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| Gazzetta n. 223 del 2005-09-24 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 9 agosto 2005, n. 199 |  | Regolamento  recante  recepimento  della  direttiva  2003/115/CE  che modifica  la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati   nei   prodotti  alimentari.  Aggiornamento  del  decreto ministeriale  27  febbraio  1996,  n.  209, concernente la disciplina degli  additivi  alimentari  consentiti  nella  preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visti  gli  articoli 5,  lettera  g),  e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
 Visto   il   decreto   ministeriale  27 febbraio  1996,  n.  209, concernente  la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione  e  per  la  conservazione  delle sostanze alimentari in attuazione  delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004;
 Visto  in  particolare il decreto 30 aprile 1998, n. 250, recante aggiornamento  del  decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, in attuazione  delle  direttive  n.  96/83/CE  e  n.  96/85/CE  e  della decisione n. 292/97/CE;
 Vista  la  direttiva  2003/115/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio  dell'Unione  europea  del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva  94/35/CE  sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;
 Sentito  il  Consiglio  Superiore  di  Sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2004;
 Acquisito  il  parere  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 4 aprile 2005;
 Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 4 maggio 2005;
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 1.  Il decreto 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004, e' modificato come segue:
 a) all'articolo 12, comma 2, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera:
 «c)  sale  di  aspartame  -  acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»;
 b) all'articolo 12, comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera:
 «c)      prodotti     alimentari     contenenti     sale     di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»;
 c) l'allegato   VIII  concernente  l'elenco  degli  edulcoranti autorizzati  e  le  relative condizioni di impiego e' modificato come segue:
 1)  la dizione «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «alimenti destinati a diete ipocaloriche  volte  alla  riduzione  del  peso,  di  cui  al decreto 7 ottobre 1998, n. 519»;
 2)  la  dizione  «preparati  completi  e apporti nutritivi da usare  sotto controllo medico» e' sostituita dalla seguente «alimenti completi  dal  punto  di  vista  nutrizionale destinati a fini medici speciali,  definiti  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 marzo 2002, n. 57»;
 3)  la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e  dietetici,  liquidi»  e'  sostituita  dalla  seguente «complementi alimentari  liquidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;
 4)  la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e  dietetici,  solidi»  e'  sostituita  dalla  seguente  «integratori alimentari  solidi,  definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;
 5)  la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e  dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo  o  di  pastiglie da masticare» e' sostituita dalla seguente «integratori  alimentari  solidi  a  base  di  vitamine  e/o elementi minerali  e  sotto  forma  di  sciroppo  o di pastiglie da masticare, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169»;
 6)  la  tabella  relativa  alla  voce  «E  951  aspartame» e' completata come segue:
 
 Essoblaten                        |1000 mg/kg
 
 7)  la  tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi  sali  di  sodio  e di calcio» e' sostituita dall'allegato I del presente decreto;
 8)  e'  aggiunta,  in fine, la tabella di cui all'allegato II del presente decreto.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
 (GUUE).
 Nota al titolo:
 - La direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del
 Consiglio  dell'Unione  europea  del  22 dicembre  2003 che
 modifica  la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati
 ad  essere  utilizzati  nei  prodotti  alimentari  e' stata
 pubblicata nella GUUE serie L n. 24 del 29 gennaio 2004.
 Note alle premesse:
 -  Il  testo  dell'art.  5,  lettera  g),  della  legge
 30 aprile   1962,   n.   283   (Disciplina  igienica  della
 produzione  e  della  vendita  delle  sostanze alimentari e
 delle bevande), e' il seguente:
 «Art.  5  -  E' vietato impiegare nella preparazione di
 alimenti   o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere  o
 somministrare come mercede ai propri dipendenti, e comunque
 distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
 a) - f) (Omissis);
 g) con  aggiunta  di  additivi  chimici  di qualsiasi
 natura  non  autorizzati  con  decreto  del Ministro per la
 sanita'   o,   nel   caso   che  siano  autorizzati,  senza
 l'osservanza  delle norme prescritte per il loro impiego. I
 decreti   di   autorizzazione  sono  soggetti  a  revisioni
 annuali.».
 -  Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n.
 283, e' il seguente:
 «Art.  22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
 dalla   pubblicazione  della  presente  legge,  sentito  il
 Consiglio   superiore  di  sanita',  pubblichera'  con  suo
 decreto,  l'elenco  degli additivi chimici consentiti nella
 preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
 alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
 loro   caratteristiche   chimico-fisiche,  i  requisiti  di
 purezza,  i  metodi  di  dosaggio negli alimenti, i casi di
 impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
 Entro  un  anno il Ministro per la sanita' pubblichera'
 l'elenco  dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle sostanze
 alimentari.
 Il  Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere
 con    successivi    decreti    ai    periodici   necessari
 aggiornamenti.».
 -  Si  riporta  il  comma  3  dell'art.  17 della legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3.  Con decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal Governo.
 Essi   devono   essere  comunicati  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Note all'art. 1:
 -   Il   testo   vigente   dell'art.   12  del  decreto
 ministeriale   n.   209/1996  (Regolamento  concernente  la
 disciplina   degli  additivi  alimentari  consentiti  nella
 preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
 alimentari  in  attuazione  delle direttive n. 94/34/CE, n.
 94/35/CE,  n.  94/36/CE,  n.  95/2/CE  e n. 95/31/CE), come
 modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
 «Art.  12  (Etichettatura).  -  1.  La denominazione di
 vendita   degli   edulcoranti   da  tavola  deve  contenere
 l'indicazione "edulcorante da tavola a base di ..." seguita
 dal nome delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.
 2.   L'etichettatura   degli   edulcoranti   da  tavola
 contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le
 seguenti avvertenze:
 a) polioli:  "un consumo eccessivo puo' avere effetti
 lassativi";
 b) aspartarne: "contiene una fonte di fenilalanina";
 c)  sale  di  aspartame  -  acesulfame: "contiene una
 fonte di fenilalanina".
 3.  L'etichettatura  dei prodotti alimentari contenenti
 polioli  o  aspartame o entrambi deve contenere le seguenti
 avvertenze:
 a) prodotti    alimentari   contenenti   polioli   in
 quantita'  superiore  al  10%:  "un  consumo eccessivo puo'
 avere effetti lassativi";
 b)    prodotti   alimentari   contenenti   aspartame:
 "contiene una fonte di fenilalanina";
 c)    prodotti    alimentari   contenenti   sale   di
 aspartame-acesulfame:     "contiene     una     fonte    di
 fenilalanina".».
 -  L'allegato  VIII  del citato decreto ministeriale n.
 209/1996  riporta l'elenco degli «edulcoranti autorizzati e
 relative condizioni di impiego».
 -  La tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico
 e i suoi sali di sodio e di calcio» riportata nell'allegato
 VIII   del  citato  decreto  ministeriale  n.  209/l996  e'
 sostituita dall'allegato I del decreto qui pubblicato.
 -  All'allegato VIII del citato decreto ministeriale n.
 209/1996  e' aggiunta in fine la tabella relativa alle voci
 «E  955 sucralosio» ed «E 962 sale di aspartame-acesulfame»
 riportata nell'allegato II del decreto qui pubblicato.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 1.  La  commercializzazione  dei prodotti alimentari non conformi alle  disposizioni  del  presente decreto sara' vietata a partire dal 29 luglio 2005. Tuttavia i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima  del  29 luglio 2005 possono essere commercializzati fino al 29 gennaio 2006.
 |  | Art. 3. 1.  In  relazione  a  quanto  disposto  dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto si applicano, per  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano che non abbiano  provveduto  entro  il  29 gennaio  2005 al recepimento della direttiva,  fino  alla  data  di entrata in vigore della normativa di attuazione  di  ciascuna  regione  e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
 Il  presente  decreto  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara' inserito   nella   raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 Roma, 9 agosto 2005
 Il Ministro: Storace
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 134
 |  | Allegato I (art. 1, comma 1, lettera c), punto 7)
 
 ----> vedere ALLEGATO da pag. 5 a pag. 7 della G.U. <----
 |  | Allegato II (art. 1, comma 1, lettera c), punto 8)
 
 ----> vedere ALLEGATO da pag. 8 a pag. 16 della G.U. <----
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