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| Gazzetta n. 222 del 2005-09-23 |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 15 settembre 2005 |  | Riclassificazione  ai fini della rimborsabilita' e modifica dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2005-2006. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che  istituisce  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  con  particolare riferimento al comma 5, lettera c);
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre   2004,   recante   norme   sull'organizzazione   e   il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott. Nello   Martini   in   qualita'   di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il regolamento CE n. 1084/2003 della Commissione del 3 giugno 2003,  relativo  alle  modifiche  dei  termini  di  un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali;
 Visto  l'art.  8  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi    correttivi    di   finanza   pubblica,   e   successive modificazioni;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della   fornitura   dei   medicinali  per  uso  umano»  e  successive modificazioni e integrazioni;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Visto   il  decreto  legislativo  29 maggio  2001,  n.  283  e,  in particolare,  l'art.  14  relativo  alla  redazione  in italiano e in tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;
 Viste  le  domande di variazione dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  dei  vaccini  influenzali relative alla modifica della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;
 Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' relative  alla  composizione  del vaccino influenzale per la stagione 2005-2006;
 Viste le raccomandazioni del Committee for Human Medicinal Products (CHMP)  relative  alla  composizione  del  vaccino influenzale per la stagione 2005-2006;
 Vista la linea guida del CPMP sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali;
 Vista la circolare del Ministro della salute del 5 agosto 2005;
 Preso  atto  della  positiva  conclusione  della procedura di mutuo riconoscimento  relativa ad alcune delle domande di variazione di cui sopra;
 Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione tecnico-scientifica  in  merito  sia  alle  attivita' programmate per l'adeguamento  stagionale  della composizione dei vaccini influenzali che all'autorizzazione dei singoli prodotti medicinali;
 Ritenuto  opportuno  procedere alla riclassificazione ai fini della rimborsabilita'  e  alla verifica del regime di fornitura dei vaccini influenzali cosi' come riportato nell'allegato 2 di cui alla presente determinazione;
 Viste  le  comunicazioni delle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  dei  vaccini influenzali relative alla effettiva commercializzazione dei prodotti per la stagione 2005-2006;
 Vista   la   direttiva   del   Ministro  della  salute  n.  DGPREV. V/20968/9/I.5.i.a.  con  la  quale  impegna  l'Agenzia  italiana  del farmaco  a  finalizzare  le  procedure  registrative  e di prezzo dei vaccini influenzali;
 Tenuto  conto dei pareri favorevoli espressi, nelle sedute del 13 e 14 settembre, dalla commissione consultiva tecnico-scientifica;
 Vista  la  deliberazione  n.  23  del  15 settembre 2005 con cui il consiglio   di  amministrazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco approva,  su proposta del direttore generale, la riclassificazione di alcuni  vaccini  influenzali  inseriti  negli  elenchi dei medicinali allegati alla presente determinazione;
 
 Determina:
 
 Art. 1. Modifica  della  composizione dei vaccini influenzali per la stagione
 2005-2006
 
 1.  I  vaccini  influenzali di cui all'allegato 1, parte integrante della  presente  determinazione,  devono  essere  costituiti,  per la stagione 2005-2006, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:
 A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: IVR-116);
 A/California/7/2004 (H3N2) (ceppo equivalente: NYMC X-157);
 B/Shanghai/361/2002 (ceppo equivalente: B/Jiangsu/10/2003).
 2.   Ogni  vaccino  deve  rispettare  i  requisiti  previsti  dalla Farmacopea  europea  e  deve contenere 15 &greco;mg di emoagglutinina per ceppo e per dose.
 3.  Il  limite  inferiore  dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo  di  attivita'  deve  indicare  un  contenuto  di almeno 12 &greco;mg di emoagglutinina per ceppo e per dose.
 |  | Art. 2. Riclassificazione  ai  fini  della  rimborsabilita' e indicazione del regime di fornitura di vaccini influenzali con ceppo modificato
 
 1.    Le   confezioni   dei   vaccini   influenzali   che   saranno commercializzate  per  la  stagione  2005-2006 sono riclassificate ai fini  della  rimborsabilita' secondo quanto riportato nell'allegato 2 parte integrante della presente determinazione.
 2. Nell'allegato 2 di cui al precedente comma sono anche indicati i regimi di fornitura approvati.
 |  | Art. 3. Smaltimento scorte
 
 I  lotti  di  tutti  i  medicinali  a  base di vaccino influenzale, comunque  autorizzati  all'immissione  in  commercio, prodotti con la composizione  precedentemente  autorizzata  e  recanti  in  etichetta l'indicazione  della  stagione  2004-2005, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono piu' essere venduti al pubblico.
 |  | Art. 4. Stampati
 
 1.  Il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto, il foglio illustrativo  e  le etichettature (di seguito: stampati) dei prodotti medicinali   riportati   nell'allegato  1  devono  essere  modificati conformemente  e  limitatamente  a  quanto  previsto  dai  precedenti articoli 1 e 2.
 2. La ditta titolare dovra' far pervenire entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  all'Agenzia  italiana  del farmaco,  ufficio  AIC  (per  medicinali  di procedura nazionale e di mutuo   riconoscimento   a   partenza   italiana)/ufficio   procedure comunitarie  (per medicinali di procedura di mutuo riconoscimento con Italia  CMS),  una  riproduzione  degli  stampati,  sia  su  supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale  certificazione  del  legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati sono conformi a quanto disposto dal precedente comma 1.
 3.  In  ottemperanza al decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, art.  14,  dovra'  inoltre  pervenire,  in  originale,  la traduzione giurata  in tedesco degli stampati corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti l'esatta corrispondenza a quelli redatti in italiano.
 |  | Art. 5. Disposizioni finali
 
 La  presente  determinazione,  che ha effetto dal giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana,    sara'    notificata   alle   societa'   titolari   delle autorizzazioni  all'immissione  in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.
 Roma, 15 settembre 2005
 Il direttore generale: Martini
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