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| Gazzetta n. 224 del 2005-09-26 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 settembre 2005 |  | Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei   vini   «Cerasuolo   di  Vittoria»,  approvazione  del  relativo disciplinare  di  produzione  e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 29 maggio 1973,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 novembre    1991,   recante   modifiche   al   disciplinare   della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» ed  in  particolare  la  modifica  dell'art.  3 relativo alla zona di produzione;
 Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  di  tutela del vino «Cerasuolo  di  Vittoria», intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione  di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria»;
 Visto   il   parere   favorevole   della   Regione   Siciliana   al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei  vini  «Cerasuolo  di  Vittoria»  e alla contestuale revoca della denominazione   di   origine   controllata  del  vino  «Cerasuolo  di Vittoria»;
 Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante «Modalita' e requisiti  per  delimitazione  della  zona  di  imbottigliamento  nei disciplinari  di  produzione  dei  vini  a  D.O.C.  e  D.O.C.G. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), e l'art. 4, comma 1;
 Visti  i  lavori  e  la  documentazione  della  pubblica  audizione concernente il riconoscimento suddetto;
 Vista    la   documentazione   della   commissione   preposta   per l'accertamento del «particolare pregio»;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine  controllata  e  garantita «Cerasuolo di Vittoria» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2005;
 Vista  la nota pervenuta dal Consorzio di tutela del vino Cerasuolo di  Vittoria  concernente  l'art. 5 del disciplinare di produzione ed attestante,  in  particolare,  la  volonta' di eliminare dal suddetto articolo  la  parola  «affinamento»  ed  «affinamento  in  bottiglia» laddove presente;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della  denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei  vini  in  argomento,  in  conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto comitato;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo di Vittoria»,  riconosciuta  con decreto del Presidente della Repubblica del  29 maggio  1973,  e  successive  modifiche, e' riconosciuta come denominazione  di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di  Vittoria» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 2.  La  denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di  Vittoria», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1  del  presente  articolo,  le  cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 3.  La  denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973  e  successive  modifiche,  deve intendersi revocata a decorrere dalla  entrata  in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata e garantita  «Cerasuolo  di Vittoria» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni  dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed  alla  denuncia  delle  uve,  la  denuncia  dei rispettivi terreni vitati,   presso   i   competenti   organi   territoriali,   ai  fini dell'iscrizione  dei  medesimi  all'apposito  Albo  dei vigneti entro sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 2.  I  vigneti denunciati ai sensi del precedente comma 1, solo per l'annata   2005,  possono  essere  iscritti,  a  titolo  provvisorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se,  a  giudizio  degli  organi  tecnici  della Regione siciliana, le denunce  risultino  sufficientemente  attendibili, nel caso in cui la Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa vigente.
 |  | Art. 3. 1.  Ai  vini  a  denominazione di origine controllata «Cerasuolo di Vittoria»,  provenienti  dalla  vendemmia 2004 e precedenti, che alla data  di  entrata  in  vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o  altri  recipienti  di  volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle  norme vigenti, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
 di  diciotto  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso  le ditte produttrici o imbottigliatrici;
 di  ventiquattro  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
 di  trentasei  mesi  per  il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
 2.  Trascorsi  i  termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto,  confezionato  nei  recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,  entro quindici  giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti, siano denunciate   alla   camera  di  commercio  industria,  artigianato  e agricoltura  competente  per  territorio  e  che  sui  recipienti sia apposta  la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero  su  di  essi  sia  riportato  l'anno di produzione delle uve, ovvero   l'indicazione   che  trattasi  di  prodotto  ottenuto  dalla vendemmia 2004 o di anni precedenti, purche' documentabili.
 3.  Per  il  prodotto  sfuso,  cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e'  ridotto  a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali  rimanenze  di  prodotto destinato ad essere esportato allo stato  sfuso  e  per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per  l'imbottigliamento,  in  tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate   alla   camera  di  commercio  industria,  artigianato  e agricoltura  competente  per  territorio  entro quindici giorni dalla scadenza  del  termine  di  sei  mesi.  All'atto  della  cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del  venditore  convalidato  dalla  camera  di  commercio  industria, artigianato  e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere  indicati  la  destinazione  del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
 |  | Art. 4. 1.  Le  ditte  imbottigliatrici  interessate  ad ottenere la deroga all'imbottigliamento  dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» al di fuori delle norme stabilite all'art. 5 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto possono  formulare  richiesta  secondo  le  modalita'  prescritte nel decreto ministeriale del 31 luglio 2003.
 |  | Art. 5. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e garantita  «Cerasuolo  di  Vittoria»  e'  tenuto  a  norma  di legge, all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  | Allegato DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CERASUOLO DI VITTORIA»
 
 Art. 1.
 La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria»  gia'  riconosciuta  a denominazione di origine controllata con   decreto   del   Presidente   della  Repubblica  29 maggio  1973 (modificato  il  6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e'  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.
 Art. 2.
 Piattaforma ampelografica
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Cerasuolo  di  Vittoria»  e  «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere  ottenuti  da  vigneti  che  in  coltura mono o plurivarietale nell'ambito  aziendale  hanno  la seguente proporzione ampelografica: dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» comprende  una  vasta  area  che  include  territori ricadenti in tre province   limitrofe:  Ragusa,  Caltanissetta  e  Catania  e  risulta delimitata come appresso:
 a) provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione comprende  tutto il territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte  Gulfi,  Santa  Croce  Camerina  e  parte  del territorio comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del comune di Ragusa e'  delimitata  tra  i  limiti  territoriali  di  S. Croce Camerina e Vittoria,  e  tra  il  mare  e  la  strada  provinciale  Castello  di Donnafugata  e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada  ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.da  Passolato)  fino  ad arrivare al passaggio a livello successivo che  attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al km 9,600 circa), proseguendo fino  ad  innestarsi con la stradella inter-poderale per case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il comune di Vittoria;
 b) provincia  di  Caltanissetta:  in  tale provincia la zona di produzione  comprende  parte  del  territorio  dei  seguenti  comuni: Niscemi,  Gela,  Riesi,  Butera  e  Mazzarino  ed  e' delimitata come appresso: Comune di Niscemi.
 Parte del territorio comunale cosi delimitata:
 iniziando     a     sud-est,     dalla    strada    provinciale Caltagirone-Niscemi,  a  partire  dal  bivio con la strada consortile Valle  Pileri-Ponte  Gallo  (al  Km.  13 da Caltagirone), seguendo il vallone  Terrana  (limite tra le province di Catania e Caltanissetta) sino  a  Monte Paolo e risalendo a sud-ovest, fino ad arrivare a Case Iacona  e  raccordarsi  con la strada consortile Mortelluzzo Giardino del    Fico,    sino    all'innesto   con   la   strada   provinciale Caltagirone-Niscemi  (esattamente al km. 15 da Niscemi) e seguendo la medesima  fino  a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada consortile Valle Pileri Ponte Gallo. Comune di Gela.
 Parte  del  territorio comprendente le contrade «Rinazzi», «Feudo Nobile»,   «Spina   Santa»   «Passo  di  Piazza»,  «Priolo  Sottano», «Farello»,  «Monacella»,  «Piano  Stella» «Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo Soprano»; cosi delimitate:
 iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del  confine  intercomunale  Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine    sino    a    raggiungere   il   confine   interprovinciale Caltanissetta-Catania;  da  qui  percorrendolo  verso  sud,  fino  al confine  interprovinciale  Caltanissetta-Ragusa  e lungo esso sino al Mare  Mediterraneo;  indi  verso  ovest per un breve tratto di costa, sino  alla  strada  interpoderale  Mignechi e lungo essa in direzione nord,  sino  alla  strada  vicinale  Piana  del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale  Spina Santa-Rizzuto, percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio  con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord,  lungo  la  strada  vicinale Piana del Signore-Spina Santa sino all'innesto  con  la  regia  trazzera  Gela-Niscemi e lungo la strada poderale  Poggio-Chiancata  sino  all'incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci e percorrendola verso sud-ovest, sino all'incrocio con la strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione nord sino a  raggiungere  il  fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui risalendo il corso  del  fiume  Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga  sino  all'innesto  con  la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo  essa,  a  sud-est,  fino  al  crocevia  con  la regia trazzera Gela-Niscemi,  la  quale  si  percorre  verso  nord  fino  al confine intercomunale Gela-Niscemi. Comune di Riesi.
 Parte   del   territorio   comunale   comprendente   la  contrada Castellazzo,     cosi     delimitata:     a     sud    la    trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia,   a   nord-ovest   la  strada  vicinale Allampato-Castellazzo  e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe. Comuni di Butera e Mazzarino.
 Parte  dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo unico e cosi' delimitata:
 iniziando  dalla  contrada Iudeca dall'innesto della ss. n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione nord-est  fino  al  confine  inter-comunale  di  Butera  e Mazzarino, percorrendo  tale  confine in direzione est sino alla strada vicinale Pantano-Mulara  e  lungo  essa fino all'innesto con la s.s. n. 190 in prossimita'  del  km 2, che si percorre in direzione est per circa m. 200  sino  all'incrocio  con la strada vicinale Favara - Abbeveratoio Mastra  e  lungo  quest'ultima  in  direzione  sud  e  poi ovest sino all'innesto  con  la  strada  vicinale  San  Giacomo  all'altezza del bevaio,  indi  si  segue  il  tratto di confine inter-comunale Butera Mazzarino  sino  a raggiungere la strada vicinale Punturo - Favara la quale si percorre verso ovest sino all'innesto con la trazzera Butera -  Riesi  e  lungo  quest'ultima fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo  la  stessa  chiude  la  delimitazione  incrociando la regia trazzera Licata - Barrafranca e la s.s. n. 190;
 c) provincia  di Catania: in tale provincia la zona di produzione comprende  parte  del  territorio  dei  seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed e' delimitata come appresso:
 inizia  a  nord,  al  km  5,  della  strada vicinale Portosalvo Moschitta  San  Mauro,  in  prossimita'  dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473)  sino  alla  strada  provinciale  San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.
 Segue  un  tratto  di  quest'ultima  sino a lambire alla curva di livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela  Caltagirone,  in  direzione  della  contrada Piano Carbone sino all'attraversamento  della  strada  vicinale  Balatazze  Saracena nei pressi  della  Villa  Marotta,  prosegue  superando l'incrocio con la strada   vicinale   Madonna  della  Via  sino  alla  strada  vicinale Saracena-Commenda  e  da questa alla strada vicinale Commenda - Piano San Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.
 Dall'anzidetta  strada  provinciale  n.  34  Vittoria Caltagirone prosegue  in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63  Caltagirone  - Granieri - Mazzarrone - Comiso e lungo la medesima sino  al  bivio  della  strada  per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia  a  nord-est  in  prossimita'  delle Case Forno e sfiorando la curva  di  livello  381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea,  segue  un  tratto  del  confine tra i comuni di Caltagirone e Licodia  Eubea,  taglia  la  curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad  est  il  fiumicello  Mangaliviti  sino  al bivio della strada per Licodia  Eubea  (in  prossimita'  della  curva di livello 348), segue quest'ultimo  a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la  strada  per  Chiaramonte  Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a Sud, segue il predetto limite provinciale fino al fiume  Acata,  prosegue  lungo  il  medesimo,  attraverso  il  ponte, continua  ancora  lungo  il fiume che e' anche il limite provinciale, risale  al  nord  sul  confine  tra  i comuni di Caltagirone ed Acate raggiunge  le  Quattro  Finaite  e prosegue ad ovest ancora il limite provinciale,  lungo  la  strada  Piano  Chiazzina  Borgo  Ventimiglia prosegue  lungo  il  confine  tra i comuni di Caltagirone ed Acate in contrada   Piano  Stella,  sino  al  torrente  Ficuzza,  in  contrada Baudarello;  ad  ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al  raccordo  con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che e' anche  limite  tra  le  province  di  Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere  la  contrada  Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle  Pilieri - Ponte Gallo di confine tra i comuni di Caltagirone e Niscemi,  raggiunge  il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone Niscemi  (al  km  13  da  Caltagirone), taglia ad est, in prossimita' della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada  «Il  Mandorlo»,  sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui  si  raccorda  con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.
 La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata a garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' riservata al  territorio gia' delimitato con il primo decreto di riconoscimento del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 maggio  1973  e comprende  tutto  il  territorio  comunale  dei  seguenti  comuni  in provincia  di  Ragusa:  Vittoria,  Comiso,  Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, e parte del territorio di:
 Niscemi,  in  provincia  di  Caltanissetta,  limitatamente alle contrade:  Priolo  Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto comune di Gela,  foglio  163) e Terrana (oggi al catasto comune di Caltagirone, ai fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296);
 Gela,   in   provincia  di  Caltanissetta,  limitatamente  alle contrade:  Rinazzi  (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra - C.da Feudo  Nobile  (ai fogli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 206, 207, 208,  209,  211,  212,  213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237, 247), Spina  Santa  (ai fogli 157, 159, 199, 200, 231), Passo di Piazza (ai fogli  203,  219,  220,  221, 229, 230, 231, 241), Priolo Sottana (ai fogli 131, 160, 161, 162, 201, 202, 204), Farello (ai fogli 196, 197, 198), Monacella (ai fogli 164, 165, 205), Piano Stella (ai fogli 232, 233,  234,  235,  242,  244, 245) e Mignechi (ai fogli 239, 240, 243, 250);
 Caltagirone,   in   provincia  di  Catania  limitatamente  alle contrade:  Santo  Pietro  (ai  fogli  281,  282, 283, 284, 285, 289), Ficuzza  (ai  fogli  286,  299, 301, 302, 303), C.de Mazzarrone Piano Chiesa - Botteghelle, (oggi in catasto comune di Mazzarrone istituito con legge regionale n. 55/76, codice U4CJA ai fogli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) e Granieri (ai fogli 248, 266, 267);
 Licodia  Eubea,  in  provincia  di  Catania, limitatamente alle contrade: Piano Sciri (ai fogli 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 30) e  Sciri  Sottana (oggi al catasto comune di Mazzarrone, codice U4CJB ai fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono  essere  atte  a  conferire  alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
 I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere  quelli  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
 Per  gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in vigore del  presente  disciplinare  sono  ammesse esclusivamente le forme di allevamento ad alberello ed a spalliera semplice
 Il  numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000.
 I  vigneti  hanno  diritto alla D.O.C.G. solo a partire dal terzo anno di produzione.
 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di  soccorso.  Per  i  vini  a denominazione di origine controllata e garantita  «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» la  produzione  massima di uva non deve essere superiore a 8 ton. per ettaro in coltura specializzata.
 Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di  Vittoria»  e «Cerasuolo di Vittoria  Classico»,  devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche'  la  produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
 La  regione  Siciliana  con proprio decreto, sentito il consorzio volontario,  di  anno  in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire -un  limite  massimo  di  utilizzazione  delle  uve per ettaro per la produzione   dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita  «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» inferiore   a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone comunicazione  immediata  al  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali  -  Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
 Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di Vittoria»  e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.
 I  conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno, tenuto  conto  delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base  anche  dell'evoluzione  dei  mercati, possono, al momento della vendemmia,  optare di rivendicare per dette uve la DOCG «Cerasuolo di Vittoria»  per  i  produttori  del  «Cerasuolo  di Vittoria Classico» oppure,  per  tutti i produttori della DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo   di  Vittoria  Classico»,  la  denominazione  di  origine controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 Le  operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata all'art. 3.
 Tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di produzione, e' consentito   che   tali   operazioni   siano  effettuate  nell'intero territorio  della  provincia  di  Ragusa  e  negli  interi  territori amministrativi dei Comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in  provincia  di  Caltanissetta;  e  di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania.
 La  resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 65%, pari  a  52  hl  per  ettaro  per  i  vini a denominazione di origine controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di  Vittoria»  e «Cerasuolo di Vittoria Classico».
 Qualora  la  resa superi detto limite, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
 Oltre   il   70%   di   resa  uva-vino  decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutto  il prodotto.
 Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Cerasuolo  di Vittoria» deve essere immesso al consumo non prima del 1° giugno   dell'anno  successivo  alla  vendemmia.  Per  il  vino  a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di Vittoria  Classico» l'immissione al consumo non potra' avvenire prima del 31 marzo del secondo anno successivo alla vendemmia.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Cerasuolo  di  Vittoria»  all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Cerasuolo di Vittoria»:
 colore: da rosso ciliegia a violaceo;
 odore: da floreale a fruttato;
 sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo 13% vol;
 acidita' totale minima 5g/l;
 estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
 «Cerasuolo di Vittoria Classico».
 colore: rosso ciliegia tendente al granato;
 odore:  di  ciliegia,  che  nei vini invecchiati puo' tendere anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco;
 sapore: secco, pieno, morbido, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol;
 acidita' totale minima 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
 Art. 7.
 Etichettatura - designazione - presentazione
 Alla  denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» e' vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi e gli attributi «extra», «fine, «scelto», «selezionato» e simili.
 E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  aggiuntive  geografiche e toponomastiche  che  facciano  riferimento  ad unita' amministrative, frazioni,    contrade,    aree,   fattorie   e   localita',   nonche' geopedologiche,  dalle  quali  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato   e'  stato  ottenuto.  Nella  designazione  dei  vini  a denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Cerasuolo  di Vittoria»  e  «Cerasuolo di Vittoria Classico» puo' essere utilizzata la  menzione  «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo,  che  la  relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo  dei  vigneti,  che  la  vinificazione  l'elaborazione e la conservazione  del  vino  avvengano in recipienti separati e che tale menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
 Art. 8.
 Annata - contenitori
 Per  i  vini  a  denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo  di  Vittoria»  e  «Cerasuolo  di  Vittoria  Classico»  e' obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
 I   vini   a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita «Cerasuolo  di  Vittoria»  e  «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere   immessi  al  consumo  unicamente  in  contenitori  di  vetro tradizionali fino a litri 5.
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