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| Gazzetta n. 222 del 2005-09-23 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 193 |  | Attuazione  della  direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei  controlli sui movimenti di ovini e caprini. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 117 della Costituzione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione della direttiva  92/102/CEE  del  Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria;
 Vista  la  legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;
 Vista  la direttiva 2003/50/CE del Consiglio, del-l'11 giugno 2003, che   modifica   la   direttiva  91/68/CEE  per  quanto  riguarda  il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.   556,   recante  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva 91/68/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  532,  come modificato  dal  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, recante attuazione  della  direttiva  95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto;
 Visto  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni,   recante  attuazione  delle  direttive  89/662/CEE  e 90/425/CEE    relative   ai   controlli   veterinari   negli   scambi intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 
 1.  Il  presente  decreto  legislativo  definisce  le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini.
 |  | Art. 2. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) ovini  o  caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere  transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati;
 b) ovini  o  caprini da riproduzione e d'allevamento: gli animali della  specie  ovina  e  caprina  diversi  da  quelli menzionati alle lettere a)  e  c),  destinati  ad  essere  avviati  verso il luogo di destinazione  direttamente  o  dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento;
 c) ovini  o caprini da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina  diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), destinati ad  essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere  transitati  da un centro di raccolta riconosciuto per esservi ingrassati e successivamente macellati;
 d) azienda  ovina  o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda   che  soddisfa  le  condizioni  di  cui  all'allegato «A», capitolo 1, sezione I;
 e) azienda  ovina  o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato «A», capitolo 2;
 f) malattie  soggette  a  dichiarazione obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato «B», sezione I;
 g) veterinario  ufficiale:  il  medico  veterinario  dell'azienda sanitaria locale;
 h) azienda  di origine: l'azienda in cui gli ovini e i caprini si trovano  a  titolo  permanente  e  nella quale sono tenuti i registri attestanti  la  permanenza degli animali che possono essere esaminati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie;
 i) centro  di  raccolta:  l'impianto,  il  mercato e la fiera nei quali   sono  raggruppati,  sotto  la  supervisione  del  veterinario ufficiale,  gli  ovini e i caprini provenienti da differenti aziende, ai  fini  della  costituzione  di  gruppi  di  animali  destinati  ai movimenti nazionali;
 l) centro  di  raccolta  riconosciuto:  l'impianto nel quale sono raggruppati  gli ovini o i caprini provenienti da differenti aziende, ai  fini  della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;
 m) commerciante:  una  persona  fisica  o  giuridica che compra e vende,  direttamente  o indirettamente, animali a titolo commerciale, ha  un regolare avvicendamento di tali animali e, al massimo entro 29 giorni dall'acquisto di animali li rivende o li trasferisce dai primi impianti  ad altri impianti o direttamente ad un macello che non sono di sua proprieta';
 n) impianto  riconosciuto  del commerciante: gli impianti gestiti da un commerciante riconosciuto dall'autorita' competente e nei quali sono  raggruppati  gli  ovini  o  i caprini provenienti da differenti aziende  ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati ad essere spediti verso altri Stati membri;
 o) trasportatore:   una   persona   fisica  o  giuridica  di  cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, come modificato  dal  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  388, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 532 del 1992»;
 p) regione:  la  parte  del  territorio  di  uno Stato membro, di superficie  non  inferiore  a  2000 Km2, che e' soggetta al controllo delle competenti autorita' veterinarie e che include almeno una delle seguenti regioni amministrative:
 1) Belgio: province/province;
 2) Germania: Regierungsbezirk;
 3) Danimarca: amt o island;
 4) Francia: departement;
 5) Italia: provincia;
 6) Lussemburgo: -;
 7) Paesi Bassi: RVV-kring;
 8) Regno Unito:
 Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county;
 Scozia: district o island area;
 9) Irlanda: county;
 10) Grecia: vomos;
 11) Spagna: provincia;
 12) Portogallo:
 territorio continentale: distrito;
 altre parti del territorio del Portogallo: regiaŹo autošnoma;
 13) Austria: Bezirk;
 14) Svezia: la"n;
 15) Finlandia: la"a"ni/la"n.
 2.  Fatte salve le definizioni di cui al comma 1, si applicano, ove necessario,  quelle di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,  e  successive  modificazioni,  nonche'  quelle di cui al decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni.
 3.  Restano  fermi  gli  obblighi di registrazione delle aziende di ovini  e  caprini  da  eseguire  secondo  le  modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni.
 |  | Art. 3. Requisiti sanitari ai fini degli scambi
 
 1.  Gli  ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi  solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
 2.  Gli ovini e i caprini da ingrasso possono essere destinati agli scambi  solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e  8,  fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.
 3.  Gli  ovini e i caprini da riproduzione e da allevamento possono essere  destinati agli scambi solo se soddisfano le condizioni di cui agli  articoli 4,  5,  6,  8  e  9  fatte salve le eventuali garanzie complementari ai sensi degli articoli 10 e 11.
 4.  In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero della  salute,  d'intesa  con  la  regione  o  la  provincia autonoma destinatarie   degli  animali,  puo'  accordare  deroghe  generali  o limitate  per  i  movimenti  di  ovini  e  caprini  da  riproduzione, d'allevamento  e  da  ingrasso  destinati  esclusivamente  al pascolo temporaneo in prossimita' delle frontiere interne della Comunita'; il Ministero  della  salute informa la Commissione europea del contenuto delle deroghe accordate.
 5. Dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a  destinazione,  il  detentore  degli  animali  ed il trasportatore, garantiscono  che gli animali delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra Stati membri, non entrino in alcun momento in contatto con altri  artiodattili  di  diversa qualifica sanitaria. A tale fine, le regioni e le province autonome interessate dal transito degli animali sui propri territori effettuano controlli sugli animali trasportati.
 |  | Art. 4. Verifica condizioni sanitarie
 
 1.  Ai  servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  compete  la verifica  delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria di cui al presente  decreto.  A  tale  fine  gli ovini e i caprini destinati ad essere spediti ad altri Stati membri:
 a) devono essere identificati e registrati;
 b) devono  essere  sottoposti  ad  un'ispezione  da  parte  di un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico degli animali e non devono presentare alcun segno clinico di malattia;
 c) non  devono provenire da un'azienda, o non devono essere stati in  contatto  con  animali  di  un'azienda, oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria. Il periodo di tale divieto dura, dopo la macellazione  o  l'eliminazione  dell'ultimo  animale  infetto da una delle  malattie  di cui ai numeri 1), 2), o 3), o sensibile ad una di esse, almeno:
 1) quarantadue giorni in caso di brucellosi;
 2) trenta giorni in caso di rabbia;
 3) quindici giorni in caso di carbonchio ematico;
 d) non  devono  provenire da un'azienda o non devono essere stati in  contatto  con  animali  di un'azienda ubicata in una zona che per motivi  di  polizia  sanitaria  e'  oggetto  di  un  divieto o di una limitazione  per le specie in questione ai sensi di norme comunitarie o nazionali;
 e) non  devono essere soggetti a restrizioni di polizia sanitaria ai sensi della normativa comunitaria relativa all'afta epizootica ne' vaccinati contro tale malattia.
 2.  I  servizi  veterinari  delle aziende sanitarie escludono dagli scambi gli ovini e i caprini che:
 a) devono  essere abbattuti nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione di malattie non previste nell'allegato, relativo alle stesse,  di  cui  al  decreto  legislativo  30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, o nell'allegato «B», rubrica I;
 b) non  possono  essere commercializzati sul territorio nazionale per   motivi   sanitari   o   di   polizia   sanitaria   giustificati dall'articolo 30 del Trattato.
 3.  Gli ovini e i caprini destinati ad un altro Stato membro devono essere, in via alternativa:
 a) nati e allevati dalla nascita nel territorio della Comunita';
 b) importati   da  un  Paese  terzo  in  conformita'  alle  norme comunitarie.
 |  | Art. 5. Requisiti   sanitari   ai   fini  della  macellazione,  riproduzione, allevamento, ingrasso
 
 1.  I servizi veterinari delle aziende sanitarie permettono l'invio verso   altri   Stati  membri  di  ovini  e  caprini  destinati  alla macellazione,  alla riproduzione, all'allevamento e all'ingrasso solo se risultano rispettate tutte le seguenti condizioni:
 a) gli  animali  hanno soggiornato ininterrottamente nell'azienda d'origine  per  almeno  trenta giorni, o sin dalla nascita se di eta' inferiore a trenta giorni;
 b) gli  animali  non  provengono  da un'azienda nella quale siano stati  introdotti ovini o caprini nei ventuno giorni che precedono la spedizione;
 c) gli  animali  non  provengono  da  un'azienda  nella quale nei trenta  giorni  che  precedono  la  spedizione siano stati introdotti biungulati importati da un Paese terzo.
 2.  In  deroga  alle  disposizioni  di cui alle lettere b) e c) del comma 1, qualora gli animali di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1  siano stati completamente isolati da tutti gli altri animali dell'azienda,  i  servizi  veterinari delle aziende sanitarie possono autorizzare,  sotto la propria responsabilita', la spedizione di tali ovini e caprini verso un altro Stato membro.
 |  | Art. 6. Ulteriori requisiti sanitari ai fini degli scambi
 
 1.  I servizi veterinari delle aziende sanitarie vigilano affinche' agli  scambi  intracomunitari  di  tutti  gli  ovini  e caprini siano applicate anche le condizioni di cui al presente articolo.
 2. Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di origine per piu'  di  sei  giorni  prima  di essere da ultimo certificati per gli scambi  verso  la  destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato  nel certificato sanitario. Fatto salvo l'articolo 15, comma 1,  per  il  trasporto  marittimo, il periodo limite di sei giorni e' prolungato della durata del viaggio in mare.
 3.  Dopo  avere  lasciato  l'azienda  d'origine, gli animali devono essere  consegnati  direttamente  a  destinazione  in  un altro Stato membro.
 4.  In deroga al comma 3, dopo la partenza dall'azienda d'origine e prima dell'arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e i  caprini  possono  transitare attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto  situato nello stesso Stato membro dal quale gli animali sono  stati  spediti.  Nel  caso  di  ovini  e  caprini da macello e' consentito   il   transito   degli  animali  attraverso  un  impianto riconosciuto  del  commerciante  in alternativa al centro di raccolta riconosciuto.
 5.  Gli  animali  da  macello  che sono condotti direttamente in un macello  nello  Stato membro di destinazione devono esservi macellati il piu' presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo.
 6.  Fatto  salvo l'articolo 3, comma 5, tra la partenza d'origine e l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto del presente decreto non devono  compromettere  in  alcun momento la qualifica sanitaria degli animali  della  specie  ovina  e  caprina  non  destinati agli scambi intracomunitari.
 7.  Le  regioni  e le province autonome autorizzano le strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettere "l" e "n", mediante la registrazione di  ciascuna  delle  citate  strutture  con  le  modalita'  stabilite all'articolo  2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e l'attribuzione di  un  numero di riconoscimento veterinario; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della salute.
 |  | Art. 7. Deroghe
 
 1.  In  deroga  all'articolo 5,  comma 1, lettera a), gli ovini e i caprini da macello possono essere oggetto di scambi dopo un soggiorno ininterrotto di almeno 21 giorni nell'azienda d'origine.
 2.  In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), e fatto salvo il comma 1  e  l'articolo 5,  comma 2,  gli ovini e i caprini da macello possono  essere  consegnati  da  un'azienda d'origine nella quale nei ventuno  giorni  che  precedono  la  spedizione sono stati introdotti ovini e caprini, se sono trasportati direttamente ad un macello in un altro   Stato  membro  per  esservi  immediatamente  macellati  senza transitare  attraverso  un  centro  di  raccolta  o un punto di sosta stabilito  conformemente  al  decreto  legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni.
 3.  In  deroga  all'articolo 6,  commi 3  e  4,  e  fatte  salve le disposizioni  dell'articolo 6,  comma 2,  gli  ovini  e  i caprini da macello  possono  transitare, dopo aver lasciato l'azienda d'origine, attraverso  un  altro  centro  di  raccolta,  a  condizione che siano soddisfatti  in  via alternativa i requisiti di cui alle lettere a) o b):
 a) prima   di   transitare   attraverso  il  centro  di  raccolta riconosciuto  di  cui  all'articolo 6,  comma 4,  situato nello Stato membro d'origine, gli animali soddisfino i seguenti requisiti:
 1)   dopo   aver   lasciato  l'azienda  d'origine  gli  animali transitano   attraverso   un   unico  centro  di  raccolta  sotto  la supervisione  del  veterinario  ufficiale,  che deve autorizzare solo animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria;
 2)  fatta  salva  la normativa comunitaria sull'identificazione degli   ovini   e   dei   caprini,   gli  animali  sono  identificati individualmente  al  piu' tardi in tale centro di raccolta in modo da permettere in ogni caso la tracciabilita' dell'azienda d'origine;
 3)  gli  animali,  accompagnati  da  un  documento  veterinario ufficiale,  sono  trasportati  dal  centro  di  raccolta al centro di raccolta  riconosciuto  di  cui  all'articolo 6,  comma 4, per essere certificati  e  consegnati  direttamente  ad  un  macello nello Stato membro di destinazione;
 b) dopo  aver  lasciato  lo  Stato  membro  d'origine gli animali possono  transitare  attraverso  un  centro  di raccolta riconosciuto prima   di  essere  consegnati  al  macello  nello  Stato  membro  di destinazione, nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:
 1)  il  centro di raccolta riconosciuto sia situato nello Stato membro   di   destinazione   dal  quale  gli  animali  devono  essere trasferiti,  sotto  la  responsabilita'  del  veterinario  ufficiale, direttamente in un macello, dove devono essere macellati entro cinque giorni dall'arrivo nel centro di raccolta riconosciuto;
 2)  il centro di raccolta riconosciuto sia situato in uno Stato membro di transito dal quale gli animali sono direttamente consegnati al   macello   nello   Stato  membro  di  destinazione  indicato  nel certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 15, comma 6.
 4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  autorizzano i centri di raccolta  diversi  da  quelli  di cui al comma 7, dell'articolo 6, ai sensi  dell'articolo 17  del  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio  1954,  n.  320, e li registrano ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.  317,  e  successive modificazioni; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della salute.
 |  | Art. 8. Requisiti sanitari ai fini dell'introduzione in aziende indenni
 
 1.  Gli  ovini  e  i  caprini  da riproduzione, da allevamento e da ingrasso  devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente   indenne   da  brucellosi  o  indenne  da  brucellosi, soddisfare  le  condizioni  previste  all'articolo 4  e  i  requisiti indicati  nell'allegato «A»,  rispettivamente  capitolo 1, punto D, e capitolo  2,  punto D, nonche' le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 10 e 11.
 |  | Art. 9. Requisiti sanitari in relazione a specifiche patologie
 
 1.  Fatte  salve  le garanzie complementari esigibili conformemente agli  articoli 10  e 11, gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti seguenti:
 a) essere  stati  acquistati  in  un'azienda  ed  essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:
 1)  in  cui  non  sono state accertate clinicamente le malattie seguenti:
 a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (Mycoplasma   agalactiae)   e   l'agalassia  contagiosa  della  capra (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide «Large Colony»);
 b) negli   ultimi   dodici   mesi  la  paratubercolosi  e  la linfadenite caseosa;
 c) negli   ultimi   tre  anni,  l'adenomatosi  polmonare,  il Maedi-Visna  e  l'artrite  encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine   e'  ridotto  a  dodici  mesi  se  gli  animali  colpiti  da Maedi-Visna  o  da  artrite  encefalite  virale  caprina  sono  stati abbattuti  e  gli  animali restanti hanno reagito negativamente a due prove  riconosciute  secondo  le procedure comunitarie, oppure, fatto salvo i1 rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite, per  una  o  piu'  malattie  sopracitate  nell'ambito di un programma approvato   conformemente   alle   procedure   comunitarie,  garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;
 2)   in   cui   nessun   fatto   che   consenta  di  dimostrare l'inosservanza  dei requisiti di cui al numero 1) sia stato portato a conoscenza  del  veterinario  ufficiale  incaricato  di rilasciare il certificato sanitario;
 3)  il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto che  l'animale  o  gli  animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui al numero 1);
 b) per  quanto  riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis),  gli  arieti  da  riproduzione  e  da allevamento non castrati devono:
 1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi  dodici  mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis);
 2)  essere  sempre  rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione;
 3)  essere  stati  sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta  giorni  che  precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato  conformemente  all'allegato «D»  o  rispondere  a garanzie sanitarie   equivalenti   da   riconoscere   secondo   le   procedure comunitarie.
 2.  Il  rispetto  dei  requisiti  di  cui  al  comma 1  deve essere menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.
 |  | Art. 10. Garanzie complementari
 
 1.  Il  Ministero della salute puo' sottoporre alla Commissione per attuare  garanzie  per  gli  scambi  di  ovini e caprini un programma nazionale  obbligatorio  o  volontario  di controllo per una malattia contagiosa figurante nell'allegato B, rubrica III.
 |  | Art. 11. Ulteriori garanzie complementari per le aziende indenni
 
 1.  Il  Ministero della salute quando accerta che il territorio sia totalmente  o  parzialmente  indenne  da  una delle malattie che sono enumerate  all'allegato «B»,  rubrica III ed a cui sono sensibili gli ovini   ed   i   caprini,  presenta  alla  Commissione  le  opportune documentazioni  al  fine  di  ottenere  garanzie per gli scambi degli ovini e dei caprini.
 |  | Art. 12. Requisiti dei centri di raccolta ai fini degli scambi
 
 1.  Ai  fini  dell'attribuzione del numero di riconoscimento di cui all'articolo 6,  comma 7,  i centri di raccolta degli ovini e caprini destinati   agli   scambi   tra   Stati  membri  di  cui  al  comma 7 dell'articolo 6, devono rispettare i seguenti requisiti minimi:
 a) essere  sotto  il  controllo  di  un veterinario ufficiale che garantisce    in   particolare   il   rispetto   delle   disposizioni dell'articolo 3, comma 5;
 b) essere   situati   in  una  zona  non  soggetta  a  divieto  o restrizioni  secondo  la  normativa  comunitaria  o  la  legislazione nazionale;
 c) essere  puliti  e  disinfettati  prima  di  ogni utilizzazione secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;
 d) in base alla capacita', essere provvisti:
 1)  di  un  ambiente  esclusivamente  adibito a tal fine quando utilizzati come centro di raccolta;
 2)  di impianti adeguati che consentono di caricare e scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e  di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie; tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
 3) di opportune infrastrutture di ispezione;
 4) di opportune infrastrutture di isolamento;
 5)  di  attrezzature  di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame adeguate;
 6)  di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;
 7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo,
 8) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale;
 e) ammettere  solo  animali  identificati  secondo  la  normativa comunitaria  e  che  soddisfano  i  requisiti  sanitari stabiliti nel presente  decreto  per  ciascuna  categoria  di animali. A tale fine, all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del centro verifica  o  fa verificare i documenti sanitari o gli altri documenti di accompagnamento in base alle specie o alle categorie in questione, essendo comunque responsabile di tale verifica;
 f) essere   ispezionati  regolarmente  dal  servizio  veterinario dell'azienda  sanitaria  al  fine  di  verificare  il  permanere  dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento.
 2.  Il  proprietario o il responsabile del centro di raccolta deve, in  base al documento di accompagnamento oppure ai numeri o marchi di identificazione degli animali, iscrivere in un apposito registro o su supporto informatico e conservare per almeno tre anni le informazioni relative a:
 a) il  nome  del proprietario, l'origine, la data di entrata e di uscita,  il  numero  e  l'identificazione  degli animali delle specie ovina  e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli   animali   che  entrano  nel  centro,  nonche'  il  numero  di riconoscimento o di registrazione del centro di raccolta, qualora gli animali  siano  transitati  prima  di  entrare  nel  centro e la loro destinazione prevista;
 b) il  numero  di  registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal centro.
 3.   Le   regioni   e   le   province   autonome  possono  limitare l'autorizzazione  dei  centri di raccolta di cui agli articoli 1 e 2, lettera l), ad una sola delle specie contemplate dal presente decreto o  solo  agli  animali da riproduzione, da allevamento o da ingrasso, oppure ai soli animali da macello. Esse comunicano ogni dato relativo a  detti  centri,  e  i  successivi aggiornamenti, al Ministero della salute  con  cadenza  almeno  annuale o ogni qualvolta ne venga fatta richiesta;  sulla base dei dati pervenuti, il citato Ministero redige un  elenco  nazionale di detti centri e lo trasmette alla Commissione europea.
 4. Le regioni e le province autonome, nei limiti delle dotazioni di personale  delle  aziende  sanitarie,  assicurano  quando i centri di raccolta  sono  operativi,  la  presenza  di  un numero di veterinari ufficiali  sufficiente  per  assolvere le mansioni loro assegnate nei centri di raccolta.
 5. Il riconoscimento di cui al comma 1:
 a) e'  sospeso in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente  decreto  nonche'  in  caso di violazione delle disposizioni previste  dalle  altre  normative  veterinarie;  e' ripristinato solo quando  si  e'  accertata  la  cessazione  delle  cause  che ne hanno determinato la sospensione;
 b) e'  revocato  in  caso  di reiterate violazioni alla normativa veterinaria  ovvero  qualora  la  violazione  comporti  rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale.
 6.  Alla  revoca  del  riconoscimento adottato ai sensi del comma 5 consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 3.
 |  | Art. 13. Registrazione del commerciante
 
 1. Il commerciante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), deve essere   registrato   presso  il  servizio  veterinario  dell'azienda sanitaria.   Il   commerciante   che  gestisce  un  impianto  di  cui all'articolo  2,  comma 1, lettera n), per poter operare, deve essere autorizzato dalla regione o dalla provincia autonoma, che rilascia un numero di riconoscimento veterinario.
 2. A tale fine il commerciante e' obbligato a:
 a)  trattare  solo  animali identificati e provenienti da aziende che  soddisfino i requisiti stabiliti nell'articolo 3. A tale fine il commerciante  deve  accertare  che  gli  animali siano opportunamente identificati  e  accompagnati dalla documentazione sanitaria prevista dal presente decreto;
 b)  iscrivere in un registro o su supporto informatico in base al documento   di   accompagnamento   oppure   ai  numeri  o  marchi  di identificazione  degli  animali,  i  seguenti  dati che devono essere conservati per almeno tre anni:
 1)  il nome del proprietario, l'origine, la data d'acquisto, le categorie,  il  numero e l'identificazione degli animali delle specie ovina  e caprina o il numero di registrazione dell'azienda di origine degli  animali acquistati, all'occorrenza il numero di riconoscimento o  di  registrazione  del  centro di raccolta attraverso il quale gli animali sono transitati prima dell'acquisto e la loro destinazione;
 2)  il numero di registrazione del trasportatore e il numero di immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali;
 3)  il  nome  e  l'indirizzo  dell'acquirente e la destinazione degli animali;
 4)  le copie dei ruolini di marcia, se previsti, e il numero di serie dei certificati sanitari;
 c)  provvedere affinche', nel caso di soggiorno degli animali nei loro impianti:
 1)  sia impartita al personale adibito al governo degli animali una  formazione  specifica  relativamente  ai  requisiti del presente decreto, nonche' alla cura e al benessere di detti animali;
 2)  gli  animali siano periodicamente sottoposti a controlli di un  veterinario  ufficiale  ed eventualmente a prove di laboratorio e siano  prese tutte le misure necessarie per prevenire la propagazione di malattie.
 3.  Ciascuna  struttura utilizzata dal commerciante per l'esercizio della sua professione, deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e registrato con le modalita' stabilite all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. A tale fine ciascuna struttura deve:
 a)  essere  soggetta al controllo di un veterinario ufficiale che garantisce il rispetto;
 b)   essere  situata  in  una  zona  non  soggetta  a  divieto  o restrizioni secondo la normativa comunitaria o nazionale;
 c) essere provvista:
 1)   di  impianti  adeguati  e  di  capacita'  sufficiente,  in particolare  di  infrastrutture  di  ispezione e di infrastrutture di isolamento  che  permettano  di isolare tutti gli animali nel caso in cui si manifesti una malattia contagiosa;
 2) di impianti che consentano di caricare e scaricare e, se del caso,  di  ospitare  opportunamente  gli  animali, di abbeverarli, di nutrirli   e  di  somministrare  loro  tutte  le  cure  eventualmente necessarie.  Tali  impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
 3) di una zona adeguata di raccolta dello strame e del letame;
 4) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
 d)  essere  pulita  e  disinfettata  prima  di ogni utilizzazione secondo  le  istruzioni  e  con  l'utilizzo  di  mezzi  indicati  dal veterinario ufficiale.
 4. L'autorizzazione di cui al comma 3:
 a)  e' sospesa in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente  decreto,  nonche'  in caso di violazione delle disposizioni previste  dalle  altre  normative  veterinarie;  e' ripristinata solo quando  si  e'  accertata  la  cessazione  delle  cause  che ne hanno determinato la sospensione;
 b)  e'  revocata  in  caso di reiterate violazioni alla normativa veterinaria  ovvero  qualora  la  violazione  comporti  rischi per la salute pubblica o per la sanita' animale.
 5.  Alla  revoca dell'autorizzazione adottata ai sensi del comma 4, consegue la cancellazione dal registro di cui al comma 1.
 6.   Le  regioni  e  le  province  autonome  dispongono  periodiche ispezioni  per  verificare  l'osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente articolo.
 |  | Art. 14. Requisiti relativi al trasportatore
 
 1.  Il  trasportatore di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni, deve:
 a) utilizzare per il trasporto degli animali mezzi di trasporto:
 1)  costruiti  in  modo  tale  che  il  letame,  lo strame o il foraggio degli animali non possano scolare o fuoriuscire dal veicolo;
 2)  puliti  e  disinfettati  con  disinfettanti autorizzati dal servizio  veterinario immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di  prodotti  che  possono  incidere sulla salute degli animali e, se ritenuto  necessario da parte del servizio veterinario, prima di ogni trasporto di animali;
 b) disporre   di  attrezzature  adeguate  per  la  pulizia  e  la disinfezione  approvate  dal  servizio  veterinario,  di impianti per l'immagazzinamento  dello  strame  e  del  letame  o, in alternativa, fornire la documentazione comprovante che tali operazioni sono svolte presso terzi riconosciuti dal servizio veterinario.
 2.  Per  ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di animali, il trasportatore  deve  tenere  e  conservare  per  almeno  tre  anni un registro contenente le seguenti informazioni:
 a) luogo,  data  del  ritiro,  nome o ragione sociale e indirizzo delle  aziende  o  dei  centri di raccolta dai quali gli animali sono stati prelevati;
 b) luogo  e  data  della  consegna,  nome  o  ragione  sociale  e indirizzo del o dei destinatari;
 c) specie e numero degli animali trasportati;
 d) data e luogo delle operazioni di disinfezione;
 e) dati     particolareggiati     della     documentazione     di accompagnamento,  quali  il  relativo  numero  ed ogni altro elemento relativo alla documentazione stessa.
 3.   Il   trasportatore   deve   garantire  che,  tra  la  partenza dall'azienda  o  dal centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di  destinazione, la partita di animali non entri mai in contatto con animali di qualifica sanitaria inferiore.
 4.  Il  trasportatore  deve  preventivamente  assumere per iscritto l'impegno, nei confronti della ASL presso la quale e' registrato:
 a) di  adottare  tutte  le  misure  necessarie per conformarsi al presente  decreto,  ed  in particolare alle disposizioni previste dal presente  articolo concernenti la documentazione appropriata che deve accompagnare gli animali;
 b) di affidare il trasporto degli animali a personale in possesso delle capacita', competenza e conoscenze professionali necessarie.
 |  | Art. 15. Certificazione sanitaria per il trasporto
 
 1.  Gli  ovini  e i caprini debbono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme,  a  seconda  dei  casi,  al  modello I, II o III che figura nell'allegato «E». Il certificato e' costituito da un unico foglio, o qualora  sia  necessario  piu'  di  un foglio, i gruppi di due o piu' fogli  formano un insieme unico e indivisibile, ed e' provvisto di un numero   di   serie.  Esso  viene  rilasciato  il  giorno  dell'esame sanitario,  perlomeno  in  una  delle  lingue  ufficiali del paese di destinazione.  Il  certificato  ha  una  validita'  di dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario.
 2.  Gli  esami  sanitari per il rilascio del certificato sanitario, comprese  le  garanzie  complementari,  per  una  partita  di animali possono  essere  effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta  riconosciuto  o,  nel  caso  di  animali  da macello, negli impianti  riconosciuti  del  commerciante;  a  tal fine i certificati sanitari  devono  essere  redatti  dal  veterinario ufficiale solo al termine  delle  ispezioni,  delle visite e dei controlli previsti dal presente decreto.
 3.  Il  veterinario  ufficiale  responsabile del centro di raccolta effettua, al loro arrivo, tutti i controlli necessari sugli animali.
 4.  Per  gli ovini e i caprini da ingrasso e da allevamento spediti in  un  altro  Stato  membro  da  un  centro di raccolta riconosciuto situato nello Stato membro d'origine, il certificato sanitario di cui al  comma 1, conforme, secondo i casi, al modello II o III che figura nell'allegato «E», e' rilasciato solo a seguito dell'esito favorevole dei  controlli  previsti  dal  comma 3  e  di  un documento ufficiale contenente   le   informazioni  necessarie  stilate  dal  veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine.
 5.  Per  gli ovini e i caprini da macello spediti in un altro Stato membro   da   un  centro  di  raccolta  riconosciuto  o  da  impianti riconosciuti  del commerciante situati nello Stato membro di origine, il certificato sanitario di cui al comma 1, conforme al modello I che figura  nell'allegato «E»,  e'  rilasciato  solo a seguito dell'esito favorevole  dei  controlli  necessari,  previsti  dal comma 3 e di un documento ufficiale contenente le informazioni necessarie stilate dal veterinario  ufficiale  responsabile  dell'azienda  d'origine  o  del centro di raccolta di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).
 6. Per gli ovini e i caprini da macello che transitano da un centro di  raccolta  riconosciuto  secondo  quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera a), il veterinario ufficiale responsabile del centro di  raccolta  riconosciuto nello Stato membro di transito fornisce un attestato  per  lo Stato membro di destinazione e rilascia un secondo certificato    sanitario   conforme   al   modello   1   che   figura nell'allegato «E»,  annotandovi  i  dati  pertinenti  dei certificati sanitari   originali   e   allegandovi   una  copia  autenticata  dei certificati  originali. In tal caso il periodo di validita' combinata dei certificati non puo' essere superiore a quello di cui al comma 1.
 7.  Il  veterinario ufficiale che rilascia un certificato sanitario per  gli  scambi  intracomunitari in conformita', a seconda dei casi, del  modello  I,  II,  o  III  che figura nell'allegato E e' tenuto a provvedere alla registrazione dei movimenti degli animali nel sistema ANIMO il giorno del rilascio del certificato.
 |  | Art. 16. Modalita' di svolgimento dei controlli
 
 1. I controlli sugli animali vivi in provenienza dagli Stati membri o  ad  essi  destinati  si  effettuano  secondo le norme sugli scambi intracomunitari,    comprese   quelle   relative   alle   misure   di salvaguardia.
 |  | Art. 17. Cooperazione internazionale
 
 1.  Il  Ministero  della  salute  fornisce  assistenza agli esperti veterinari della Commissione incaricati dei controlli.
 |  | Art. 18. Deroghe sottoposte a regime di reciprocita'
 
 1.  Il  Ministero  della  salute  puo'  concedere,  a condizioni di reciprocita',  deroghe  all'ispezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),   ed   all'obbligo   del  certificato  sanitario  di  cui all'articolo 15, agli Stati membri che offrano garanzie equivalenti a quelle  previste  all'articolo 8 e all'articolo 9, lettere a) e c), e ne informa la Commissione.
 |  | Art. 19. Sanzioni
 
 1.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro 2.000 a euro 6.000 la violazione delle   disposizioni   di  cui  agli  articoli 14,  commi 2  e  4,  e all'articolo 12, comma 2.
 2.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa, pecuniaria da euro 6.000 a euro 36.000, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, 14, comma 3, 13, comma 1, 6, comma 7, e 3, commi 1, 2 e 3.
 |  | Art. 20. Provvedimenti regionali
 
 1.  Le  regioni  e  le province autonome si conformano direttamente alle modalita' di applicazione ed alle modifiche degli allegati della disciplina  comunitaria  attuata  con il presente decreto disposti in sede  comunitaria e ne assicurano l'applicazione da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.
 2.  Con  accordo  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede:
 a) a    stabilire    modalita'    uniformi    di   registrazione, autorizzazione  o  riconoscimento  veterinario  delle strutture e dei commercianti di cui al presente decreto;
 b) a  individuare forme di semplificazione delle procedure di cui alla  lettera a)  anche  mediante  dichiarazione di equipollenza o di estensione  dell'efficacia,  su richiesta di parte, dei provvedimenti amministrativi  in corso di validita' comunque denominati, rilasciati dalle  Autorita'  sanitarie  a fini igienico-sanitario e di controllo veterinario  a  favore  di  soggetti  o  strutture  che gia' svolgono attivita'  di  commercio  o  allevamento  di  animali  di  specie  di interesse zootecnico;
 c) a  definire forme adeguate di acquisizione e archiviazione dei dati  individuando  quelli  che devono essere comunicati al Ministero della  salute,  ed  a  stabilire  le  modalita'  e la frequenza delle attivita'   dei   servizi  veterinari  relative  sia  alla  vigilanza ordinaria  che  al  controllo e all'intervento veterinario in caso di rischio  sanitario,  nonche'  ogni  altro aspetto ritenuto opportuno, compresi quelli riguardanti i trasportatori di animali e le attivita' da essi svolte.
 3.  In  correlazione  ai  requisiti sanitari stabiliti nel presente decreto,  con  decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute  sono  adottate,  su  parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  e  tenuto  conto  del  regolamento  (CE) n. 999/2001 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e successive modificazioni,  norme  di  profilassi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili  relative  agli  animali  delle  specie  sensibili; con analogo   provvedimento   sono  apportate  le  eventuali,  successive modifiche    rese    opportune    da   nuove   o   diverse   esigenze tecnicoscientifiche,  di  sorveglianza  epidemiologica o di controllo sanitario.
 4.  E' obbligo dei commercianti, dei titolari o dei responsabili di una   qualunque   delle   strutture  indicate  nel  presente  decreto richiedere  la  registrazione,  l'autorizzazione  o il riconoscimento veterinario;  le spese connesse a ciascuna tipologia di provvedimento richiesto  sono  a  carico  dei  richiedenti,  sulla  base  del costo effettivo  del  servizio  prestato  e  secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con disposizioni regionali.
 5.  Restano  fermi  gli  obblighi stabiliti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
 |  | Art. 21. Clausola di cedevolezza
 
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto,  afferenti a materia  di  competenza  legislativa  delle  regioni e delle province autonome  di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento  della  direttiva 2003/50/CE, si applicano fino alla data di  entrata  in  vigore  della  normativa di attuazione adottata, nel rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario e dei principi  fondamentali  desumibili  dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
 2.  Le  regioni  e  le  aziende  sanitarie svolgono gli adempimenti previsti  nell'ambito  delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 3.  Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  | Art. 22. Abrogazioni
 
 1.  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e' abrogato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Storace, Ministro della salute
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 AVVERTENZA
 
 Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - del 15
 ottobre  2005  si procedera' alla ripubblicazione del testo
 del  presente  decreto legislativo corredato delle relative
 note,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di
 esecuzione   del   testo  unico  delle  disposizioni  sulla
 promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
 Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
 della   Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
 Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 |  | Allegato A 
 Capitolo I
 
 Azienda  ovina  o  caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) A. Concessione della qualifica
 E'  considerata  come  un'azienda  ovina  o  caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis):
 1) l'azienda di cui:
 a) tutti  gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono  esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi (B. melitensis) da almeno dodici mesi;
 b) non  sono  presenti  animali  delle  specie  ovina  o caprina vaccinati  contro  la  brucellosi  (B. melitensis), tranne qualora si tratti  di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con il vaccino  Rev.  1 o qualsiasi altro vaccino riconosciuto conformemente alla procedura adottata in sede comunitaria;
 c) sono   state   praticate   due   prove  con  esito  negativo, conformemente  all'allegato  C,  su  tutti  gli  ovini  e  i  caprini dell'azienda  di  eta' superiore a sei mesi al momento della prova, a distanza di sei mesi una dall'altra;
 d) al  termine delle prove di cui alla lettera c), sono presenti unicamente  ovini  e  caprini  nati  nell'azienda o che prevengono da un'azienda  ufficialmente  indenne  da  brucellosi  o  da  un'azienda indenne da brucellosi nelle condizioni definite al punto D,
 ed  in  cui  dopo  la  sua  qualifica,  sono  sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B;
 2) un'azienda  situata  in  uno  Stato  membro  o  in una regione riconosciuta  come  ufficialmente indenne da brucellosi conformemente ai punto II.
 B. Mantenimento della qualifica
 1) Per  le  aziende  ovine  e  caprine  ufficialmente  indenni  da brucellosi  (B.  melitensis) che  non  sono  situate in una parte del territorio  riconosciuta come ufficialmente indenne da brucellosi, ed in  cui,  dopo  la  loro qualifica, l'introduzione di animali avviene conformemente  ai requisiti del punto D, viene sottoposta a controllo ogni anno una parte rappresentativa della popolazione ovina e caprina di  ogni  azienda,  di  eta'  superiore  a  sei  mesi.  La  qualifica dell'azienda  puo'  essere  mantenuta  se  gli esiti delle prove sono negativi.
 In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo e' costituita da:
 - tutti  gli  animali maschi non castrati di eta' superiore a sei mesi,
 - tutti   gli   animali   introdotti   nell'azienda  nel  periodo successivo ai controllo precedente,
 - il  25%  delle  femmine  in  eta' da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda,  tranne  per  quanto  riguarda  le  aziende  in  cui ne sono presenti meno di 50, nel qual caso tutte queste femmine devono essere controllate.
 2) Per  una ragione che non e' ufficialmente indenne e in cui piu' del  99%  delle aziende ovine o caprine sono dichiarate ufficialmente indenni  da brucellosi (B. melitensis), la periodicita' del controllo delle  aziende  ovine  o  caprine ufficialmente indenni da brucellosi puo'  essere  portata  a  tre  anni,  purche' le aziende che non sono ufficialmente  indenni  siano messe sotto controllo ufficiale o siano sottoposte ad un programma di eradicazione.
 C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi
 1) Allorche',  in un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,
 a) si sospetta la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o piu'   ovini   o  caprini,  la  qualifica  dell'azienda  e'  ritirata dall'autorita'  competente. La qualifica puo' essere tuttavia sospesa provvisoriamente qualora l'animale o gli animali in questione vengono immediatamente  eliminati  o  isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione   ufficiale  della  presenza  della  brucellosi  (II melitensis);
 b) la presenza della brucellosi (B. melitensis) e' confermare, la sospensione  provvisoria  della  qualifica e' ritirata dall'autorita' competente  solo  se  tutti  gli  animali infetti o tutti gli animali delle  specie  suscettibili di essere contaminate sono abbattuti e se tutti  gli animali di eta' superiore a sei mesi presenti nell'azienda sono  sottoposti  a due prove che sono effettuate, conformemente alle disposizioni  dell'allegato  C, ad un intervallo di almeno tre mesi e che danno esito negativo.
 2) Se  l'azienda  di  cui al paragrafo 1 e' situata in una regione riconosciuta   come   ufficialmente   indenne   da   brucellosi   (B. melitensis), Lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri.
 L'autorita'  competente  dello  Stato  membro interessato provvede affinche':
 a) siano  macellati tutti gli animali infetti e tutti gli animali delle   specie   che   possono  essere  contaminate  nell'azienda  in questione.   Lo   Stato  membro  interessato  tiene  al  corrente  la Commissione e gli altri Stati membri dell'evolversi della situazione;
 b) sia  effettuata  un'indagine  epidemiologica;  gli allevamenti epidemiologicamente  collegati  all'allevamento infetto devono essere sottoposti alle prove da cui al punto 1, lettera b).
 3) Se  la  brucellosi  e'  confermata, conformemente al punto 2 la Commissione  dopo  aver  valutato  le  circostanze e la recrudescenza della  brucellosi  (B.  melitensis),  adotta,  secondo  la  procedura dell'articolo  15,  se detta valutazione Lo giustifica, una decisione puo'  sospendere  o  ritirare  la  qualifica di questa regione. Se la qualifica  e' ritirata, si precisano, secondo la stessa procedura, le condizioni di una nuova qualifica.
 D.   Introduzione   di  animali  in  un'azienda  ovina  o  caprina ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).
 Possono   essere   introdotti   in   un'azienda  ovina  o  caprina ufficialmente   indenne  da  brucellosi  solo  ovini  o  caprini  che rispondono alle condizioni seguenti:
 1) provengono  da un'azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi,
 2) oppure:
 - provengono da un'azienda indenne da brucellosi,
 - sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente decreto,
 - non  sono  mai  stati vaccinati contro la brucellosi oppure, se sono  stati  vaccinati, lo sono da piu' di due anni. Possono tuttavia essere  introdotte  femmine  di  eta'  superiore a due anni vaccinate prima di sette mesi di eta', e
 - sono  stati  isolati  sotto  controllo  ufficiale  nell'azienda d'origine  e, durante il periodo di isolamento, sono stati sottoposti a  due  prove  con  esito  negativo  effettuate ad almeno sei mesi di intervallo, conformemente all'allegato C.
 II.  Stato  membro  o  regione  di  uno Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi
 Possono essere riconosciuti, secondo la procedura adottata in sede comunitaria, come ufficialmente indenni da brucellosi qualsiasi Stato membro o qualsiasi regione ai sensi dell'articolo 2, punto 10):
 1) a) in  cui  almeno  il 99,8% delle aziende ovine o caprine sono aziende ufficialmente indenni da brucellosi, o
 b) che rispettano le condizioni seguenti:
 i) la brucellosi ovina o caprina e' una malattia che deve essere dichiarata obbligatoriamente da almeno cinque anni;
 ii) nessun   caso   si  brucellosi  ovina  o  caprina  e'  stata ufficialmente confermata da almeno cinque anni;
 iii) la vaccinazione e' proibita da almeno tre anni e
 c) per  cui  il  rispetto di queste condizioni e' stato costatato secondo la procedura adottata in sede comunitaria;
 2) in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1) e:
 i) ogni  anno  controlli  per  sorteggio,  praticati  a  livello dell'azienda  o del macello, dimostrano, con un tasso di certezza del 99%, che meno dello 0,2% delle aziende sono contaminate oppure il 10% degli  ovini  o  caprini  di piu' di sei mesi sono stati sottoposti a prove con esito negativo, praticate conformemente all'allegato C,
 ii) le condizioni della qualifica sono sempre soddisfatte.
 
 Capitolo 2
 
 Azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis).
 A. Concessione della qualifica
 E'   considerata  come  un'azienda  ovina  o  caprina  indenne  da brucellosi (B. melitensis) l'azienda:
 1) in cui:
 a) tutti  gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (B. melitensis) sono  esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;
 b) tutti  gli  animali  delle specie ovina o caprina, o parte di essi,  sono  stati  vaccinati  con  il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro  vaccino  riconosciuto conformemente alla procedura adottata in sede  comunitaria.  Gli  animali  vaccinati  debbono essere vaccinati prima dell'eta' di sette mesi,
 c) sono state praticate due prove con esito negativo, a distanza di  sei  mesi  conformemente  all'allegato  C, su tutti gli ovini o i caprini vaccinati presenti nell'azienda, di eta' superiore a diciotto mesi al momento della prova,
 d) sono  state  praticate  due  prove,  con  esito  negativo,  a distanza  di sei mesi conformemente all'allegato C su tutti gli ovini o  i caprini non vaccinati presenti nell'azienda, di eta' superiore a sei mesi al momento delle prove, e
 e) al  termine  delle  prove  di  cui  alle lettere c) o d) sono presenti  unicamente  ovini e caprini nati nell'azienda o proveniente da  un'azienda  indenne  da  brucellosi  nelle condizioni definite al punto D, e
 2) in  cui,  dopo  la  sua  qualifica,  sono sempre soddisfatti i requisiti di cui al punto B.
 
 B. Mantenimento della qualifica
 Ogni  anno viene effettuata una prova su una parte rappresentativa della  popolazione  ovina  o  caprina  di  ogni azienda. La qualifica dell'azienda  e'  mantenuta  unicamente se gli esiti delle prove sono negativi.
 In ogni azienda, la parte rappresentativa di animali da sottoporre al controllo e' costituita da:
 - tutti  gli  animali maschi non castrati e non vaccinati di eta' superiore a sei mesi,
 - tutti  gli  animali  maschi  non  castrati  e vaccinati di eta' superiore a diciotto mesi,
 - tutti  gli  animali  introdotti per la prima volta nell'azienda dall'ultimo controllo eseguito,
 - il  25%  delle  femmine  in  eta' da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda,  tranne  per quanto riguarda le aziende in cui sono presenti meno  di 50 femmine selezionabili per la prova, nel qual caso debbono essere sottoposte al controllo tutte queste femmine.
 
 C. Sospetta presenza o apparizione della brucellosi
 1) Allorche'  in  un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi si  sospetta  la presenza di brucellosi (B. melitensis) in uno o piu' ovini  o  caprini,  la qualifica dall'azienda e' sospesa, l'animale o gli  animali  sospetti vengono immediatamente eliminati o isolati, in attesa di una conferma o di un'invalidazione ufficiale della presenza di brucellosi (B. melitensis).
 2) Se  la presenza della brucellosi (B. melitensis) e' confermata, la  sospensione provvisoria della qualifica e' ritirata solo se tutti gli  animali infetti o tutti gli animali delle specie suscettibili di essere  contaminate  sono  stati abbattuti e se due prove, effettuate conformemente  alle disposizioni dell'allegato C, ad un intervallo di almeno tre mesi,
 - su tutti gli animali di eta' superiore a diciotto mesi, se sono stati vaccinati,
 - su  tutti gli animali di eta' superiore a sei mesi, se non sono stati vaccinati, hanno dato un esito negativo.
 
 D.  Introduzione  di animali in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi (B. melitensis)
 Possono essere introdotti in un'azienda ovina o caprina indenne da brucellosi soltanto:
 1) ovini  o  caprini  provenienti  da  un'azienda  ovina e caprina ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (B. malitensis);
 2) oppure , sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nel quadro dei programmi di eradicazione approvati conformemente alla decisione  90/242/CEE,  ovini  o caprini che provengono da un'azienda diversa da quelle di cui al punto 1) e che rispondono alle condizioni seguenti:
 a) sono identificati individualmente conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;
 b) sono  originari  di  un'azienda  in cui tutti gli animali delle specie  sensibili  alla  brucellosi  (B.  melitensis) sono  esenti da manifestazioni cliniche o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno dodici mesi;
 c) i)  - non sono stati vaccinati nel corso degli ultimi due anni,
 - sono  stati  isolati, sotto controllo veterinario, nell'azienda di origine e durante il periodo di isolamento sono stati sottoposti a due   prove   effettuate   ad   almeno  sei  settimane  d'intervallo, conformemente all'allegato C, con esito negativo, o
 ii) sono  stati  vaccinati  con  il vaccino Rev. 1 o con qualsiasi altro  vaccino  riconosciuto conformemente alla procedura adottata in sede  comunitaria  prima  dell'eta'  di  sette mesi, ma al piu' tardi quindici   giorni  prima  della  loro  introduzione  nell'azienda  di destinazione;
 E. Modifica della qualifica
 Un'azienda   ovina   o   caprina   indenne   da   brucellosi   (B. melitensis) puo'  acquisire  la  qualifica  di  azienda ufficialmente indenne  da  brucellosi  (B. melitensis) dopo un intervallo minimo di due anni, se:
 a) non  e'  presente  alcun animale vaccinato contro la brucellosi (B. melitensis) da almeno due anni;
 b) le   condizioni  di  cui  al  punto  D.  2) sono  state  sempre rispettate nel corso di questi due anni;
 c) al  termine  del  secondo anno, gli animali di eta' superiore a sei   mesi   hanno  dato  esito  negativo  ad  una  prova  effettuata conformemente all'allegato C.
 
 Allegato B
 
 I
 
 - Afta epizootica
 - Brucellosi (B. melitensis)
 - Epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis)
 - Carbonchio ematico
 - Rabbia
 
 II
 - Agalassia contagiosa
 - Paraturbercolosi
 - Lanfadenite caseosa
 - Adenomatosi polmonare
 - Maedi-Visna
 - Artrite encefalite virale caprina
 
 Allegato C
 
 Prove per la ricerca della brucellosi (B. melitensis)
 
 La   ricerca   della  brucellosi  (B.  melitensis) ai  fini  della qualifica  di  un'azienda  viene  effettuata  mediante  la prova Rose Bengal   o   la   prova   di  fissazione  del  complemento  descritta nell'allegato  della  decisione  90/242/CEE  o qualsiasi altro metodo riconosciuto  in base alla procedura adottata in sede comunitaria. La prova  di  fissazione  del  complemento  e'  riservata  agli esami da effettuare in animali individuali.
 Allorche'  nel corso di tale ricerca mediante la prova Rose Bengal piu'  del  5%  degli  animali  dell'azienda da' esito positivo, viene praticato  un  controllo  complementare  su ogni animale dell'azienda mediante una prova di fissazione del complemento.
 Per  la prova di fissazione del completamento, il siero contenente almeno 20 unita' ICFT/ml deve essere considerato positivo.
 Gli   antigeni   utilizzati   debbono   essere   riconosciuti  dal laboratorio  nazionale  e  standardizzati  rispetto  al secondo siero standard internazionale anti-brucella arbortus.
 
 Allegato D
 
 Prova  ufficiale  di  ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete
 (B. ovis)
 
 Prova di fissazione del complemento
 L'antigene  specifico  utilizzato  deve  essere  riconosciuto  dal laboratorio  nazionale e deve essere standardizzato rispetto al siero standard internazionale anti-brucella ovis.
 Il  siero  di lavoro (di controllo giornaliero) deve essere tarato rispetto  al  siero  standard  ed  internazionale  anti-brucella ovis preparato  dal laboratorio veterinario centrale di Weybridge, Surrey, Regno Unito.
 II  siero  contenente  almeno 50 unita' internazionali per ml deve essere considerato positivo.
 
 ---->   Vedere allegato da pag. 57 a pag. 65  <----
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