| 
| Gazzetta n. 222 del 2005-09-23 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 21 settembre 2005 |  | Ordinanza   contingibile   ed   urgente  relativa  alla  interruzione volontaria di gravidanza con Mifepristone (RU 486). |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Vista la legge 22 maggio 1978, n. 194;
 Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
 Visto  il  parere  reso  dalla V sezione del Consiglio Superiore di Sanita'  nella  seduta  del  18 marzo 2004, nel quale si evidenzia la necessita'  di  effettuare  l'aborto  farmacologico  solo  in  ambito ospedaliero;
 Considerato  che  il  verificarsi di emorragie e di infezioni gravi dopo  la  somministrazione  del medicinale RU 486 e' comprovato dalle attuali  conoscenze  disponibili  a livello scientifico come rilevato nel  citato  parere della sezione V del Consiglio Superire di Sanita' in data 18 marzo 2004 e che la somministrazione del medicinale RU 486 non  da' conseguentemente garanzie adeguate per la salute della donna al  di  fuori  dell'ambiente ospedaliero in quanto la espulsione puo' avvenire dopo la dismissione della paziente;
 Considerato  che, a seguito di una sperimentazione clinica condotta con   il   farmaco   RU  486  (Mifepristone)  e  Misoprostol  per  la interruzione volontaria della gravidanza presso l'Ospedale S. Anna di Torino,  si  e'  verificato  il caso di una paziente che ha avuto una espulsione  parziale,  con  seguito  emorragico,  fuori  dal ricovero ospedaliero;
 Considerato  che  dalla  relazione  19 settembre  2005  a firma del direttore  generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) risulta, fra   l'altro,  che  le  modalita'  attuative  della  variazione  del protocollo  di  sperimentazione  in  uso presso l'Ospedale S. Anna di Torino  non  sono  state sottoposte al parere vincolante del Comitato etico,  secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
 Considerato  che dalla relazione della ispezione condotta dall'AIFA nei  giorni  13-15 settembre 2005 risulta che l'onere economico della sperimentazione  in  esame, anche se non costituisce spesa aggiuntiva rispetto  ai costi sostenuti per le procedure normalmente erogate per l'effettuazione  delle  interruzioni volontarie di gravidanza, ricade comunque a carico della azienda Ospedale S. Anna di Torino;
 Ritenuto  pertanto  che  per  garantire la salute delle pazienti e' necessario  intervenire,  fornendo  prescrizioni  e  indicazioni alle aziende ospedaliere a tutela della salute della donna;
 Ritenuti  ampiamente sussistenti i presupposti di contingibilita' e urgenza per provvedere nei termini indicati;
 
 Ordina:
 
 Art. 1.
 1.  E'  sospesa su tutto il territorio nazionale la sperimentazione diretta  ad ottenere l'aborto farmacologico e l'arruolamento di nuove pazienti,  ad eccezione dei trattamenti in atto in regime di ricovero ospedaliero.
 2.  La  sperimentazione  potra'  essere ripresa a condizione che al Ministero  della  salute  sia preventivamente notificata la avvenuta, piena regolarizzazione delle procedure, e nel rispetto rigoroso delle indicazioni  del  Consiglio  Superiore di Sanita', sezione V, in data 18 marzo  2004  di  cui in premessa, e in particolare che siano state rispettate le seguenti condizioni:
 a) i protocolli sperimentali per l'aborto farmacologico prevedano l'inserimento  delle  procedure  di  ricovero  ospedaliero  sin dalla somministrazione del 1° farmaco;
 b) nel  protocollo  siano  inseriti chiari dettagli informativi e test sulle misure da adottare, in caso di mancato aborto trascorse le 24  ore  in  regime di ricovero ospedaliero, dopo la somministrazione del 2° farmaco;
 c) alle pazienti e al personale medico siano fornite integrazioni dei  testi  informativi,  con le avvertenze adottate per tali farmaci dalla  Food  and  Drug  Administration  (FDA)  --  Ente  preposto  al controllo  degli  alimenti e dei farmaci negli USA -- e con specifica adeguata  informazione  sulla  percentuale di aborti scientificamente accertati dopo la prima somministrazione.
 |  | Art. 2. 1.  La presente ordinanza ha validita' annuale a partire dalla data della sua pubblicazione.
 La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 settembre 2005
 Il Ministro: Storace
 |  |  |