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| Gazzetta n. 222 del 2005-09-23 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 197 |  | Disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo 8 maggio  2001,  n.  215,  recante  disciplina  della  trasformazione progressiva  dello  strumento  militare  in  professionale,  a  norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 226, che, nell'anticipare al 1° gennaio  2005  la  sospensione  del servizio obbligatorio di leva, ha istituito le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale ed in particolare l'articolo 22, che ha  delegato  il  Governo  ad  adottare,  entro un anno dalla data di entrata  in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato  e  nel  rispetto  dei principi e criteri direttivi  ivi  indicati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi recanti disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo 8 maggio   2001,  n.  215,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di armonizzarne  e  coordinarne  le previsioni con quanto disposto dalla stessa legge;
 Visto  il  citato decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni,  emanato  in  attuazione  della  delega  conferita  al Governo  dall'articolo  3,  comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, al fine di disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;
 Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 
 Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001
 
 1.  L'articolo  12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 215 del 2001", e' sostituito dal seguente:
 "Art. 12 (Volontari in ferma prefissata). - 1. Ai fini del presente decreto,  per  volontari  in  ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno, in   prolungamento   della  ferma,  in  rafferma  annuale,  in  ferma prefissata   quadriennale,   in  rafferma  biennale,  previsti  dalle disposizioni  di  cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226.
 2.  I  volontari  in  ferma  prefissata sono vincolati, per obbligo assunto,  a  prestare  servizio  per un periodo di tempo determinato. L'ammissione  alla  ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel  relativo  provvedimento  adottato  dalla  Direzione generale del personale  militare  e  decorrenza  economica dalla data di effettiva presentazione al reparto.
 3.  Le  categorie, le specialita', le specializzazioni, nonche' gli incarichi  relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati dai  Capi  di  stato  maggiore  di Forza armata, secondo i rispettivi ordinamenti.
 4.  Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento al grado di caporale ovvero  di  caporal  maggiore  o  gradi  corrispondenti,  di cui agli articoli  7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta  la  valutazione  delle  qualita', capacita' e attitudini in rapporto  ai  compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle  esigenze  di  quegli  incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita  commissione  costituita  presso  ciascun  corpo  o  reparto d'impiego,  composta  da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo.  Il  grado  e'  conferito  dal  comandante  di  corpo.  Per la partecipazione  alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
 5.  Lo  stato  di  volontario in ferma prefissata e' costituito dal complesso  dei  diritti  e  dei  doveri  inerenti  alla  categoria di appartenenza e al grado posseduto.
 6.  Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le seguenti:
 a) servizio;
 b) congedo illimitato;
 c) congedo assoluto.
 7.  Per  quanto  non diversamente disposto dal presente decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.".
 
 
 
 Avvertenze:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Nota alle premesse:
 
 - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
 il seguente:
 «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
 puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
 di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
 limitato e per oggetti definiti.».
 «Art.  87.  Il  Presidente della Repubblica e' il capo
 dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
 Puo' inviare messaggi alle Camere.
 Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
 prima riunione.
 Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
 legge di iniziativa del Governo.
 Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
 Costituzione.
 Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
 dello Stato.
 Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
 ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
 l'autorizzazione delle Camere.
 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
 supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
 stato di guerra deliberato dalle Camere.
 Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
 Puo' concedere grazia e commutare le pene.
 Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
 - La legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione
 anticipata  del  servizio obbligatorio di leva e disciplina
 dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega
 al   Governo   per  il  conseguente  coordinamento  con  la
 normativa   di   settore»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  n.  204  del 31 agosto 2004. Si riporta il testo
 dell'art. 22:
 «Art.  22 (Conferimento di delega legislativa). - 1. Al
 fine  di  armonizzare  e  coordinare  le  disposizioni  del
 decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, e successive
 modificazioni,  con  quanto previsto dalla presente legge e
 nel  rispetto  del  principio di invarianza della spesa, il
 Governo  e'  delegato ad adottare, entro un anno dalla data
 di  entrata  in  vigore  della  medesima  legge, uno o piu'
 decreti  legislativi,  recanti  disposizioni  correttive  e
 integrative  dello  stesso  decreto  legislativo n. 215 del
 2001,  e  successive  modificazioni,  informati ai seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a) prevedere  l'adeguamento  delle  disposizioni  del
 decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, e successive
 modificazioni,  in  relazione al termine di sospensione del
 servizio di leva stabilito dall'art. 1 della presente legge
 e   alle   categorie   di  volontari  in  ferma  prefissata
 disciplinate dai capi II e III;
 b) prevedere  le  disposizioni  in  materia  di stato
 giuridico  relative  alle  categorie  di volontari in ferma
 prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle
 relative  ai  volontari  in  ferma  prefissata quadriennale
 raffermati  con  le disposizioni previste per il paritetico
 personale  in  ferma volontaria di cui all'art. 2, comma 1,
 lettera b), della legge l° febbraio 1989, n. 53;
 c) prevedere     l'abrogazione     espressa     delle
 disposizioni   in   contrasto  con  le  disposizioni  della
 presente legge.
 2.  Sugli  schemi  dei  decreti  legislativi  di cui al
 comma 1,  corredati  di  relazione  tecnica e' richiesto il
 parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
 dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  che  si
 esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
 3.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno
 dalla  data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
 cui  al  comma 1,  uno  o  piu' decreti legislativi recanti
 disposizioni  integrative e correttive dei medesimi decreti
 legislativi,  nel rispetto dei principi e criteri direttivi
 indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalita' di cui
 al comma 2.».
 - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
 «Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
 progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
 norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
 n.  331»,  e'  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
 - La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per
 l'istituzione  del  servizio  militare  professionale»,  e'
 pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 269  del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3,
 comma 1:
 «1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
 previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che
 si   esprimono   entro   sessanta   giorni  dalla  data  di
 assegnazione  del  relativo  schema,  corredato  dai pareri
 previsti   dalla   legge,   un   decreto   legislativo  per
 disciplinare  la  graduale sostituzione, entro sette anni a
 decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del medesimo
 decreto  legislativo, dei militari in servizio obbligatorio
 di  leva con volontari di truppa e con personale civile del
 Ministero   della  difesa.  Il  decreto  legislativo  sara'
 informato ai seguenti principi e criteri direttivi(2):
 a) disciplinare  la  progressiva riduzione a 190 mila
 unita'   dell'organico   complessivo  delle  Forze  armate,
 secondo  un  andamento  della  consistenza del personale in
 servizio  coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla
 tabella  A  allegata  alla  presente  legge,  ad esclusione
 dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia di
 finanza  e  del  Corpo delle capitanerie di porto, entro il
 periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
 in modo da:
 1)  non pregiudicare l'assolvimento delle finalita'
 di cui all'art. 1;
 2)  prevedere  un  rapporto percentuale rispondente
 alle   esigenze  ordinativo-funzionali  di  ciascuna  Forza
 armata tra le seguenti categorie di personale:
 2.1)  ufficiali  in  servizio  permanente, di cui
 all'art.  2  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n.
 490;
 2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui
 all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
 2.3)  volontari  di  truppa,  parte  in  servizio
 permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
 n.  196,  e  parte  in  ferma  prefissata, di cui garantire
 l'immissione  anche  in  deroga  all'art.  39  della  legge
 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
 b)  prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle
 Forze  armate,  nel periodo di sette anni di cui all'alinea
 del  presente  comma,  ricorrendo  ai giovani soggetti alla
 leva   nati  entro  il  1985,  rispettando  la  progressiva
 riduzione  dell'organico  complessivo delle Forze armate ai
 sensi della lettera a);
 c) disciplinare    il    progressivo   raggiungimento
 dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate
 alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale
 in  esubero  rispetto  all'organico  delle Forze armate nei
 ruoli  di altre amministrazioni in relazione alle esigenze,
 ai   profili   di   impiego  e  alla  programmazione  delle
 assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
 di  mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con
 meno  di  cinque  anni  dai  limiti  di  eta'  previsti per
 ciascuna categoria di personale;
 d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione
 di  incentivi  di  carattere giuridico per il reclutamento,
 anche  decorso  il  periodo di sette anni di cui all'alinea
 del  presente  comma,  di  ufficiali  ausiliari delle Forze
 armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
 di  finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento
 in congedo;
 e) nell'ambito     del     progressivo     incremento
 dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il
 triennio  2000-2002  un  reclutamento di volontari in ferma
 prefissata   nella   misura  massima  di  30.506  unita'  e
 l'immissione  in  servizio permanente di non piu' di 10.450
 volontari  ad  incremento della consistenza massima fissata
 dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
 f) prevedere  norme  riguardanti i volontari in ferma
 prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
 carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
 1)  prevede  il  reclutamento di volontari in ferma
 prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia
 sul  territorio  nazionale  sia  all'estero, modificando in
 funzione  di tali previsioni le corrispondenti disposizioni
 del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la
 possibilita'  di differenziare le modalita' di reclutamento
 in   relazione   alla  durata  della  ferma  contratta,  di
 alimentare  con i volontari in ferma di un anno i volontari
 in  ferma  prefissata  di  cinque  anni  e  di  rimanere in
 servizio  dopo  la  ferma di cinque anni per due successive
 rafferme biennali;
 2)  prevede modalita' per consentire, al termine di
 una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari
 in  ferma  prefissata  nel  ruolo dei volontari in servizio
 permanente,   in   relazione  alle  esigenze  organiche  da
 soddisfare annualmente;
 3)  prevede che per l'accesso alla ferma prefissata
 di  cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito
 nei   ruoli   dei   volontari   in   servizio   permanente,
 costituiscano  titoli  da  valutare  l'espletamento,  senza
 demerito,  della  ferma  di  un  anno  e  le  qualifiche  e
 specializzazioni acquisite durante tale periodo;
 4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma
 prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di
 accesso  dei  volontari di truppa in servizio permanente al
 ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito,  esclusa l'Arma dei
 carabinieri,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  previste
 dall'art.  11  del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n.
 196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di
 personale  con  i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed
 in relazione alle carenze organiche;
 5)    disciplina    le   modalita'   per   favorire
 l'inserimento  nel mondo del lavoro del personale eccedente
 rispetto  all'organico  delle  Forze  armate ai sensi della
 lettera a),  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti  di
 bilancio  previsti  per gli interventi indicati al presente
 numero:
 5.1)  prevedendo  iniziative  per il sostegno, la
 formazione  professionale,  il  completamento  di  cicli di
 studio  ed  il  collocamento  preferenziale sul mercato del
 lavoro  privato,  anche attraverso il ricorso a convenzioni
 tra  il  Ministero  della  difesa  e  le associazioni delle
 imprese  private  e  l'attivazione  di  agevolazioni  anche
 finanziarie  che  favoriscano  le assunzioni da parte delle
 imprese;
 5.2) determinando il numero di posti da riservare
 ai  militari  volontari  che  cessano  dal  servizio  senza
 demerito  nei  ruoli  iniziali  dell'Arma  dei carabinieri,
 della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza,
 del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, del Corpo forestale
 dello  Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
 corpi   di  polizia  municipale  e  nei  ruoli  civili  del
 Ministero della difesa;
 5.3)  rideterminando la percentuale della riserva
 obbligatoria  per  l'assunzione  presso  le amministrazioni
 civili   dello  Stato,  di  cui  all'art.  30  della  legge
 31 maggio  1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della
 legge 24 dicembre 1986, n. 958;
 5.4)  prevedendo  che,  qualora  la riserva per i
 volontari  nei  concorsi  per  l'assunzione  agli  impieghi
 civili  di  cui  al  numero  5.3)  e per l'accesso ai ruoli
 iniziali   di   cui  al  numero  5.2)  non  possa  operare,
 integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazione
 di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
 dello  stesso  tipo  banditi  dalla  stessa amministrazione
 ovvero  ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
 l'amministrazione  proceda  ad  assunzioni attingendo dalla
 graduatoria degli idonei;
 6) disciplina il trattamento giuridico ed economico
 dei  volontari  in  ferma  prefissata  quinquennale  ed  in
 rafferma,   armonizzandolo  con  quello  dei  volontari  in
 servizio  permanente  ed  adeguandolo  ai  diversi tempi di
 prestazione del servizio volontario;
 7)  prevede  che  a  decorrere dalla data della sua
 entrata  in  vigore  sia modificata la disciplina di cui ai
 commi 3,  4,  4-bis  e  4-ter dell'art. 2 del decreto-legge
 21 aprile  1999,  n.  110,  convertito,  con modificazioni,
 dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle
 previsioni da esso recate;
 8)  detta  norme  transitorie  e  di raccordo volte
 anche  a  tutelare la posizione del personale in servizio o
 in  corso  di  arruolamento  alla data di entrata in vigore
 della  presente  legge  e  ad armonizzare le previsioni del
 decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del
 decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
 g) prevedere,     al     fine     di    salvaguardare
 prioritariamente   l'impiego  operativo  dei  volontari  di
 truppa,    il    progressivo   affidamento   di   incarichi
 amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
 della  difesa,  nel  rispetto  delle  vigenti  procedure  e
 garantendo  il  soddisfacimento  delle  esigenze  organiche
 previste  dal  decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
 avvalendosi,  nell'ambito  degli  ordinari  stanziamenti di
 bilancio,  anche  di  imprese private per lo svolgimento di
 attivita'   di   natura  logistica  attualmente  svolte  da
 personale  militare  e  non  connesse al soddisfacimento di
 esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
 h) adeguare  la  normativa  che  regola  il  servizio
 militare  obbligatorio,  fermo restando quanto previsto per
 le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per
 le  dispense  di  cui  agli  articoli 1  e  7  del  decreto
 legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
 1) consentire  una  gestione  unitaria  dei giovani
 disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo
 quanto  disposto  sulla  formazione dei contingenti e sulla
 disponibilita'   dall'art.   1   del   decreto  legislativo
 30 dicembre 1997, n. 504;
 2)  indicare  espressamente  le  norme  abrogate in
 materia  di  servizio militare obbligatorio, coordinando le
 restanti  norme  in vigore con quelle emanate in attuazione
 della presente legge;
 3)  prevedere che sia reclutato prioritariamente il
 personale  da  assegnare  ad enti o reparti dislocati entro
 cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che
 risponde  per  indice  di  idoneita'  somatico-funzionale o
 titolo  di  studio  o  precedente occupazione ai profili di
 incarico  delle  Forze  armate,  prevedendo altresi' che il
 Ministro  della  difesa,  di  concerto  con il Ministro dei
 trasporti   e   della  navigazione  e  sentite  le  regioni
 interessate,   assuma  iniziative  volte  ad  agevolare  la
 fruizione  dei  mezzi  di trasporto per i militari di leva,
 con  particolare riguardo per coloro che non possono essere
 impiegati  entro i cento chilometri dal luogo di residenza,
 a  causa  della dislocazione delle unita' e delle strutture
 militari  sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
 il rientro periodico al luogo di residenza;
 i) coordinare   le   norme   vigenti  in  materia  di
 reclutamento del personale militare femminile;
 l) prevedere  che,  ferme  restando  le  disposizioni
 vigenti,  soddisfatte  le  esigenze delle Forze armate, ivi
 comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal
 (1° gennaio  2003  e relativamente al periodo di sette anni
 di  cui  all'alinea  del  presente comma, il Ministro della
 difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto
 con  i  Ministri  dell'interno,  della  giustizia  e  delle
 finanze,  i  contingenti autorizzati a prestare servizio di
 leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel
 Corpo  della  guardia  di  finanza,  nel  Corpo  di polizia
 penitenziaria  e  nel  Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 tenendo conto della progressiva contrazione del contingente
 di giovani da chiamare alle armi.».
 
 Nota all'art. 1:
 - Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse.
 I   capi II   e   III   recano   disposizioni  riguardanti,
 rispettivamente, i volontari in ferma prefissata di un anno
 e  i volontari in ferma prefissata quadriennale. Si riporta
 il testo degli articoli 7, comma 2, e, 14, comma 2:
 «Art.   7   (Stato   giuridico  e  avanzamento).  -  1.
 (Omissis).
 2.  I  volontari  in  ferma  prefissata di un anno e in
 rafferma  annuale  possono  conseguire,  previo giudizio di
 idoneita',  il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe
 o  aviere  scelto,  non prima del compimento del terzo mese
 dall'incorporazione.  I volontari giudicati non idonei sono
 sottoposti  a  nuova  valutazione,  per  una sola volta, al
 compimento del nono mese dall'incorporazione.».
 «Art.   14   (Stato  giuridico  e  avanzamento).  -  1.
 (Omissis).
 2.  I  volontari  sono  ammessi  alla  ferma prefissata
 quadriennale  con  il grado di caporale ovvero comune di 1ª
 classe  o  aviere  scelto.  Previo  giudizio  di idoneita',
 possono  conseguire  il  grado  di  caporal maggiore ovvero
 sottocapo   o  1° aviere,  non  prima  del  compimento  del
 diciottesimo  mese  dall'ammissione  alla ferma. Decorso un
 anno  dal  giudizio  di  non idoneita', il volontario viene
 sottoposto a nuova valutazione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 Inserimento  degli  articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies,
 12-sexies, 12-septies del decreto legislativo n. 215 del 2001.
 
 1.  Dopo  l'articolo  12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
 "Art.  12-bis  (Volontari  in ferma prefissata in servizio). - 1. I volontari  in  ferma  prefissata  in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
 a) servizio effettivo;
 b) sospensione precauzionale dal servizio.
 2.  I  volontari  in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per  tutta la durata della ferma l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta  per  il  reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13.  L'accertamento  e'  effettuato  con  le  modalita'  stabilite da ciascuna Forza armata.
 3.  I  volontari  in  ferma  prefissata  in  servizio  non  possono esercitare  alcuna  professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque  attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri.
 4.  Al verificarsi di una delle cause di incompatibilita' di cui al comma   3,   il   volontario   in   ferma   prefissata  e'  diffidato dall'amministrazione  a  porvi  fine.  Decorsi  quindici giorni dalla diffida,  se  l'incompatibilita'  persiste, il militare e' prosciolto dalla  ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.
 5.  I  volontari  in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella  localita'  sede  di  servizio.  In  relazione  alla situazione abitativa  locale  il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio,   puo'   autorizzare   i   volontari  in  ferma  prefissata quadriennale  ad  alloggiare  in  localita'  diversa  dalla  sede  di servizio.
 6.  I  volontari  in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire  degli  alloggiamenti  di  reparto  o  di unita' navale, salvo autorizzazione  del  comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.
 7.  La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito.
 8.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilita', attestata dall'autorita' che dispone  il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono   rimborsate  le  spese  documentate  relative  ai  pasti  e  al pernottamento  in  albergo,  nei  limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.
 Art.  12-ter  (Impiego,  libera  uscita,  permessi speciali, giorni festivi).  -  1.  I  volontari  in  ferma  prefissata  seguono l'iter formativo  stabilito  dalla  Forza  armata  di  appartenenza  e  sono impiegati  in  attivita'  operative  e addestrative nell'ambito delle unita'   dell'Esercito,   della   Marina,  compreso  il  Corpo  delle capitanerie   di   porto,  e  dell'Aeronautica,  nonche'  negli  enti interforze,  sia  sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianita'  di  servizio e della professionalita' acquisita. Non e'  precluso  l'impiego  dei  volontari  in  ferma  prefissata presso stabilimenti  militari  di  pena  con  sede nel luogo di nascita o di residenza   precedente   all'arruolamento.   I   volontari  in  ferma prefissata  quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati    in    attivita'   operative   che   possono   comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale.
 2.  I  volontari  in  ferma  prefissata  sono  impiegati secondo le esigenze   operative,   addestrative   e  di  servizio  dei  reparti, prevedendo  turni  di  riposo  per  l'attivita'  effettuata  oltre il normale  orario  di  servizio,  disciplinati da apposita normativa di Forza armata.
 3.  I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi  di  tempo  complessivamente  pari  a quelli dei volontari in servizio  permanente,  salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.
 4.  I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attivita' di carattere  personale, ancorche' disciplinati dall'orario di servizio, non    sono    computati   nell'attivita'   di   lavoro   giornaliera effettivamente svolta.
 5.  I servizi di guardia presidiari e di caserma, anche non armati, sono  disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai  volontari  in  ferma  quadriennale  oltre  il  normale orario di servizio,  qualora  non  sia  possibile  attribuire la corrispondente indennita',  danno  titolo alla concessione del recupero compensativo nella  misura  pari  alla  durata  del  servizio  prestato,  oltre al recupero  della  festivita'  ovvero  della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate.
 6.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore  del  provvedimento  di  concertazione  per  le  Forze  armate relativo  al  quadriennio  normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata  quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse  a  tal  fine  destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi  di cui all'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del  Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni  e  integrazioni,  nei  limiti e con le modalita' dallo stesso  stabiliti,  in  misura  fino  al  70  per  cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.
 7.  Compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  puo'  essere concesso  ai volontari in ferma prefissata, che ne facciano richiesta in  tempo  utile,  il  permesso  di  assentarsi  durante  l'orario di servizio  per  brevi  periodi,  di  durata  non  superiore alla meta' dell'orario  giornaliero ed entro il limite complessivo di 36 ore nel corso   dell'anno   di  ferma.  I  permessi  concessi  devono  essere recuperati  entro  il  mese  successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo.
 8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti di  reparto  o di unita' navale fruiscono della libera uscita secondo turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata  e  resi  pubblici  nell'ambito  di  ciascuna  unita' mediante affissione all'albo del reparto.
 9.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata  che ne facciano richiesta motivata,  salvo  imprescindibili  esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:
 a)  permessi  per  l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;
 b) permessi speciali notturni;
 c)  permessi  speciali  per  trascorrere fuori della sede il fine settimana  o  le  festivita'  infrasettimanali,  con  decorrenza  dal termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'.
 10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del
 Santo  Patrono  del  comune  sede  di  servizio,  se cade in giorno
 feriale. Art. 12-quater (Licenza ordinaria). - 1. I volontari in ferma prefissata  in servizio hanno diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo  di  licenza  ordinaria,  durante  il quale spetta la normale retribuzione,  escluse  le  indennita'  che  non sono corrisposte per dodici mensilita'. La durata della licenza ordinaria e' la seguente:
 a)  se  l'orario  settimanale  di  servizio  e' distribuito su un periodo di sei giorni:
 1)  ventotto  giorni  lavorativi,  per  i  volontari  in  ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
 2)   trenta   giorni  lavorativi,  per  i  volontari  in  ferma prefissata quadriennale;
 3)  trentadue  giorni  lavorativi,  per i volontari in rafferma biennale;
 b)  se  l'orario  settimanale  di  servizio  e' distribuito su un periodo di cinque giorni:
 1)  ventiquattro  giorni  lavorativi,  per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
 2)  ventisei  giorni  lavorativi,  per  i  volontari  in  ferma prefissata quadriennale;
 3)  ventotto  giorni  lavorativi,  per  i volontari in rafferma biennale.
 2.  Se  l'orario  settimanale di servizio e' distribuito su periodi rispettivamente  maggiori  o  minori  di  quelli  di  cui al comma 1, lettere  a)  e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1),  2)  e  3)  delle  stesse  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  e', rispettivamente,  aumentata  ovvero  diminuita  di quattro giorni per ogni giorno del periodo in piu' o in meno.
 3.  I  periodi  di  licenza  ordinaria  di  cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi  delle  due  giornate  previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
 4.  I  periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi  di  anno  di  servizio  prestato.  Le  frazioni  di  mese superiori  a  quindici  giorni  sono considerate come mese intero nei seguenti casi:
 a)  nei  riguardi  dei  volontari  ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
 b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale,  quando  il  primo  ovvero  l'ultimo  anno  della ferma non coincidono con l'anno solare;
 c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.
 5.  L'assenza  per infermita', anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.
 6.  La  licenza ordinaria e' frazionabile in piu' periodi, anche di durata pari a un giorno.
 7.  Se  la  licenza  ordinaria  non  e' goduta entro il 31 dicembre dell'anno  in  cui e' maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere  fruita,  compatibilmente  con  le  esigenze di servizio e nei limiti  della  ferma  contratta,  entro  il  mese di giugno dell'anno successivo.
 8.  La  licenza  ordinaria  e'  un  diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile.  Si  procede  al  pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione e' dovuta a una delle seguenti cause:
 a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
 b)  proscioglimento  dalla ferma nei casi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b), c), d) e f);
 c) decesso.
 9.  La  licenza  ordinaria  e'  interrotta  nei  casi  di  ricovero ospedaliero,   infortuni   e   malattie   superiori   a  tre  giorni, tempestivamente   comunicati   all'amministrazione   e   documentati. L'interruzione  non  opera  nei  confronti  dei volontari ai quali e' stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.
 10.  La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di  impiego  comporta  il  diritto  al  rimborso,  sulla  base  della documentazione  fornita,  delle  spese  connesse al mancato viaggio e soggiorno  sostenute  successivamente  alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.
 11.   Il  richiamo  dalla  licenza  ordinaria  per  imprescindibili esigenze  di  impiego  comporta  il  diritto  al rimborso delle spese anticipate  per  il  periodo di licenza non goduto, la corresponsione del  trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonche'  il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente  per il ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria.
 12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2,  nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati  in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.
 13.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata  che frequentano corsi di formazione  si  applicano  le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.
 14.  Ai  volontari  in  ferma  prefissata  in servizio all'estero o presso  organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti  ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali  che  ne  disciplinano  l'impiego  ovvero  dalle norme dell'organismo  internazionale accettate dall'autorita' nazionale. La licenza  non  fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di  impiego  puo'  essere  fruita,  nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.
 Art.   12-quinquies   (Licenza  straordinaria).  -  1.  La  licenza straordinaria   e'   disciplinata  secondo  le  disposizioni  di  cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni.
 2.  La  licenza  straordinaria di convalescenza non e' compresa nel tetto  massimo  annuale  fissato  per  la  licenza  straordinaria. Il periodo  di  temporanea inidoneita' al servizio e' computato entro le seguenti misure massime:
 a)  fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
 b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
 c)  fino  a  diciotto  mesi  per  i volontari in ferma prefissata quadriennale;
 d)  fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
 e)  fino  a  dieci  giorni  per  ogni  mese  di prolungamento del servizio  per  i  volontari  ammessi  al  prolungamento della ferma o rafferma  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
 3.  Sono  esclusi  dal  computo  dei  periodi massimi di temporanea inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti da  causa  di  servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
 4.  La  licenza  straordinaria  di  convalescenza non puo' comunque superare  complessivamente  i  due  anni  nell'ultimo  quinquennio di servizio prestato.
 5.  Prima  dell'invio  in  licenza  straordinaria  di convalescenza l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
 6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:
 a)  se  l'infermita'  dipende  da causa di servizio, e' dovuto il trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio;
 b)  se  l'infermita'  non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura :
 1)  ai  volontari  in  ferma  prefissata  di un anno la paga e' dovuta  in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta' per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non e' piu' dovuta;
 2)  ai  volontari  in  ferma prefissata quadriennale la paga e' dovuta  in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta'  per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non e' piu' dovuta.
 7.   Agli   effetti   previdenziali  la  licenza  straordinaria  di convalescenza e' computata per intero.
 8.  La  licenza  straordinaria  di  convalescenza  spetta  anche al personale  che  si  sottopone  alla  donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo.
 9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di  restrizione  della  liberta'  personale  nel  corso di operazioni militari  all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.
 10.  I  volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza  per  eventi  e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
 11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in  ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in  missione  all'estero  comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.
 Art.  12-sexies  (Elevazione  e  aggiornamento  culturale). - 1. In aggiunta  ai  normali  periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari  in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un  diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri  corsi  istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa  sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a  150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. Si applicano l'articolo  13,  commi  1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica  16  marzo  1999,  n. 255, e l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
 2.  I  periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per  la  normale attivita' d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato  al  comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio  dei  corsi.  Se  l'interessato  non dimostra, attraverso idonea  documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale  ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso e' revocato e il periodo fruito e' detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.
 3.  I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire  del  congedo  per  la  formazione di cui all'articolo 5 della legge  8  marzo  2000,  n. 53, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo  13,  commi  3, 4, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  163  del  2002.  Il  personale che fruisce del congedo  per la formazione viene posto in licenza straordinaria senza assegni,  non  compresa  nel  tetto  massimo  previsto per la licenza straordinaria,   e   il   relativo  periodo  non  e'  utile  ai  fini dell'avanzamento,  della  maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.
 Art. 12-septies (Tutela e sostegno della maternita' e paternita). - 1.  Ai  volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n. 151, e successive modificazioni,  e  all'articolo  14  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  163  del  2002  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'.
 2.   Il  personale  femminile  in  ferma  prefissata  in  stato  di gravidanza, se non puo' essere impiegato in attivita' compatibili con tale  stato,  e' collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data  di  presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica  attestante  lo  stato  di  gravidanza  e  fino all'inizio del periodo di licenza di maternita'. Il periodo di licenza straordinaria non   e'  computato  nel  limite  massimo  previsto  per  le  licenze straordinarie.".
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
 2002,   n.   163,  recante  «Recepimento  dello  schema  di
 concertazione  per  le Forze armate relativo al quadriennio
 normativo  2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  178  del 31 luglio 2002. Si riporta il testo
 dell'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8:
 «Art.  9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego).
 - 1.-2. (Omissis).
 3.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2003  al  personale
 impiegato  nei  servizi  armati  e  non  di  durata  pari o
 superiori  alle  24  ore,  che per imprescindibili esigenze
 funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
 possa  fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11,
 comma 2,  e' corrisposto un compenso forfettario di guardia
 nelle  misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
 per  ogni  otto  ore di servizio prestato oltre l'orario di
 lavoro giornaliero.
 4.  Il  compenso  di  cui  al comma 3 e' corrisposto in
 aggiunta  alla  giornata lavorativa di riposo psicofisico e
 al   recupero   della   festivita'  o  della  giornata  non
 lavorativa  qualora  il servizio sia stato effettuato nelle
 predette giornate.
 5.  Per  servizi,  armati e non, si intendono i servizi
 presidiari,  di caserma e di guardia che per l'espletamento
 non  richiedono  specifiche  professionalita'  da parte del
 personale.
 6.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2003  in  attuazione
 all'art.  3  della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito
 il  compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere
 riportate  nell'allegata  tabella  3  da  corrispondere  in
 sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
 7.  Il  compenso  di  cui  al comma 6 e' corrisposto al
 personale  impegnato  in  esercitazioni  od  in  operazioni
 militari,   caratterizzate  da  particolari  condizioni  di
 impiego  prolungato  e continuativo oltre il normale orario
 di   lavoro,   che   si   protraggono  senza  soluzione  di
 continuita'  per  almeno  quarantotto  ore con l'obbligo di
 rimanere  disponibili  nell'ambito  dell'unita' operativa o
 nell'area di esercitazione.
 8.  Le  esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7
 sono  determinate  nell'ambito  delle rispettive competenze
 dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, informandone il
 Capo di Stato maggiore della Difesa.».
 - La   legge   23 dicembre   1977,   n.   937,  recante
 «Attribuzione  di  giornate  di  riposo ai dipendenti delle
 pubbliche  amministrazioni»,  e'  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  n. 355 del 30 dicembre 1977. Si riporta il testo
 dell'art. 1, primo comma, lettera a):
 «Art.  1.  -  Ai  dipendenti  civili  e  militari delle
 pubbliche  amministrazioni  centrali  e  locali,  anche con
 ordinamento  autonomo, esclusi gli enti pubblici economici,
 sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
 dalle  norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
 fruire nel corso dell'anno solare come segue:
 a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;».
 - Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse.
 Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3:
 «Art. 11 (Reclutamento). - 1.-2. (Omissis).
 3.  Il  periodo  di ferma del militare, che presenta la
 domanda  di  partecipazione  ai concorsi di cui al comma 1,
 puo'  essere  prolungato, con il consenso dell'interessato,
 oltre  il  periodo di ferma o di rafferma contratto, per il
 tempo  strettamente  necessario  al completamento dell'iter
 concorsuale, nei limiti delle consistenze previste, per gli
 anni  2005  e  2006, dalla tabella A allegata alla presente
 legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
 cui  all'art.  23,  comma 2,  e, a decorrere dal 1° gennaio
 2021,  dalla  tabella  A  allegata  al  decreto legislativo
 8 maggio  2001,  n.  215, come modificato dall'art. 2 della
 presente legge.».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
 1995,  n.  394,  recante  «Recepimento del provvedimento di
 concertazione  del  20 luglio 1995 riguardante il personale
 delle  Forze  armate  (Esercito, Marina e Aeronautica)», e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995. Si riporta il testo
 dell'art. 13, comma 1:
 «Art. 13 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale
 di  cui  all'art.  1,  comma 1, la licenza straordinaria e'
 disciplinata  dalla  normativa  prevista  dall'art. 3 della
 legge   24 dicembre   1993,   n.  537,  come  interpretato,
 modificato  ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
 legge 23 dicembre 1994, n. 724.».
 - La  legge  8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni
 per il sostegno della maternita' e della paternita', per il
 diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
 dei  tempi  delle  citta»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  n.  60  del  13 marzo  2000. Si riporta il testo
 dell'art. 4:
 «Art.  4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
 La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
 retribuito  di  tre  giorni  lavorativi all'anno in caso di
 decesso  o di documentata grave infermita' del coniuge o di
 un parente entro il secondo grado o del convivente, purche'
 la  stabile  convivenza  con il lavoratore o la lavoratrice
 risulti  da  certificazione anagrafica. In alternativa, nei
 casi  di  documentata  grave infermita', il lavoratore e la
 lavoratrice  possono  concordare  con  il  datore di lavoro
 diverse    modalita'    di    espletamento   dell'attivita'
 lavorativa.
 2.  I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
 possono   richiedere,   per   gravi  e  documentati  motivi
 familiari,  fra  i  quali le patologie individuate ai sensi
 del   comma 4,   un  periodo  di  congedo,  continuativo  o
 frazionato,  non superiore a due anni. Durante tale periodo
 il  dipendente  conserva il posto di lavoro, non ha diritto
 alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di
 attivita'   lavorativa.   Il   congedo   non  e'  computato
 nell'anzianita'  di  servizio ne' ai fini previdenziali; il
 lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
 dei  relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
 prosecuzione volontaria.
 3.  I contratti collettivi disciplinano le modalita' di
 partecipazione  agli  eventuali  corsi  di  formazione  del
 personale  che  riprende  l'attivita'  lavorativa  dopo  la
 sospensione di cui al comma 2.
 4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore   della   presente   legge,   il   Ministro  per  la
 solidarieta'  sociale, con proprio decreto, di concerto con
 i  Ministri  della  sanita',  del lavoro e della previdenza
 sociale   e   per   le  pari  opportunita',  provvede  alla
 definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui
 al  presente  articolo,  all'individuazione delle patologie
 specifiche    ai    sensi   del   comma 2,   nonche'   alla
 individuazione   dei  criteri  per  la  verifica  periodica
 relativa   alla   sussistenza  delle  condizioni  di  grave
 infermita' dei soggetti di cui al comma 1.
 4-bis.  La  lavoratrice  madre  o,  in  alternativa, il
 lavoratore   padre,   anche   adottivi,  o,  dopo  la  loro
 scomparsa,  uno  dei fratelli o delle sorelle conviventi di
 soggetto  con  handicap  in  situazione  di gravita' di cui
 all'art.  3,  comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
 accertata  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1,  della  legge
 medesima  da  almeno  cinque  anni  e  che abbiano titolo a
 fruire  dei  benefici  di  cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3,
 della  predetta  legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del
 figlio,  hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma
 2   del  presente  articolo  entro  sessanta  giorni  dalla
 richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha
 diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
 retribuzione   e   il   periodo   medesimo  e'  coperto  da
 contribuzione  figurativa;  l'indennita' e la contribuzione
 figurativa  spettano fino ad un importo complessivo massimo
 di  lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
 Detto   importo  e'  rivalutato  annualmente,  a  decorrere
 dall'anno  2002,  sulla  base  della variazione dell'indice
 ISTAT  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di operai e
 impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro
 secondo  le  modalita'  previste  per la corresponsione dei
 trattamenti  economici  di  maternita'.  I datori di lavoro
 privati,  nella denuncia contributiva, detraggono l'importo
 dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali
 dovuti  all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti
 dei  predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per
 i  quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni
 di  maternita',  l'indennita'  di  cui al presente comma e'
 corrisposta   con  le  modalita'  di  cui  all'art.  1  del
 decreto-legge  30 dicembre  1979,  n.  663, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio  1980,  n. 33. Il
 congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente
 da  entrambi  i genitori, anche adottivi, non puo' superare
 la  durata  complessiva  di due anni; durante il periodo di
 congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici
 di  cui  all'art.  33  della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
 fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai commi 5 e 6 del
 medesimo articolo.».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo
 1999,  n.  255,  recante  «Recepimento del provvedimento di
 concertazione  per  le Forze armate relativo al quadriennio
 normativo  1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999», e'
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  180  del  3 agosto 1999. Si riporta il testo
 dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4:
 «Art.  13 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
 disposizioni  di cui all'art. 18 del decreto del Presidente
 della  Repubblica  31 luglio  1995,  n.  394,  ove  i corsi
 richiamati  nel  predetto articolo non siano attivati nella
 sede  di  servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla
 frequenza  compete  anche  per  i  medesimi corsi svolti in
 altra   localita'.  In  tal  caso  i  giorni  eventualmente
 necessari  per  il  raggiungimento  di tale localita' ed il
 rientro  in  sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
 ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
 2.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche al
 personale  trasferito  ad  altra sede di servizio che abbia
 gia'  iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
 di servizio.
 3.  Non  si  applicano  i  commi 1  e  2  nel  caso  di
 iscrizione  a  corsi universitari o post universitari fuori
 dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza
 siano   attivati   analoghi  corsi,  e  pertanto  il  tempo
 necessario  al  raggiungimento  di  tali  localita'  ed  il
 rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
 4.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche in
 caso    di    corsi   organizzati   dagli   enti   pubblici
 territoriali.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16 e dell'art. 13,
 commi  3,  4,  6,  7  e 8 del citato decreto del Presidente
 della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
 «Art.   16   (Diritto   allo   studio).  -  1.  Per  la
 preparazione   ad  esami  universitari  o  postuniversitari
 nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui
 all'art.  78  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 28 ottobre  1985,  n.  782,  possono  essere  attribuite  e
 conteggiate  le  quattro giornate lavorative immediatamente
 precedenti  agli  esami sostenuti in ragione di sei ore per
 ogni  giorno.  Il  personale  in  tali  giornate  non  puo'
 comunque essere impiegato in servizio.».
 «Art. 13 (Licenze straordinarie e aspettativa). - 1.-2.
 (Omissis).
 3. Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di
 servizio  maturati  presso  la  stessa Amministrazione puo'
 usufruire  del  congedo per la formazione di cui all'art. 5
 della  legge  8 marzo  2000,  n.  53,  per  un  periodo non
 superiore   a   undici  mesi,  continuativo  o  frazionato,
 nell'arco  dell'intera  vita  lavorativa.  Tale  congedo e'
 autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.
 4.  Il  congedo  per  la  formazione  e' finalizzato al
 completamento  della  scuola dell'obbligo, al conseguimento
 del   titolo  di  studio  di  secondo  grado,  del  diploma
 universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita'
 formative  diverse  da  quelle poste in essere o finanziate
 dall'Amministrazione.
 5. (Omissis).
 6.  Il  personale  che puo' avvalersi di tale beneficio
 non puo' superare il 3% della forza effettiva complessiva.
 7.  Il  personale che intende avvalersi del congedo per
 la  formazione  deve  presentare  istanza  almeno  sessanta
 giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.
 8.  Il  congedo per la formazione puo' essere differito
 con  provvedimento  motivato  per improrogabili esigenze di
 servizio  e  non puo' essere concesso in caso di impiego in
 missioni umanitarie e di pace.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 della citata legge
 8 marzo 2000, n. 53:
 «Art.  5  (Congedi  per  la  formazione).  -  1.  Ferme
 restando  le  vigenti disposizioni relative al diritto allo
 studio  di  cui  all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
 300,  i  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
 che  abbiano  almeno  cinque anni di anzianita' di servizio
 presso   la   stessa  azienda  o  amministrazione,  possono
 richiedere  una  sospensione  del  rapporto  di  lavoro per
 congedi  per  la formazione per un periodo non superiore ad
 undici   mesi,   continuativo   o   frazionato,   nell'arco
 dell'intera vita lavorativa.
 2.  Per  "congedo  per la formazione" si intende quello
 finalizzato  al completamento della scuola dell'obbligo, al
 conseguimento  del  titolo  di studio di secondo grado, del
 diploma  universitario  o di laurea, alla partecipazione ad
 attivita'  formative  diverse  da  quelle poste in essere o
 finanziate dal datore di lavoro.
 3.  Durante  il periodo di congedo per la formazione il
 dipendente  conserva  il  posto  di lavoro e non ha diritto
 alla   retribuzione.   Tale   periodo  non  e'  computabile
 nell'anzianita'  di  servizio  e  non  e' cumulabile con le
 ferie,  con  la  malattia  e con altri congedi. Una grave e
 documentata  infermita', individuata sulla base dei criteri
 stabiliti  dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4,
 intervenuta  durante il periodo di congedo, di cui sia data
 comunicazione  scritta  al  datore  di lavoro, da' luogo ad
 interruzione del congedo medesimo.
 4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
 di   congedo  per  la  formazione  ovvero  puo'  differirne
 l'accoglimento    nel    caso    di   comprovate   esigenze
 organizzative.   I   contratti   collettivi   prevedono  le
 modalita'  di  fruizione del congedo stesso, individuano le
 percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
 disciplinano  le  ipotesi  di  differimento  o  di  diniego
 all'esercizio  di  tale  facolta'  e  fissano i termini del
 preavviso,  che comunque non puo' essere inferiore a trenta
 giorni.
 5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
 di  cui  al  presente  articolo,  ovvero  al versamento dei
 relativi  contributi,  calcolati  secondo  i  criteri della
 prosecuzione volontaria.».
 - Il   decreto   legislativo  26 marzo  2001,  n.  151,
 recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni legislative in
 materia  di  tutela  e  sostegno  della  maternita' e della
 paternita',  a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
 n.   53,  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
 Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
 - Si  riporta  il testo dell'art. 14 del citato decreto
 del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
 «Art.  14  (Applicazione del testo unico a tutela della
 maternita).  -  1. Il personale militare che si trova nelle
 condizioni   previste   dal  testo  unico  a  tutela  della
 maternita',  ha  diritto  ai seguenti periodi di astensione
 dal   lavoro,   in   aggiunta   alla  licenza  ordinaria  e
 straordinaria  previste  dal  primo  quadriennio  normativo
 Forze armate:
 a) "licenza   di  maternita'",  con  cui  si  intende
 l'astensione obbligatoria dal lavoro del personale militare
 femminile;
 b) "licenza   di  paternita'",  con  cui  si  intende
 l'astensione  dal  lavoro  del personale militare maschile,
 fruito in alternativa alla licenza di maternita';
 c) "licenza    parentale",   con   cui   si   intende
 l'astensione  facoltativa dal lavoro del personale militare
 femminile o maschile;
 d) "licenza  per  malattia  del  figlio",  con cui si
 intende  l'astensione  facoltativa dal lavoro del personale
 militare  femminile o maschile in dipendenza della malattia
 stessa.
 2. Le licenze di cui al comma 1 non riducono il periodo
 di licenza ordinaria spettante, l'importo della tredicesima
 mensilita'  e  sono computate per intero nell'anzianita' di
 servizio, salvo diversa indicazione.
 3.  La  richiesta  della  licenza  di  cui  al comma 1,
 lettera c),   va   presentata,   salvo  casi  di  oggettiva
 impossibilita',  almeno quindici giorni prima della data di
 decorrenze  delle  stesse. In caso di fruizione frazionata,
 tra  un  periodo  e  l'altro, deve aver luogo, anche per un
 solo giorno, un'effettiva ripresa del servizio.
 4. Nei periodi di licenza di maternita' o di licenza di
 paternita', previsti dall'art. 16 e seguenti e dall'art. 28
 e  seguenti  del  testo  unico  a  tutela della maternita',
 spetta  l'intera  retribuzione,  intesa  in  tutte  le  sue
 componenti  fondamentali aventi natura fissa e continuativa
 mensile.
 5.  In  caso  di parto prematuro, al personale militare
 femminile   spetta   comunque  il  periodo  di  licenza  di
 maternita'  non goduto prima della data presunta del parto.
 Qualora  il  figlio  nato  prematuro abbia necessita' di un
 periodo   di   degenza  presso  una  struttura  ospedaliera
 pubblica  o  privata,  la  madre  ha facolta' di riprendere
 servizio    richiedendo,   previa   presentazione   di   un
 certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio,
 la  fruizione del restante periodo di licenza di maternita'
 post-parto  e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a
 decorrere  dalla  data  di  effettivo  rientro  a  casa del
 bambino.
 6. Nel periodo di licenza parentale, previsto dall'art.
 32   e  seguenti  del  testo  unico  sulla  maternita',  al
 personale  militare  femminile  o, in alternativa, a quello
 maschile  spetta l'intera retribuzione fissa e continuativa
 mensile,    con    esclusione   delle   indennita'   legate
 all'effettivo   impiego   e   del   compenso   per   lavoro
 straordinario,    per    un   periodo   non   superiore   a
 quarantacinque giorni nel triennio.
 7.  Successivamente al periodo di cui al comma 4 e sino
 al  compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi
 previsti  dall'art.  47 e seguenti del testo unico a tutela
 della  maternita',  al  personale  militare femminile e, in
 alternativa,  a  quello  maschile, sono riconosciuti fino a
 cinque giorni lavorativi l'anno di licenza per malattia del
 figlio   retribuita   con  l'intera  retribuzione  fissa  e
 continuativa,   con   esclusione  delle  indennita'  legate
 all'effettivo   impiego   e   del   compenso   per   lavoro
 straordinario. Per i successivi periodi di licenza previsti
 dalla vigente normativa non viene corrisposta retribuzione.
 8.  Ai  fini  della  corresponsione  della retribuzione
 intera,  i  periodi  temporali  di  cui ai commi 6 e 7 sono
 computati   nel   limite  di  quarantacinque  giorni  annui
 previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo Forze
 armate.  Il  personale  interessato ha comunque facolta' di
 esprimere  nell'istanza  di  concessione  del  beneficio la
 volonta'  di  avvalersi  del trattamento economico previsto
 per la fattispecie richiesta nel testo unico a tutela della
 maternita'.
 9.  I  riposi  giornalieri  di  cui  agli articoli 39 e
 seguenti  del  testo  unico  a  tutela della maternita' non
 incidono   sul   periodo   di  licenza  ordinaria  e  sulla
 tredicesima mensilita'.
 10.  Nei  casi  di  adozione  e affidamento preadottivo
 internazionale  di  cui all'art. 27, commi 2 e 3, del testo
 unico  a  tutela  della  maternita', e' giustificata con la
 concessione,  da  parte  del  Comandante  di  corpo,  di un
 corrispondente   periodo  di  licenza  straordinaria  senza
 assegni non computabile nel limite di quarantacinque giorni
 annui previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo
 Forze  armate.  Il  predetto  periodo  di  licenza, che non
 riduce  il  periodo  di  licenza ordinaria e la tredicesima
 annualmente   spettanti,   e'  computabile  ai  fini  della
 progressione  di  carriera  nei  limiti  massimi di assenza
 previsti dalla normativa vigente.
 11.   Per   tutto  quanto  non  previsto  dal  presente
 articolo si  rinvia  alle  disposizioni  del  testo unico a
 tutela   della   maternita',  qualora  compatibili  con  la
 normativa  concernente  lo  stato  giuridico  del personale
 militare,  il  rapporto di servizio e le esigenze operative
 delle Forze armate.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. 
 Sostituzione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 215 del 2001
 
 1.  L'articolo  13  del  decreto  legislativo  n.  215  del 2001 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  13  (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in  servizio)  -  1.  I  volontari  in  ferma prefissata, che perdono l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in seguito  a  ferite  o lesioni per le quali e' avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati  idonei  al  servizio  militare  incondizionato  possono, a domanda,  permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati in  mansioni  compatibili  con  il  nuovo  profilo sanitario, nonche' essere  ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
 2. Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di  servizio,  i  volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma.
 3.  Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio,  i  volontari  in  ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme  e  rafferme, nonche' all'immissione nel ruolo dei volontari di truppa   in  servizio  permanente  e  sono  impiegati  in  incarichi, categorie,  specialita'  e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.
 4. Se non chiedono di permanere in servizio ai sensi del comma 1, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma e collocati in congedo illimitato.
 5. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  4-ter  del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.".
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Il    decreto-legge   29 dicembre   2000,   n.   393,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
 2001, n. 27, recante «Proroga della partecipazione militare
 italiana  a  missioni  internazionali  di pace, nonche' dei
 programmi  delle  Forze di polizia italiane in Albania», e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  50 del 1° marzo
 2001. Si riporta il resto dell'art. 4-ter:
 «Art.  4-ter  (Disposizioni per il personale militare e
 della  Polizia  di  Stato che abbia contratto infermita' in
 servizio).  -  1. Il personale militare in ferma volontaria
 che  abbia  prestato servizio in missioni internazionali di
 pace  e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un
 momento  successivo,  causa  di inabilita' puo', a domanda,
 essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali,
 da  trascorrere  interamente  in  licenza  straordinaria di
 convalescenza  o  in  ricovero  in luogo di cura, anche per
 periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo
 30 dicembre   1997,  n.  505,  e  dal  decreto  legislativo
 8 maggio  2001, n. 215, fino alla definizione della pratica
 medico-legale    riguardante    il   riconoscimento   della
 dipendenza    da   causa   di   servizio.   Ai   fini   del
 proscioglimento   dalla  ferma  o  rafferma  contratta,  al
 predetto  personale che ha ottenuto il riconoscimento della
 causa  di servizio non sono computati, a domanda, i periodi
 trascorsi  in  licenza  straordinaria di convalescenza o in
 ricovero   in  luogo  di  cura  connessi  con  il  recupero
 dell'idoneita'   al   servizio  militare  a  seguito  della
 infermita' contratta.
 2.  Il  personale  trattenuto  alle  armi,  di  cui  al
 comma 1, e' computato nei contingenti di personale in ferma
 volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
 3.  Al  personale  militare e della Polizia di Stato in
 servizio  permanente,  che presti o abbia prestato servizio
 in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le
 infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e'
 computato  nel periodo massimo di aspettativa il periodo di
 ricovero  in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a
 completa  guarigione  delle  stesse  infermita', a meno che
 queste comportino inidoneita' permanente al servizio.
 3-bis.   Fino   alla   definizione   dei   procedimenti
 medico-legali    riguardanti    il   riconoscimento   della
 dipendenza  da  causa  di  servizio, al personale di cui ai
 commi 1   e  3  e'  corrisposto  il  trattamento  economico
 continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.
 4.  Nei  confronti del personale di cui ai commi 1 e 3,
 deceduto  o  divenuto  permanentemente  inabile al servizio
 militare   incondizionato  ovvero  giudicato  assolutamente
 inidoneo  ai  servizi di istituto per lesioni traumatiche o
 per   le   infermita'   di  cui  al  comma 1,  riconosciute
 dipendenti  da  causa di servizio, sono estesi al coniuge e
 ai  figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi
 ed  a  carico,  qualora unici superstiti, i benefici di cui
 all'art.  1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
 come  modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n.
 288.».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. 
 Inserimento degli articoli  13-bis,  13-ter  e  13-quater del decreto
 legislativo n. 215 del 2001
 
 1.  Dopo  l'articolo  13 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
 "Art.  13-bis  (Sospensione  precauzionale  dal  servizio). - 1. La sospensione  precauzionale  dal  servizio  puo'  essere  disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata che abbiano assunto in un procedimento penale la qualita' di imputato per un reato da cui possa derivare,  in  caso  di  condanna,  la  perdita del grado o che siano sottoposti   a   procedimento  disciplinare  per  fatti  di  notevole gravita'.
 2. La sospensione precauzionale dal servizio e' sempre disposta nei confronti  dei  volontari  in ferma prefissata a carico dei quali sia stata  emessa  un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o che si trovino soggetti ad altra misura cautelare restrittiva della liberta' personale.
 3.  Durante  la sospensione precauzionale dal servizio ai volontari in  ferma prefissata spetta la meta' della paga e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
 4.  Ai  fini della determinazione della posizione previdenziale, il periodo  di  sospensione  precauzionale dal servizio e' computato per meta'.
 5.  Gli  effetti  della sospensione precauzionale dal servizio sono revocati se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che  dichiara  che  il  fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o che l'imputato non lo ha commesso.
 6.  I  provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di revoca  della  sospensione sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.
 Art.  13-ter  (Collocamento  in  congedo) - 1. I volontari in ferma prefissata sono collocati in congedo illimitato:
 a) alla scadenza del termine della ferma;
 b)   a   seguito  di  proscioglimento  dalla  ferma,  escluso  il proscioglimento  per  permanente  inidoneita'  al  servizio  militare incondizionato.
 2.   I   volontari   in   congedo  illimitato  sono  soggetti  alle disposizioni  di  legge  e  di  regolamento  riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.
 3.  I  volontari  in  congedo  illimitato sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:
 a)  in  tempo  di  pace:  rispondere  ai richiami in servizio per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate;
 b)  in  tempo  di  guerra:  rispondere ai richiami in servizio ai sensi  dell'articolo  2  della  legge  14  novembre  2000,  n. 331, e successive modificazioni.
 4.  I  richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro della difesa nei  limiti  e  con  le modalita' previsti dalle disposizioni vigenti all'atto del richiamo.
 5. I volontari richiamati in servizio temporaneo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti vigenti all'atto del richiamo.
 6. I volontari in ferma prefissata cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto:
 a) al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta';
 b)  prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di eta', se  riconosciuti  permanentemente  non  idonei  al  servizio militare incondizionato.
 7.  I  volontari  in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno obblighi  di  servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono  soggetti  alle  disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
 Art.  13-quater  (Ruoli  d'onore)  - 1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli   d'onore   istituiti   per   ciascuna   Forza  armata,  previo collocamento in congedo assoluto, i volontari in ferma prefissata che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:
 a)  per  mutilazioni  o  invalidita'  riportate  o  aggravate per servizio  di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno  rinnovabile  da  ascriversi  ad  una  delle  otto  categorie previste  dalla  tabella  A  annessa  al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
 b)  per  mutilazioni o invalidita' riportate in incidente di volo comandato,  anche  in  tempo  di pace, per cause di servizio e per le quali  sia  stato  liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
 c)  per  mutilazioni  o  invalidita'  riportate in servizio e per causa  di  servizio,  che  abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
 2. I volontari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in  servizio,  in  tempo  di  pace e in tempo di guerra, solo in casi particolari  e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.".
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Per la legge 14 novembre 2000, n. 331, vedi nota alle
 premesse. Si riporta il testo dell'art. 2:
 «Art.  2  (Personale  militare  impegnato  nella difesa
 nazionale).  -  1. Le  finalita'  di  cui  all'art.  1 sono
 assicurate da:
 a) ufficiali  in servizio permanente, di cui all'art.
 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
 b) sottufficiali   in  servizio  permanente,  di  cui
 all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
 c) volontari  di  truppa,  distinti  in  volontari in
 servizio   permanente,   di  cui  all'art.  2  del  decreto
 legislativo  12 maggio  1995,  n. 196, e volontari in ferma
 volontaria prefissata;
 d) personale dell'Arma dei carabinieri;
 e) personale  del Corpo della guardia di finanza, nei
 limiti  di  cui  all'art.  1 della legge 23 aprile 1959, n.
 189;
 f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
 quanto  previsto  dalla  legge  in  materia di obiezione di
 coscienza,  nel  caso  in  cui il personale in servizio sia
 insufficiente  e  non  sia  possibile colmare le vacanze di
 organico  mediante  il  richiamo  in  servizio di personale
 militare  volontario  cessato  dal  servizio da non piu' di
 cinque anni, nei seguenti casi:
 1)  qualora  sia  deliberato  lo stato di guerra ai
 sensi dell'art. 78 della Costituzione;
 2)  qualora  una  grave  crisi internazionale nella
 quale  l'Italia  sia  coinvolta  direttamente  o in ragione
 della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
 giustifichi  un  aumento  della  consistenza numerica delle
 Forze armate.
 2.  Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti
 dalla  lettera f)  del  comma 1 ha la durata di dieci mesi,
 prolungabili  unicamente  in  caso  di  deliberazione dello
 stato  di guerra. Non possono essere richiamati in servizio
 gli  appartenenti  alle  Forze  di  polizia  ad ordinamento
 civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 23 dicembre 1978, n. 915, recante: «Testo unico delle norme
 in  materia  di  pensioni  di  guerra»,  e'  pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 28 del
 29 gennaio 1979. Si riporta il testo della tabella A:
 
 «Tabella A
 
 Lesioni   ed   infermita'  che  danno  diritto  a  pensione
 vitalizia o ad assegno temporaneo
 
 Prima categoria:
 1. La  perdita  dei  quattro  arti fino al limite della
 perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
 2. La  perdita di tre arti fino al limite della perdita
 delle due mani e di un piede insieme.
 3. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite
 della perdita totale delle due mani.
 4. La  perdita  di  due  arti,  superiore  ed inferiore
 (disarticolazione   o   amputazione  del  braccio  e  della
 coscia).
 5. La perdita totale di una mano e dei due piedi.
 6. La perdita totale di una mano e di un piede.
 7. La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa
 della  stessa,  se unita a grave alterazione funzionale del
 ginocchio corrispondente.
 8. La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di
 esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
 9. L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza,
 con  moncone  residuo  improtesizzabile  in modo assoluto e
 permanente.
 10. La  perdita  di  una coscia a qualunque altezza con
 moncone  protesizzabile,  ma  con grave artrosi dell'anca o
 del ginocchio dell'arto superstite.
 11. La  perdita  di  ambo  gli  arti  inferiori sino al
 limite della perdita totale dei piedi.
 12. La  perdita  totale  di  tutte  le  dita delle mani
 ovvero  la perdita totale dei, due pollici e di altre sette
 o sei dita.
 13. La  perdita  totale  di  un pollice e di altre otto
 dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita
 di una mano e delle prime due dell'altra.
 14. La perdita totale di sei dita delle mani compresi i
 pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle
 mani compreso o non uno dei pollici.
 15. Le  distruzioni  di  ossa  della faccia, specie dei
 mascellari  e  tutti gli altri esiti di lesioni grave della
 faccia  e  della  bocca  tali da determinare grave ostacolo
 alla  masticazione  e alla deglutizione si da costringere a
 speciale alimentazione.
 16. L'anchilosi    temporo-mandibolare    completa    e
 permanente.
 17. L'immobilita'  completa  permanente  del  capo   in
 flessione  o  in  estensione,  oppure la rigidita' totale e
 permanente del rachide con notevole incurvamento.
 18. Le  alterazioni  polmonari  ed  extra  polmonari di
 natura  tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e
 funzionali  permanenti  e gravi al punto da determinare una
 assoluta incapacita' al lavoro proficuo.
 19. Fibrosi  polmonare  diffusa  con enfisema bolloso o
 stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
 20. Cardiopatie   organiche   in  stato  di  permanente
 scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica
 ecg. accertata.
 21. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e
 del  tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione
 determinano assoluta incapacita' lavorativa.
 22. Tumori maligni a rapida evoluzione.
 23. La    fistola   gastrica,   intestinale,   epatica,
 pancreatica,  splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e
 l'ano preternaturale.
 24. Incontinenza  delle  feci  grave  e  permanente  da
 lesione organica.
 25. Il  diabete mellito ed il diabete insipido entrambi
 di notevole gravita'.
 26. Esiti   di  nefrectomia  con  grave  compromissione
 permanente  del rene superstite (iperazotemia, ipertensione
 e   complicazioni   cardiache)   o   tali   da  necessitare
 trattamento emodialitico protratto nel tempo.
 27. Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
 28. Tutte   le   alterazioni   delle  facolta'  mentali
 (sindrome   schizofrenica,   demenza   paralitica,  demenze
 traumatiche,  demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che
 rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
 29. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
 midollo  spinale)  con  conseguenze  gravi  e permanenti di
 grado   tale   da   apportare   profondi   e   irreparabili
 perturbamenti  alle  funzioni  piu'  necessarie  alla  vita
 organica  e  sociale  o da determinare incapacita' a lavoro
 proficuo.
 30. Sordita'  bilaterale organica assoluta e permanente
 accertata con esame audiometrico.
 31. Sordita'  bilaterale organica assoluta e permanente
 quando  si  accompagni  alla  perdita  o a disturbi gravi e
 permanenti  della favella o a disturbi della sfera psichica
 e dell'equilibrio statico-dinamico.
 32. Esiti di laringectomia totale.
 33. Le  alterazioni  organiche  ed irreparabili di ambo
 gli  occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta
 e permanente.
 34. Le  alterazioni  organiche  ed irreparabili di ambo
 gli  occhi  tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da
 1/100 a meno di 1/50.
 35. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di un
 occhio,   che   ne  abbiano  prodotto  cecita'  assoluta  e
 permanente  con  l'acutezza  visiva  dell'altro ridotta tra
 1/50  e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle
 «A» e «B-c»).
 Seconda categoria.
 1. Le  distruzioni  di  ossa  della  faccia, specie dei
 mascellari  e  tutti gli altri esiti di lesione grave della
 faccia  stessa  e della bocca tali da menomare notevolmente
 la  masticazione,  la  deglutizione  o la favella oppure da
 apportare evidenti deformita', nonostante la protesi.
 2. L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave
 e   permanente   con   notevole  riduzione  della  funzione
 masticatoria.
 3. L'artrite   cronica  che,  per  la  molteplicita'  e
 l'importanza  delle  articolazioni  colpite, abbia menomato
 gravemente la funzione di due o piu' arti.
 4. La  perdita  di  un  braccio  o avambraccio sopra il
 terzo inferiore.
 5. La perdita totale delle cinque dita di una mano e di
 due delle ultime quattro dita dell'altra.
 6. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
 7. L'amputazione  medio  tarsica o la sotto astragalica
 dei due piedi.
 8. Anchilosi  completa  dell'anca o quella in flessione
 del ginocchio.
 9. Le  affezioni polmonari ed extra polmonari di natura
 tubercolare  che  per  la  loro  gravita' non siano tali da
 ascrivere alla prima categoria.
 10. Le   lesioni   gravi   e  permanenti  dell'apparato
 respiratorio  o  di  altri  apparati  organici  determinate
 dall'azione di gas nocivi.
 11. Bronchite  cronica  diffusa  con  bronchiestasie ed
 enfisema di notevole grado.
 12. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della
 laringe,  della  trachea  che  arrechino grave e permanente
 dissesto alla funzione respiratoria.
 13. Cardiopatie  con  sintomi  di  scompenso di entita'
 tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
 14. Gli  aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco
 e  del  collo,  quando  per  la  loro  gravita' non debbano
 ascriversi alla prima categoria.
 15. Le  affezioni  gastro-enteriche  e  delle ghiandole
 annesse con grave e permanente deperimento organico.
 16. Stenosi  esofagee  di  alto  grado, con deperimento
 organico.
 17. La perdita della lingua.
 18. Le   lesioni   o   affezioni   gravi  e  permanenti
 dell'apparato  urinario salvo, che per la loro entita', non
 siano ascrivibili alla categoria superiore.
 19. Le   affezioni  gravi  e  permanenti  degli  organi
 emopoietici.
 20. Ipoacusia  bilaterale  superiore al 90% con voce di
 conversazione  gridata ad concham senza affezioni purulente
 dell'orecchio medio.
 21. Le  alterazioni  organiche  ed irreparabili di ambo
 gli  occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra
 i 1/50 e 3/50 della normale.
 22. Castrazione o perdita pressoche' totale del pene.
 23. Le  paralisi permanenti sia di origine centrale che
 periferica  interessanti  i  muscoli o gruppi muscolari che
 presiedono  a  funzioni  essenziali della vita e che, per i
 caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
 
 Terza categoria.
 1. La  perdita  totale  di  una mano o delle sue cinque
 dita,  ovvero  la perdita totale di cinque dita tra le mani
 compresi i due pollici.
 2. La  perdita  totale  del pollice e dell'indice delle
 due mani.
 3. La  perdita  totale  di  ambo  gli indici e di altre
 cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
 4. La  perdita  totale di un pollice insieme con quella
 di  un  indice  e  di  altre  quattro  dita fra le mani con
 integrita' dell'altro pollice.
 5. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
 6. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
 7. L'anchilosi   totale  di  una  spalla  in  posizione
 viziata e non parallela all'asse del corpo.
 8. Labirintiti  e  labirintosi  con  stato  vertiginoso
 grave e permanente.
 9. La perdita o i disturbi gravi della favella.
 10. L'epilessia con manifestazioni frequenti.
 11. Le  alterazioni  organiche  e  irreparabili  di  un
 occhio, che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente,
 con  l'acutezza  visiva  dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10
 della normale.
 
 Quarta categoria.
 1. L'anchilosi   totale  di  una  spalla  in  posizione
 parallela all'asse del corpo.
 2. La  perdita  totale delle ultime quattro dita di una
 mano o delle prime tre dita di essa.
 3. La  perdita  totale  di  tre  dita  tra  le due mani
 compresi ambo i pollici.
 4. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
 5. La  perdita  totale  di  uno  dei pollici e di altre
 quattro  dita  fra le due mani esclusi gli indici e l'altro
 pollice.
 6. La  perdita  totale  di  un  indice e di altre sei o
 cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.
 7. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
 8. La  lussazione  irriducibile  di  una  delle  grandi
 articolazioni,  ovvero  gli esiti permanenti delle fratture
 di  ossa  principali  (pseudo artrosi, calli molto deformi,
 ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.
 9. Le  malattie  di  cuore  senza  sintomi di scompenso
 evidenti,   ma  con  stato  di  latente  insufficienza  del
 miocardio.
 10. Calcolosi  renale e bilaterale con accessi dolorosi
 frequenti  e  con persistente compromissione della funzione
 emuntoria.
 11. L'epilessia   ammenoche'  per  la  frequenza  e  la
 gravita'  delle  sue manifestazioni non sia da ascriversi a
 categorie superiori.
 12. Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
 13. Le  paralisi  periferiche  che  comportino disturbi
 notevoli della zona innervata.
 14. Pansinusiti   purulente   croniche  bilaterali  con
 nevralgia del trigemino.
 15. Otite  media  purulenta cronica bilaterale con voce
 di conversazione percepita ad concham.
 16. Otite   media   purulenta  cronica  bilaterale  con
 complicazioni   (carie   degli   ossicini,  esclusa  quella
 limitata    al    manico    del    martello,   coesteatomi,
 granulazioni).
 17. Labirintiti  e labirintosi con stato vertiginoso di
 media gravita'.
 18. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli
 occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50
 e 1/10 della normale.
 19. Le  alterazioni  organiche  e  irreparabili  di  un
 occhio   che   ne   abbiano  prodotto  cecita'  assoluta  e
 permanente,  con  l'acutezza  visiva dell'altro ridotta tra
 2/10 e 3/10 della normale.
 20. Le    alterazioni    irreparabili   della   visione
 periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
 21. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di un
 occhio   che   ne   abbiano  prodotto  cecita'  assoluta  e
 permanente,   con   alterazioni  pure  irreversibili  della
 visione    periferica    dell'altro,    sotto    forma   di
 restringimento  concentrico  del campo visivo di tale grado
 da  lasciarne  libera  soltanto  la zona centrale o le zone
 piu'  prossime  al  centro, oppure sotto forma di lacune di
 tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso
 o settori equivalenti.
 
 Quinta categoria.
 1. L'anchilosi   totale  di  un  gomito  in  estensione
 completa o quasi.
 2. La  perdita  totale del pollice e dell'indice di una
 mano.
 3. La perdita totale di ambo i pollici.
 4. La  perdita totale di uno dei pollici e di altre tre
 dita  tra  le  mani  che  non  siano  gli  indici e l'altro
 pollice.
 5. La  perdita  totale  di  uno degli indici e di altre
 quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro
 indice.
 6. La  perdita  di due falangi di otto e sette dita fra
 le mani che non siano quelle dei pollici.
 7. La  perdita  della  falange  ungueale  di  otto dita
 compresa quella dei pollici.
 8. La   perdita   di   un  piede  ovvero  l'amputazione
 unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
 9. La  perdita totale delle dita dei piedi o di nove od
 otto dita compresi gli alluci.
 10. La   tubercolosi  polmonare  allo  stato  di  esiti
 estesi,   ma   clinicamente   stabilizzati,  sempre  previo
 accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita'
 non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
 11. Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare,
 quando  per la loro entita' e localizzazione non comportino
 assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
 12. Le  malattie  organiche  di  cuore  senza  segno di
 scompenso.
 13. L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
 14. Gli  aneurismi  arteriosi o arterovenosi degli arti
 che ne ostacolano notevolmente la funzione.
 15. Le nefriti o le nefrosi croniche.
 16. Diabete mellito o insipido di media gravita'.
 17. L'ernia   viscerale   molto  voluminosa  o  che,  a
 prescindere  dal  suo  volume,  sia accompagnata da gravi e
 permanenti complicazioni.
 18. Otite  media  purulenta  cronica  bilaterale  senza
 complicazioni  con  voce di conversazione percepita a 50 cm
 accertata  con  esame  audiometrico.  Otite media e cronica
 unilaterale   con   complicazioni  (carie  degli  ossicini,
 esclusa   quella   limitata   al   manico   del   martello,
 colesteatoma, granulazioni).
 19. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non
 accompagnata  da  affezioni  purulente dell'orecchio medio,
 quando  l'audizione della voce di conversazione sia ridotta
 ad concham.
 20. Le  alterazioni  organiche  ed irreparabili di ambo
 gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra
 2/10 e 3/10 della normale.
 21. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di un
 occhio,   che   ne  abbiano  prodotto  cecita'  assoluta  e
 permanente,  con  l'acutezza  visiva dell'altro ridotta tra
 4/10 e 7/10 della normale.
 22. La  perdita  anatomica  di  un  bulbo  oculare, non
 protesizzabile, essendo l'altro integro.
 23. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  della
 visione  periferica  di  entrambi gli occhi, sotto forma di
 restringimento  concentrico  del campo visivo di tale grado
 da  lasciarne  libera  soltanto la zona centrale, o le zone
 piu'  prossime  al  centro, oppure sotto forma di lacune di
 tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso
 o settori equivalenti.
 Sesta categoria.
 1. Le  cicatrici  estese  e  profonde  del  cranio  con
 perdita  di  sostanza delle ossa in tutto il loro spessore,
 senza disturbi funzionali del cervello.
 2. L'anchilosi   totale   di  un  gomito  in  flessione
 completa o quasi.
 3. La  perdita  totale di un pollice insieme con quella
 del  corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita
 totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
 4. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre
 dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
 5. La  perdita  totale  di  cinque dita fra le mani che
 siano  le  ultime  tre  dell'una  e  due  delle  ultime tre
 dell'altra.
 6. La  perdita  totale  di  uno dei pollici insieme con
 quella  di  altre due dita fra le mani esclusi gli indici e
 l'altro pollice.
 7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
 8. La  perdita  delle  due  ultime falangi delle ultime
 quattro  dita  di  una  mano,  ovvero  la perdita delle due
 ultime  falangi  di  sei o cinque dita fra le mani, che non
 siano quelle dei pollici.
 9. La  perdita  della  falange  ungueale di sette o sei
 dita  fra  le mani, compresa quella dei due pollici, oppure
 la  perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani
 compresa quella di uno dei due pollici.
 10. L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
 11. La  perdita  totale  di  sette o sei dita dei piedi
 compresi i due alluci.
 12. La  perdita  totale  di nove od otto dita dei piedi
 compreso un alluce.
 13. La   perdita   totale   dei   due   alluci   e  dei
 corrispondenti metatarsi.
 14. Ulcera   gastrica   o  duodenale,  radiologicamente
 accertata,  o  gli esiti di gastroenterostomia con neostoma
 ben funzionale.
 15. Morbo  di Basedow che per la sua entita' non sia da
 scrivere a categoria superiore.
 16. Nefrectomia con integrita' del rene superstite.
 17. Psico-nevrosi di media entita'.
 18. Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
 19. Sinusiti   purulente   croniche   o  vegetanti  con
 nevralgia.
 20. La  diminuzione  bilaterale  permanente dell'udito,
 non   accompagnata  da  affezioni  purulente  dell'orecchio
 medio,  quando  l'audizione della voce di conversazione sia
 ridotta alla distanza di 50 cm.
 21. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di un
 occhio  che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza
 visiva   al   di  sotto  di  1/50,  con  l'acutezza  visiva
 dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
 Settima categoria.
 1. Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole
 deformita'. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo
 estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad
 ulcerarsi  o  comportino  apprezzabili disturbi funzionali,
 ammenoche' per la loro gravita' non siano da equipararsi ad
 infermita' di cui alle categorie precedenti.
 2. L'anchilosi        completa       dell'articolazione
 radiocarpica.
 3. La  perdita  totale di quattro dita fra le mani, che
 non siano i pollici ne' gli indici.
 4. La perdita totale dei due indici.
 5. La perdita totale di un pollice.
 6. La perdita totale di uno degli indici e di due altre
 dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.
 7. La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle
 di  altre  tre  dita  fra  le mani che non siano quelle dei
 pollici.
 8. La  perdita  della falange ungueale di tutte le dita
 di  una  mano,  oppure la perdita della falange ungueale di
 sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
 9. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro
 o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
 10. La  perdita  della falange ungueale di otto o sette
 dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
 11. La  perdita  totale da cinque a tre dita dei piedi,
 compresi gli alluci.
 12. La  perdita totale di sette o sei dita tra i piedi,
 compreso  un  alluce, oppure di tutte o delle prime quattro
 dita di un piede.
 13. La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi,
 che non siano gli alluci.
 14. La  perdita  delle due falangi o di quella ungueale
 dei  due  alluci  insieme  con  la  perdita  della  falange
 ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
 15. L'anchilosi   completa  dei  piedi  (tibio-tarsica)
 senza   deviazione   e   senza   notevole   disturbo  della
 deambulazione.
 16. L'anchilosi in estensione del ginocchio.
 17. Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
 18. Esiti  di  pleurite basale bilaterale, oppure esiti
 estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
 19. Nevrosi cardiaca grave e persistente.
 20. Le  varici  molto  voluminose con molteplici grossi
 nodi  ed  i  loro  esiti, nonche' i reliquati delle flebiti
 dimostratisi ribelli alle cure.
 21. Le  emorroidi  voluminose  e  ulcerate con prolasso
 rettale; le fistole anali secernenti.
 22. Laparocele voluminoso.
 23. Gastroduodenite cronica.
 24. Esiti di resezione gastrica.
 25. Colecistite   cronica   con   disfunzione   epatica
 persistente.
 26. Calcolosi   renale   senza   compromissione   della
 funzione emuntoria.
 27. Isteronevrosi di media gravita'.
 28. Perdita totale di due padiglioni auricolari.
 29. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non
 accompagnata  da  affezioni  purulente dell'orecchio medio,
 quando  l'audizione della voce di conversazione sia ridotta
 ad un metro, accertata con esame audiometrico.
 30. Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con
 voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
 31. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di un
 occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
 visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
 32. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  della
 visione  periferica  di  un  occhio  (avendo l'altro occhio
 visione  centrale  o  periferica  normale),  sotto forma di
 restringimento  concentrico  del campo visivo di tale grado
 da  lasciarne  libera  soltanto la zona centrale, o le zone
 piu'  prossime  al  centro, oppure sotto forma di lacune di
 tale ampiezza da occupare una meta' del capo visivo stesso,
 o settori equivalenti.
 Ottava categoria.
 1. Gli   esiti  delle  lesioni  boccali  che  producano
 disturbi  della  masticazione,  della  deglutizione o della
 parola,  congiuntamente  o  separatamente  che  per la loro
 entita' non siano da ascrivere a categorie superiori.
 2. La  perdita  della maggior parte dei denti oppure la
 perdita  di  tutti  i  denti  della  arcata  inferiore.  La
 paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale
 perdita dentaria.
 3. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
 4. La  perdita  totale  di tre dita fra le mani che non
 siano i pollici ne' gli indici.
 5. La  perdita  totale di uno degli indici e di un dito
 della stessa mano escluso il pollice.
 6. La  perdita  di  due  falangi  dell'indice insieme a
 quella  delle ultime falangi di altre due dita della stessa
 mano escluso il pollice.
 7. La  perdita  della  falange ungueale delle prime tre
 dita di una mano.
 8. La  perdita  totale  di  cinque o quattro dita fra i
 piedi  compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un
 solo piede.
 9. La  perdita  totale di sei o cinque dita fra i piedi
 che non siano gli alluci.
 10. La perdita di un alluce o della falange ungueale di
 esso,  insieme  con  la perdita della falange di altre dita
 dei piedi comprese fra otto o sei.
 11. La  perdita  di  un  alluce  e  del  corrispondente
 metatarso.
 12. L'anchilosi  tibio-tarsica  di  un solo piede senza
 deviazione   di   esso  e  senza  notevole  disturbo  della
 deambulazione.
 13. L'accorciamento  non minore di tre centimetri di un
 arto  inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella
 statica  o  nella  deambulazione  da  essere compreso nelle
 categorie precedenti.
 14. Bronchite cronica.
 15. Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali
 di sospetta natura tubercolare.
 16. Gli esiti di empiema non tubercolare.
 17. Disturbi  funzionali cardiaci persistenti (nevrosi,
 tachicardia, extra sistolia).
 18. Gastrite cronica.
 19. Colite   catarrale   cronica   o   colite  spastica
 postamebica.
 20. Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
 21. Emorroidi voluminose procidenti.
 22. Colecistite  cronica o esiti di colecistectomia con
 persistente disepatismo.
 23. Cistite cronica.
 24. Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
 25. Ritenzione    parenchimale   o   endocavitaria   di
 proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
 26. Ernie viscerali non contenibili.
 27. Emicastrazione.
 28. Perdita totale di un padiglione auricolare.
 29. Sordita'   unilaterale   assoluta  e  permanente  o
 ipoacusia  unilaterale con perdita uditiva superiore al 90%
 (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
 30. La  diminuzione  bilaterale  permanente dell'udito,
 non   accompagnata  da  affezione  purulenta  dell'orecchio
 medio,  quando  l'audizione della voce di conversazione sia
 ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
 31. Otite media purulenta cronica semplice.
 32. Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
 33. Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili  di un
 occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
 visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
 34. Dacriocistite purulenta cronica.
 35. Congiuntiviti manifestamente croniche.
 36. Le    cicatrici   delle   palpebre   congiuntivali,
 provocanti   disturbi   oculari   di   rilievo  (ectropion,
 entropion, simblefaron, lagoftalmo).».
 - La legge 10 luglio 1930, n. 1140, recante «lndennizzo
 privilegiato  aeronautico  ai  militari  delle Forze armate
 dello Stato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197
 del 23 agosto 1930.
 
 
 
 
 |  | Art. 5. 
 Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001
 
 1.  L'articolo  14  del  decreto  legislativo  n.  215  del 2001 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  14  (Proscioglimento  dalla ferma). - 1. Il provvedimento di proscioglimento  dalla ferma e' adottato dalla Direzione generale per il  personale  militare  e  determina  la  cessazione del rapporto di servizio.
 2. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto nei seguenti casi:
 a)  domanda  presentata  dall'interessato  per i motivi di cui al comma 3;
 b)  perdita  permanente  dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale richiesta  per  il  reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13;
 c)   esito   positivo   degli  accertamenti  diagnostici  di  cui all'articolo  4,  comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n. 226;
 d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del 2004;
 e)  cause  di incompatibilita', di cui all'articolo 12-bis, comma 3;
 f)  superamento  del  limite  massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
 g) protratto insufficiente rendimento;
 h)  grave  mancanza  disciplinare  ovvero  grave  inadempienza ai doveri  del  militare  stabiliti  dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, salvo  che  i  fatti  siano  tali  da  comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
 i) perdita del grado.
 3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), e' inoltrata  dal  comandante  di  corpo  alla Direzione generale per il personale  militare, corredata del parere dello stesso comandante, il quale   puo'  esprimersi  anche  sull'opportunita'  di  procrastinare l'adozione   del   provvedimento   di  proscioglimento  per  motivate imprescindibili   esigenze   di   impiego.  La  domanda  puo'  essere presentata solo per uno dei seguenti motivi:
 a) assunzione presso amministrazioni pubbliche;
 b)  gravi  condizioni  di  salute  di  un  familiare  convivente, comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica;
 c) arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana.
 4.   Il  proscioglimento  per  esito  positivo  degli  accertamenti diagnostici,  di  cui  al comma 2, lettera c), e' disposto sulla base della   documentazione   attestante   gli   accertamenti  diagnostici effettuati.
 5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta, di  cui  al  comma  2,  lettera  d), e' di competenza della Direzione generale per il personale militare.
 6.  La  proposta  di  proscioglimento  per  protratto insufficiente rendimento,  di  cui al comma 2, lettera g), puo' essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la qualifica  di  insufficiente  ovvero  giudizi  negativi  in  sede  di redazione  della  documentazione  caratteristica  per  un  periodo di almeno  sei  mesi,  se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma  annuale,  e per un periodo di almeno un anno, se volontario in  ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta deve  essere  comunque  avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento per due volte consecutive,  ovvero  nel  caso  di  mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno.
 7.  La  proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero  grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2, lettera  h),  e' avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri dei  superiori  gerarchici  del  militare, previa contestazione degli addebiti  e  discolpa  dell'interessato.  Se  i  fatti  sono  tali da comportare  l'eventuale  perdita  del  grado,  il comandante di corpo trasmette  alla Direzione generale per il personale militare gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina.".
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Per la legge n. 226 del 2004 vedi nota alle premesse.
 Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere g) e h):
 «Art.  4  (Requisiti per il reclutamento). - 1. Possono
 partecipare   al   reclutamento   dei  volontari  in  ferma
 prefissata  di  un anno i soggetti in possesso dei seguenti
 requisiti:
 a) (omissis);
 b) (omissis);
 c) (omissis);
 d) (omissis);
 e) (omissis);
 f) (omissis);
 g) esito  negativo  agli accertamenti diagnostici per
 l'abuso   di   alcool,   per   l'uso,  anche  saltuario  od
 occasionale,   di   sostanze   stupefacenti,   nonche'  per
 l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
 h) requisiti  morali e di condotta previsti dall'art.
 35,  comma 6,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n.
 165.».
 - La  legge  11 luglio  1978, n. 382, recante «Norme di
 principio  sulla  disciplina militare», e' pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 luglio 1978.
 
 
 
 
 |  | Art. 6. 
 Sostituzione dell'articolo 14-bis  del decreto legislativo n. 215 del
 2001
 
 1.  L'articolo  14-bis  del  decreto legislativo n. 215 del 2001 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  14-bis  (Perdita  del  grado).  - 1. La perdita del grado e' disposta nei confronti dei volontari in ferma prefissata, in servizio o  in  congedo,  con  provvedimento  della  Direzione generale per il personale militare nei seguenti casi:
 a) perdita della cittadinanza;
 b) assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata;
 c) interdizione giudiziale o inabilitazione;
 d) irreperibilita' accertata;
 e)  violazione  del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero comportamento  comunque contrario alle finalita' delle Forze armate o alle  esigenze  di  sicurezza  dello  Stato,  previo  giudizio  della commissione di disciplina;
 f) sentenza di condanna:
 1)  nei  casi  in cui, ai sensi della legge penale militare, la condanna comporta la pena accessoria della rimozione;
 2)   per  delitto  non  colposo,  quando  la  condanna  importa l'interdizione  temporanea  dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie  di  cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 5), del codice penale.
 2. La perdita del grado e' disposta anche nel caso di assunzione di servizio  nella  Forza  armata  di appartenenza con grado inferiore a quello  rivestito,  in  altra Forza armata con qualsiasi grado ovvero nelle Forze di polizia.
 3. La perdita del grado decorre:
 a)  dalla  data  del  provvedimento,  nei casi di cui al comma 1, lettere a), d) ed e);
 b)  dalla  data  di  assunzione  del servizio, nei casi di cui ai commi 1, lettera b), e 2;
 c) dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, nei casi di cui al comma 1, lettere c) e f);
 4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettere  e) e f), se e' gia' intervenuta  la cessazione dal servizio, questa si considera, ad ogni effetto,  avvenuta  per  perdita  del  grado  mantenendo l'originaria decorrenza.
 5.   La   reintegrazione   nel   grado  puo'  essere  disposta  con provvedimento della Direzione generale per il personale militare:
 a)  nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), a seguito di istanza  presentata  dall'interessato, quando le relative cause siano cessate;
 b)  nel  caso di cui al comma 1, lettera e), a seguito di istanza presentata  dall'interessato  trascorsi almeno cinque anni dalla data della perdita del grado, durante i quali abbia tenuto ottima condotta morale e civile. Tale periodo e' ridotto alla meta' se il militare ha conseguito  una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado. Se  il militare ha conseguito piu' di una ricompensa puo' chiedere la reintegrazione  nel grado in qualsiasi tempo. Se la perdita del grado e'  stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale  che  non  comporta  di  diritto  la  perdita  del  grado,  la reintegrazione  non  puo'  aver  luogo  se  non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
 c)  nel  caso di cui al comma 1, lettera f), a seguito di istanza presentata   dall'interessato  quando  sia  intervenuta  sentenza  di riabilitazione  a  norma  della  legge  penale  comune e, nel caso di perdita  del  grado  ai  sensi del numero 1) della stessa lettera f), anche a norma della legge penale militare;
 d)  nel  caso  di cui al comma 2, a seguito di istanza presentata dall'interessato  ovvero  d'ufficio,  quando  il  militare  cessa  di appartenere ad altra Forza armata o di polizia.
 6. La reintegrazione nel grado decorre dalla data del provvedimento e non comporta di diritto la riammissione in servizio del militare.".
 |  | Art. 7. 
 Inserimento degli articoli 14-ter e 14-quater del decreto legislativo
 n. 215 del 2001
 
 1.  Dopo l'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
 "Art.  14-ter (Volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei  gruppi  sportivi). - 1. Per l'immissione nei ruoli dei volontari in  servizio permanente, i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati  nei  gruppi  sportivi  ai  sensi dell'articolo 6, comma 4, della  legge 21 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, devono possedere gli stessi requisiti richiesti all'atto del reclutamento.
 Art.  14-quater  (Documentazione  di  servizio).  -  1. I documenti caratteristici  dei  volontari  in  ferma  prefissata sono compilati, oltre  al  verificarsi dei casi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  agosto  2002,  n. 213, e successive modificazioni,  anche  per  la  partecipazione  alle procedure per la rafferma.
 2.  Per  l'attestazione  dei  titoli  acquisiti durante il servizio viene  predisposto un estratto della documentazione di servizio degli ufficiali  in  ferma  prefissata e dei volontari in ferma prefissata, redatto  secondo  il  modello  di  cui  all'allegato  1  del presente decreto.".
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 -  La  legge  31 marzo  2000, n. 78, recante «Delega al
 Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
 del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
 finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
 coordinamento  delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 79 del 4 aprile
 2000. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4:
 «Art.   6  (Disposizioni  per  l'Amministrazione  della
 pubblica  sicurezza  e  per alcune attivita' delle Forze di
 polizia e delle Forze armate). - 1. (Omissis).
 2. (Omissis).
 3. (Omissis).
 4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  da emanare ai sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
 trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
 alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
 e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
 armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
 individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
 criteri:
 a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
 gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
 ottenuti nell'anno precedente;
 b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
 armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
 vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
 Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
 nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
 ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
 federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
 statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
 disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
 societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
 c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
 bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
 titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
 d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
 attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
 idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
 altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
 delle Amministrazioni di appartenenza;
 d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
 l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
 dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
 comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 agosto
 2002,  n.  213, concernente «Regolamento recante disciplina
 per la redazione dei documenti caratteristici del personale
 appartenente  all'Esercito,  alla Marina, all'Aeronautica e
 all'Arma  dei  carabinieri»,  e' pubblicato nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre
 2002. Si riporta il testo dell'art. 4:
 «Art.  4 (Compilazione dei documenti caratteristici). -
 1.  I documenti caratteristici, tenuto conto dei periodi di
 tempo  stabiliti dall'art. 5, sono compilati al verificarsi
 di uno dei seguenti casi:
 a) termine del servizio del giudicando;
 b) variazione del rapporto di dipendenza dovuta a:
 1)   fine   del   servizio  del  giudicando  o  del
 compilatore;
 2)   trasferimento   o   cambio   di  incarico  del
 giudicando o del compilatore;
 3)  trasferimento  o  cessazione  dal  servizio del
 primo  revisore,  se il giudicando esercita il comando o le
 attribuzioni  specifiche  validi ai fini dell'avanzamento e
 il  primo  revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per
 un  periodo  di  almeno  centottanta  giorni  senza  averlo
 valutato;
 c) inclusione   nelle   aliquote   di  ruolo  per  la
 formazione dei quadri di avanzamento;
 d) termine  di  un corso di istruzione o di eventuali
 periodi di esperimento;
 e) sospensione dall'impiego del giudicando;
 f) compimento  del  periodo  massimo  di  12  mesi di
 servizio non documentato;
 g)   partecipazione   a  concorsi,  se  espressamente
 richiesto dai relativi bandi;
 h)  promozione  al  grado di tenente generale o grado
 corrispondente.
 2.   Nei   documenti  caratteristici  e'  indicato  con
 precisione  il  periodo  di  tempo  a  cui  e'  riferito il
 giudizio.».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. 
 Modifiche dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 215 del 2001
 
 1.  All'articolo  15  del  decreto  legislativo  n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. Ai volontari in ferma breve si applicano:
 a)  fino  al  dodicesimo  mese  di  servizio, le disposizioni del presente  decreto  riguardanti  i volontari in ferma prefissata di un anno;
 b)  oltre  il  dodicesimo  mese  di servizio, le disposizioni del presente   decreto   riguardanti  i  volontari  in  ferma  prefissata quadriennale;
 c)  per  quanto non diversamente disposto, le norme in materia di stato  giuridico  e  avanzamento  relative  ai volontari di truppa in servizio permanente.";
 b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 "4.  Per  partecipare  ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in  ferma  breve  di  cui  all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della  legge  23  agosto  2004, n. 226, devono essere in possesso dei requisiti  di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e  h),  e  all'articolo 11, comma 1, lettera a) della stessa legge n. 226 del 2004.";
 c) dopo il comma 4-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
 "4-quater.   Fino   all'anno  2010,  per  partecipare  ai  concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, i volontari in ferma breve di cui al comma 4-bis del  presente  articolo  e all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), della  legge  n.  226  del  2004,  se  in  servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 a)  requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g) e h), della legge n. 226 del 2004;
 b)   possesso  dei  coefficienti  relativi  alle  caratteristiche somato-funzionali  del  profilo sanitario previsto per l'arruolamento volontario  dalla  direttiva  tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, del  decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, nonche' degli  ulteriori  requisiti fisici richiesti per tale arruolamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.".
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  15  del  decreto
 legislativo  n.  215 del 2001, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  15  (Volontari  di  truppa  in  ferma breve e in
 rafferma). - 1. Ai volontari in ferma breve si applicano:
 a) fino   al   dodicesimo   mese   di   servizio,  le
 disposizioni  del  presente decreto riguardanti i volontari
 in ferma prefissata di un anno;
 b) oltre   il   dodicesimo   mese   di  servizio,  le
 disposizioni  del  presente decreto riguardanti i volontari
 in ferma prefissata quadriennale;
 c) per  quanto non diversamente disposto, le norme in
 materia  di  stato  giuridico  e  avanzamento  relative  ai
 volontari di truppa in servizio permanente.
 2.  Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di
 truppa  in  ferma  breve  di  cui all'art. 5, e' consentito
 prolungare  la ferma dei volontari in ferma breve triennale
 con tre ulteriori rafferme biennali.
 3.   Ai   fini   dell'armonizzazione   del  trattamento
 economico  con quello dei volontari in servizio permanente,
 al  personale  volontario  in  ferma breve o in rafferma e'
 corrisposta un'indennita' mensile pari a lire 200.000 volta
 anche  a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale
 orario di servizio.
 4.  Per  partecipare  ai  concorsi  straordinari per il
 reclutamento  nei ruoli dei volontari di truppa in servizio
 permanente,  i volontari in ferma breve di cui all'art. 26,
 comma 1,  lettere a)  e  b), della legge 23 agosto 2004, n.
 226,  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
 all'art.  4,  comma 1,  lettere a),  c), d), e), g) e h), e
 all'art.  11,  comma 1, lettera a) della stesa legge n. 226
 del 2004.
 4-bis.  I  volontari in ferma breve reclutati o ammessi
 alla  rafferma  ai  sensi  della legge 24 dicembre 1986, n.
 958,  ovvero  dell'art.  2,  comma 3,  del decreto-legge 21
 aprile  1999,  n. 110, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve
 reclutati   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  2 settembre  1997,  n.  332,  e  non  utilmente
 collocati  nelle  graduatorie  per  l'accesso alle carriere
 iniziali  dallo  stesso  previste  possono  partecipare  ai
 concorsi  per il transito nei ruoli dei volontari di truppa
 in  servizio  permanente delle Forze armate di cui all'art.
 2,  comma 4,  del  decreto-legge  21 aprile  1999,  n. 110,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999,
 n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.
 4-ter.  I  vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis
 mantengono  lo  status  di volontario in ferma breve per il
 periodo    necessario    all'espletamento    dei   tirocini
 pratico-sperimentali  ovvero  dei corsi propedeutici e sono
 immessi  nei  ruoli del servizio permanente con il grado di
 1°  caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno
 dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e
 nell'ordine risultante dalla stessa.
 4-quater.   Fino  all'anno  2010,  per  partecipare  ai
 concorsi  straordinari  per  il  reclutamento nei ruoli dei
 volontari  di truppa in servizio permanente, i volontari in
 ferma  breve  di cui al comma 4-bis del presente articolo e
 all'art.  26,  comma 1, lettere a) e b), della legge n. 226
 del  2004,  se  in  servizio, devono essere in possesso dei
 seguenti requisiti:
 a) requisiti  di cui all'art. 4, comma 1, lettere a),
 c), d), e), g) e h), della legge n. 226 del 2004;
 b) possesso    dei    coefficienti    relativi   alle
 caratteristiche  somato-funzionali  del  profilo  sanitario
 previsto  per  l'arruolamento  volontario  dalla  direttiva
 tecnica   di   cui   all'art.   3,   comma 4,  del  decreto
 ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche' degli ulteriori
 requisiti  fisici  richiesti per tale arruolamento ai sensi
 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.».
 
 
 
 
 |  | Art. 9. 
 Inserimento dell'articolo 15-bis del  decreto  legislativo n. 215 del
 2001
 
 1.  Dopo  l'articolo  15 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
 "Art. 15-bis (Riammissione alla ferma prefissata). - 1. I volontari prosciolti dalla ferma prefissata in quanto vincitori di concorsi per il  reclutamento  in  qualita' di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei  sottufficiali  delle  Forze  armate,  se  perdono la qualita' di allievo,  possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai reparti   o   enti  di  provenienza,  nei  limiti  delle  consistenze organiche,  sempre  che  non  siano  scaduti i limiti temporali della ferma   prefissata   originariamente   contratta.  I  volontari  sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita' di allievo sono computati nella ferma.".
 |  | Art. 10. 
 Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 215 del 2001
 
 1.  L'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001 e' sostituito dal seguente:
 "4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:
 a)  in  materia di licenze, le disposizioni relative al personale militare  in  servizio  di  leva  obbligatorio  tenendo  conto  della maggiore  durata  del  servizio,  ad  eccezione di quanto previsto in materia di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo;
 b)  la  licenza  speciale  di  cui  all'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382;
 c)  i  permessi  speciali,  di  cui all'articolo 12-ter, comma 9, lettera c);
 d)  la  licenza  straordinaria  di convalescenza, entro la misura massima di cui all'articolo 12-quinquies, comma 2, lettera a).".
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  del  decreto
 legislativo  n.  215 del 2001, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  16  (Volontari di truppa in ferma annuale di cui
 all'art.  2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999,
 n.   110,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 18 giugno  1999,  n.  186).  - 1. Fino al 31 dicembre 2006,
 l'Esercito,  la Marina e l'Aeronautica possono continuare a
 reclutare  volontari  di  truppa  in  ferma  annuale di cui
 all'art.  2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999,
 n.   110,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 18 giugno  1999,  n.  186.  Si  applica  il comma 4-ter del
 citato  art.  2  del  decreto-legge  n.  110  del 1999, con
 riferimento  agli  organici e contingenti definiti all'art.
 5. Per il Corpo delle capitanerie di porto gli arruolamenti
 di  cui  al  presente  comma possono effettuarsi nei limiti
 delle   dotazioni   organiche   stabiliti   dalla   vigente
 normativa.
 2.  Fermo  restando  quanto previsto al secondo periodo
 del  comma 1,  il  periodo  di ferma dei volontari in ferma
 annuale  puo'  essere  prolungato,  su proposta dello Stato
 maggiore  della  Forza  armata  di  appartenenza  e  previo
 consenso  dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori
 sei  mesi,  per  consentirne  l'impiego  ovvero  la proroga
 dell'impiego  nell'ambito  di operazioni condotte fuori dal
 territorio  nazionale  o a bordo di unita' navali impegnate
 fuori  dalla  normale  sede di servizio, ovvero in concorso
 con  le  Forze  di  polizia per il controllo del territorio
 nazionale,  nonche'  per  la partecipazione ai concorsi per
 l'accesso alla ferma breve o prefissata.
 3.  I  volontari  in  ferma  annuale,  congedati  senza
 demerito,  possono concorrere per l'assunzione di una nuova
 ferma annuale, previa rinuncia al grado conseguito.
 4. Ai volontari in ferma annuale si applicano:
 a) in materia di licenze, le disposizioni relative al
 personale militare in servizio di leva obbligatorio tenendo
 conto  della  maggiore durata del servizio, ad eccezione di
 quanto  previsto  in  materia  di  licenza illimitata senza
 assegni in attesa di congedo;
 b) la  licenza speciale di cui all'art. 6 della legge
 11 luglio 1978, n. 382;
 c) i  permessi  speciali,  di  cui  all'art.  12-ter,
 comma 9, lettera c);
 d) la  licenza  straordinaria di convalescenza, entro
 la  misura  massima  di cui all'art. 12-quinquies, comma 2,
 lettera a).».
 
 
 
 
 |  | Art. 11. 
 Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 215 del 2001
 
 1.  All'articolo  17,  comma  5, del decreto legislativo n. 215 del 2001 le parole: "di uno o cinque anni," sono soppresse.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma 5,  del
 decreto  legislativo  n.  215 del 2001, come modificato dal
 presente decreto:
 «Art.  17  (Formazione  professionale,  inserimento nel
 mondo del lavoro e crediti formativi). - 1.-4- (Omissis).
 5.  Le  Universita'  degli  studi  possono  riconoscere
 crediti  formativi,  ai fini del conseguimento di titoli di
 studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate
 nel  corso  del servizio militare in qualita' di volontario
 di  truppa  in  ferma  breve  ovvero  in  ferma  prefissata
 rilevanti per il curriculum degli studi.».
 
 
 
 
 |  | Art. 12. 
 Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001
 
 1.  All'articolo  18  del  decreto  legislativo  n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei  volontari  in  rafferma  biennale,  di cui all'articolo 12 della legge n. 226 del 2004.";
 b)  al  comma  6,  le  parole:  "in ferma prefissata di durata di cinque  anni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "in ferma prefissata quadriennale".
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  del  decreto
 legislativo  n.  215  del 2001, come modificato da presente
 decreto:
 «Art.  18  (Riserve  di  posti per i volontari in ferma
 prefissata  e  in  ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
 all'accesso  nelle  carriere  iniziali dei seguenti Corpi e
 nell'Arma  dei  carabinieri,  le  riserve  di  posti  per i
 volontari  di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
 cosi' determinate:
 a) Arma dei carabinieri 70%;
 b) Corpo della guardia di Finanza 70%;
 c) Corpo Militare della Croce Rossa 100%;
 d) Polizia di Stato 45%;
 e) Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
 f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
 g) Corpo forestale dello Stato 45%;
 2. Le  riserve  di  posti di cui al comma 1 non operano
 nei  confronti  dei  volontari in rafferma biennale, di cui
 all'art. 12 della legge n. 226 del 2004.
 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto con uno o piu' regolamenti, adottati
 ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
 n.  400,  e  successive  modificazioni,  sono disciplinati,
 mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
 Repubblica   2 settembre   1997,  n.  332,  i  criteri  per
 l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1.
 4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
 presente  decreto,  con uno o piu' regolamenti, adottati ai
 sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
 400,  e  successive  modificazioni,  sentita  la Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281,  e'  disciplinato  l'accesso dei
 volontari  di  truppa in ferma prefissata e in ferma breve,
 congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi
 di   polizia   municipale   e  provinciale,  attraverso  la
 previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
 5.  Il  Ministro  della  difesa con proprio decreto, da
 emanare  entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
 presente   decreto,  disciplina  la  riserva  di  posti  da
 devolvere  ai  volontari  di  truppa  in ferma prefissata e
 ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50
 per  cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli
 civili  del  personale  non  dirigente  del Ministero della
 difesa.
 6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del decreto
 legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,  fermi  restando  i
 diritti   dei   soggetti   aventi   titolo   all'assunzione
 obbligatoria  ai  sensi del decreto legislativo 23 novembre
 1988,  n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e
 della  legge  12 marzo  1999, n. 68, e' elevata al 30% e si
 applica  ai  volontari in ferma breve o in ferma prefissata
 quadriennale   delle  tre  forze  armate,  congedati  senza
 demerito,  anche al termine o durante le eventuali rafferme
 contratte.  I  bandi di concorso o comunque i provvedimenti
 che   prevedano   assunzioni  di  personale  emanati  dalle
 amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti
 dello  Stato,  delle  regioni, delle province e dei comuni,
 debbono  recare l'attestazione dei predetti posti riservati
 agli  aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e
 istituti,  trasmettono  al Ministero della difesa copia dei
 bandi   di   concorso  o  comunque  dei  provvedimenti  che
 prevedono  assunzioni  di  personale nonche', entro il mese
 di gennaio  di  ciascun anno, il prospetto delle assunzioni
 operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno
 precedente.  La  riserva  di  cui  al presente comma non si
 cumula con quella prevista dal comma 1.
 7.  Qualora  la  riserva  per  i volontari di truppa in
 ferma  prefissata  e  in  ferma  breve  nei concorsi per le
 assunzioni  nelle  carriere  iniziali delle amministrazioni
 indicate   nei   commi 1,  4,  5  e  6  non  possa  operare
 integralmente  o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni
 di  posto,  tale frazione si cumula con la riserva relativa
 ad  altri  concorsi  banditi  dalla  stessa amministrazione
 ovvero  ne  e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
 l'amministrazione  proceda  ad  assunzioni attingendo dalla
 graduatoria degli idonei.».
 
 
 
 
 |  | Art. 13. 
 Modifiche degli articoli 24, 25  e  26 del decreto legislativo n. 215
 del 2001
 
 1.  All'articolo  24  del  decreto  legislativo  n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
 "4-bis.  Fermi  restando  gli  ulteriori requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  gli  ufficiali  in  ferma prefissata che abbiano completato  diciotto  mesi  di  servizio  nel  Corpo della guardia di finanza  possono  partecipare,  esclusivamente  in relazione ai posti loro  riservati ai sensi dell'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9  del  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n. 69, sempreche' gli ufficiali  interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di  eta'.  Il  servizio  prestato  in  qualita' di ufficiale in ferma prefissata   costituisce   titolo  ai  fini  della  formazione  della graduatoria di merito.";
 b)  al  comma 6, lettera a), dopo le parole: "ferma annuale" sono aggiunte,   in  fine,  le  seguenti:  "secondo  criteri  e  modalita' stabiliti  con  decreto  del  Ministro  della  difesa  o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze".
 2.  All'articolo  25  del  decreto  legislativo  n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
 "5-bis.  Fermi  restando  gli  ulteriori requisiti prescritti dalla normativa   vigente,   gli   ufficiali   inferiori   delle  forze  di completamento del Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente   in  relazione  ai  posti  loro  riservati  ai  sensi dell'articolo  26, comma 4-ter, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali  di  cui  all'articolo  9 del decreto legislativo n. 69 del 2001,  sempreche'  gli  ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo  anno  di  eta'.  Al  termine  dei prescritti corsi formativi  i  predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei pari grado in ruolo.".
 3.  All'articolo  26  del  decreto  legislativo  n. 215 del 2001, e successive  modificazioni,  dopo  il  comma  4-bis  sono  inseriti  i seguenti:
 "4-ter.  Per  gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi  di  servizio,  per  gli  ufficiali  di  complemento  e  per gli ufficiali  delle forze di completamento che abbiano prestato servizio senza  demerito  nel  Corpo  della  guardia  di finanza sono previste riserve  di  posti  fino  all'80  per  cento  dei  posti  annualmente disponibili  per  l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001.
 4-quater.  Per  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  abbiano prestato  servizio  per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della  guardia  di  finanza sono previste riserve di posti fino al 40 per  cento  dei  posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale  del  Corpo  della guardia di finanza, di cui all'articolo 8 del  decreto legislativo n. 69 del 2001. Conseguentemente, in caso di attivazione  dei  predetti  reclutamenti, i posti disponibili residui sono  messi  a  concorso  per  le categorie previste dall'articolo 8, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  69  del  2001,  secondo  le percentuali ivi indicate.".
 4.  All'articolo  26  del  decreto  legislativo  n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
 "5.1.  La  struttura prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 14  novembre  2000, n. 331, svolge le attivita' di propria competenza anche  a  beneficio  degli  ufficiali ausiliari di cui al comma 5, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.".
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 24, 25 e 26 del
 decreto  legislativo  n.  215 del 2001, come modificati dal
 presente decreto:
 «Art.   24   (Stato   giuridico  ed  avanzamento  degli
 ufficiali  in  ferma  prefissata).  -  1. Agli ufficiali in
 ferma  prefissata  si applicano le norme di stato giuridico
 previste per gli ufficiali di complemento.
 2.  Gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  abbiano
 completato la ferma, sono collocati in congedo.
 3.  Gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  abbiano
 completato  un  anno  di  servizio, possono partecipare, in
 relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il
 reclutamento  degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e
 all'art.  5,  comma 1,  del decreto legislativo 30 dicembre
 1997,  n.  490,  e successive modificazioni, sempre che gli
 stessi non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta'. Il
 servizio   prestato  in  qualita'  di  ufficiale  in  ferma
 prefissata  costituisce  titolo  ai  fini  della formazione
 delle graduatorie di merito.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 3 si applicano
 all'Arma  dei  carabinieri  con riferimento al reclutamento
 degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
 e  8,  comma  1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
 298,  sempreche'  gli  ufficiali  interessati  non  abbiano
 superato il trentaquattresimo anno di eta'.
 4-bis.   Fermi   restando   gli   ulteriori   requisiti
 prescritti  dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma
 prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio
 nel  Corpo  della  guardia  di finanza possono partecipare,
 esclusivamente  in  relazione  ai  posti  loro riservati ai
 sensi dell'art. 26, commi 4-ter e 4-quater, ai concorsi per
 il  reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9
 del  decreto  legislativo  19 marzo 2001, n. 69, sempreche'
 gli   ufficiali   interessati   non   abbiano  superato  il
 trentaquattresimo  anno  di  eta'.  Il servizio prestato in
 qualita'  di  ufficiale  in  ferma  prefissata  costituisce
 titolo  ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  di
 merito.
 5.  Gli  ufficiali  in  ferma prefissata possono essere
 posti  in  congedo  illimitato  prima  della scadenza della
 ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per
 gravi   mancanze   disciplinari   o  scarso  rendimento  in
 servizio.   Il  provvedimento  e'  adottato  dal  direttore
 generale  del  personale militare su proposta dei superiori
 gerarchici      competenti     ad     esprimere     giudizi
 sull'avanzamento.
 5-bis.   Gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  possono
 presentare  domanda  per  essere  collocati  in  congedo  a
 decorrere    dal    diciottesimo    mese    di    servizio.
 L'amministrazione  militare d'appartenenza puo' rinviare il
 collocamento  in  congedo sino a un massimo di sei mesi per
 esigenze  di  impiego  ovvero  proroga  dell'impiego  nelle
 operazioni di cui al comma 6, lettera b).
 6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
 a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale
 secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto del
 Ministro  della difesa o del Ministro dell'economia e delle
 finanze, secondo le rispettive competenze;
 b) trattenuti  in  servizio sino ad un massimo di sei
 mesi,  su  proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi
 generali   e   previo   consenso   degli  interessati,  per
 consentirne   l'impiego   ovvero  la  proroga  dell'impiego
 nell'ambito  di  operazioni  condotte  fuori dal territorio
 nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il
 controllo  del  territorio  nazionale  o  a bordo di unita'
 navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
 7.   I   sottotenenti   ed  i  guardiamarina  in  ferma
 prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al
 grado  superiore dai superiori gerarchici al compimento del
 secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi
 con tale decorrenza.».
 «Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
 In  relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
 di  completamento,  con specifico riferimento alle esigenze
 correlate  con  le  missioni  internazionali  ovvero con le
 attivita'  addestrative,  operative  e  logistiche  sia sul
 territorio  nazionale  sia  all'estero,  gli  ufficiali  di
 complemento   o   in  ferma  prefissata,  su  proposta  dei
 rispettivi  Stati  maggiori  o  Comandi  generali  e previo
 consenso  degli  interessati,  possono essere richiamati in
 servizio  con  il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
 ad  una  ferma  non  superiore  ad  un  anno, rinnovabile a
 domanda  dell'interessato  per  non  piu'  di una volta, al
 termine della quale sono collocati in congedo.
 2.  Agli  ufficiali  delle  forze  di  completamento si
 applicano  le  norme  di  stato  giuridico previste per gli
 ufficiali del servizio permanente.
 3.  L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
 modalita'  previste per gli ufficiali del congedo di cui al
 Titolo IV   della   legge  12 novembre  1955,  n.  1137,  e
 successive modificazioni.
 4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento
 possono  partecipare  ai concorsi per il reclutamento degli
 ufficiali  di  cui  all'art.  4,  comma 4,  e  all'art.  5,
 comma 1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
 e  successive  modificazioni,  sempre  che  gli  stessi non
 abbiano  superato  il quarantesimo anno di eta'. Al termine
 dei  prescritti  corsi formativi, i predetti ufficiali sono
 iscritti  in  ruolo,  con il grado rivestito, dopo l'ultimo
 dei parigrado in ruolo.
 5.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 4 si applicano
 all'Arma  dei  carabinieri  con riferimento al reclutamento
 degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
 e  8,  comma 1,  del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
 298,  sempreche'  gli  ufficiali  interessati  non  abbiano
 superato il trentaquattresimo anno di eta'.
 5-bis.   Fermi   restando   gli   ulteriori   requisiti
 prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali inferiori
 delle  forze  di  completamento  del Corpo della guardia di
 finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai
 posti loro riservati ai sensi dell'art. 26, comma 4-ter, ai
 concorsi   per  il  reclutamento  degli  ufficiali  di  cui
 all'art.   9  del  decreto  legislativo  n.  69  del  2001,
 sempreche'  gli  ufficiali interessati non abbiano superato
 il   trentaquattresimo   anno   di  eta'.  Al  termine  dei
 prescritti   corsi  formativi  i  predetti  ufficiali  sono
 iscritti  in  ruolo,  con il grado rivestito, dopo l'ultimo
 dei pari grado in ruolo.
 6.  La  nomina  ad  ufficiale  di  complemento ai sensi
 dell'art.  4 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo'
 essere  conferita  ai  cittadini  italiani  in  possesso di
 spiccata  professionalita'  che  diano ampio affidamento di
 prestare  opera  proficua  nelle Forze armate. La nomina e'
 conferita   previo  giudizio  della  Commissione  ordinaria
 d'avanzamento,   che   stabilisce  il  grado  ed  il  ruolo
 d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
 o Comandanti generali.
 7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
 delle  finanze,  secondo  le  rispettive  competenze,  sono
 definite  in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
 Forza  armata,  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
 guardia di finanza:
 a) le  modalita'  per  l'individuazione delle ferme e
 della  loro  eventuale  estensione  nell'ambito  del limite
 massimo di cui al comma 1;
 b) i  requisiti  fisici  ed attitudinali richiesti ai
 fini   dell'esercizio   delle  mansioni  previste  per  gli
 ufficiali   chiamati   o   richiamati   in   servizio.  Gli
 ordinamenti   di   ciascuna  Forza  armata,  dell'Arma  dei
 carabinieri   e   del   Corpo   della  guardia  di  finanza
 individuano  gli  eventuali  specifici requisiti richiesti,
 anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.
 c) le   procedure   da  seguirsi,  le  modalita'  per
 l'individuazione   delle   professionalita'   e  del  grado
 conferibile  ai  sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori
 requisiti,  secondo  criteri  analoghi a quelli individuati
 dal titolo II del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819.
 8.  Agli  ufficiali  delle  forze di completamento, che
 siano  lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
 per  le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
 aggiunta  alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
 attribuite  ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
 al   periodo   di   effettiva  permanenza  nelle  posizioni
 precedentemente  individuate, anche lo stipendio e le altre
 indennita'   a   carattere   fisso  e  continuativo,  fatta
 eccezione  per  l'indennita'  integrativa  speciale, dovute
 dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
 corresponsione all'interessato.».
 «Art. 26 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali
 ausiliari).  -  1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le
 disposizioni  dell'art. 77 del decreto del Presidente della
 Repubblica   14 febbraio   1964,   n.   237,  e  successive
 modificazioni,  nonche'  le previsioni della legge 3 maggio
 1955,  n.  370,  e  successive modificazioni, in materia di
 conservazione  del  posto  di  lavoro per i richiamati alle
 armi.
 2.  I  periodi  di  servizio  prestati  quale ufficiale
 ausiliario  sono  valutati  nei  pubblici  concorsi  con un
 punteggio  incrementale  non  inferiore  a  quello  che  le
 commissioni   esaminatrici   attribuiscono  per  i  servizi
 prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
 3.  Per  gli  ufficiali  ausiliari che abbiano prestato
 servizio  senza  demerito  nell'Esercito,  nella  Marina  e
 nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80
 per   cento   dei  posti  annualmente  disponibili  per  la
 partecipazione  ai concorsi di cui all'art. 4, comma 4, del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
 modificazioni.
 4.  Per  gli  ufficiali  in ferma prefissata con almeno
 diciotto   mesi   di   servizio  e  per  gli  ufficiali  di
 complemento  e  gli ufficiali delle forze di completamento,
 che  abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei
 carabinieri  sono previste riserve di posti fino all'80 per
 cento  dei  posti  annualmente disponibili per l'accesso al
 ruolo  tecnicologistico  dell'Arma  dei  carabinieri di cui
 all'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
 4-bis.  Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
 prestato  servizio  per almeno diciotto mesi senza demerito
 nell'Arma  dei carabinieri sono previste riserve fino al 40
 per  cento  dei posti annualmente disponibili per l'accesso
 al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art.
 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
 4-ter. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno
 diciotto mesi di servizio, per gli ufficiali di complemento
 e  per  gli  ufficiali  delle  forze  di  completamento che
 abbiano  prestato  servizio  senza demerito nel Corpo della
 guardia  di  finanza  sono  previste  riserve di posti fino
 all'80  per  cento  dei  posti  annualmente disponibili per
 l'accesso  al  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo  del
 Corpo  della  guardia  di  finanza,  di  cui all'art. 9 del
 decreto legislativo n. 69 del 2001.
 4-quater.  Per  gli  ufficiali  in ferma prefissata che
 abbiano  prestato  servizio  per almeno diciotto mesi senza
 demerito  nel  Corpo della guardia di finanza sono previste
 riserve di posti fino al 40 per cento dei posti annualmente
 disponibili per l'accesso al ruolo speciale del Corpo della
 guardia   di   finanza,  di  cui  all'art.  8  del  decreto
 legislativo  n.  69  del 2001. Conseguentemente, in caso di
 attivazione  dei predetti reclutamenti, i posti disponibili
 residui  sono  messi  a  concorso per le categorie previste
 dall'art.  8,  comma 1,  del  decreto legislativo n. 69 del
 2001, secondo le percentuali ivi indicate.
 5.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 17 si applicano
 anche   agli  ufficiali  ausiliari,  che  abbiano  prestato
 servizio senza demerito.
 5.1.  La struttura prevista dall'art. 5, comma 1, della
 legge  14 novembre  2000,  n.  331,  svolge le attivita' di
 propria   competenza  anche  a  beneficio  degli  ufficiali
 ausiliari  di  cui al comma 5 del presente articolo al fine
 di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro.
 5-bis.  Le riserve di posti di cui all'art. 18, commi 5
 e  6,  si  applicano anche agli ufficiali di complemento in
 ferma  biennale  e  agli  ufficiali in ferma prefissata che
 hanno completato senza demerito la ferma contratta.».
 
 
 
 
 |  | Art. 14. 
 Aggiunta dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001
 
 1. Al decreto legislativo n. 215 del 2001 e' aggiunto l'allegato 1, allegato al presente decreto.
 |  | Art. 15. 
 Abrogazioni
 
 1.  L'articolo  19  del  decreto  legislativo  n.  215  del 2001 e' abrogato.
 2.  Gli  articoli 1, 6, 9, 10, e 11, commi 1, 3, 4 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, sono abrogati.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri ;
 Martino, Ministro della difesa ;
 Lunardi,       Ministro       delle
 infrastrutture e dei trasporti ;
 Baccini,  Ministro  per la funzione
 pubblica ;
 Siniscalco, Ministro del-l'economia
 e delle finanze ;
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  | Allegato 1 (art. 14-quater, comma 2)
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