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| Gazzetta n. 222 del 2005-09-23 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 26 agosto 2005 |  | Modalita'  di  conferimento  della  concessione  di stoccaggio di gas naturale  in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalita' di attuazione delle attivita' di stoccaggio,  gli  obiettivi  qualitativi,  i  poteri  di verifica, le conseguenze  di eventuali inadempimenti e sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Premesso  che  il  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 164, di attuazione  della  direttiva  n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato  interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo n.   164/00),   all'art.   11,  comma  1,  prevede  che  il  Ministro dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  attualmente Ministro delle attivita' produttive, approvi il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio del gas naturale;
 Premesso  che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino  del  settore  energetico  (di  seguito la legge n. 239/04), all'art. 1, comma 8, lettera b), numero 3), attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;
 Premesso   che  l'art.  1,  comma  60,  della  legge  n.  239/2004, stabilisce  che  le  disposizioni  di  cui  all'art.  8  della  legge 24 novembre   2000,  n.  340,  si  applicano  alla  realizzazione  di stoccaggi   di   gas   naturale   in   sotterraneo,   ferma  restando l'applicazione  della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilita dalla legge;
 Premesso   che  l'art.  1,  comma  61,  della  legge  n.  239/2004, stabilisce  che  i  titolari  di  concessioni  di  stoccaggio  di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di  dieci  anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;
 Vista  la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e   coltivazione   degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel  mare territoriale  e  nella piattaforma continentale (di seguito: la legge n. 613/67);
 Vista  la  legge  26 aprile  1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio  di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (di seguito: la  legge  n.  170/74)  come  modificata  dal  decreto legislativo n. 164/00;
 Vista  la  legge  8 luglio  1986,  n.  349, recante istituzione del Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno ambientale (di seguito: la legge n. 349/86);
 Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti amministrativi (di seguito: la legge n. 241/90) come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15 (di seguito: la legge n. 15/05);
 Visto  il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito: il decreto legislativo n. 385/1993);
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave (di seguito: il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 128/59), nonche' le successive  modifiche  ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle   introdotte  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 maggio  1979,  n.  886  (di  seguito: decreto del Presidente della Repubblica  n.  886/79),  ed  a  quelle introdotte dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (di seguito: la legge n. 221/90);
 Visto   il  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  di attuazione   delle   direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE, 89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE, 93/88/CEE,  97/42/CE  e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza  e  della  salute  dei  lavoratori  durante  il  lavoro (di seguito: il decreto legislativo n. 626/94);
 Visto   il   decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  624,  di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori  nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva  92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle  industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (di seguito: il decreto legislativo n. 624/96);
 Visto   il   decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  625,  di attuazione  della  direttiva  94/22/CEE  relativa  alle condizioni di rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione, ricerca  e  coltivazione  di  idrocarburi,  che all'art. 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio (di seguito: il decreto legislativo n. 625/96);
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  (di  seguito:  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 327/01),  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita', come  modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 (di seguito decreto legislativo n. 330/04);
 Vista  la  direttiva  85/337/CEE  del Consiglio del 27 giugno 1985, come  modificata  dalla  direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997,   concernente   la   valutazione   dell'impatto  ambientale  di determinati progetti pubblici e privati;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana del 6 agosto 1975, n. 208 (di seguito: il decreto ministeriale 28 luglio 1975);
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  27 marzo  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  27 aprile  2001,  n.  97 (di seguito: il decreto ministeriale 27 marzo 2001);
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  9 maggio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana del 5 giugno 2001, n. 128 (di seguito: il decreto ministeriale 9 maggio 2001);
 Considerate  le  osservazioni  del  Capo  di gabinetto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio formulate con nota n. 5353/B08  del  15 giugno 2005 al Capo di gabinetto del Ministro delle attivita' produttive;
 Ritenuto  opportuno  di  disciplinare  le modalita' di conferimento della  concessione  di  stoccaggio  e  di provvedere all'adozione del disciplinare tipo nel quale sono stabilite le modalita' di attuazione delle attivita' di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti,
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Finalita'
 
 1.  Il presente decreto stabilisce le modalita' per il conferimento delle  concessioni di stoccaggio e approva il disciplinare tipo sulle modalita' amministrative e tecniche di svolgimento delle attivita' di stoccaggio  del  gas  naturale  in  giacimenti  od  unita' geologiche profonde,  gli obiettivi qualitativi che devono essere perseguiti dal concessionario,  i  poteri  di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti.
 2.  L'esercizio  dello  stoccaggio comprende le funzioni di base di stoccaggio  minerario,  strategico  e  di  modulazione,  nonche'  gli ulteriori   servizi   speciali   che   possono   essere  offerti  dai concessionari su richiesta degli utenti del sistema.
 3.  Le  disposizioni del presente decreto stabilite per l'attivita' di  stoccaggio  del  gas naturale in giacimenti, ove non diversamente specificato,  si  applicano anche all'attivita' di stoccaggio del gas naturale in unita' geologiche profonde.
 |  | Art. 2. 
 Definizioni
 
 1. Nel presente decreto:
 a) ciclo  di  stoccaggio  e'  il  ciclo annuale di stoccaggio che decorre  tra  il  1° aprile  di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;
 b) comitato  tecnico e' il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero delle attivita' produttive;
 c) concessionario e' il titolare della concessione;
 d) concessione:  e'  il  titolo  rilasciato  per  l'attivita'  di stoccaggio  del  gas naturale ai sensi della legge n. 170/74, nonche' dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
 e) giacimento  e'  una  roccia  sotterranea  porosa  e permeabile definita  da  fattori  fisici  e  geologici  all'interno  di  confini orizzontali  e  verticali, formata da uno o piu' livelli contenenti o che abbiano contenuto idrocarburi, idonea a contenere gas naturale;
 f) livello  e' una struttura elementare che concorre a formare il giacimento, confinata a tetto e a letto da litologie impermeabili;
 g) Ministero   e'   il   Ministero  delle  attivita'  produttive, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie; ufficio D1;
 h) rappresentante  unico  e'  il  rappresentante  dei contitolari della concessione di cui all'art. 6, comma 2 e seguenti;
 i) ripristino  e'  l'insieme  delle  operazioni  finalizzate alla messa   in   sicurezza  e  alla  rimozione  degli  impianti  relativi l'attivita'  di  stoccaggio,  ivi  compreso la chiusura mineraria dei pozzi;
 j) unita'   geologica   profonda   e'   una  formazione  rocciosa caratterizzata   da  litologia  propria,  geologicamente  definita  e confinata  da fattori fisici e geologici, idonea ad essere utilizzata come giacimento di stoccaggio di gas naturale;
 k) UNMIG  e'  l'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la  geotermia  del  Ministero  delle  attivita' produttive, direzione generale   per   l'energia   e   le   risorse  minerarie,  con  sedi, rispettivamente, a Bologna, Roma e Napoli in relazione all'ubicazione della concessione, nell'Italia settentrionale, centrale o meridionale e relativo offshore.
 2. Valgono le ulteriori definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 ed ai relativi decreti applicativi.
 |  | Art. 3. 
 Istanza per la concessione e documentazione tecnica
 
 1.  La  concessione  di  stoccaggio e' accordata ai richiedenti che siano  persone  fisiche  o giuridiche con sede sociale in Italia o in altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  e  secondo condizioni di reciprocita',  a  persone fisiche e giuridiche aventi sede sociale in Stati   che   ammettono   i  cittadini  e  i  soggetti  giuridici  di nazionalita'  italiana  allo  stoccaggio  sotterraneo di gas naturale ricadente sotto la loro giurisdizione.
 2. Il soggetto richiedente presenta l'istanza per il rilascio della concessione  in  due  copie  al  Ministero  e  all'UNMIG  competente, unitamente alla documentazione tecnica di cui ai commi 3, 4 e 5.
 3.   L'istanza   di  concessione  e'  corredata  da  documentazione finalizzata ad illustrare:
 a) programma  di  accertamento  e di sviluppo della capacita' del giacimento idoneo ad essere adibito a stoccaggio;
 b) tempi   di  realizzazione  del  programma  di  accertamento  e sviluppo   delle   capacita'   del  giacimento  e  del  programma  di stoccaggio;
 c) i seguenti elementi dell'attivita' di stoccaggio:
 i) valutazione  della  capacita'  del  giacimento,  intesa come spazio  disponibile  per  l'immissione  di  volumi di gas misurato in condizioni  standard (temperatura di 15 °C e valore di pressione pari a 101 325 Pa);
 ii)  cushion  gas,  working  gas  e  massima  portata  di punta giornaliera previsti dal progetto;
 iii)  valori  della  pressione  al  fondo e a testa pozzo nelle diverse fasi di esercizio;
 iv) tipologia di pozzi e loro completamento;
 v) numero di pozzi operativi dedicati allo stoccaggio;
 vi) numero di pozzi dedicati al monitoraggio;
 vii)   dimensionamento   degli   impianti   di  compressione  e trattamento;
 viii) connessioni con la rete di trasporto;
 d) investimenti     previsti,     stima     della    redditivita' dell'investimento  e  relative  analisi  di  sensibilita',  stima del valore degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza;
 e) capacita'  tecnica, economica ed organizzativa del richiedente come indicata ai commi 4 e 5;
 f) indicazione,   nel   caso,   delle   pertinenze  derivanti  da concessioni  di  coltivazione  o  di  stoccaggio cessate od in via di cessazione,   da   trasferire   alla  concessione  di  stoccaggio  da conferire;
 g) programma di massima di ripristino finale.
 4.  Per  quanto  riguarda la capacita' tecnica ed organizzativa, il soggetto  richiedente  deve  fornire  copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in  Italia,  o  dello  statuto  e dell'atto costitutivo in traduzione giurata,  nonche'  indicazione  specifica dei legali rappresentanti e delle  relative deleghe, nel caso di soggetto richiedente avente sede all'estero.
 Dall'oggetto  sociale  deve risultare che le attivita' del soggetto richiedente comprendono quella di stoccaggio del gas naturale.
 Il  soggetto  richiedente  deve presentare una dichiarazione che lo impegni  a  non svolgere attivita' incompatibili con lo stoccaggio di gas naturale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 164/00. Lo  stesso  soggetto  deve  fornire  informazioni  circa la struttura organizzativa,  con  riferimento  alle  attivita'  svolte nel settore dello  stoccaggio di gas in sotterraneo o nel settore della ricerca e coltivazione  di  idrocarburi od in quello delle risorse geotermiche. Nel  caso  di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza.
 5.  Per  quanto  riguarda  le  capacita'  economiche,  il  soggetto richiedente  deve  presentare copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai  quali risulti l'effettiva capacita' di condurre l'iniziativa. In caso contrario, deve fornire garanzie da parte di una primaria banca, mediante  dichiarazioni d'affidabilita' costituenti impegno di natura contrattuale  e  con  finalita'  esplicita  di garanzia, o a mezzo di impegni  formali  assunti da societa' controllanti o collegate con la societa' richiedente.
 |  | Art. 4. 
 Procedura di conferimento
 
 1.  La  concessione  di  stoccaggio  e'  conferita  con decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio e, per le concessioni su terraferma, d'intesa con la regione interessata.
 2.  La  domanda e' pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale degli  idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle  attivita'  produttive  e,  per  un  periodo  di tre mesi dalla pubblicazione,  sono  accettate  domande in concorrenza relativamente allo stesso giacimento.
 3.  Il  Ministero, dopo aver acquisito sulle domande concorrenti il parere  dell'UNMIG competente e del comitato tecnico, integrato da un rappresentante della regione interessata, seleziona la domanda idonea in  base  ai  criteri  di  cui  all'art.  2,  comma  10,  del decreto ministeriale  27 marzo  2001,  ed  invita  il  soggetto  proponente a presentare  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio apposita  istanza  di  verifica  ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE,  come  modificato  dalla  direttiva  97/11/CE, al fine di determinare   la   necessita'  di  applicazione  della  procedura  di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 349/1986.
 4.  Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della direttiva  85/337/CEE,  come  modificato dalla direttiva 97/11/CE, da parte  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si concluda  con  una  decisione  di  obbligo  di  assoggettamento  alla procedura   di  valutazione  di  impatto  ambientale,  il  proponente provvede  con  gli  adempimenti  previsti  dall'art. 6 della legge n. 349/86.
 5. A conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 3, il Ministero  nomina il responsabile unico del procedimento che segue la procedura  di  cui  al capo IV semplificazione amministrativa - della legge  n.  241/1990  e  successive  modificazioni.  L'istruttoria  si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di nomina del responsabile unico del procedimento.
 6. Delle particolari disposizioni o vincoli all'attivita' richiesta in  concessione,  formulati  in  sede  di pronuncia di compatibilita' ambientale  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  formulati dalle amministrazioni sentite nel corso della procedura, e' fatta menzione nel provvedimento di cui al comma 1.
 7.   Il  decreto  di  conferimento  e'  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale  degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero  delle  attivita'  produttive,  riportando  per estratto il programma  dei  lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione. Con  lo  stesso  decreto e' approvato l'elenco d'eventuali pertinenze derivanti  da  concessioni di coltivazione cessate da attribuire alla concessione  di  stoccaggio  in  conformita'  al progetto presentato, nonche',  ove non sia stato gia' presentato unitamente all'istanza di concessione,  i  tempi  di  presentazione  al  Ministero ed all'UNMIG competente  del  progetto definitivo di stoccaggio, redatto a seguito dei risultati del programma di accertamento.
 8.  Il conferimento della concessione di stoccaggio, ove ricorra il caso,   e'  subordinata  all'effettivo  pagamento  del  corrispettivo concordato  tra  i  soggetti  interessati in base ai criteri e con le modalita'  stabilite  con  il  decreto  ministeriale emanato ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00.
 |  | Art. 5. 
 Delimitazione e denominazione della concessione
 
 1.  Il  volume della concessione e' delimitato in modo da includere per  intero  lo spazio destinato allo stoccaggio del gas, comprensivo degli  spessori atti a garantirne la tenuta. L'area della concessione e' delimitata in modo da rappresentare la proiezione in superficie di detto volume e tale da includere i pozzi operativi e di monitoraggio.
 2.  L'area  della  concessione  deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo, eventualmente coincidenti o con la frontiera  dello  Stato,  o  con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'art. 1 della legge n. 613/67.
 3.   La   concessione  di  stoccaggio  e'  contraddistinta  da  una denominazione  convenzionale,  corrispondente ad un toponimo compreso nell'area  della  concessione  stessa  ovvero,  qualora l'area stessa ricada  interamente  in  mare, da una sigla costituita da una lettera maiuscola  della zona del sottofondo marina nella quale e' ubicata, a termine dell'art. 5 della legge n. 613/67 e successive modificazioni, seguita  dalla lettera S (maiuscola), dal numero d'ordine cronologico nel rilascio delle concessioni di stoccaggio per la rispettiva zona e dalla  sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo  stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l'amministrazione.
 |  | Art. 6. 
 Ulteriori adempimenti e trasferimenti di titolarita'
 
 1.   Il   decreto   e'   consegnato  all'assegnatario  dall'ufficio finanziario   indicato   nel   decreto   medesimo,  previo  pagamento anticipato  del  canone  annuo  stabilito  dall'art.  18  del decreto legislativo  n.  625/96  e  di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti.
 2.  Nel  caso  di contitolarita' della concessione di stoccaggio, i contitolari   sono  solidalmente  responsabili  nei  confronti  della pubblica  amministrazione  per  gli  obblighi attinenti all'esercizio dell'attivita'  ricadente nell'ambito della concessione. Essi debbono nominare,  in conformita' all'art. 3, comma 8, della legge n. 170/74, un  rappresentante unico per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.
 3.   Il   rappresentante   unico   e'   il   soggetto  responsabile dell'assolvimento  degli  obblighi previsti per il concessionario dal disciplinare,  come  integrato  dal  decreto  di  conferimento  della concessione.
 4.  Nei  casi  di contitolarita' le disposizioni di cui all'art. 3, comma   4,  relative  alla  capacita'  tecnica  ed  organizzativa  si applicano nei confronti del rappresentante unico della concessione di stoccaggio.
 5.   Il   trasferimento  a  terzi  della  concessione  e'  soggetto all'autorizzazione  del  Ministero delle attivita' produttive, previa valutazione  dell'adeguatezza  della  capacita'  tecnica, economica e organizzativa del soggetto interessato al trasferimento.
 6.  Il  trasferimento  delle  quote  di  uno  o piu' contitolari e' autorizzato,  sentiti  gli  altri  contitolari della concessione, con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive.
 7. L'istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 6 e 7 e' presentata  al  Ministero ed all'UNMIG competente e s'intende accolta ove  il  diniego  non  sia stato espresso entro il termine di novanta giorni  dal  ricevimento  della  stessa da parte del Ministero, fatta salva  la  possibilita'  di  sospendere tale termine nel caso risulti necessario  acquisire  ulteriori  elementi  o effettuare una verifica degli elementi forniti.
 8. Il trasferimento e' valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell'atto di cessione.
 9.  Il  decreto  di  trasferimento  e'  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale  degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive.
 |  | Art. 7. 
 Ampliamento  dell'area  della  concessione  e  modifiche rilevanti al
 programma dei lavori
 
 1.  L'area della concessione di stoccaggio puo' essere ampliata, in dipendenza   dello  sviluppo  dello  stoccaggio,  fermo  restando  il rispetto  dei  diritti  dei  titolari  di  eventuali  titoli minerari adiacenti.
 2.  Il  programma  dei lavori previsto nel progetto originariamente approvato  puo'  subire  modifiche che comportino la realizzazione di rilevanti opere di superficie.
 3.  L'istanza  per  ottenere  le modifiche di cui ai commi 1 e 2 e' presentata   al  Ministero  ed  all'UNMIG  competente,  corredata  di progetto  finalizzato  ad  illustrare  le  motivazioni  tecniche, gli obiettivi  perseguiti  e  la  stima del valore degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza.
 4. Il Ministero, acquisito il parere dell'UNMIG competente, sentito il  Comitato  tecnico,  integrato  dal  rappresentante  della regione interessata,   ai   fini   dell'autorizzazione   invita  il  soggetto proponente a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  apposita  istanza  di verifica ai sensi dell'art. 4 della direttiva  85/337/CEE,  come  modificato dalla direttiva 97/11/CE, al fine  di determinare la necessita' di applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 349/86.
 5.  Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell'art. 4 della direttiva  85/337/CEE,  come  modificato dalla direttiva 97/11/CE, da parte  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si concluda  con  una  decisione  di  obbligo  di  assoggettamento  alla procedura   di  valutazione  di  impatto  ambientale,  il  proponente provvede  con  gli  adempimenti  previsti  dall'art. 6 della legge n. 349/86.
 6. A conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 4, il Ministero  nomina il responsabile unico del procedimento che segue la procedura  di  cui  al capo IV semplificazione amministrativa - della legge n. 241/90 e successive modificazioni. L'istruttoria si conclude in  ogni  caso nel termine di centottanta giorni dalla data di nomina del responsabile unico del procedimento.
 7.  L'autorizzazione  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi  e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, riportando per estratto il programma dei lavori approvato,   nonche'   le   eventuali  prescrizioni  formulate  dalle amministrazioni  sentite nel corso della procedura e quelle formulate in  sede  di  verifica  condotta ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE,  come modificato dalla direttiva 97/11/CE, o di pronuncia di  compatibilita'  ambientale, resa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/86.
 |  | Art. 8. 
 Ampliamento della capacita' di stoccaggio
 
 1.  L'ampliamento  della capacita' di stoccaggio in una concessione vigente, realizzato mediante:
 a) estensione  dello  stoccaggio  ad altri livelli senza modifica dell'area di concessione;
 b) incremento  della pressione massima di stoccaggio, fissata nel decreto  di  conferimento,  oltre  la  pressione statica di fondo del giacimento,  e'  soggetto  ad autorizzazione rilasciata dal Ministero previa  verifica  di applicabilita' della procedura di valutazione di impatto  ambientale, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/337/CEE, come    modificato    dalla   direttiva   97/11/CE,   e   conclusione dell'eventuale   procedura   di  valutazione  di  impatto  ambientale condotta  ai  sensi  dell'art.  6  della legge n. 349/86. Nei casi di maggiore rilevanza e' acquisito il parere del comitato tecnico.
 2.  Al  fine  di  cui  al  comma  1,  lettera b), il Ministero puo' autorizzare prove di iniezione ed altri interventi volti ad accertare la  fattibilita'  di  esercire  lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria del giacimento, in modo sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso.
 3.  L'istanza per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma 1 e' presentata   al  Ministero  ed  all'UNMIG  competente,  corredata  di progetto  finalizzato  ad  illustrare  le  motivazioni  tecniche, gli obiettivi  perseguiti  e  la  stima del valore degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), sono presentati i seguenti allegati tecnici:
 a) studio  di giacimento ed acquisizione di un rilievo sismico 3D o  rielaborazione dei rilievi sismici disponibili per determinare, ai fini  della  sicurezza,  la  localizzazione  dei punti critici, con i risultati del relativo processing e dell'interpretazione;
 b) analisi   geomeccanica   del   giacimento  e  delle  rocce  di copertura, modellizzazione numerica del comportamento del giacimento;
 c) monitoraggio  delle  formazioni  al  tetto ed al letto e delle variazioni verticali della tavola d'acqua;
 d) calcolo delle pressioni esercibili per lo stoccaggio;
 e) ogni  altro  esame, studio, prova di laboratorio od intervento volto  ad  accertare  la  fattibilita'  di  esercire  lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria.
 |  | Art. 9. 
 Durata della concessione e proroghe
 
 1.  L'attivita'  di  stoccaggio  del  gas naturale in giacimenti e' svolta su concessione, di durata non superiore a venti anni.
 2.  Il concessionario puo' usufruire di non piu' di due proroghe di dieci  anni,  qualora  abbia  eseguito  i  programmi di stoccaggio ed adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
 3.  L'istanza  di proroga e' presentata almeno due anni prima della data  di  scadenza al Ministero ed all'UNMIG competente e deve essere corredata   dalla   documentazione   contenente  la  descrizione  del giacimento, dei lavori effettuati nonche' dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle operazioni di ripristino finale.
 4. La proroga e' disposta con decreto del Ministero delle attivita' produttive.
 5. Nel caso in cui la proroga comporti una variazione significativa del   programma,   il   procedimento   autorizzatorio  e'  svolto  in conformita' ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 7.
 |  | Art. 10. 
 Cessazione della concessione
 
 1.  Ai  sensi  dell'art. 6 della legge n. 170/74, la concessione di stoccaggio cessa:
 a) per scadenza del termine;
 b) per rinuncia;
 c) per decadenza del concessionario.
 2.  Nel  caso in cui la concessione cessata non sia riattribuita ad altro  operatore,  l'UNMIG  competente  verbalizza  la riconsegna del giacimento  e  delle  relative  pertinenze  dandone  comunicazione al Ministero ed al competente ufficio finanziario.
 3.  Il Ministero provvede alla comunicazione agli uffici competenti per  l'eventuale  cancellazione del giacimento e delle pertinenze dai relativi registri dei beni indisponibili.
 |  | Art. 11. 
 Scadenza del termine
 
 1.  Il  titolare  presenta  al  Ministero  ed all'UNMIG competente, almeno  due  anni  prima  della  scadenza  definitiva  del termine di vigenza  della  concessione,  tenuto conto delle eventuali successive proroghe,     la     documentazione    finalizzata    all'ultimazione dell'esercizio  dello  stoccaggio  del  gas  naturale, fermo restando l'assolvimento  nel  pubblico interesse del programma di stoccaggio e degli obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.
 2.  La  documentazione  e'  corredata  sia dal progetto finalizzato all'estrazione  del  gas  producibile  presente  in giacimento ad una determinata  pressione  di  abbandono  ed al ripristino del sito, sia dalla stima, finalizzata alla tutela del giacimento, del quantitativo di   gas  da  mantenere  disponibile  per  l'attivita'  di  un  nuovo concessionario, accertabile tramite i valori di pressione.
 3.  Qualora  la  concessione  di  stoccaggio  non  venga nuovamente conferita,  fermo  restando  l'obbligo  di  ripristino  del  sito, il titolare  della concessione puo', ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto  legislativo  n. 164/00, estrarre il gas producibile presente in  giacimento  nei  termini  indicati  dal programma autorizzato dal Ministero, sentito l'UNMIG competente.
 4.  Qualora  la concessione di stoccaggio venga attribuita ad altro operatore,  il concessionario subentrante puo' acquisire, in tutto od in  parte,  il  gas  naturale  reimmesso  in  giacimento dal titolare uscente,  a  seguito di accordo tra le parti interessate, fatto salvo il  pagamento  da parte del nuovo concessionario del corrispettivo di cui  all'art.  13,  comma  9,  del decreto legislativo n. 164/00, per l'ulteriore   gas  producibile  presente  nel  giacimento  e  per  le pertinenze della concessione di stoccaggio.
 5. Il concessionario uscente ha diritto di ritenere, con le cautele all'uopo   stabilite   dall'UNMIG   competente,   i   beni  destinati all'attivita'   di  stoccaggio  che  possano  essere  separati  senza arrecare pregiudizio alla stessa attivita'. L'UNMIG competente vigila sullo   stato   del   giacimento   e   degli  impianti,  prescrive  i provvedimenti  di  sicurezza o di conservazione che ritiene necessari indicando,   nel  caso,  il  mantenimento  del  quantitativo  di  gas corrispondente  ad  adeguati valori di pressione statica di fondo. In caso  di  inosservanza  ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.
 6.  Entro i successivi centottanta giorni dalla presentazione della documentazione  di  cui al comma 2, il concessionario presta garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari  dell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107 del decreto legislativo  n. 385/93 (testo unico bancario), per garantire le spese di   ripristino  ritenute  congrue  dal  Ministero,  sentito  l'UNMIG competente.  Qualora la concessione di stoccaggio non venga conferita a  terzi,  e'  facolta' del concessionario provvedere direttamente al ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.
 |  | Art. 12. 
 Rinuncia alla concessione
 
 1.  Il  concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne  istanza  al  Ministero,  tramite l'UNMIG competente, almeno un anno  prima  della  data  di cessazione dell'attivita', senza apporvi condizione  alcuna, presentando la documentazione di cui all'art. 11, comma 2.
 2.  Dal giorno in cui e' stata presentata l'istanza di rinuncia, il concessionario   e'   costituito  custode,  a  titolo  gratuito,  del giacimento  e  delle  relative  pertinenze; e' tenuto a non fare piu' lavori  di  stoccaggio  o  di coltivazione residua, ne' a variarne in qualsiasi modo lo stato, salvo prescrizione del Ministero finalizzata all'assolvimento  nel pubblico interesse di programmi di stoccaggio e degli obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.
 3.  Sulla  rinuncia  provvede  il  Ministero, sentito il parere del comitato  tecnico,  fatta  salva  la  possibilita' di riattribuire la concessione ai sensi dell'art. 15.
 |  | Art. 13. 
 Decadenza del concessionario
 
 1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive puo' pronunciare la decadenza  del  concessionario e disporre la revoca della concessione quando:
 a) il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
 b) il   concessionario   non   abbia  osservato  le  disposizioni contenute     nel     presente     provvedimento     od     impartite dall'amministrazione;
 c) per  omessa  richiesta  al  Ministero od all'UNMIG di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti;
 d) nel caso di mancata corresponsione nei termini del canone, dei tributi e di quanto altro stabiliti dal decreto di concessione.
 2.  La pronuncia della decadenza e la revoca della concessione sono disposte,  previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sentito il Comitato tecnico.
 3.  Il  decreto  che dispone la revoca per decadenza, e' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi e della geotermia, nel sito  internet del Ministero delle attivita' produttive, e trascritto all'ufficio delle ipoteche.
 4.  Dalla data del predetto decreto, il concessionario e' esonerato dal  pagamento  del  diritto  proporzionale  e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.
 5.  E'  fatta  salva la possibilita' del Ministero di attribuire la concessione ad altro operatore ai sensi dell'art. 15.
 |  | Art. 14 
 Disposizioni comuni alla rinuncia ed alla decadenza
 
 1.  In  ogni caso il concessionario rinunciatario o decaduto presta garanzia  fideiussoria  bancaria  od  assicurativa o rilasciata dagli intermediari  finanziari dell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto  legislativo  n. 385/93 (testo unico bancario), per garantire le  spese  di ripristino. Il Ministero ove ritenga insufficienti tali garanzie,  sentito  l'UNMIG  competente,  ne  richiede l'adeguamento. Qualora  la concessione di stoccaggio non venga conferita a terzi, e' facolta'  del  concessionario  rinunciatario  o  decaduto  provvedere direttamente al ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.
 2. In caso di inadempienza alle previsioni del comma 1 da parte del concessionario  rinunciatario  o  decaduto,  quando si configurino le fattispecie  di  cui  all'art. 18, comma 1, della legge n. 349/86, il Ministero,  sentito  l'UNMIG  competente,  promuove  la  procedura in materia di danno ambientale.
 |  | Art. 15. 
 Nuova attribuzione della concessione
 
 1.  In caso di cessazione ai sensi dell'art. 10, il Ministero delle attivita'  produttive  puo'  attribuire  la concessione di stoccaggio secondo le modalita' e la procedura di cui agli articoli 3 e 4.
 2.  Nel  caso  di  nuovo  conferimento di concessioni di stoccaggio cessate  per  rinuncia o decadenza, il concessionario rinunciatario o decaduto  puo'  estrarre  il gas reimmesso in giacimento o cederlo al nuovo   concessionario.  Le  relative  pertinenze  sono  direttamente trasferite  al  nuovo  concessionario,  previo versamento su apposito capitolo   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  del corrispettivo di cui all'art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00.
 |  | Art. 16. 
 Applicazione di norme
 
 1.  Il  giacimento  di  stoccaggio, nonche' le sue pertinenze, sono sottoposte   alle   disposizioni  di  diritto  che  disciplinano  gli immobili.
 2.  L'iscrizione  delle  ipoteche e' subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 3.  Le  ipoteche iscritte sul giacimento di stoccaggio si risolvono sulle  cose  e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi e' tenuto  ad  avvertire  i creditori ipotecari iscritti, almeno un mese prima  del  giorno  nel  quale  si  procedera' alle operazioni per la consegna    del    giacimento    all'amministrazione   o   al   nuovo concessionario.
 |  | Art. 17. 
 Disposizioni  per  la  sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e
 garanzie di continuita' di esercizio
 
 1.  Le operazioni di stoccaggio devono essere eseguite nel rispetto delle  norme  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/79,  e dell'art. 11 della legge n. 221/1990; nonche' nel rispetto delle  norme  di  cui  al decreto legislativo n. 624/96, e al decreto legislativo  n.  626/94,  e  successive  loro  modificazioni,  e  nel rispetto   di   ogni   altra   prescrizione   imposta   dalle   altre amministrazioni  dello  Stato interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.
 2.  Le  funzioni  amministrative  e  di vigilanza sull'applicazione delle norme di cui al comma 1 sono esercitate dagli UNMIG competenti.
 3.   Quando   sia   richiesto   il  rilascio  di  autorizzazioni  o certificazioni  previste  dalla  normativa vigente, il titolare della concessione  ha  l'obbligo  di  agevolare  gli eventuali accertamenti dell'UNMIG competente.
 4.   Nel   caso   di  evento  non  dipendente  dalla  volonta'  del concessionario  che  provochi  interruzioni o modifiche significative allo   svolgimento   dei  lavori  di  stoccaggio,  deve  essere  data comunicazione tempestiva all'UNMIG competente.
 5.  L'UNMIG  competente,  conclusa  positivamente  l'istruttoria da parte    dell'amministrazione,   nelle   more   dell'emanazione   del provvedimento  di  approvazione  del  nuovo  programma  lavori  o  di proroga,   puo'   autorizzare  le  operazioni  relative  a  modifiche significative   dei   programmi   di  lavoro,  nonche'  le  eventuali operazioni  in  corso  all'atto  della  scadenza non definitiva della concessione.
 6.  Per  l'esecuzione  delle  operazioni  di  cui  al  comma  5  il concessionario  puo'  avvalersi  dell'opera di imprese specializzate, dandone  comunicazione  all'UNMIG  competente  prima  dell'inizio dei lavori.   Il  concessionario  e'  responsabile  nei  confronti  della pubblica amministrazione dell'opera di dette imprese specializzate.
 |  | Art. 18. 
 Comunicazione di dati
 
 1.   Il   concessionario   trasmette  al  Ministero,  ed  all'UNMIG competente,   una  relazione  tecnica  dettagliata  sullo  stato  dei giacimenti  entro  il  30 aprile di ciascun anno per un aggiornamento sulle condizioni del giacimento, sui programmi lavoro previsti per il ciclo   di  stoccaggio  successivo,  sul  programma  delle  eventuali manutenzioni  e  degli interventi rilevanti, contenente gli ulteriori elementi di cui ai commi 3, 4, 6 e 7.
 2.  I  titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare una  gestione coordinata e integrata delle capacita' di stoccaggio di cui  dispongono,  sono tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun giacimento  in  funzione  delle  sue  caratteristiche  minerarie  e a comunicare al Ministero ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  non  oltre  il  30 aprile  di  ciascun  anno,  quali giacimenti verranno  utilizzati  prevalentemente  come stoccaggi di punta e come stoccaggi  di  base  nel  corso  del ciclo di stoccaggio, comunicando altresi'  i  criteri,  le  metodologie,  i  vincoli  e  le  modalita' dell'ottimizzazione  di cui al presente articolo e all'art. 12, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  164/00, nonche' i criteri e i dati utilizzati  per  tale  classificazione,  in  funzione  delle seguenti caratteristiche:
 a) volumi di working gas;
 b) indicazione  del  numero  di  giorni  consecutivi  di  massima portata  erogativa e variazione della portata in funzione dello svaso del working gas;
 c) meccanismo di produzione;
 d) caratteristiche  tecniche nominali ed effettive degli impianti associati.
 3.  La  comunicazione  di  cui  al comma 1 comprende i dati tecnici caratteristici  di  ciascun giacimento di stoccaggio, con riferimento ai seguenti parametri:
 a) volumi di cushion gas, working gas e riserve residue;
 b) andamento  delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale durante il ciclo effettuato;
 c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas;
 d) disponibilita'  di  punta  giornaliera e relativo andamento in funzione dell'erogazione (curva di svaso);
 e) andamento   delle   portate   di  iniezione  in  funzione  del riempimento (curva di invaso);
 f) funzionalita',  caratteristiche  tecniche  e  situazione degli impianti di stoccaggio.
 4. La comunicazione di cui al comma 1 comprende i dati previsionali sulle  prestazioni  attese  per il successivo ciclo di stoccaggio con riferimento a:
 a) fase di iniezione:
 i) numero   di   pozzi   che   si  prevede  di  utilizzare  per l'iniezione;
 ii)   potenza   nominale   ed   effettiva   delle  centrali  di compressione;
 iii)  andamento  delle  portate  di  iniezione  in funzione del riempimento (curva di invaso);
 iv) interventi di manutenzione programmata;
 v) eventuali  vincoli  per l'iniezione derivanti dai sistemi di trasporto e dagli impianti;
 vi) periodi previsti per il ciclo di iniezione;
 b) fase di erogazione:
 i) numero   di   pozzi   che   si  prevede  di  utilizzare  per l'erogazione;
 ii)  portata nominale ed effettiva in erogazione delle centrali di trattamento;
 iii)  disponibilita'  di punta giornaliera e relativo andamento in funzione dell'erogazione (curva di svaso);
 iv) interventi di manutenzione programmata;
 v) eventuali  vincoli per l'erogazione derivanti dai sistemi di trasporto e dagli impianti;
 vi) periodi previsti per il ciclo di erogazione.
 5. Quando i parametri indicati ai commi 3 e 4 presentano variazioni significative   in   relazione  a  precedenti  comunicazioni,  oppure derivino  da  valutazioni o stime, devono essere evidenziati i motivi di variabilita'.
 6. I titolari di concessioni di stoccaggio trasmettono al Ministero ed  all'UNMIG competente, entro il mese successivo all'esercizio, una comunicazione mensile per singolo campo sui volumi di gas movimentati ed  i  loro  relativi  equivalenti energetici. Detta comunicazione e' estesa  ai  dati  sull'eventuale  produzione residua di gas naturale. Ogni  altro  dato  previsto dalle disposizioni per la sicurezza degli impianti  e  delle  lavorazioni,  di  cui  all'art. 17, e' comunicato all'UNMIG competente.
 7.  I  titolari  forniscono altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati a consuntivo del gas naturale effettivamente movimentato nel  precedente  ciclo  di  stoccaggio,  indicando  i valori di punta massima  in  iniezione e in erogazione registrati in ogni giacimento, con l'indicazione del giorno in cui si sono verificati ed i valori di pressione  statica  di  fondo al termine delle fasi di iniezione e di erogazione.
 8.  Le  comunicazioni  previste  nei  precedenti commi del presente articolo,  trasmesse  anche  nella  forma  di  documenti informatici, sostituiscono  a tutti gli effetti quelle richieste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 9 maggio 2001.
 |  | Art. 19. 
 Operazioni previste nelle concessioni di stoccaggio
 
 1.  La  pressione  statica  di  fondo  non  deve superare il valore fissato nel decreto di conferimento o il maggior valore eventualmente autorizzato dal Ministero ai sensi dell'art. 8.
 Durante  la  fase  dinamica  di  iniezione di gas in giacimento, la pressione   dinamica   puo',   limitatamente   alla  fase  finale  di ricostituzione del giacimento e per brevi periodi, superare in misura limitata  la  pressione  massima  prevista in condizioni statiche. In tale   caso   il   concessionario  e'  tenuto  ad  inviare  all'UNMIG competente, e per conoscenza al Ministero, una relazione indicante la pressione di iniezione registrata e la relativa modalita' di misura.
 2.  Il  titolare  della  concessione  di  stoccaggio, prima di dare inizio   ad  eventuali  indagini  geologiche  e  geofisiche  ed  alle perforazioni   deve   presentare   il  relativo  programma  all'UNMIG competente.
 L'inizio  delle  suddette operazioni non puo' avere luogo prima che l'UNMIG competente abbia espresso formale autorizzazione.
 3.  Al  solo  fine  di  ottenere la copertura sismica relativa alla superficie della concessione di stoccaggio possono essere autorizzate operazioni  relative  a  rilievi  geofisici  anche  in  aree  ad essa adiacenti, ancorche' non coperte da titolo minerario.
 4.  Il  titolare della concessione di stoccaggio deve consentire ai titolari  di  permessi  di  ricerca,  concessioni  di  coltivazione e stoccaggio  finitimi,  per  riconosciuta  necessita' di esecuzione di operazioni  relative  a  rilievi  geofisici,  autorizzati  dall'UNMIG competente,  di  operare  nell'ambito  della propria concessione o la sorvolino.
 5.   Il   concessionario  deve  consentire  la  posa  di  condotte, autorizzate  dall'UNMIG  competente,  per il trasporto di idrocarburi estratti nell'ambito di altri titoli minerari.
 6. L'UNMIG competente stabilisce le misure cautelative che dovranno essere osservate nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 5 e 6,  sentito  il  titolare della concessione di stoccaggio interessata dalle  operazioni  stesse  per  la  definizione delle modalita' e dei tempi degli interventi.
 7.  Il  concessionario,  nel  caso  in cui ravvisi la necessita' di apportare  integrazioni  o  modifiche  al  progetto di stoccaggio, ne informa  preventivamente  l'UNMIG  competente.  Nei  casi  rilevanti, l'UNMIG  competente,  invita  il  concessionario  a produrre apposita istanza al Ministero per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7.
 8.   Qualora,   nel   corso  della  vigenza  della  concessione  di stoccaggio,  singoli  livelli  per  lo  stoccaggio non risultino piu' tecnicamente   od   economicamente   esercibili,   il Ministero  puo' autorizzare  il  concessionario a ridurre la capacita' di stoccaggio, previa    presentazione   di   istanza.   L'istanza   e'   presentata conformemente all'art. 12, comma 1.
 9.  Nel  caso  di  cui  al  comma  9,  fermo  restando l'obbligo di ripristino  del  sito,  il  titolare della concessione puo', ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, estrarre il gas  producibile  dal  giacimento  nei termini indicati dal programma autorizzato dal Ministero, sentito l'UNMIG competente.
 10.   Il   concessionario  puo'  avvalersi  dell'opera  di  imprese specializzate,  nel  rispetto  del  decreto legislativo n. 624/96, ai fini  dell'esecuzione  di  lavori  nell'ambito  della  concessione di stoccaggio.  Il  concessionario  e'  responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera di dette imprese specializzate.
 |  | Art. 20. 
 Pozzi di monitoraggio ed operativi
 
 1.  Il  titolare  della  concessione  di  stoccaggio, prima di dare inizio ad ogni perforazione, presenta il relativo programma all'UNMIG competente per l'autorizzazione.
 2.  Il  programma  indica  la  postazione  del  pozzo,  l'obiettivo minerario,  la  profondita'  da  raggiungere,  il  profilo  previsto, l'impianto  da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione, le  attrezzature  contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione, il costo preventivato per la realizzazione dell'opera.
 3. L'UNMIG competente, sentite le altre amministrazioni interessate nei casi previsti dalle norme vigenti, autorizza la perforazione.
 4.  Ogni  pozzo  e'  individuato  mediante  un  toponimo  ricadente nell'area  della  concessione seguito da un numero d'ordine. Nel caso di   pozzi   off-shore   la   denominazione   e'  definita  con  nome convenzionale seguito dal numero progressivo del pozzo.
 5.  L'ubicazione dei pozzi e' effettuata con sistema ottico, ovvero con  radiolocalizzazione,  o  con  altri metodi topografici similari, trasmettendo all'UNMIG competente apposita documentazione redatta con l'indicazione  del  metodo seguito. Ove l'UNMIG competente lo ritenga opportuno,  puo' essere redatto il verbale di ubicazione dei pozzi in presenza di funzionari dell'Ufficio.
 6.   I  pozzi  sono  contrassegnati  in  modo  da  renderne  sicura l'individuazione sul campo.
 7. Entro novanta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il titolare trasmette   all'UNMIG  competente  il  profilo  geologico  del  foro, corredato  dei  risultati  delle  diagrafie  effettuate  in  foro, da grafici  e  notizie  relative  a  tutte  le operazioni eseguite ed ai risultati  ottenuti,  inoltrandone  copia  su supporto informatico al Ministero.
 8.  Quando  un  pozzo  non  sia  piu'  idoneo  all'esercizio  dello stoccaggio,  il  concessionario procede tempestivamente alla chiusura mineraria    chiedendo    l'autorizzazione    all'UNMIG   competente, informandone  il  Ministero,  precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell'area impegnata.
 9.  L'UNMIG  competente  puo'  impartire  istruzioni  in  merito al programma di chiusura ed ai lavori di sistemazione di cui al comma 8.
 10.  Il  concessionario  redige  il rapporto tecnico della chiusura mineraria  del pozzo, con l'indicazione delle operazioni effettuate e lo  trasmette  all'UNMIG  competente,  inoltrandone copia su supporto informatico al Ministero.
 11. Ove l'UNMIG competente lo ritenga necessario, puo' disporre che venga  redatto verbale di chiusura mineraria con la partecipazione di funzionari dell'Ufficio.
 12.  L'approfondimento  di un pozzo o la modifica e la perforazione della  colonna nell'intento di effettuare operazioni di stoccaggio in un  altro  livello  sono  autorizzati dall'UNMIG competente, al quale deve essere sottoposto il programma delle operazioni.
 13.   Nell'esecuzione  dei  lavori  il  concessionario  osserva  le prescrizioni che l'UNMIG competente ritiene opportuno apportare.
 |  | Art. 21. 
 Pubblica utilita'
 
 1.  Le  opere  necessarie  allo  stoccaggio e quelle necessarie per immettere  il  gas alla rete di trasporto sono dichiarate di pubblica utilita'  a  tutti  gli  effetti  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  327/01,  e  successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a quelle introdotte con decreto legislativo n. 330/2004.
 |  | Art. 22. 
 Disposizioni in tema di qualita' della prestazione
 
 1.  Lo  sviluppo  dello  stoccaggio  deve essere condotto secondo i criteri   tecnico-economici   piu'   aggiornati.  Il  titolare  della concessione  di  stoccaggio  svolge  la  propria attivita' secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il  giacimento  e  di  non  arrecare  pregiudizio  a  terzi  o  danni ambientali.
 2.  Il  concessionario  osserva  le prescrizioni particolari che le amministrazioni concedenti ritengono di imporre, ai fini della tutela del  giacimento,  della  conservazione  dell'equilibrio  geologico ed idrogeologico  del sottosuolo, della salvaguardia dell'ambiente e dei diritti   dei   terzi  a  seguito  di  esigenze  manifestate  durante l'esercizio della concessione di stoccaggio.
 3.  I  titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacita' di  stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione  del sistema del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione  e  gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacita'  della  rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio.  I  volumi  di  gas  movimentati  che  vengono restituiti rientrano  nel campo di intercambiabilita' ed hanno caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero delle attivita' produttive.
 4.  Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio deve gestire in modo   coordinato   e  integrato  il  complesso  delle  capacita'  di stoccaggio  di  working  gas  di  cui  dispone,  al fine di garantire l'ottimizzazione  delle  capacita'  stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas.
 |  | Art. 23. 
 Misura del gas
 
 1.  Agli  effetti  della  determinazione dei volumi di gas naturale immesso  ed  erogato  in  ciascun  giacimento  della  concessione  di stoccaggio,  il  concessionario  deve  installare  sistemi  di misura finalizzati   a   rilevare  i  volumi  nonche'  il  loro  equivalente energetico, espresso in multipli dell'unita' joule (J).
 2.   Le  registrazioni  analogiche  o  digitali  delle  misurazioni giornaliere  sono tenute a disposizione dell'UNMIG competente, a cura del concessionario, per un periodo di un anno a decorrere dal termine della conclusione di ciascun ciclo di stoccaggio.
 3.  I  sistemi  di  misura  devono  essere  di  tipo regolamentare, conformi alla vigente normativa in materia di metrologia legale.
 4.  Il  concessionario  trasmette  la  documentazione  inerente  il sistema  di  misura all'UNMIG competente, il quale verifica sulla sua corretta   realizzazione   ed   esercizio,  prescrivendo,  nel  caso, eventuali  adempimenti  di spettanza del concessionario, informandone il Ministero.
 |  | Art. 24. 
 Utilizzo di gas inerte
 
 1.  Il Ministero puo' autorizzare, su richiesta del concessionario, previa   presentazione   di   specifico   studio   di  idoneita',  la sostituzione,  totale  o parziale del cushion gas con gas inerte, sia per  le  concessioni  di  stoccaggio  vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente  disciplinare  tipo  che  per  quelle  di nuova attribuzione.
 2.  L'istanza  per  l'ottenimento  dell'autorizzazione prevista nel presente  art.  e'  presentata  al  Ministero ed all'UNMIG competente secondo le disposizioni dell'art. 7.
 |  | Art. 25. 
 Verifica dell'esecuzione dei programmi
 
 1.  Il Ministero puo' imporre particolari prescrizioni sia all'atto del  conferimento  che  successivamente  per la tutela del giacimento qualora  dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti  gli  obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso.
 2.   Fatto   salvo  quanto  previsto  dall'art.  19,  comma  8,  il concessionario non puo' sospendere ne' modificare il programma lavoro senza  giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero.
 A  tal  fine il concessionario deve presentare istanza al Ministero ed  all'UNMIG  competente indicando e comprovando le ragioni tecniche che giustificano la sospensione o le modificazioni richieste. L'UNMIG competente  esprime  il proprio parere sull'istanza e lo trasmette al Ministero  che  autorizza  la  sospensione  o  la  modificazione  del programma.  Il  provvedimento  e'  rilasciato,  nei  casi di maggiore rilevanza, secondo le procedure dell'art. 7.
 3.  Il  concessionario  puo'  sospendere  il  programma  di propria iniziativa  per  cause  di  forza  maggiore.  In  tal caso deve darne immediata  comunicazione  all'UNMIG  competente  ed  al Ministero per l'emanazione degli atti previsti.
 4. Il Ministero, dopo aver fatto svolgere gli accertamenti del caso all'UNMIG  competente, puo' ordinare l'immediata ripresa dei lavori e l'attuazione  del  precedente programma se non riconosca giustificata la sospensione.
 5.  Le eventuali modifiche del programma dei lavori autorizzate dal Ministero,  nei  casi  di  maggiore  rilevanza,  sono  pubblicate nel Bollettino   ufficiale  degli  idrocarburi  e  della  geotermia,  nel relativo sito Internet del Ministero delle attivita' produttive.
 |  | Art. 26. 
 Conseguenza degli inadempimenti
 
 1.  L'inosservanza delle prescrizioni del disciplinare e' motivo di decadenza della concessione secondo le indicazioni dell'art. 13.
 2. Nei casi previsti dalle norme di cui all'art. 17 si applicano le relative sanzioni.
 |  | Art. 27. 
 Disposizioni finali
 
 1.  Il  disciplinare  di  cui  al  titolo  III,  che sostituisce il disciplinare  tipo approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1975, di  attuazione  della legge n. 170/74, si applica alle concessioni di stoccaggio  vigenti  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.   Su  richiesta  del  concessionario,  motivata  da  particolari esigenze  tecniche,  il  Ministero, sentito il Comitato tecnico, puo' disporre deroghe a determinate disposizioni del disciplinare tipo.
 3.  Avverso gli atti definitivi del Ministero e dell'UNMIG previsti dal  presente decreto e' ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
 |  | Art. 28. 
 Pubblicazione
 
 1.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  ufficiale degli idrocarburi e della  geotermia  e  nel  sito Internet del Ministero delle attivita' produttive,  entra  in  vigore  dal giorno successivo alla data della prima pubblicazione.
 Roma, 26 agosto 2005
 Il Ministro: Scajola
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