita'  alle  richieste  delle Amministrazioni  che  non  hanno  ottenuto,  negli  ultimi  due anni, l'autorizzazione  all'avvio  delle  procedure  di reclutamento per la copertura  dei posti vacanti a tempo indeterminato, nonche' di quelle che  hanno  attivato  nell'ultimo  triennio  procedure  di  mobilita' volontaria  e  d'ufficio di cui agli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista  le  note  n.  7033/U/Gab del 19 luglio 2005 e n. 28234 del 28 luglio  2005 del Ministero della funzione pubblica con le quali si chiede il parere del Ministro dell'economia e della finanze in ordine alla   richieste   di   autorizzazione   a   bandire  delle  predette amministrazioni;
 Acquisito  il  parere positivo del Ministro dell'economia e delle finanze  concernente  le  suindicate  richieste  di  autorizzazione a bandire con nota n. 17515 del 3 agosto 2005;
 Visto  l'art.  34-bis  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Ritenuto,  pertanto,  che le predette Amministrazioni possano, ai sensi  dell'art.  1,  comma  104, del decreto legislativo 30 dicembre 2005,  n.  311,  essere autorizzate ad avviare le citate procedure di reclutamento;
 Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre  2004  concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini»;
 Decreta:
 1.  Le Amministrazioni di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto  sono  autorizzate,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 104, della legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  ad  avviare  procedure pubbliche concorsuali  per  complessivi 2.480 posti cosi' come suddivisi tra le Amministrazioni di cui alla citata tabella.
 2.  L'avvio  delle  procedure  di  reclutamento  di  cui al comma precedente   restano,   comunque,   subordinate   al  rispetto  delle previsioni di cui all'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n.  311  e dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  successivamente  modificato  ed  integrato,  nonche' alla trasmissione  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  -  Ufficio personale  pubblica  amministrazione,  e al Ministero dell'economia e delle  finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP,   della   copia   dell'atto  di  programmazione  triennale  del fabbisogno  di  personale  di  cui  all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449, e, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,  per  la  verifica del rispetto dei principi in materia di accesso  e  mobilita'  della  copia del bando di concorso relativo ai posti autorizzati con il presente decreto.
 3.  Le  procedure  di reclutamento di cui al comma 1 del presente decreto    possono,    altresi',   essere   avviate   tenendo   conto dell'effettiva  vacanza  dei  posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di concorso.
 4.   Le   medesime   Amministrazioni  sono,  altresi',  tenute  a trasmettere  il provvedimento di nomina delle relative commissioni di concorso  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  9 maggio  1994,  n.  487,  e successive modificazioni ed integrazioni.
 Il  presente  decreto,  previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 agosto 2005
 p. Il Presidente: Baccini
 
 Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  14 settembre  2005 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 174
 |  | Tabella 1 
 ----> vedere TABELLA da pag. 6 a pag. 10 della G.U. <----
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