| 
| Gazzetta n. 222 del 2005-09-23 |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005 |  | Scioglimento   del   consiglio   comunale   di   Nicotera,   a  norma dell'articolo  143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nomina della terna commissariale. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Considerato  che  nel  comune  di  Nicotera  (Vibo Valentia), i cui organi    elettivi   sono   stati   rinnovati   nelle   consultazioni amministrative  del  13 maggio  2001,  sussistono  forme di ingerenza della   criminalita'  organizzata,  rilevate  dai  competenti  organi investigativi;
 Constatato  che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti  condizionamenti,  compromettendo  la libera determinazione degli  organi  ed  il  buon  andamento  della  gestione del comune di Nicotera;
 Rilevato,    altresi',    che   la   permeabilita'   dell'ente   ai condizionamenti  esterni  della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio  allo  stato  della  sicurezza  pubblica  e  determina lo svilimento   delle  istituzioni  e  la  perdita  di  prestigio  e  di credibilita' degli organi istituzionali;
 Ritenuto  che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario far  luogo  allo  scioglimento  degli  organi  ordinari del comune di Nicotera,  per  il  ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
 Visto  l'articolo  143  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Il consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 |  | Art. 2. La  gestione del comune di Nicotera (Vibo Valentia) e affidata alla commissione straordinaria composta da:
 dott. Marcello Palmieri - prefetto a riposo;
 dott. Vittorio Lapolla - viceprefetto aggiunto;
 ragioniere Gerardo Bisogno - dirigente di II fascia a riposo.
 |  | Art. 3. La  commissione  straordinaria  per la gestione dell'ente esercita, fino  all'insediamento  degli  organi  ordinari  a norma di legge, le attribuzioni  spettanti  al  consiglio  comunale,  alla  giunta ed al sindaco  nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
 Dato a Roma, addi' 2 settembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri ;
 Pisanu, Ministro dell'interno ;
 
 Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 167
 |  | Allegato 
 Al Presidente della Repubblica
 
 Il comune di Nicotera (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati  rinnovati  nella  consultazioni  amministrative  del 13 maggio 2001,  presenta  forme  di  ingerenze  da  parte  della  criminalita' organizzata   che  compromettono  l'imparzialita'  della  gestione  e pregiudicano  il  buon  andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
 A  seguito di indagini svolte dai competenti organi investigativi che  hanno  evidenziato  la  presenza  sul  territorio  del comune di Nicotera di una forte e radicata cosca mafiosa che mira a interferire nella  vita  politico-amministrativa  dell'ente,  il prefetto di Vibo Valentia ha disposto, con provvedimento del 17 maggio 2005, l'accesso agli  uffici,  ai  sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre  1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, per verificare la sussistenza di condizionamenti mafiosi all'interno del comune.
 Le  predette  attivita'  investigative  hanno  evidenziato che al citato  sodalizio  criminale  risalgono i maggiori traffici illeciti, interessi  nel  settore  economico-finanziario  ed  il  controllo  di attivita' economiche locali.
 Nell'ambito   di   un   procedimento   penale,   sfociato  in  un provvedimento  di  custodia  cautelare  in  carcere  nei confronti di alcuni   esponenti   di  detta  cosca,  e'  emersa  la  capacita'  di interferire   nelle   istituzioni  locali,  intervenendo  sul  potere decisionale   degli   organi   amministrativi.   Una   condizione  di contiguita' tra esponenti di spicco della locale consorteria e alcuni amministratori  risulta  comprovata  da  accertamenti  della  polizia giudiziaria in occasione di ripetuti controlli del territorio.
 Gli  accertamenti  svolti  dalla commissione all'uopo incaricata, confluiti  nella  relazione  conclusiva, avvalorano la sussistenza di forme  di  condizionamento della criminalita' organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale e pongono in risalto come, nel tempo, l'uso  distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti  collegati  direttamente  o  indirettamente con gli ambienti malavitosi.
 Appaiono in tal senso concludenti, da una parte, l'interessamento manifestato  da detto sodalizio in occasione della destinazione di un bene  confiscato,  dall'altra,  la circostanza che il comune, cui era stato  assegnato  un altro bene oggetto di confisca affinche' venisse utilizzato  a  verde  pubblico  attrezzato,  abbia  omesso  qualsiasi intervento  per  assicurarne la finalita', nonostante i solleciti del competente  Ufficio  territoriale del governo a delimitare l'area e a dare  un  forte  segnale  circa l'acquisizione del bene al patrimonio demaniale.
 La  compromissione  dell'interesse  pubblico  emerge altresi' con chiarezza  dalla  sistemazione di una strada, che ha avvantaggiato di fatto unicamente un componente della locale consorteria mafiosa.
 Infatti  detta  strada, benche' finanziata con l'impiego di somme previste  nel  programma  delle  opere  pubbliche,  conduce all'unico insediamento  immobiliare  della  zona,  di  proprieta' del predetto, risultando,   per   contro,   abbandonato  l'originario  progetto  di finalita' pubblica.
 Appare  disatteso  il  principio costituzionale che garantisce il corretto  esercizio dei poteri pubblici nell'approvazione, nonostante il parere sfavorevole del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da  parte  dell'organo elettivo di una delibera con cui si accoglieva l'istanza di concessioni edilizie con cambio di destinazione d'uso in variante al vigente piano di fabbricazione.
 A  seguito  di  tale  decisione,  che procurava ai richiedenti un ingiusto  vantaggio  patrimoniale,  e'  stato  disposto  il  rinvio a giudizio  per abuso d'ufficio dei componenti dell'organo elettivo che hanno approvato la delibera.
 L'evenienza  di  un  condizionamento  dell'operato della pubblica amministrazione  e'  correlata alla circostanza che tra i beneficiari della   delibera   vi   fossero  noti  esponenti  della  criminalita' organizzata  o  loro  parenti stretti in grado di orientare le scelte della  pubblica  amministrazione,  e che il provvedimento riguardasse anche  la  costruzione  di alberghi, case vacanze, ristoranti e di un complesso   turistico  residenziale  cui  era  peraltro  direttamente interessato uno dei predetti.
 Strettamente  connessa  a  tali  accadimenti  e'  la  vicenda del responsabile   dell'ufficio   tecnico   che   aveva  espresso  parere sfavorevole  alla  succitata  deliberazione. Lo stesso, trasferito ad altro  incarico dopo pochi mesi e fatto oggetto ripetutamente di atti intimidatori,  dopo  poco  tempo  rassegnava  le dimissioni. L'organo ispettivo  sottolinea  che  anche  il nuovo responsabile dell'ufficio tecnico  risulta aver subito come il suo predecessore pesanti minacce e intimidazioni.
 Come  ampiamente esposto nella relazione commissariale, i settori in  cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per  personali tornaconti affaristici sono quelli relativi ad appalti di opere pubbliche e di pubblici servizi, le cui procedure sono state caratterizzate   da   profili   di  illegittimita'  che  denotano  il condizionamento  e  l'ingerenza  della criminalita' organizzata nelle scelte dell'ente locale.
 Viene   infatti   evidenziato  come  la  sostanziale  sistematica elusione delle norme sulle informative antimafia non abbia trovato un freno  persino  nella  sottoscrizione,  nel  2004,  del Protocollo di legalita',  che  prevede il rilascio delle suddette informative anche per  i  contratti  al  di  sotto della soglia di valore fissata dalla normativa   di  riferimiento.  E'  stato  infatti  sottolineato  che, attraverso   il   frazionamento   dei  lavori,  l'amministrazione  ha privilegiato  la pratica degli affidamenti diretti e delle trattative private  in  luogo  dell'appalto  affidato con una unica procedura ad evidenza  pubblica,  e  che  la  peculiarita'  delle  condizioni  che determinano   gli   affidamenti   -   gara  deserta,  somma  urgenza, affidamento diretto - dei casi esaminati fanno apparire verosimile il collegamento ad un unico centro d'interessi.
 E'  il  caso  del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, affidato  dal  2001  ad  un  soggetto  che  si  confermava nuovamente aggiudicatario, l'anno successivo, in una gara di asta pubblica, alla quale  solo  la  medesima  ditta  prendeva parte, offrendo un ribasso dello  0,1%.  Il ritardo  con il quale l'amministrazione, ad oltre un anno  di  distanza  dall'inizio  del  rapporto  contrattuale  con  il predetto  soggetto, si attivava per la richiesta della documentazione ai   sensi   della   normativa   antimafia,  denota  con  sufficiente concludenza   una  gestione  amministrativa  non  scevra  da  anomale interferenze,  ancor  piu'  ove  si consideri che, dopo la revoca del predetto  appalto,  conseguente agli elementi interdittivi emersi nei confronti  del  titolare,  il servizio e' stato affidato ad una ditta nella quale risulta dipendente un congiunto del primo aggiudicatario.
 Relativamente   all'affidamento   del   servizio   di   trasporto scolastico,  si  e'  reso  necessario  l'intervento  della competente prefettura   per  le  anomalie  riscontrate  sia  in  relazione  alla tipologia  del  contratto  stesso  sia  per  la  presenza nella ditta affidataria  di  un  soggetto solito frequentare persone notoriamente vicine ad appartenenti alla locale cosca mafiosa.
 La  commissione  di accesso ha infine rilevato il grave disordine amministrativo  in  cui  versa  l'ente,  caratterizzato da un sistema gestionale   privo   di   direttive   specifiche  e  da  una  confusa ripartizione  di  compiti,  assolutamente  non  adeguata  alle  reali esigenze della collettivita'.
 Alla  palese  disorganizzazione  ed  inefficienza  del sistema di riscossione  dei  tributi  fa  riscontro  l'elevatissima evasione dei tributi  comunali e del canone dell'acqua potabile, segno evidente di una  diffusa  illegalita'  e  della  generale  inosservanza  dei piu' elementari  precetti  normativi,  da  cui  non  sono  esenti  sia gli amministratori   sia   i   dipendenti,   oltre  a  numerosi  soggetti appartenenti   alla   criminalita'  organizzata  e  grandi  complessi turistici che insistono su quel territorio.
 E'  indicativa della carenza nella cura degli interessi pubblici, la  circostanza  che, nonostante il comune si sia dotato di una norma regolamentare   che   preveda   espressamente  la  sospensione  della somministrazione  del  servizio in caso di morosita', la disposizione sia  rimasta totalmente disapplicata e l'ente non abbia provveduto ad adottare  incisive  procedure  per  il  recupero dei tributi inevasi, impedendo  cosi'  una ordinaria gestione delle proprie attivita' e un miglioramento  qualitativo  e  quantitativo  dei servizi offerti alla cittadinanza.
 Il  complesso degli elementi emersi dagli accertamenti giudiziari e   dall'accesso   manifesta   che   la   capacita'  di  penetrazione dell'attivita' criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze  e  di  interferenze  di  fattori  esterni al quadro degli interessi locali, riconducibii alla criminalita' organizzata, che, di fatto,  priva la comunita' delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalita' dell'ente.
 Il  delineato  clima  di  grave  condizionamento e degrado in cui versa  il  comune  di  Nicotera,  la  cui capacita' di determinazione risulta   assoggettata   alle   scelte  della  locale  organizzazione criminale,  l'inosservanza  del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le  legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione  dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle  istituzioni  dei  cittadini, che esprimono il loro dissenso in numerosi esposti.
 Pertanto,  il  prefetto  di  Vibo  Valentia,  con  relazione  del 19 luglio  2005, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione  della  misura  di  rigore  prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 La  descritta  condizione esige un intervento risolutore da parte dello  Stato,  mirato  a  rimuovere  i  legami tra l'ente locale e la criminalita'  organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante  provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale.
 La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
 Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni indicate  nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  che  legittimano  lo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera  (Vibo Valentia), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
 Roma, 1° agosto 2005
 Il Ministro dell'interno: Pisanu
 |  |  |