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| Gazzetta n. 224 del 2005-09-26 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 settembre 2005 |  | Riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Vittoria» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  di  tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria»;
 Visto  il  parere favorevole della Regione Siciliana in merito alla richiesta   di   riconoscimento   della   denominazione   di  origine controllata dei vini «Vittoria»;
 Visti  i  lavori  e  la  documentazione  della  pubblica  audizione concernente il riconoscimento suddetto;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine  controllata  «Vittoria», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2005;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della    denominazione   di   origine   controllata   «Vittoria»   ed all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta formulata da predetto comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vittoria», ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 2. La denominazione di origine controllata «Vittoria», e' riservata ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le  cui  disposizioni  entrano  in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia' dalla  vendemmia  2005, i vini a denominazione di origine controllata «Vittoria»  sono  tenuti  ad  effettuare,  ai sensi e per gli effetti dell'art.  15  della  legge  10 febbraio  1992, n. 164, recante norme relative all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei  rispettivi  terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito  Albo  dei  vigneti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 |  | Art. 3. 1.  I  vigneti  denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata   2005,  possono  essere  iscritti,  a  titolo  provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se,  a  giudizio  degli  Organi  tecnici  della Regione Siciliana, le denunce  risultino  sufficientemente  attendibili, nel caso in cui la Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa vigente.
 |  | Art. 4. 1.   Per   la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata   «Vittoria»,  in  deroga  quanto  previsto  dall'art.  2 dell'unito  disciplinare  di  produzione  e fino a tre anni a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo,  possono  essere iscritti,  a  titolo transitorio nell'Albo sopra citato, i vigneti in cui  siano  presenti  viti  di  vitigni  diversi  da  quelli indicati nell'art.   2  dell'unito  disciplinare  di  produzione,  purche'  la presenza,  in  detti  vigneti,  di viti diverse da quelle previste da suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica prevista per la produzione dei citati vini.
 2.  La deroga di cui sopra non si applica, ai sensi del regolamento comunitario  n.  1493/1999, allegato 8, lettera e), alle tipologie di vini che prevedono l'utilizzo del monovitigno per un minimo dell'85%.
 3.  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al  comma  precedente, saranno cancellati d'ufficio dal predetto albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dell'unito   disciplinare  di  produzione  dandone  comunicazione  al competente  ufficio  dell'Assessorato  regionale  all'Agricoltura, ai fini dell'attuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 |  | Art. 5. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Vittoria»   e'   tenuto  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  | Allegato DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE CONTROLLATA «VITTORIA»
 
 Art. 1.
 La  denominazione  di origine controllata «Vittoria» e' riservata ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
 «Vittoria» Rosso;
 «Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola;
 «Vittoria» Frappato;
 «Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia;
 «Vittoria» Novello.
 Art. 2.
 Piattaforma ampelografica
 I  vini  a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono essere  ottenuti  da  vigneti  che  nell'ambito  aziendale  hanno  la seguente composizione varietale:
 «Vittoria»  Rosso: dal 50% al 70% di Calabrese o Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato;
 «Vittoria»  Calabrese  o Nero d'Avola: Calabrese o Nero d'Avola minimo  85%,  alti  vitigni  a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, massimo 15%;
 «Vittoria» Frappato: Frappato minimo 85%, altri vitigni a bacca nera,   non   aromatici,   idonei  alla  coltivazione  nella  Regione Siciliana, massimo 15%;
 «Vittoria»  Ansonica  o Inzolia o Insolia: Ansonica o Inzolia o Insolia  minimo  85%,  altri  vitigni  a  bacca  bianca  idonei  alla coltivazione nella Regione Siciliana massimo 15%;
 «Vittoria»  Novello:  Calabrese  o  Nero  d'Avola  e/o Frappato minimo 80%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana massimo 20%.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata   «Vittoria»  che  include  territori  ricadenti  in  tre province   limitrofe:   Ragusa,   Caltanissetta   e  Catania  risulta delimitata come appresso:
 a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione comprende  tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte  Gulfi,  Santa  Croce  Camerina  e  parte  del territorio comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di Ragusa e'  delimitata  tra  i  limiti  territoriali  di  S. Croce Camerina e Vittoria,  e  tra  il  mare  e  la  strada  provinciale  Castello  di Donnafugata  e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada  ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.da  Passolato)  fino  ad arrivare al passaggio a livello successivo che  attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale   S. Croce   Camerina-Comiso   (al   Km.   9,600  circa), proseguendo  fino  ad  innestarsi con la stradella inter-poderale per case  Tommasi  ed  arrivare  al  limite territoriale con il comune di Vittoria;
 b)  provincia  di  Caltanissetta:  in tale provincia la zona di produzione  comprende  parte  del  territorio  dei  seguenti  comuni: Niscemi,  Gela,  Riesi,  Butera  e  Mazzarino  ed  e' delimitata come appresso:
 Comune di Niscemi.
 Parte  del  territorio  comunale  cosi'  delimitata:  iniziando a sud-est,  dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo (al Km. 13 da Caltagirone),  seguendo il vallone Terrana (limite tra le province di Catania  e Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risalendo a Sud-Ovest, fino ad arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo-Giardino   del  Fico,  sino  all'innesto  con  la  strada provinciale  Caltagirone-Niscemi (esattamente al Km. 15 da Niscemi) e seguendo la medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada consortile Valle Pileri-Ponte Gallo.
 Comune di Gela.
 Parte  del  territorio comprendente le contrade «Rinazzi», «Feudo Nobile»,   «Spina   Santa»,  «Passo  di  Piazza»,  «Priolo  Sottano», «Farello»,  «Monacella»,  «Piano Stella», «Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo Soprano»; cosi' delimitate:
 iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del  confine  intercomunale  Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine    sino    a    raggiungere   il   confine   interprovinciale Caltanissetta-Catania;  da  qui  percorrendolo  verso  sud,  fino  al confine  interprovinciale  Caltanissetta-Ragusa  e lungo esso sino al Mare  Mediterraneo;  indi  verso  ovest per un breve tratto di costa, sino  alla  strada  interpoderale  Mignechi e lungo essa in direzione nord,  sino  alla  strada  vicinale  Piana  del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale  Spina  Santa-Rizzuto percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio  con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord,  lungo  la strada vicinale Piana del Signore - Spina Santa sino all'innesto  con  la  regia  trazzera  Gela-Niscemi e lungo la strada poderale  Poggio-Chiancata  sino  all'incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci  e percorrendola verso sud-ovest, sin all'incrocio con la strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione Nord sino a  raggiungere  il  fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza con il Fiume Gela; da qui risalendo il corso  del  Fiume  Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga  sino  all'innesto  con  la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo  essa,  a  sud-est,  fin  al  crocevia  con  la  regia trazzera Gela-Niscemi,  la  quale  si  percorre  verso  nord  fino  a  confine intercomunale Gela-Niscemi.
 Comune di Riesi.
 Parte   del   territorio   comunale   comprendente   la  contrada Castellazzo,     cosi'     delimitata:     a    sud    la    trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia,   a   nord-ovest   la  strada  vicinale Allampato-Castellazzo  e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe.
 Comuni di Butera e Mazzarino.
 Parte  dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti  un  corpo  unico  e  cosi'  delimitata:  Iniziando dalla contrada  Iudeca dall'innesto della s.s. n. 190 con la regia trazzera Licata  Barrafranca,  oggi  rotabile,  in  direzione Nord-Est fino al confine  inter-comunale  di  Butera  e  Mazzarino,  percorrendo  tale confine  in  direzione est sino alla strada vicinale Pantano-Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s. n. 190 in prossimita' del Km. 2,   che  si  percorre  in  direzione  est  per  circa  m.  200  sino all'incrocio  con  la  strada  vicinale  Favara-Abbeveratoio Mastra e lungo  quest'ultima in direzione sud e poi ovest sino all'innesto con la  strada vicinale San Giacomo all'altezza del bevaio, indi si segue il   tratto   di  confine  inter-comunale  Butera  Mazzarino  sino  a raggiungere  la  strada  vicinale Punturo-Favara la quale si percorre verso  ovest  sino  all'innesto  con la trazzera Butera-Riesi e lungo quest'ultima  fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude    la    delimitazione    incrociando    la   Regia   trazzera Licata-Barrafranca e la s.s. n. 190;
 c) Provincia   di   Catania:  in  tale  provincia  la  zona  di produzione  comprende  parte  del  territorio  dei  seguenti  comuni: Caltagirone,  Licodia  Eubea  e  Mazzarrone  ed  e'  delimitata  come appresso:  inizia  a nord, al Km. 5, della strada vicinale Portosalvo Moschitta  San  Mauro,  in  prossimita'  dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473)  sino  alla  strada  Provinciale  San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.
 Segue  un  tratto  di  quest'ultima  sino a lambire alla curva di livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela  Caltagirone,  in  direzione  della  contrada Piano Carbone sino all'attraversamento  della  strada  vicinale  Balatazze  Saracena nei pressi  della  Villa  Marotta,  prosegue  superando l'incrocio con la strada   vicinale   Madonna  della  Via  sino  alla  strada  vicinale Saracena-Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda-Piano San Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.
 Dall'anzidetta  strada  provinciale  n.  34  Vittoria Caltagirone prosegue  in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63 Caltagirone-Granieri-Mazzarrone-Comiso e lungo la medesima sino al bivio  della  strada  per  Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a nord-est  in  prossimita'  delle  Case  Forno e sfiorando la curva di livello  381  continua  nella  strada  vicinale 48 per Licodia Eubea, segue  un  tratto  del  confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia Eubea,  taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia  Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad est il fiumicello  Mangaliviti  sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimita' della curva di livello 348), segue quest'ultimo a Sud sino  alla  Casa  Cantoniera,  da  dove  prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a  Sud,  segue  il  predetto  limite provinciale fino al fiume Acata, prosegue  lungo  il  medesimo,  attraverso  il ponte, continua ancora lungo il fiume che e' anche il limite provinciale, risale al Nord sul confine  tra  i  comuni  di Caltagirone ed Acate raggiunge le Quattro Finaite  e  prosegue  ad ovest ancora il limite provinciale, lungo la strada  Piano  Chiazzina  Borgo Ventimiglia prosegue lungo il confine tra  i  comuni di Caltagirone ed Acate in contrada Piano Stella, sino al  torrente Ficuzza, in contrada Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo  il  predetto torrente sino al raccordo con il Vallone Terrana, continua  lungo  lo  stesso  che  e'  anche limite tra le province di Catania  e  Caltanissetta,  sino  a  raggiungere  la  contrada Gallo, prosegue  lungo  la  strada  consortile  Valle Pilieri-Ponte Gallo di confine  tra  i  comuni  di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il bivio della   strada  provinciale  39  Caltagirone-Niscemi  (al  Km  13  da Caltagirone),  taglia  ad  est,  in  prossimita' della masseria Valle Pilieri,   sino   a  raggiungere  nuovamente  la  strada  provinciale predetta,  segue  la  stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada «Il  Mandorlo»,  sino  a  raggiungere  il fiume Maroglio, e da qui si raccorda   con  la  strada  provinciale  San  Mauro  di  Sopra,  sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e  sue  specificazioni  devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
 I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere  quelli  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
 Per  gli  impianti esistenti o realizzati dopo l'approvazione del presente  disciplinare  sono  ammesse  solo le forme di allevamento a spalliera semplice o ad alberello.
 Il  numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000.
 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 La  resa  massima  di uva non deve essere superiore a 10 ton. per ettaro in coltura specializzata.
 A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra'  essere riportata, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
 La  Regione  Siciliana  con  proprio  decreto, sentito il Consorzio volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite   massimo  di  utilizzazione  delle  uve  per  ettaro  per  la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e  sue  specificazioni,  inferiore  a  quello  fissato  dal  presente disciplinare, dandone comunicazione immediatamente al Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
 I  vigneti  iscritti  all'albo  della  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di  Vittoria»  e «Cerasuolo di Vittoria  Classico»  possono far parte, per le tipologie compatibili, dell'albo della denominazione di origine controllata «Vittoria».
 Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione  di origine controllata «Vittoria» e sue specificazioni un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo di 12% vol per i tipi  rossi  e  di  11,5%  vol  per le tipologie Ansonica o Inzolia o Insolia e Novello.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate nell'intero  territorio  della zona di produzione delimitata all'art. 3,  nell'intero  territorio  della provincia di Ragusa e negli interi territori amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino  in  provincia  di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.
 Tuttavia  le  operazioni  di cui al comma 1 del presente articolo sono  consentite  anche in cantine situate al di fuori della predetta zona,  ma  comunque  all'interno dei comuni confinanti con la zona di produzione.
 La  resa  massima di uva in vino finito non deve essere superiore al 70%, pari a 70 hl ettaro.
 Qualora  la  resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
 Oltre   il   75%   di   resa  uva-vino  decade  il  diritto  alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
 I  vini  a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono essere immessi al consumo:
 «Vittoria»  Rosso  non  prima del 30 marzo dell'anno successivo alla vendemmia;
 «Vittoria»  Calabrese  o  Nero  d'Avola non prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia.
 Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
 E' ammesso l'arricchimento secondo la normativa vigente.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Vittoria» Rosso:
 colore: rosso da rubino a ciliegia;
 odore:  dal  floreale  al  fruttato  talvolta  con sentore di frutta secca;
 sapore: secco, caldo, di corpo, morbido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
 «Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola:
 colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
 odore: dal floreale al fruttato, caratteristico;
 sapore: secco, caldo, robusto, morbido;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
 «Vittoria» Frappato:
 colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
 odore: intenso dal fruttato al floreale;
 sapore: asciutto, giustamente tannico, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
 «Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia:
 colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
 odore: fruttato, delicato;
 sapore: secco, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
 «Vittoria» Novello:
 colore:  rosso  rubino  piu'  o  meno  intenso  talvolta  con riflessi violacei;
 odore: dal floreale al fruttato;
 sapore: morbido, vinoso, fragrante;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
 acidita' totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
 Art. 7.
 Etichettatura, designazione, presentazione
 Alla  denominazione  di origine controllata «Vittoria» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. Nell'etichettatura il  nome  geografico  dei  vini  denominazione di origine controllata «Vittoria»   deve  precedere  le  specificazioni  aggiuntive  di  cui all'art. 1.
 E'  consentito  l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive   che   facciano  riferimento  ad  unita'  amministrative, frazioni,  aree,  fattorie  e  localita'  dalle  quali effettivamente provengono le uve da cui il vino qualificato e' stato ottenuto.
 Art. 8.
 Annata, contenitori
 Per  i  vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» e' obbligatorio indicare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve.  La  commercializzazione  per  il consumo, se in bottiglia, deve avvenire in contenitori di vetro tradizionali della capacita' massima di 5 litri.
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