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| Gazzetta n. 222 del 2005-09-23 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 2 agosto 2005, n. 198 |  | Disposizioni  concernenti  i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Vista  la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni  relativa  alla  istituzione  dell'Albo  nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
 Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni,   per   l'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio dell'Unione  europea  n.  98/76/CE  del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla   professione   di   trasportatore  su  strada  di  merci  e  di viaggiatori,   nonche'   il   riconoscimento  reciproco  di  diplomi, certificati  e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della liberta'  di  stabilimento  di  detti  trasportatori  nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;
 Visto il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003 che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio  di  punti  per  gli  automezzi  pesanti  che  transitano attraverso  l'Austria  nell'ambito  di  una  politica  dei  trasporti sostenibile;
 Visto  il  decreto  ministeriale  22 novembre 1999, n. 521, recante disposizioni  concernenti  i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;
 Ritenuta   l'opportunita'   di   ridisciplinare  la  materia  delle autorizzazioni  al  trasporto  internazionale  di  merci,  in seguito all'allargamento   dell'Unione   europea   ad   altri   dieci  paesi, intervenuto il 1° maggio 2004;
 Considerato  che,  nonostante la previsione del regolamento (CE) n. 2327/2003    del    22 dicembre    2003,   i   punti   previsti   per l'attraversamento  dell'Austria  con  veicoli  pesanti non sono stati distribuiti ai Paesi membri;
 Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per  la  disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
 Sentita  la  Consulta  generale  per  l'autotrasporto istituita con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  del 6 febbraio  2003,  che  ha  reso  il  suo  parere  nella riunione del 27 luglio 2004;
 Udito   il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla  Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  n.  400/2005 nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
 Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 13229 del 14 luglio 2005);
 
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 
 Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali
 
 1.    Possono    ottenere    autorizzazioni   per   l'autotrasporto internazionale  di  merci  in  conto  terzi  le  imprese,  consorzi e cooperative  a  proprieta'  divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  terzi,  i  cui preposti alla direzione  dei  trasporti  siano  titolari  di attestato di idoneita' professionale ad effettuare trasporti internazionali.
 2.  I  consorzi  e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto  del  Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare  domanda  per  ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono  chiedere  di  essere  collocate  in  graduatoria  sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte   del   consorzio  o  della  cooperativa.  In  questa  ipotesi, l'autorizzazione  multilaterale  CEMT verra' intestata al consorzio o alla  cooperativa  collocata  utilmente  in  graduatoria  e i veicoli utilizzati  dovranno  essere  ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi   sono   stati  sommati  a  quelli  del  consorzio  o  della cooperativa.
 3.  Le  imprese  che,  facendo  parte  di  un  consorzio  o  di una cooperativa a proprieta' divisa di cui al comma 2, abbiano chiesto di sommare   il  proprio  punteggio  a  quello  del  consorzio  o  della cooperativa,  non  possono  chiedere,  a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.
 4.  Sono  rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle  disposizioni  internazionali, alle imprese titolari di licenza per  il  trasporto  di  cose  in  conto  proprio,  salvo diversamente disposto  dal  decreto  di cui all'articolo 8, in ordine al requisito della titolarita' della licenza stessa.
 5.  Le  autorizzazioni  internazionali  di cui al presente decreto, sono  rilasciate  dalla  Direzione  generale  per  l'autotrasporto di persone  e  cose  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate o alle quali e' operato il rinvio.
 Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
 legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 -  La  legge  n.  298/1974,  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale  n.  200  del  31 luglio 1974, reca: «Istituzione
 dell'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
 conto  di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose
 e  istituzione  di  un  sistema di tariffe a forcella per i
 trasporti di merci su strada».
 -  Il  decreto  legislativo  22 dicembre  2000, n. 395,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
 2000   e'   stato   modificato   dal   decreto  legislativo
 28 dicembre   2001,   n.  478,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale   n.  36  del  12 febbraio  2002  e  dalla  legge
 1° agosto 2003, n. 200, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 n. 178 del 2 agosto 2003.
 Il  succitato  decreto  n.  395 reca: «Attuazione della
 direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del
 1° ottobre  1998, modificativa della direttiva 96/26/CE del
 29 aprile  1996  riguardante  l'accesso alla professione di
 trasportatore  su strada di merci e di viaggiatori, nonche'
 il  riconoscimento  reciproco  dei  diplomi,  certificati e
 altri  titoli  allo  scopo  di  favorire  l'esercizio della
 liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore
 dei trasporti nazionali e internazionali».
 -  Il regolamento n. 2327/2003 del Parlamento europeo e
 del   Consiglio  del  22 dicembre  2003,  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 16 del 26 febbraio
 2004,  istituisce  per  il  2004  un sistema provvisorio di
 punti  per  gli automezzi pesanti che transitano attraverso
 l'Austria   nell'ambito   di  una  politica  dei  trasporti
 sostenibile.
 -  Il  testo  dell'art.  17, commi 3 e 4 della legge n.
 400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale».
 Nota all'art. 1:
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
 1990,  n.  155,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142
 del  20 giugno  1990  prevede  l'istituzione di una sezione
 speciale per l'iscrizione nell'Albo degli autotrasportatori
 di cose, di cooperative a proprieta' divisa e di consorzi.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili
 
 1.   Le   autorizzazioni   multilaterali   CEMT   disponibili  sono attribuite, secondo le modalita' previste dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 8.
 |  | Art. 3. 
 Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa
 
 1. Sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi, le autorizzazioni  utilizzate  per almeno due viaggi al mese nel periodo che  va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda.
 2.  L'Amministrazione stabilisce per quali relazioni di traffico le autorizzazioni   di  assegnazione  provvisoria  utilizzate  nell'anno precedente,  possono  essere  trasformate,  in  tutto  o in parte, in assegnazioni  fisse  e  puo',  se  necessario,  adottare criteri piu' restrittivi.
 3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti  rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che hanno   gia'   regolarmente   utilizzato  autorizzazioni  avranno  la precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.
 4. L'Amministrazione ha la facolta' di fissare una quota minima del contingente da destinare alle assegnazioni provvisorie.
 |  | Art. 4. 
 Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT
 
 1.   Le   autorizzazioni   multilaterali   CEMT  vengono  rinnovate annualmente  alle  imprese che vantano i prescritti requisiti purche' le  abbiano  utilizzate  nell'anno  precedente  secondo  le modalita' precisate   con   il  decreto  dirigenziale  previsto  al  successivo articolo 8.
 |  | Art. 5. 
 Valutazione dei requisiti delle imprese
 
 1.  Le  autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti    posseduti    e    dichiarati    dalle    imprese,    con autocertificazione,  nella  domanda da presentarsi annualmente, entro il termine previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 8.
 2.  L'assegnazione di autorizzazioni e' revocata nel caso l'impresa abbia  fornito  informazioni  inesatte  sui dati richiesti per il suo rilascio.
 |  | Art. 6. 
 Trasferimento delle autorizzazioni internazionali
 
 1.  Il trasferimento delle autorizzazioni internazionali, salvo che risultino  «non  rinnovabili»  e' consentito, in favore delle imprese iscritte  all'Albo,  nel  rispetto  della  normativa  sulla idoneita' professionale nelle seguenti ipotesi:
 a) in   caso   di   morte   dell'imprenditore   individuale,   le autorizzazioni  sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata   trasferita   l'impresa   di   autotrasporto,   per  causa  di successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo;
 b) alle  imprese  risultanti  dalla  trasformazione  o fusione di societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali;
 c) alle  societa' cooperative risultanti da soci gia' titolari di autorizzazioni internazionali;
 d) al  cessionario  di  un'azienda  di  trasporto di impresa gia' titolare di autorizzazioni internazionali;
 e) nel   caso   di   cessazione   dell'attivita'  dell'impresa  e conseguente   cancellazione   dall'Albo  con  contemporanea  cessione dell'intero  parco  veicolare anche a piu' soggetti purche', nel caso di piu' atti notarili, gli stessi siano contestuali.
 |  | Art. 7. 
 Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali
 
 1.  In  caso  di  infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle  normative  relative ai trasporti, commesse nella presentazione delle  domande o nell'esecuzione di trasporti internazionali, possono essere  adottati  a  carico  delle imprese titolari di autorizzazioni internazionali, i seguenti provvedimenti:
 a) diffida;
 b) sospensione  delle  autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;
 c) revoca delle autorizzazioni.
 2.  La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni relative  alla  relazione di traffico interessata dalla irregolarita' ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.
 3.  In  caso  di  recidiva entro un anno dalla data in cui e' stata inflitta  una  sanzione,  la nuova sanzione deve essere piu' grave di quella precedente.
 4. Qualora le irregolarita' abbiano rilevanza penale e in relazione ad  esse  sia  promossa azione penale avuto riguardo alla gravita' ed alla  natura  del  reato,  il dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale   di   merci   puo'   disporre  la  sospensione  delle autorizzazioni  dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarita'.
 5.  Le  sanzioni  amministrative e le misure cautelari previste dal presente  articolo  sono  adottate  con  provvedimento  del dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.
 |  | Art. 8. 
 Modalita' di applicazione
 1.  Le  modalita'  di applicazione del presente regolamento vengono determinate   con   decreto  del  dirigente  generale  preposto  alla direzione dell'autotrasporto di persone e cose.
 2.  Nell'attesa  dell'emanazione del decreto dirigenziale di cui al comma  1,  trova  applicazione  il  decreto  dirigenziale  emanato in attuazione  dell'articolo  8 del decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  22 novembre  1999,  n.  521,  vigente  al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
 |  | Art. 9. 
 Abrogazione norme in contrasto ed entrata in vigore
 
 1. E' abrogato il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 2 agosto 2005
 Il Ministro: Lunardi
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 64
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 -  Il  decreto  ministeriale  22 novembre 1999, n. 521,
 abrogato   dal   presente  decreto,  recava:  «Disposizioni
 concernenti  i  criteri  di  rilascio  delle autorizzazioni
 internazionali al trasporto di merci su strada».
 
 
 
 
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