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| Gazzetta n. 222 del 2005-09-23 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 |  | Attuazione   della   direttiva   2002/91/CE  relativa  al  rendimento  energetico nell'edilizia. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;
 Vista   la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   del   16 dicembre   2002,   sul   rendimento  energetico nell'edilizia;
 Vista  la  legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II,  recante  norme  per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
 Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
 Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la programmazione  economica  n.  1233  del  19 dicembre  2002,  recante revisione  delle  linee  guida per le politiche e misure nazionali di riduzione  delle  emissioni  dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 68 del 22 marzo 2003;
 Considerato  che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n.  239,  stabilisce  che  gli  obiettivi  e  le linee della politica energetica   nazionale,   nonche'  i  criteri  generali  per  la  sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei  meccanismi  esistenti  di  raccordo  e  di  cooperazione  con le autonomie regionali;
 Considerato  che le norme concernenti l'efficienza energetica degli edifici   integrano   esigenze   di   diversificazione  delle  fonti, flessibilita'   e  sicurezza  degli  approvvigionamenti,  sviluppo  e qualificazione  dei  servizi  energetici,  concorrenza  tra  imprese, incolumita'  delle  persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente;
 Considerato  che  la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva 2002/91/CE;
 Ritenuto   di   dover  procedere,  ai  fini  dell'attuazione  della direttiva   2002/91/CE   a   introdurre   modifiche,  integrazioni  e aggiornamenti  alla disciplina vigente in materia, al fine di evitare disarmonie  con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di delegificazione  ovvero  i  procedimenti  oggetto  di semplificazione amministrativa;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
 Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
 Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze, dell'ambiente  e  della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Finalita'
 
 1.  Il  presente  decreto  stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita'  per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine  di  favorire  lo  sviluppo,  la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a  conseguire  gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di  gas  a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitivita'  dei  comparti  piu'  avanzati  attraverso lo sviluppo tecnologico.
 2. Il presente decreto disciplina in particolare:
 a) la  metodologia  per  il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
 b) l'applicazione  di  requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
 c) i  criteri  generali  per  la  certificazione energetica degli edifici;
 d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
 e) i  criteri  per  garantire  la qualificazione e l'indipendenza degli  esperti  incaricati  della  certificazione  energetica e delle ispezioni degli impianti;
 f) la  raccolta  delle  informazioni  e  delle  esperienze, delle elaborazioni  e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
 g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione   e  la  sensibilizzazione  degli  utenti  finali,  la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
 3.  Ai  fini  di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome,  avvalendosi  di  meccanismi  di  raccordo  e cooperazione, predispongono  programmi,  interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
 a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
 b) sorveglianza  dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;
 c) realizzazione  di studi che consentano adeguamenti legislativi nel  rispetto  delle  esigenze  dei  cittadini  e  dello sviluppo del mercato;
 d) promozione  dell'uso  razionale  dell'energia  e  delle  fonti rinnovabili,  anche  attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.
 |  | Art. 2. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si definisce:
 a) «edificio»  e'  un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne  che  ripartiscono  detto  volume  e  da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie  esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o  alcuni  di  questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;  il  termine  puo'  riferirsi  a un intero edificio ovvero a parti  di  edificio  progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari a se' stanti;
 b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta  di  permesso  di costruire o denuncia di inizio attivita', comunque  denominato,  sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 c) «prestazione    energetica,   efficienza   energetica   ovvero rendimento   di  un  edificio»  e'  la  quantita'  annua  di  energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare  i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi  la  climatizzazione  invernale  e  estiva,  la preparazione dell'acqua  calda  per  usi  igienici  sanitari,  la  ventilazione  e l'illuminazione.   Tale  quantita'  viene  espressa  da  uno  o  piu' descrittori    che   tengono   conto   della   coibentazione,   delle caratteristiche  tecniche  e  di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi  di  trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso   il  clima  degli  ambienti  interni,  che  influenzano  il fabbisogno energetico;
 d) «attestato   di  certificazione  energetica  o  di  rendimento energetico  dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle norme  contenute  nel  presente  decreto,  attestante  la prestazione energetica    ed    eventualmente    alcuni    parametri   energetici caratteristici dell'edificio;
 e) «cogenerazione»  e'  la  produzione e l'utilizzo simultanei di energia  meccanica  o  elettrica  e  di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
 f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i componenti   necessari  per  un  sistema  di  trattamento  dell'aria, attraverso  il  quale  la  temperatura  e'  controllata o puo' essere abbassata,  eventualmente  in  combinazione  con  il  controllo della ventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria;
 g) «generatore   di   calore   o   caldaia»   e'   il   complesso bruciatore-caldaia  che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
 h) «potenza  termica  utile  di  un  generatore  di calore» e' la quantita'  di  calore  trasferita  nell'unita'  di  tempo  al  fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
 i) «pompa  di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore  dall'ambiente  esterno  o  da  una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
 l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di  potenza  massima  e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
 2.   Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano,  inoltre,  le definizioni dell'allegato A.
 |  | Art. 3 Ambito di intervento
 
 1.  Salve  le  esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica  agli  edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione  con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.
 2.  Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda  i  requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
 1)  ristrutturazione  integrale degli elementi edilizi costituenti
 l'involucro  di  edifici esistenti di superficie utile superiore a
 1000 metri quadrati;
 2)  demolizione  e  ricostruzione in manutenzione straordinaria di
 edifici  esistenti  di  superficie  utile  superiore  a 1000 metri
 quadrati; b) una  applicazione  limitata  al solo ampliamento dell'edificio nel
 caso  che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore
 al 20 per cento dell'intero edificio esistente; c) una  applicazione  limitata  al  rispetto  di specifici parametri,
 livelli  prestazionali  e  prescrizioni, nel caso di interventi su
 edifici esistenti, quali:
 1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria
 dell'involucro  edilizio  all'infuori di quanto gia' previsto alla
 lettera a), numero 1;
 2)  nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o
 ristrutturazione degli stessi impianti;
 3) sostituzione di generatori di calore.
 3.  Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: a) gli  immobili  ricadenti  nell'ambito della disciplina della parte
 seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
 legislativo  22  gennaio  2004,  n. 42, recante il codice dei beni
 culturali e del paesaggio; b) i  fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali
 quando  gli  ambienti  sono  riscaldati  per esigenze del processo
 produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo
 non altrimenti utilizzabili; c) i  fabbricati  isolati con una superficie utile totale inferiore a
 50 metri quadrati.
 |  | Art. 4. Adozione  di  criteri  generali,  di  una  metodologia  di  calcolo e requisiti della prestazione energetica
 
 1.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente  decreto,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente della Repubblica, sono definiti:
 a) i  criteri  generali,  le metodologie di calcolo e i requisiti minimi  finalizzati  al  contenimento  dei  consumi  di  energia e al raggiungimento  degli  obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di  quanto  riportato  nell'allegato «B»  e  della destinazione d'uso degli   edifici.   Questi   decreti  disciplinano  la  progettazione, l'installazione,  l'esercizio,  la  manutenzione  e l'ispezione degli impianti  termici  per  la  climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,  per  la  preparazione  dell'acqua  calda  per  usi igienici sanitari  e,  limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
 b) i  criteri  generali  di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata  e  convenzionata,  nonche'  per  l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e  sono  indicate  le  metodologie  di  calcolo  e i requisiti minimi finalizzati  al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo   conto   di   quanto  riportato  nell'allegato «B»  e  della destinazione d'uso degli edifici;
 c) i  requisiti  professionali  e i criteri di accreditamento per assicurare  la  qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione  degli  impianti  di  climatizzazione. I requisiti minimi sono  rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
 2.  I  decreti  di  cui  al  comma 1  sono adottati su proposta del Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata,  sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato   CNR,   l'Ente   per  le  nuove  tecnologie  l'energia  e l'ambiente,  di  seguito  denominato  ENEA,  il  Consiglio  nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
 |  | Art. 5. Meccanismi di cooperazione
 
 1.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con i Ministri   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle infrastrutture  e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata,  promuove,  senza  nuovi  o  ulteriori  oneri a carico del bilancio   dello  Stato,  iniziative  di  raccordo,  concertazione  e cooperazione  per  l'attuazione  dei  decreti  di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:
 a) favorire  l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;
 b) sviluppare  e  qualificare  i  servizi  energetici di pubblica utilita';
 c) favorire  la  realizzazione  di  un sistema di ispezione degli impianti  all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attivita' sugli utenti finali;
 d) sviluppare   un   sistema  per  un'applicazione  integrata  ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;
 e) predispone  progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l'occupazione.
 |  | Art. 6 Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
 
 1.  Entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto,   gli   edifici   di  nuova  costruzione  e  quelli  di  cui all'articolo  3,  comma  2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione  medesima  ed  a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.
 2.  La  certificazione  per  gli appartamenti di un condominio puo' fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato: a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini
 dotati di un impianto termico comune; b) sulla  valutazione  di un altro appartamento rappresentativo dello
 stesso condominio e della stessa tipologia.
 3.  Nel  caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unita'  immobiliare,  l'attestato  di  certificazione  energetica  e' allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
 4.  Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica e'  messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
 5.  L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai  sensi  del  comma  1, ha una validita' temporale massima di dieci anni  a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni intervento di   ristrutturazione   che   modifica   la   prestazione  energetica dell'edificio o dell'impianto.
 6.  L'attestato  di  certificazione  energetica  comprende  i  dati relativi  all'efficienza  energetica  propri  dell'edificio, i valori vigenti  a  norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini   di  valutare  e  confrontare  la  prestazione  energetica dell'edificio.  L'attestato  e'  corredato  da suggerimenti in merito agli  interventi piu' significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
 7.  Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico, la   cui  metratura  utile  totale  supera  i  1000  metri  quadrati, l'attestato  di  certificazione  energetica  e'  affisso nello stesso edificio  a  cui  si  riferisce  in  luogo facilmente visibile per il pubblico.
 8.  Gli  edifici  di  proprieta'  pubblica  che  sono  oggetto  dei programmi  di  cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero  delle  attivita' produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al  rispetto  dei  commi  5  e  6  e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
 9.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con  i  Ministri  dell'ambiente  e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi  delle  metodologie  di calcolo definite con i decreti di cui  all'articolo  4,  comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi   precedenti,   predispone   Linee   guida   nazionali  per  la certificazione  energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
 |  | Art. 7. Esercizio    e   manutenzione   degli   impianti   termici   per   la climatizzazione invernale e estiva
 
 1.  Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilita', mantiene in esercizio  gli  impianti  e  provvede  affinche'  siano  eseguite  le operazioni  di  controllo  e  di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
 2.  L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti  per  la  climatizzazione  invernale ed estiva, esegue dette attivita'  a  regola  d'arte,  nel  rispetto della normativa vigente. L'operatore,  al  termine  delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere   e   sottoscrivere   un   rapporto   di  controllo  tecnico conformemente  ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle   norme   di   attuazione,   in   relazione  alle  tipologie  e potenzialita'  dell'impianto,  da  rilasciare  al  soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
 |  | Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
 
 1.  La  documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della  legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da  adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
 2.  La  conformita'  delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla  relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal direttore   dei   lavori,   e  presentata  al  Comune  di  competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile  la  dichiarazione  di  fine  lavori se la stessa non e' accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.
 3.  Una copia della documentazione di cui al comma 1, e' conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.
 4.  Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati  e  indipendenti, definisce le modalita' di controllo, ai fini   del   rispetto   delle   prescrizioni  del  presente  decreto, accertamenti  e  ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla  data  di  fine  lavori  dichiarata  dal  committente,  volte a verificare  la  conformita' alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
 5.  I  Comuni  effettuano  le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta   del   committente,   dell'acquirente   o  del  conduttore dell'immobile.  Il  costo  degli  accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei richiedenti.
 |  | Art. 9 Funzioni delle regioni e degli enti locali
 
 1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
 2.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  con  cadenza periodica, privilegiando  accordi  tra  gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza,   gli   accertamenti   e   le   ispezioni  necessarie all'osservanza  delle  norme  relative al contenimento dei consumi di energia    nell'esercizio    e   manutenzione   degli   impianti   di climatizzazione  e  assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa   attivita'   nel   sistema  delle  ispezioni  degli  impianti all'interno  degli  edifici  previsto all'articolo 1, comma 44, della legge  23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor  impatto  possibile  a carico dei cittadini; tali attivita', le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  sono svolte secondo principi di imparzialita',  trasparenza,  pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a: a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti; b) correggere  le  situazioni  non  conformi  alle  prescrizioni  del
 presente decreto; c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7; d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
 3.  Le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo  di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti  o  organismi  preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli   obblighi   previsti   al   comma   2,  possono  promuovere  la realizzazione  di  programmi  informatici  per  la  costituzione  dei catasti   degli  impianti  di  climatizzazione  presso  le  autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo  caso,  stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui  all'articolo  7,  comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche  del  proprio  impianto  e  le  successive  modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le  informazioni  relative  all'ubicazione  e  alla titolarita' degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
 4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta' superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel  suo  complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
 5.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano riferiscono  periodicamente  alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle   attivita'   produttive,  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  delle  infrastrutture  e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
 |  | Art. 10. Monitoraggio,  analisi,  valutazione  e  adeguamento  della normativa energetica nazionale e regionale
 
 1.   Il   Ministero   delle   attivita'  produttive,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed  anche  avvalendosi  di  accordi  con  enti  tecnico scientifici e agenzie,  pubblici  e  privati,  provvedono  a  rilevare  il grado di attuazione  del  presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
 2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attivita':
 a) raccolta   e  aggiornamento  dei  dati  e  delle  informazioni relativi   agli  usi  finali  dell'energia  in  edilizia  e  la  loro elaborazione  su  scala  regionale  per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
 b) monitoraggio  dell'attuazione  della  legislazione regionale e nazionale   vigente,  del  raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle problematiche inerenti;
 c) valutazione  dell'impatto  sugli utenti finali dell'attuazione della  legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
 d) valutazione   dell'impatto   del   presente  decreto  e  della legislazione  di  settore  sul  mercato  immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
 e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
 f) studio  di  scenari  evolutivi  in  relazione  alla  domanda e all'offerta di energia del settore civile;
 g) analisi  e  valutazione  degli aspetti energetici e ambientali dell'intero  processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie  e  ai  processi  di  produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
 h) proposta  di  provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico  della  normativa  energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.
 3.  I risultati delle attivita' di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero  delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli  con  i risultati di analoghe attivita' autonome a livello nazionale,  al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonche'  alla  Conferenza  unificata.  Il  Ministero  delle attivita' produttive   ed   il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  provvedono  altresi'  al  monitoraggio della legislazione negli  Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un   contesto   di   metodologie  ed  esperienze  il  piu'  possibile coordinato,  riferendone  al  Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.
 |  | Art. 11 Requisiti della prestazione energetica degli edifici
 
 1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  di cui all'articolo  4,  comma  1,  il  calcolo della prestazione energetica degli  edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno  annuo  di  energia primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio  1991,  n.  10,  come  modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
 |  | Art. 12. Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
 
 1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  di cui all'articolo 4,  comma 1,  il  contenimento  dei  consumi  di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento  invernale,  le  ispezioni  periodiche,  e  i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati  dagli  articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica  del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.
 |  | Art. 13. Misure di accompagnamento
 
 1.  Il  Ministero delle attivita' produttive, predispone programmi, progetti  e  strumenti  di  informazione,  educazione e formazione al risparmio energetico.
 2.  I  programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di   competenza   e   di   risorse   dei   pertinenti  settori  delle amministrazioni   regionali   e   possono   essere  realizzati  anche avvalendosi  di  accordi  con  enti  tecnico  scientifici  e agenzie, pubblici  e  privati.  Gli  stessi  programmi  e  progetti hanno come obiettivo:
 a) la  piena  attuazione  del presente decreto attraverso nuove e incisive   forme  di  comunicazione  rivolte  ai  cittadini,  e  agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;
 b) la  sensibilizzazione  degli  utenti finali e della scuola con particolare  attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei  comportamenti  dei  cittadini  anche attraverso la diffusione di indicatori  che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale  e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;
 c) l'aggiornamento  del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi,  nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione   all'efficienza   energetica   e   alla  installazione  e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;
 d) la  formazione  di  esperti  qualificati  e indipendenti a cui affidare  il  sistema  degli  accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
 3.  Le  attivita'  per  il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2,  lettere a)  e  b),  sono  integrate  nel piano nazionale di educazione   e  informazione  sul  risparmio  e  sull'uso  efficiente dell'energia  realizzato  dal Ministerodelle attivita' produttive, di concerto   con   il   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio,  ai  sensi  dell'articolo 1  comma 119, lettera a), della legge  23 agosto  2004,  n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli  strumenti  predisposti  nell'ambito  di  questa  attivita'  e  i risultati  raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 4.  Le  attivita'  per  il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2,  lettere c)  e  d)  competono  alle  regioni e alle province autonome  di  Trento  e  Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle   risorse   umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a legislazione vigente.
 |  | Art. 14. Copertura finanziaria
 
 1.  All'attuazione  del  presente  decreto,  fatta eccezione per le misure  di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovra' provvedere   con   le   risorse   umane,  finanziarie  e  strumentali disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 2.  Agli  oneri  derivanti  dalle  misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005   e   2006,   si   provvede   mediante  utilizzo  delle  risorse dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui  all'articolo 1,  comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.
 |  | Art. 15 Sanzioni
 
 1.  Il  progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata  senza il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di cui  all'articolo  8,  comma  1,  o  un  attestato  di certificazione energetica  senza  il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo  4,  comma  1,  e' punito con la sanzione amministrativa pari  al  30  per  cento  della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
 2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  progettista che rilascia  la  relazione  di  cui  all'articolo  8  o  un attestato di certificazione  energetica  non  veritieri, e' punito con la sanzione amministrativa  pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la  vigente  tariffa  professionale;  in  questo caso l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale    competente    per   i   provvedimenti   disciplinari conseguenti.
 3.  Il  direttore  dei  lavori  che  omette di presentare al Comune l'asseverazione  di  conformita'  delle opere, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con  la  sanzione  amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata  secondo  vigente  tariffa  professionale;  l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale    competente    per   i   provvedimenti   disciplinari conseguenti.
 4.  Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di  conformita'  delle  opere  di  cui all'articolo 8, comma 2, nella quale  attesta  falsamente  la  conformita'  delle  opere  realizzate rispetto  al  progetto  ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 28,  comma  1,  della  legge  9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
 5.   Il  proprietario  o  il  conduttore  dell'unita'  immobiliare, l'amministratore  del  condominio,  o  l'eventuale terzo che se ne e' assunta  la  responsabilita',  che  non  ottempera a quanto stabilito dell'articolo  7,  comma  1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
 6.  L'operatore  incaricato  del  controllo e manutenzione, che non ottempera  a  quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la  sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a   6000  euro.  L'autorita'  che  applica  la  sanzione  deve  darne comunicazione  alla  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura   di   appartenenza   per  i  provvedimenti  disciplinari conseguenti.
 7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile,  l'originale  della  certificazione  energetica  di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
 8.  In  caso  di  violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma  3, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal compratore.
 9.  In  caso  di  violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma  4, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal conduttore.
 |  | Art. 16 Abrogazioni e disposizioni finali
 
 1.  Sono  abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10: a) l'articolo  4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo
 29;  l'articolo  30;  l'articolo  33,  commi 1 e 2; l'articolo 34,
 comma 3.
 2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8.
 3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria commercio  e  artigianato  in  data  6  agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  197  del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del   26   agosto  1993,  n.  412,  recante  il  regolamento  per  il contenimento  dei  consumi  di  energia  degli impianti termici degli edifici,  e  rettifica  del  valore  limite del fabbisogno energetico normalizzato.
 4.  Gli  allegati,  che costituiscono parte integrante del presente decreto,  sono  modificati  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  delle  infrastrutture  e  trasporti,  sentita  la Conferenza  unificata,  in  conformita'  alle modifiche tecniche rese necessarie  dal  progresso  ovvero  a  quelle  introdotte  a  livello comunitario  a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 |  | Art. 17. Clausola di cedevolezza
 
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,  e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme  del  presente  decreto  e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e  province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della  direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa  di  attuazione  adottata  da  ciascuna regione e provincia autonoma.  Nel  dettare  la  normativa  di attuazione le regioni e le province  autonome  sono  tenute  al  rispetto  dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 AVVERTENZA
 
 Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - del 15
 ottobre  2005  si procedera' alla ripubblicazione del testo
 del  presente  decreto legislativo corredato delle relative
 note,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di
 esecuzione   del   testo  unico  delle  disposizioni  sulla
 promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
 Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
 della   Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
 Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 |  | ALLEGATO A (Articolo 2)
 ULTERIORI DEFINIZIONI
 
 1. accertamento e' l'insieme delle attivita' di controllo pubblico diretto  ad  accertare  in  via  esclusivamente  documentale  che  il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti
 2.  certificazione  energetica  dell'edificio  il  complesso delle operazioni  svolte  dai  soggetti  di  cui  all'articolo  4, comma 1, lettera  c),  per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni  per  il  miglioramento  della prestazione energetica dell'edificio;
 3.  climatizzazione  invernale  o  estiva e' l'insieme di funzioni atte   ad   assicurare  il  benessere  degli  occupanti  mediante  il controllo,  all'interno  degli  ambienti,  della  temperatura  e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita', della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
 4.  conduzione  e'  il  complesso  delle operazioni effettuate dal responsabile  dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo  della  combustione,  il  controllo  e  la sorveglianza delle apparecchiature  componenti  l'impianto,  al  fine  di  utilizzare il calore   prodotto  convogliandolo  ove  previsto  nelle  quantita'  e qualita' necessarie al garantire le condizioni di comfort.
 5.  controlli  sugli  edifici  o sugli impianti sono le operazioni svolte  da  tecnici  qualificati  operanti  sul  mercato,  al fine di appurare   lo  stato  degli  elementi  edilizi  o  degli  impianti  e l'eventuale  necessita'  di  operazioni  di  manutenzione ordinaria o straordinaria;
 6.  edificio  adibito  ad uso pubblico e' un edificio nel quale si svolge,  in  tutto  o  in  parte,  l'attivita'  istituzionale di enti pubblici;
 7.  edificio  di  proprieta' pubblica e' un edificio di proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di altri enti pubblici,  anche  economici,  destinato  sia  allo  svolgimento delle attivita' dell'ente, sia ad altre attivita' o usi, compreso quello di abitazione privata;
 8. esercizio e manutenzione di un impianto termico e' il complesso di   operazioni,   che   comporta   l'assunzione  di  responsabilita' finalizzata  alla  gestione  degli  impianti, includente: conduzione, manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  controllo, nel rispetto delle  norme  in  materia  di  sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
 9.  fabbisogno  annuo  di  energia primaria per la climatizzazione invernale  e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel  corso  di  un  anno,  per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.
 10.   fonti   energetiche   rinnovabili   sono   quelle   definite all'articolo  2,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387.
 11.  gradi  giorno  di una localita' e' il parametro convenzionale rappresentativo  delle  condizioni  climatiche locali, utilizzato per stimare  al  meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli  ambienti  ad  una  temperatura  prefissata;  l'unita'  di misura utilizzata e' il grado giorno, GG.
 12.  impianto  termico  e'  un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione  estiva  ed  invernale  degli  ambienti  con  o senza produzione  di  acqua  calda  per usi igienici e sanitari o alla sola produzione   centralizzata   di  acqua  calda  per  gli  stessi  usi, comprendente   eventuali   sistemi  di  produzione,  distribuzione  e utilizzazione  del  calore  nonche'  gli  organi  di regolazione e di controllo;   sono   compresi  negli  impianti  termici  gli  impianti individuali  di  riscaldamento,  mentre non sono considerati impianti termici  apparecchi  quali:  stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua  unifamiliari;  tali  apparecchi  sono tuttavia assimilati agli  impianti  termici  quando  la  somma delle potenze nominali del focolare   degli   apparecchi   al   servizio  della  singola  unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15kW.
 13. impianto termico di nuova installazione e' un impianto termico installato  in  un  edificio  di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico.
 14.  involucro  edilizio  e'  l'insieme  delle  strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.
 15.  ispezioni  su  edifici  ed  impianti  sono  gli interventi di controllo   tecnico   e   documentale  in  sito,  svolti  da  esperti qualificati incaricati dalle autorita' pubbliche competenti, mirato a verificare  che  le  opere  e  gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
 16.   manutenzione   ordinaria   dell'impianto   termico  sono  le operazioni   previste   nei   libretti  d'uso  e  manutenzione  degli apparecchi  e  componenti  che possono essere effettuate in luogo con strumenti  ed  attrezzature  di  corredo agli apparecchi e componenti stessi  e  che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.
 17.  manutenzione  straordinaria  dell'impianto  termico  sono gli interventi  atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto  dal  progetto  e/o  dalla  normativa  vigente  mediante  il ricorso,  in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni,  ricambi  di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.
 18.  massa superficiale e' la massa per unita' di superficie della parete  opaca  compresa  la  malta  dei  giunti esclusi gli intonaci, l'unita' di misura utilizzata e' il kg/m².
 19.  occupante  e' chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilita',  a  qualsiasi  titolo,  di un edificio e dei relativi impianti tecnici.
 20. parete fittizia e' la parete schematizzata in figura.
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 20.  ponte  termico e' la discontinuita' di isolamento termico che si  puo'  verificare  in  corrispondenza  agli  innesti  di  elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).
 21. ponte termico corretto e' quando la trasmittanza termica della parete  fittizia  (il  tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte  termico) non  supera  per piu' del 15% la trasmittanza termica della parete corrente.
 22. potenza termica convenzionale di un generatore di calore e' la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino  in  regime  di  funzionamento  continuo;  l'unita'  di misura utilizzata e' il kW.
 23.  potenza termica del focolare di un generatore di calore e' il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW.
 24.  proprietario  dell'impianto  termico  e'  il soggetto che, in tutto  o in parte, e' proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici  dotati  di  impianti  termici  centralizzati amministrati in condominio  e  nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi  e  le  responsabilita'  posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.
 25.  rendimento  di combustione o rendimento termico convenzionale di  un  generatore  di  calore  e' il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
 26.  rendimento  globale medio stagionale dell'impianto termico e' il  rapporto  tra  il  fabbisogno  di  energia  termica  utile per la climatizzazione   invernale   e   l'energia   primaria   delle  fonti energetiche,   ivi   compresa  l'energia  elettrica  dei  dispositivi ausiliari,  calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di  cui  all'art.  9  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWhe.
 27.  rendimento  termico  utile  di  un generatore di calore e' il rapporto  tra  la  potenza  termica  utile  e  la potenza termica del focolare.
 28. ristrutturazione di un impianto termico e' un insieme di opere che  comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che  di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la  trasformazione  di  un impianto termico centralizzato in impianti termici  individuali  nonche'  la  risistemazione impiantistica nelle singole   unita'   immobiliari   o  parti  di  edificio  in  caso  di installazione  di  un  impianto  termico  individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
 29.  sostituzione di un generatore di calore e' la rimozione di un vecchio  generatore  e  l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.
 30.  superficie  utile  e'  la superficie netta calpestabile di un edificio.
 31.   terzo   responsabile  dell'esercizio  e  della  manutenzione dell'impianto  termico  e' la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di  idonea  capacita'  tecnica, economica, organizzativa, e' delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della manutenzione  e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.
 32. trasmittanza termica flusso di calore che passa attraverso una parete  per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra  la  temperatura  interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo.
 
 ALLEGATO B
 (Articolo 4)
 METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
 
 1) Le  metodologie  di  calcolo e di espressione, attraverso uno o piu'  descrittori,  della  prestazione  energetica degli edifici sono definite  dai  decreti  di cui all'articolo 4, comma 1, tenendo conto di:
 a) clima esterno e interno;
 b) caratteristiche termiche dell'edificio;
 c) impianto  di  riscaldamento  e  di  produzione  di acqua calda sanitaria;
 d) impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione;
 e) impianto di illuminazione;
 f) posizione ed orientamento degli edifici;
 g) sistemi solari passivi e protezione solare;
 h) ventilazione naturale;
 i) utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili,  di  sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.
 
 ALLEGATO C
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 
 ALLEGATO D
 
 PREDISPOSIZIONI  PER  L'INTEGRAZIONE  DI  IMPIANTI  SOLARI  TERMICI E FOTOVOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI E PER L'ALLACCIO ALLE RETI
 DI TELERISCALDAMENTO
 
 1. Al fine di assicurare l'integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture degli edifici si propongono i seguenti
 quattro gruppi di raccomandazioni:
 2.   Deve   essere  disponibile  una  superficie  della  copertura dell'edificio,   o  di  pertinenza  dell'edificio,  con  le  seguenti caratteristiche:
 a) orizzontale o esposta verso il quadrante Sud-Est Sud-Ovest per le pareti inclinate;
 b) dimensione   pari   al   25%   della   superficie   in  pianta dell'edificio;
 c) non  ombreggiata nei mesi piu' sfavoriti, gennaio  - dicembre, da  parti  dell'edificio  stesso  per  piu'  del 10% della superficie disponibile.
 3.  E'  opportuno  includere  un  vano tecnico dove possano essere ospitati  i  componenti  del  circuito primario degli impianti solare termico   e   i   dispositivi   di   condizionamento   della  potenza dell'impianto fotovoltaico e di connessione alla rete con le seguenti caratteristiche:
 a) volume di dimensione pari a 50 litri per ogni m² di superficie correttamente  orientata di cui al precedente punto 1 in modo tale da poter  ospitare  serbatoi  di accumulo dell'acqua calda sanitaria e i componenti del circuito primario e secondario;
 b) caratteristiche  idonee  ad  ospitare un quadro elettrico, e i dispositivi di interfaccia con la rete;
 c) accessibile per la manutenzione degli impianti.
 4.  E' necessario prevedere, per la realizzazione dei collegamenti dei  collettori  solari e dei moduli fotovoltaici al vano tecnico, un cavedio  di  sezione opportuna per poter alloggiare una conduttura di mandata  e  una  di ritorno all'impianto solare termico, due canaline (corrugati) per  alloggiare  i  collegamenti  elettrici  all'impianto fotovoltaico e il collegamento alla rete di terra.
 5.  E'  necessario  prevedere,  per  il collegamento dell'impianto solare  alle  singole  utenze,  opportuni  cavedi  o vani che possano contenere  la  linea  di  mandata  dell'acqua  calda  sanitaria  e un collegamento elettrico.
 6.  Per quanto riguarda, la predisposizione all'allaccio alle reti di  teleriscaldamento tale prescrizione risulta obbligatoria nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero  in  presenza  di  progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori.
 
 ALLEGATO E
 
 RELAZIONE  TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991,
 N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI
 CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
 
 Lo  schema  di  relazione  tecnica  proposto  nel seguito contiene le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti  da  parte  degli organismi pubblici competenti. Lo schema di relazione tecnica si riferisce all'applicazione integrale del decreto legislativo.  Nel  caso  di  applicazione  parziale  e/o  limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni le  informazione  e  i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 devono  essere  predisposti  in  modo  congruente  con  il livello di
 applicazione.
 
 1. INFORMAZIONI GENERALI
 Comune di                Provincia
 Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere)
 
 Sito  in  (specificare l'ubicazione o, in alternativa indicare che e'  da  edificare  nel  terreno  di  cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale).
 
 Concessione edilizia n.               del
 Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla  categoria  di  cui  all'articolo 3 del regolamento; per edifici costituiti  da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie)
 
 Numero delle unita' abitative
 
 Committente(i)
 
 Progettista(i) degli  impianti  termici  e dell'isolamento termico dell'edificio
 
 Direttore(i) degli  impianti  termici  e  dell'isolamento  termico dell'edificio
 
 [ ]  L'edificio  (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprieta'  pubblica  o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5,  comma  15,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,   n.  412  (utilizzo  delle  fonti  rinnovabili  di  energia) e dell'art. 10, comma 16, del decreto legislativo
 
 [ ]   L'edificio   (o   il  complesso  di  edifici) rientra  nella disciplina   articolo   4,   comma   1   (edilizia   sovvenzionata  e convenzionata,  edilizia  pubblica  e  privata) della legge 9 gennaio 1991, n. 10
 
 [ ]  L'edificio  rientra  nella  disciplina  articolo  4,  comma 2 (autorizzazioni,  concessioni  e  contributi  per la realizzazione di opere pubbliche) della legge 9 gennaio 1991, n. 10
 2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)
 
 Gli  elementi  tipologici  forniti, al solo scopo di sopportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:
 
 [ ]  Piante  di  ciascun  piano  degli  edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali
 
 [ ]  Prospetti  e  sezioni  degli  edifici  con  evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare
 
 [ ] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente   progettati  per  favorire  lo  sfruttamento  degli apporti solari
 3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'
 
 Gradi  giorno  (della  zona d'insediamento, determinati in base al regolamento) GG
 Temperatura  minima  di  progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti) °C
 4.  DATI  TECNICI  E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE
 
 Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che  | li delimitano (V)                                                | m³ --------------------------------------------------------------------- Superficie esterna che delimita il volume (S)                    | m² --------------------------------------------------------------------- Rapporto SV                                                      |l/m --------------------------------------------------------------------- Superficie utile dell'edificio                                   | m² --------------------------------------------------------------------- Valore di progetto della temperatura interna                     | °C --------------------------------------------------------------------- Valore di progetto dell'umidita' relativa interna                |  %
 5. DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMICO
 
 a) Descrizione impianto
 Tipologia
 Sistemi di generazione
 Sistemi di termoregolazione
 Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica
 Sistemi di distribuzione del vettore termico
 Sistemi di ventilazione forzata: tipologie
 Sistemi di accumulo termico: tipologie
 Sistemi   di   produzione  e  di  distribuzione  dell'acqua  calda sanitaria
 Durezza  dell'acqua  di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 350 kW gradi francesi
 
 b) Specifiche dei generatori di energia.
 Fluido termovettore.
 Valore nominale della potenza termica utile                  kW.
 Rendimento  termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) al 100% Pn.
 Valore di progetto                                             %
 Valore minimo prescritto dal regolamento       % (se necessario)
 Rendimento termico utile al 30% Pn
 Valore di progetto                                             %
 Valore minimo prescritto dal regolamento       % (se necessario)
 Combustibile utilizzato
 Per  gli  impianti  termici  con o senza produzione di acqua calda sanitaria,  che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse dai generatori  di  calore  convenzionali,  quali  ad  esempio:  macchine frigorifere,  pompe  di  calore,  gruppi  di cogenerazione di energia termica   ed  elettrica,  collettori  solari,  le  prestazioni  delle macchine  diverse  dai generatori di calore sono fornite indicando le caratteristiche    normalmente    utilizzate    per   le   specifiche apparecchiature,   applicando,   ove   esistenti,  le  vigenti  norme tecniche.
 
 c) Specifiche  relative  ai  sistemi di regolazione dell'impianto termico.
 Tipo di conduzione prevista ( ) continua con attenuazione notturna ( ) intermittente
 Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente.
 Descrizione sintetica delle funzioni
 Sistema  di  regolazione  climatica  in centrale termica (solo per impianti centralizzati).
 Centralina climatica
 Descrizione sintetica delle funzioni
 Numero  dei  livelli  di programmazione della temperatura nelle 24 ore
 Organi di attuazione
 Descrizione sintetica delle funzioni
 Regolatori climatici delle singole zone o unita' immobiliari.
 Numero di apparecchi Descrizione sintetica delle funzioni
 Numero  dei  livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore
 Dispositivi   per  la  regolazione  automatica  della  temperatura ambiente  nei  singoli  locali  o nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi
 Numero di apparecchi
 Descrizione sintetica dei dispositivi
 d) Dispositivi  per la contabilizzazione del calore nelle singole unita' immobiliari (solo per impianti centralizzati)
 Numero di apparecchi
 Descrizione sintetica del dispositivo
 e) Terminali di erogazione dell'energia termica
 Numero di apparecchi (quando applicabile)
 Tipo Potenza termica nominale (quando applicabile)
 f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
 Descrizione e caratteristiche principali
 (indicare con quale norma e' stato eseguito il dimensionamento)
 g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento)
 h) Altre   apparecchiature  e  sistemi  di  rilevante  importanza funzionale
 i) Schemi funzionali dell'impianto termico
 
 6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI
 
 a) Involucro edilizio e ricambi d'aria
 Caratteristiche termiche, idrometriche e di massa superficiale dei componenti opachi dell'involucro edilizio.
 Confronto  con  i  valori  limite  riportati  all'articolo  10 del decreto legislativo.
 Vedi allegati alla presente relazione
 Caratteristiche  termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio  Confronto con i valori limite riportati all'articolo 10 del decreto  legislativo  Classe di permeabilita' all'aria dei serramenti esterni
 Vedi allegati alla presente relazione
 Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli)
 Trasmittanza  termica  (K) degli  elementi  divisori tra alloggi o unita' immobiliari confinanti (distinguendo pareti verticali e solai)
 Confronto  con  il  valore  limite  riportato  all'articolo  1 del decreto legislativo
 Verifica termoigrometrica
 Vedi allegati alla presente relazione
 Numeri  di  ricambi d'aria (media nelle 24 ore)  - specificare per le diverse zone
 Portata  d'aria  di  ricambio  (G) solo  nei  casi di ventilazione meccanica controllata m3/h
 Portata   dell'aria   circolante   attraverso  apparecchiature  di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto) m3/h
 Rendimento  termico  delle  apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto)
 b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto
 Rendimento    di    produzione   (%) Rendimento   di   regolazione (%) Rendimento   di   distribuzione   (%) Rendimento   di   emissione (%) Rendimento globale
 c) Fabbisogno  annuo  di  energia primaria per la climatizzazione invernale
 Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria)
 Valore di progetto kWh/m2 ? anno
 Confronto  con  il  valore  limite  riportato  all'articolo 10 del decreto legislativo kWh/m2 ? anno
 d) Fabbisogno  energetico  normalizzato  per  la  climatizzazione invernale
 Valore di progetto kJ/m3GG
 e) Predisposizione  delle  opere  per  l'installazione  di  fonti rinnovabili
 Descrizione
 Vedi allegati alla presente relazione
 f) Impianti  solari  termici  per  la  produzione  di acqua calda sanitaria
 Descrizione,  caratteristiche  tecniche e percentuale di copertura del fabbisogno annuo
 
 7.  ELEMENTI  SPECIFICI  CHE  MOTIVANO  EVENTUALI  DEROGHE A NORME FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE
 
 Nei  casi  in  cui  la  normativa  vigente consente di derogare ad obblighi  generalmente  validi  (a  solo  titolo  di  esempio si cita l'obbligo  di  adozione di pannelli solari per la produzione di acqua calda  sanitaria  negli  edifici  pubblici),  in questa sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.
 
 8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (elenco indicativo)
 
 N.  piante  di  ciascun  piano  degli  edifici  con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.
 N.  prospetti  e  sezioni  degli  edifici  con  evidenziazione  di eventuali sistemi di protezione solare.
 N.  elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente   progettati  per  favorire  lo  sfruttamento  degli apporti solari.
 N. schemi funzionali dell'impianto termico contenenti gli elementi di  cui  all'analoga  voce del paragrafo 'Dati relativi agli impianti termici'.
 N.   tabelle   con  indicazione  delle  caratteristiche  termiche, termoigrometriche    e   massa   efficace   dei   componenti   opachi dell'involucro edilizio.
 N.  tabelle  con  indicazione  delle  caratteristiche termiche dei componenti  finestrati  dell'involucro  edilizio e loro permeabilita' all'aria.
 Altri eventuali allegati
 
 10. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
 
 Il  sottoscritto,  iscritto  a  (indicare  albo, ordine o collegio professionale    di    appartenenza,    nonche'   provincia,   numero dell'iscrizione) essendo   a   conoscenza   delle  sanzioni  previste dall'articolo  15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/911/CE
 dichiara
 sotto la propria personale responsabilita' che:
 a) il  progetto  relativo  alle opere di cui sopra e' rispondente alle  prescrizioni  contenute  del  decreto attuativo della direttiva 2002/91/CE;
 b) i  dati  e  le  informazioni contenuti nella relazione tecnica sono  conformi  a  quanto  contenuto  o  desumibile  dagli  elaborati progettuali.
 data
 Firma
 -----------------
 
 ALLEGATO F
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 
 ALLEGATO G
 
 ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
 
 Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto
 1. Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto   o   chiuso,   indipendentemente  dal  tipo  di  combustibile utilizzato.
 2. Per  N.C.  si intende "Non Controllabile", nel senso che per il singolo  aspetto  non  e'  possibile  effettuare  tutti  i  necessari riscontri  diretti  senza  ricorrere  ad  attrezzature  speciali  (ad esempio  per  verificare  l'assenza  di  ostruzioni  in un camino non rettilineo),  tuttavia le parti controllabili sono in regola e non si ha alcuna indicazione di anomalia nelle parti non controllabili.
 3. Nel  caso  di  installazione all'esterno al punto 2 deve essere barrata solo la scritta ES.
 4. Il  dato  relativo  al  tiraggio, espresso in Pa, e' necessario solo per generatori di calore di tipo B
 5. Nello  spazio  OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa  di ogni dato negativo riscontrato e gli interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.
 6. Nello  spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le  raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate  e  non  eliminate,  tali  comunque  da  non  arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il tecnico  indica  le  operazioni  necessarie  per  il ripristino delle normali   condizioni   di   funzionamento   dell'impianto  a  cui  il responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.
 7. Nello  spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato  carenze  tali  da  arrecare  un  immediato  pericolo  alle persone,  agli  animali  domestici  e  ai beni, dopo aver messo fuori servizio  l'apparecchio  e  diffidato  l'occupante  dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
 8. Tutte    le    note   riportate   negli   spazi   OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI;     PRESCRIZIONI     devono    essere    specificate dettagliatamente  (ad  esempio:  sottolineato  foro  di  ventilazione insufficiente, sottolineato foro di ventilazione esistente di 100 cm2 da portare a 160 cm2.
 Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al  punto  H, deve essere effettuato con la periodicita' stabilita al comma 3 dell'allegato L al presente decreto legislativo.
 
 ALLEGATO H
 
 VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI CALORE
 
 1) Generatori di calore ad acqua calda
 a) per  i generatori di calore installati a partire dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi  dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  e  successive  modifiche  per  caldaie della medesima  potenza  coerentemente  con  il tipo di caldaia installato: caldaie   standard,   caldaie   a   bassa  temperatura  e  caldaie  a condensazione.
 
 2) Generatori di calore ad aria calda
 a) per  i generatori di calore installati a partire dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto, non inferiore a tre punti percentuali  rispetto  al valore minimo del rendimento di combustione alla  potenza  nominale  indicato  all'allegato  E  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993, n. 412, e successive modifiche.
 
 ALLEGATO I
 (Articolo 11)
 REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
 
 1.  Nel  caso  di edifici di nuova costruzione e nei casi previsti dall'  articolo  3,  comma  2,  lettere  a) e  b), si procede in sede progettuale  alla  determinazione  del  fabbisogno  annuo  di energia primaria  per  la  climatizzazione invernale espresso in chilowattora per  metro quadrato di superficie utile dell'edificio (kWh/m2 anno) e alla  verifica  che  lo  stesso risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell'allegato C al presente decreto.
 2.  Nei  casi  di  ristrutturazione  o manutenzione straordinaria, previsti  all'articolo  3,  comma 2, lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6, 7, e 8.
 3. Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti  termici,  previsti  all'articolo  3,  comma  2, lettera c), numero  2,  si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno  annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1  al punto 1 dell'allegato C al presente decreto, aumentati del 50%. In alternativa, per i soli impianti di potenza inferiore a 100 kW, si puo' applicare quanto previsto al comma 4.
 4.  Nel  caso  di  sostituzione  di generatori di calore, prevista all'art.  3,  comma  2, lettera c), numero 3, si intendono rispettate tutte  le  disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia qualora coesistano le seguenti condizioni:
 a) i  nuovi generatori siano dotati della marcatura di rendimento energetico   pari   a  tre  o  quattro  stelle  cosi'  come  definito nell'allegato  II  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 novembre  1996, n. 660, e certificati conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;
 b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60°C;
 c) siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura  ambiente  nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche  di uso ed esposizioni uniformi, di cui al precedente comma 12;
 d) nel  caso  di  installazioni  di potenze nominali del focolare maggiori  o  uguali  a  35  kW,  siano installati nuovi generatori di potenza  nominale  del  focolare  non  superiore del 10% a quella dei generatori che vengono sostituiti.
 In  tutti  gli altri casi di sostituzione di generatori di' calore vale quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412  con l'integrazione del calcolo   del   fabbisogno   annuo   di   energia   primaria  per  la climatizzazione  invernale, espresso per metro quadrato di superficie utile  dell'edificio  (kWh/m2  anno),  conformemente  al  comma 1 del presente  allegato  e  la verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori  massimi riportati nella tabella 1 del punto 1 dell'allegato C al presente decreto.
 5.  Nei  casi  previsti al comma 1, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati ai commi 6, 7 e  8,  e  per  gli impianti termici e' assicurato un rendimento medio stagionale non inferiore al valore riportato al punto 5 dell'allegato C  al  presente  decreto,  il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria  puo'  essere  omesso,  attribuendo  all'edificio o porzione interessata il valore limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi  del  comma  1  citato. La medesima semplificazione puo' essere adottata  per  edifici  realizzati  con strutture verticali opache di trasmittanza  superiore  ai  limiti  stabiliti  al comma 6 fino ad un massimo  del  30%,  purche'  si  adottino contemporaneamente chiusure trasparenti  di  trasmittanza  inferiore  almeno  del 30% rispetto ai limiti stabiliti al comma 8.
 6.  Per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base   alla   destinazione  d'uso  all'articolo  3  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993, n. 412, ad eccezione della  categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture  opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume  riscaldato  verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato  nella  tabella  2  al  punto 2 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte   termico   non   dovesse   risultare  corretto  o  qualora  la progettazione  dell'involucro  edilizio non preveda la correzione dei ponti  termici,  i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto devono essere  rispettati  dalla trasmittanza termica media (parete corrente piu' ponte termico).
 Nel  caso  di  pareti  opache  verticali  esterne  in  cui fossero previste   aree   limitate   oggetto   di   riduzione   di   spessore (sottofinestre  e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti  nella  tabella  2  al  punto  2 dell'allegato C al presente decreto con riferimento alla superficie totale di calcolo.
 7.  Per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base  alla  destinazione  d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali  o  inclinate,  a  ponte termico corretto, delimitanti il volume  riscaldato  verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento.
 Qualora  il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la  progettazione  dell'involucro  edilizio non preveda la correzione dei  ponti  termici,  i  valori  limite  della  trasmittanza  termica riportati  nella  tabella  3  al  punto 3 dell'allegato C al presente decreto  devono  essere  rispettati  dalla trasmittanza termica media (parete   corrente   piu'  ponte  termico).  Nel  caso  di  strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con  quelli  in  tabella  3  al  punto  3 dell'allegato C al presente decreto sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno.
 8.  Per  tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base  alla  destinazione  d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8,   il   valore  massimo  della  trasmittanza  (U) delle  chiusure trasparenti,  comprensive  dell'infisso,  deve  rispettare  i  limiti riportati  nella  tabella 4a, con valore di trasmittanza centrale dei vetri  inferiore o uguale ai limiti riportati in tabella 4b, al punto 4 dell'allegato C al presente decreto.
 9.  Per  gli  edifici  della  categoria  E1 da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F il valore della trasmittanza (U) del divisorio verticale  tra  alloggi  o  unita' immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K.
 10.  Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base  alla  destinazione  d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8,   si   procede   alla  verifica  dell'assenza  di  condensazioni superficiali  e interstiziali delle pareti opache. Qualora non esista un  sistema  di  controllo  della  umidita'  relativa  interna, per i calcoli necessari, questa verra' assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 °C.
 11.  Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base  alla  destinazione  d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.5,  E.6  e  E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione  estiva  e  di contenere la temperatura interna degli ambienti, si procede a verificare:
 a) che  siano  presenti  elementi  di schermatura delle superfici vetrate, esterni o interni, fissi o mobili, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare, e che siano efficaci;
 b) che,  nelle  zone climatiche A,B,C e D, nelle localita' dove il valore  medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale Im,s, nel mese  di  massima  insolazione, sia maggiore o uguale a 250 W/m² , la massa  superficiale  Ms delle pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, cosi' come definita all'allegato A comma 17, sia superiore a  230  kg/m2.  Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei suddetti valori di massa superficiale delle pareti opache possono essere  raggiunti,  in  alternativa,  con  l'utilizzo di tecnologie e materiali  innovativi  che  permettano  di  contenere le oscillazioni della   temperatura   degli   ambienti   in  funzione  dell'andamento dell'irraggiamento  solare.  In  tal  caso  deve  essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le soluzioni tradizionali.
 12.  Per  tutti  gli  edifici  e  gli  impianti  termici  nuovi  o ristrutturati,  e'  prescritta  l'installazione di dispositivi per la regolazione  automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o  nelle  singole  zone  aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi  al  fine  di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.
 L'installazione  di  detti  dispositivi  e' aggiuntiva rispetto ai sistemi  di  regolazione  di  cui  all'art.  7, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto  Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione.
 13.  Nel  caso  di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o privati conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), e'   obbligatoria   la   predisposizione   delle  opere,  riguardanti l'involucro  dell'edificio  e  gli impianti, necessarie a favorire il collegamento  a reti di teleriscaldamento, ad impianti solari termici e  impianti  fotovoltaici  e  i  loro allacciamenti agli impianti dei singoli  utenti  e  alle  reti. Il campo di applicazione agli edifici esistenti   e   le  modalita'  di  predisposizione  dell'edificio  in relazione   alle   singole  tipologie  di  intervento  sono  indicati nell'allegato D.
 14.  Nel  caso  di  edifici  pubblici  o  ad uso pubblico di nuova costruzione  ricadenti  nelle  tipologie  elettivamente indicate, per l'applicazione  delle fonti rinnovabili ed assimilate, all'allegato D del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993,  e' obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.
 L'impianto  deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno  il  50%  del  consumo  annuo  di  energia  termica  richiesta dall'utenza  per  la produzione di acqua calda sanitaria. L'eventuale impossibilita'  tecnica  di  rispettare la presente disposizione deve essere  dettagliatamente  motivata  nella relazione tecnica di cui al comma 15.
 15.  Il  progettista  dovra'  inserire  i  calcoli  e le verifiche previste   dal   presente  allegato  nella  relazione  attestante  la rispondenza  alle  prescrizioni  per  il  contenimento del consumo di energia  degli  edifici  e  relativi  impianti termici, che, ai sensi dell'art.  28,  comma  1  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10, il proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in  doppia  copia,  insieme  alla  denuncia  dell'inizio  dei  lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
 Schemi  e  modalita'  di  riferimento  per  la  compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E. Ai fini della piu' estesa applicazione dell'art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa legge,  tale  relazione  progettuale  dovra' essere obbligatoriamente integrata  attraverso  attestazione  di  verifica  sulla applicazione della  norma  predetta  a  tal  fine  redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.
 16.  I  calcoli  e  le  verifiche di cui al presente allegato sono eseguiti  utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le  norme  tecniche  vigenti  in  materia,  emanate  dagli  organismi deputati  a  livello  nazionale  e comunitario, quali l'UNI e il CEN, nonche'   procedure   e   metodi  di  calcolo  emanate  da  organismi istituzionali  nazionali,  quali  le  universita',  il  CNR e l'ENEA. L'utilizzo  di  altri  metodi  e'  possibile, motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 15, purche' si dimostri che  i  risultati  conseguiti  risultino  pari  o  migliori  a quelli ottenibili   con   le   norme   tecniche   emesse   dagli   organismi precedentemente  detti.  Il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti hanno la facolta' di emanare,   secondo   le  rispettive  competenze,  proprie  istruzioni tecniche in materia.
 
 ALLEGATO L
 (Articolo 12)
 REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
 TERMICI
 
 1.   Le   operazioni   di   controllo  ed  eventuale  manutenzione dell'impianto  termico  devono  essere  eseguite  conformemente  alle istruzioni  tecniche  per  la  regolazione,  l'uso  e la manutenzione elaborate   dal   costruttore   dell'impianto.   Qualora   non  siano disponibili  tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione   degli  apparecchi  e  dei  dispositivi  facenti  parte dell'impianto  termico  devono  essere  eseguite  conformemente  alle istruzioni   tecniche   elaborate  dal  fabbricante  ai  sensi  della normativa vigente.
 Le  operazioni  di  controllo  e manutenzione delle restanti parti dell'impianto  termico  e  degli apparecchi e dispositivi per i quali non  siano  disponibili  le  istruzioni del fabbricante relative allo specifico  modello,  devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con  la  periodicita'  prevista  dalle  normative  UNI  e  CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
 In  mancanza  di  tali  indicazioni specifiche, i controlli di cui all'allegato  F  al  presente  decreto  per  gli  impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e all'allegato G per quelli  di  potenza  nominale  del  focolare inferiori a 35 kW devono essere  effettuati,  fermo  restando  quanto  stabilito al successivo comma  2  e  all'art.  11, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica   26  agosto  1993,  n.  412,  e  successive  modifiche  e integrazioni, almeno con le seguenti scadenze temporali:
 a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido  indipendentemente  dalla  potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
 b) ogni  due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al  punto  a),  di  potenza  nominale  del focolare inferiore a 35 kW dotati  di  generatore  di calore con una anzianita' di installazione superiore  a  otto  anni  e  per gli impianti dotati di generatore di calore  ad  acqua  calda  a focolare aperto installati all'interno di locali  abitati,  in  considerazione  del  maggior  sporcamento delle superfici  di  scambio dovuto ad un aria comburente che risente delle normali attivita' che sono svolte all'interno delle abitazioni;
 c) ogni  quattro  anni  per  tutti  gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW .
 2.   Al   termine  delle  operazioni  di  controllo  ed  eventuale manutenzione   dell'impianto,   l'operatore  provvede  a  redigere  e sottoscrivere  un  rapporto,  conformemente  all'art.  7, comma 2 del presente   decreto,  da  rilasciare  al  responsabile  dell'impianto. L'originale  del  rapporto  sara' da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
 Nel  caso  di  impianti  di  riscaldamento di potenza nominale del focolare  superiore  o  uguale  a  35  kW, il rapporto di controllo e manutenzione  dovra'  essere  redatto e sottoscritto conformemente al modello  di  cui  all'allegato F al presente decreto legislativo. Nel caso  di  impianti  di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore  a  35  kW,  il rapporto di controllo e manutenzione dovra' essere  redatto  e  sottoscritto  conformemente  al  modello  di  cui all'allegato  G  al  presente  decreto  legislativo.  Con la medesima procedura   potranno  essere  adottati  modelli  standard  per  altre tipologie di impianto.
 3.  In  occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui generatori   di  calore,  vanno  effettuate  anche  le  verifiche  di rendimento.  Gli  elementi  da  sottoporre  a  verifica  sono  quelli riportati  sul "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" di cui all'art. 11, comma 9, del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, aggiornati con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 17 marzo 2003 e successive modificazioni.
 Le  suddette  verifiche vanno comunque effettuate almeno una volta l'anno,  normalmente  all'inizio  del periodo di riscaldamento, per i generatori  di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicita' quadriennale per i generatori di calore con potenza  nominale  inferiore.  Per  le centrali termiche alimentate a combustibili liquidi o solidi ovvero dotate di generatore di calore o di  generatori  di  calore  con  potenza termica nominale complessiva maggiore  o  uguale  a  350  kW  e'  inoltre  prescritta  una seconda determinazione  del  solo  rendimento  di  combustione  da effettuare normalmente alla meta' del periodo di riscaldamento.
 4.   Il  rendimento  di  combustione,  rilevato  nel  corso  delle verifiche  di  cui  al precedente comma 3 e all'art. 11, comma 13 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, misurato alla massima potenza termica effettiva del   focolare   nelle   condizioni   di  normale  funzionamento,  in conformita'  alle  norme  tecniche  UNI,  deve  risultare conforme ai valori riportati nell' allegato H al presente decreto.
 5.  I  generatori  di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori  ai  limiti fissati all'allegato H al presente decreto, non riconducibili  a  tali  valori  mediante  operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.
 6.  I  generatori  di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori  a  quelli  indicati  al  punto  1), lettera a) e punto 2), lettera a) dell'allegato H al presente decreto, sono comunque esclusi dalla  conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed  h),  dell'art.  9,  comma  6  del decreto del Presidente della Repubblica  26  agosto  1993,  n.  412, e successive modifiche. 7. Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorita' competenti, nell'ambito  delle  proprie  competenze territoriali, in un quadro di azioni  che  promuova  la  tutela  degli interessi degli utenti e dei consumatori,   ivi   comprese   informazione,   sensibilizzazione  ed assistenza  all'utenza,  effettuano  gli  accertamenti e le ispezioni necessarie  all'osservanza  delle  norme relative al contenimento dei consumi  di  energia  nell'esercizio  e  manutenzione  degli impianti termici . I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici devono  essere  allegati  al  libretto  di  centrale o al libretto di impianto  di  cui  all'art.  11,  comma 9, del decreto del Presidente della  Repubblica  26  agosto  1993,  n. 412, e successive modifiche, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.
 8.  In caso di affidamento ad organismi esterni delle attivita' di cui  al  comma  7 del presente allegato, le amministrazioni pubbliche affidatarie   dovranno   stipulare   con   detti  organismi  apposite convenzioni,  previo  accertamento  che  gli  stessi  soddisfino, con riferimento  alla specifica attivita' prevista, i requisiti minimi di cui  all'allegato  I  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  e successive modifiche. Requisito essenziale degli  organismi esterni e' la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.
 9.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano e le autorita'   competenti,  eventualmente  attraverso  gli  enti  e  gli organismi  da  esse delegati, provvedono ai compiti di cui al comma 7 del  presente  allegato, accertano la rispondenza alle norme di legge degli  impianti  termici  presenti  nel  territorio  di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalita' per l'acquisizione dei  dati  necessari  alla  costituzione  di  un  sistema informativo relativo  agli impianti termici. Tra gli elementi informativi e' resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici  o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o dei proprietari  degli  stessi,  con  le  modalita'  ed  entro  i termini stabiliti   dal   predetto   provvedimento,  apposita  dichiarazione, conforme  al  rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello  di  cui all'allegato F al presente decreto, per gli impianti di  potenza  nominale  del  focolare  maggiori o uguali a 35 kW, e al rapporto  di  controllo  e manutenzione redatto secondo il modello di cui  all'allegato  G al presente decreto, per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
 10.  La  dichiarazione  di  cui al comma precedente deve pervenire all'amministrazione  competente o all'organismo incaricato con timbro e  firma  del  terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di  responsabilita',  attestante il rispetto delle norme del presente regolamento,  con  particolare  riferimento  ai risultati dell'ultima delle  verifiche  periodiche di cui al comma 3 del presente allegato. La  trasmissione  della  suddetta  dichiarazione avviene con scadenze temporali  correlate  ai  termini  previsti  allo  stesso comma 3 del presente allegato.
 11.   L'amministrazione   competente   o   l'organismo  incaricato provvedono  all'accertamento  di  tutte le dichiarazioni pervenute e, qualora  ne  rilevino  la  necessita', ad attivarsi presso gli utenti finali  affinche'  questi  ultimi  procedano  agli adeguamenti che si rendono  necessari.  I  medesimi  soggetti  provvedono annualmente ad ispezioni  da  effettuarsi  presso  gli  utenti  finali  ai  fini del riscontro  del  rispondenza  alle  norme di legge e della veridicita' delle  dichiarazioni  trasmesse  per  almeno  il  5%  degli  impianti presenti  nel  territorio  di  competenza, privilegiando quelli per i quali  non  sia  pervenuta alcuna dichiarazione. Nel condurre la fase ispettiva  presso  gli  utenti  finali l'amministrazione competente o l'organismo   incaricato   pongono  attenzione  ai  casi  in  cui  si evidenzino situazioni di non conformita' alle norme vigenti e possono programmare  le  ispezioni  a  campione dando priorita' agli impianti piu'  vecchi  o  per  i  quali  si  abbia una indicazione di maggiore criticita', avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.
 12.  Entro  il  31 dicembre 2007 le amministrazioni competenti, se diverse  dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, o  gli  organismi  incaricati  di  cui  sopra  inviano alla regione o provincia    autonoma    di   appartenenza,   una   relazione   sulle caratteristiche  e  sullo  stato  di  efficienza e manutenzione degli impianti   termici   nel   territorio   di  propria  competenza,  con particolare  riferimento  alle  risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo   biennio.  La  relazione  e'  aggiornata  con  frequenza biennale.
 13.  Le  attivita'  di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali  ai  sensi  dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.10,  prima  della  data  di entrata in vigore del presente decreto, conservano  la  loro  validita' e possono essere portate a compimento secondo  la  normativa  preesistente  per  un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore.
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