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| Gazzetta n. 222 del 2005-09-23 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195 |  | Attuazione   della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del  pubblico all'informazione ambientale. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  direttiva  2003/4/  CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  28  gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico all'informazione  ambientale,  che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
 Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
 Visto  il  decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione  della  direttiva  90/313/CEE,  concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente;
 Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,   e   successive   modificazioni,  recante  regolamento  per  la disciplina  delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto   di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Vista  la  legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 giugno 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 
 Finalita'
 
 1.  Il  presente  decreto,  nello  stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e' volto a:
 a) garantire  il  diritto  d'accesso  all'informazione ambientale detenuta   dalle  autorita'  pubbliche  e  stabilire  i  termini,  le condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio;
 b) garantire,   ai   fini   della  piu'  ampia  trasparenza,  che l'informazione  ambientale  sia  sistematicamente  e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di  telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente  consultabili,  promuovendo  a  tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Nella   Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  del
 13 ottobre  2005,  si  procedera'  alla ripubblicazione del
 testo  del  presente  decreto  legislativo, corredato delle
 relative   note,   ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del
 regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
 disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
 emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
 sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 14 marzo 1986, n. 217.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
 a) «informazione  ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in  forma  scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
 1)   lo  stato  degli  elementi  dell'ambiente,  quali  l'aria, l'atmosfera,  l'acqua,  il  suolo,  il  territorio,  i siti naturali, compresi  gli  igrotopi,  le  zone  costiere  e marine, la diversita' biologica  ed  i  suoi  elementi  costitutivi, compresi gli organismi geneticamente  modificati,  e,  inoltre,  le  interazioni  tra questi elementi;
 2)   fattori  quali  le  sostanze,  l'energia,  il  rumore,  le radiazioni  od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi  ed  altri  rilasci  nell'ambiente,  che  incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
 3)  le  misure,  anche  amministrative,  quali le politiche, le disposizioni   legislative,   i   piani,  i  programmi,  gli  accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche' le  attivita'  che  incidono  o possono incidere sugli elementi e sui fattori  dell'ambiente  di  cui  ai  numeri 1) e 2), e le misure o le attivita' finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
 5)  le  analisi  costi-benefici  ed  altre  analisi  ed ipotesi economiche,  usate  nell'ambito delle misure e delle attivita' di cui al numero 3);
 6)  lo  stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione  della  catena  alimentare,  le  condizioni della vita umana,  il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto  influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al  punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
 b) «autorita'  pubblica»:  le  amministrazioni pubbliche statali, regionali,  locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o giuridica  che  svolga  funzioni  pubbliche  connesse  alle tematiche ambientali   o   eserciti  responsabilita'  amministrative  sotto  il controllo di un organismo pubblico;
 c) «informazione     detenuta    da    un'autorita'    pubblica»: l'informazione  ambientale  in  possesso di una autorita' pubblica in quanto  dalla  stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;
 d) «richiedente»:   la   persona   fisica  o  l'ente  che  chiede l'informazione ambientale;
 e) «pubblico»:  una  o  piu'  persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni,  le  organizzazioni  o  gruppi  di  persone  fisiche  o giuridiche.
 |  | Art. 3. 
 Accesso all'informazione ambientale su richiesta
 
 1.  L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del  presente  decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne  faccia  richiesta,  senza  che questi debba dichiarare il proprio interesse.
 2.  Fatto  salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine   eventualmente   specificato  dal  richiedente,  l'autorita' pubblica   mette   a   disposizione  del  richiedente  l'informazione ambientale  quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data  del  ricevimento  della  richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa  data  nel  caso  in  cui  l'entita'  e  la complessita' della richiesta  sono  tali  da  non  consentire  di  soddisfarla  entro il predetto  termine  di  30  giorni.  In  tale  ultimo caso l'autorita' pubblica  informa  tempestivamente  e,  comunque,  entro  il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.
 3.  Nel  caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera eccessivamente   generica   l'autorita'  pubblica  puo'  chiedere  al richiedente,  al  piu' presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del  ricevimento  della  richiesta  stessa,  di specificare i dati da mettere  a  disposizione,  prestandogli,  a  tale  scopo,  la propria collaborazione,   anche   attraverso  la  fornitura  di  informazioni sull'uso  dei  cataloghi  pubblici  di  cui  all'articolo 4, comma 1, ovvero  puo',  se  lo  ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).
 4.  Nel  caso  in cui l'informazione ambientale e' richiesta in una forma  o  in  un  formato  specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti,  l'autorita'  pubblica  la  mette  a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:
 a) l'informazione  e' gia' disponibile al pubblico in altra forma o  formato,  a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente;
 b) e'  ragionevole  per l'autorita' pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.
 5.  Nei  casi  di  cui  al  comma  4,  lettere a) e b), l'autorita' pubblica    comunica    al   richiedente   i   motivi   del   rifiuto dell'informazione  nella  forma  o  nel  formato  richiesti  entro il termine  di  30  giorni  dalla  data  del ricevimento della richiesta stessa.
 6.  Nel  caso  di  richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo  2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorita' pubblica indica  al  richiedente,  se  da questi espressamente richiesto, dove possono  essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento  di  misurazione,  ivi  compresi  i metodi d'analisi, di prelievo  di  campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere  l'informazione  ovvero  fa  riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.
 7. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in  forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili  tramite  reti  di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.
 |  | Art. 4. 
 Cataloghi e punti d'informazione
 
 1.  Al  fine  di  fornire  al  pubblico  tutte  le notizie utili al reperimento  dell'informazione  ambientale, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, l'autorita' pubblica istituisce  e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione  ambientale  contenenti  l'elenco  delle  tipologie dell'informazione  ambientale  detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico gia' esistenti.
 2.  L'autorita'  pubblica  puo' evidenziare nei cataloghi di cui al comma  1  le  informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 5.
 3. L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto  di  accesso  alle  informazioni  ambientali disciplinato dal presente decreto.
 |  | Art. 5. 
 Casi di esclusione del diritto di accesso
 
 1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:
 a) l'informazione   richiesta   non  e'  detenuta  dall'autorita' pubblica  alla quale e' rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorita'    pubblica,   se   conosce   quale   autorita'   detiene l'informazione,  trasmette  rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne  informa  il  richiedente  ovvero  comunica  allo stesso quale sia l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere l'informazione richiesta;
 b) la  richiesta  e'  manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalita' di cui all'articolo 1;
 c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
 d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorita' pubblica informa il  richiedente  circa l'autorita' che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sara' disponibile;
 e) la  richiesta  riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
 2.  L'accesso  all'informazione  ambientale  e'  negato  quando  la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
 a) alla  riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita' pubbliche,  secondo  quanto  stabilito  dalle disposizioni vigenti in materia;
 b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
 c) allo   svolgimento   di   procedimenti   giudiziari   o   alla possibilita'  per  l'autorita'  pubblica  di  svolgere  indagini  per l'accertamento di illeciti;
 d) alla    riservatezza    delle   informazioni   commerciali   o industriali,  secondo  quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia,  per  la  tutela  di  un  legittimo  interesse  economico  e pubblico,  ivi  compresa  la  riservatezza  statistica  ed il segreto fiscale,  nonche'  ai  diritti  di  proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
 e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
 f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione  al  pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 g) agli  interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua  volonta'  le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge,  a  meno  che  la  persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
 h) alla  tutela  dell'ambiente  e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
 3.  L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo  restrittivo,  effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso,   una   valutazione   ponderata   fra  l'interesse  pubblico all'informazione  ambientale  e  l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
 4.  Nei  casi  di  cui  al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta  di  accesso  non  puo'  essere  respinta  qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
 5.  Nei  casi  di  cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorita'  pubblica  dispone  un  accesso  parziale,  a  favore del richiedente,   qualora   sia  possibile  espungere  dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.
 6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in parte, l'autorita' pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se   richiesto,   in   via  informatica,  entro  i  termini  previsti all'articolo   3,  comma  2,  precisando  i  motivi  del  rifiuto  ed informando   il  richiedente  della  procedura  di  riesame  prevista all'articolo 7.
 |  | Art. 6. 
 T a r i f f e
 
 1.  L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame presso il  detentore  dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,  relativamente al rilascio di copie.
 2.  Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorita' pubblica puo',   in   casi   specifici,  applicare  una  tariffa  per  rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base  del  costo  effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e' adeguatamente   informato   sulla   entita'  della  tariffa  e  sulle circostanze nelle quali puo' essere applicata.
 3.  Nei  casi  in  cui  l'autorita'  pubblica  mette a disposizione l'informazione  ambientale  a  titolo  commerciale  e  l'esigenza  di garantire  la  continuazione  della  raccolta  e  della pubblicazione dell'informazione   l'impone,   puo'   essere  prevista  una  tariffa calcolata  sulla  base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata e pubblica.
 |  | Art. 7. 
 Tutela del diritto di accesso
 
 1.  Contro le determinazioni dell'autorita' pubblica concernenti il diritto  di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui  all'articolo  3, comma 2, il richiedente puo' presentare ricorso in  sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5,  5-bis  e  6  della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero puo' chiedere   il  riesame  delle  suddette  determinazioni,  secondo  la procedura  stabilita  all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di  atti  delle  amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla  Commissione  per  l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge  n.  241  del  1990,  nel  caso  di  atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
 |  | Art. 8. 
 Diffusione dell'informazione ambientale
 
 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorita' pubblica rende  disponibile  l'informazione  ambientale  detenuta rilevante ai fini   delle   proprie   attivita'   istituzionali  avvalendosi,  ove disponibili,  delle  tecnologie  di  telecomunicazione  informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, l'autorita' pubblica stabilisce,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente  decreto,  un  piano  per  rendere l'informazione ambientale progressivamente  disponibile  in banche dati elettroniche facilmente accessibili  al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.
 3.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle  banche  dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
 a) i   testi   di   trattati,   di   convenzioni   e  di  accordi internazionali,  atti  legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
 b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
 c) le  relazioni  sullo  stato d'attuazione degli elementi di cui alle  lettere  a)  e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;
 d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1,  comma  6,  della  legge  8 luglio  1986,  n.  349,  e  successive modificazioni,  e  le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;
 e) i  dati  o  le  sintesi  di  dati ricavati dal monitoraggio di attivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente;
 f) le  autorizzazioni  e  i  pareri  rilasciati  dalle competenti autorita'  in  applicazione  delle  norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al  luogo  in  cui puo' essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;
 g) gli  studi  sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  a),  ovvero  il  riferimento  al luogo in cui l'informazione ambientale puo' essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.
 4.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  3, l'informazione ambientale  puo'  essere  resa  disponibile  creando  collegamenti  a sistemi  informativi  e  a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre  autorita'  pubbliche,  da  rendere  facilmente  accessibili al pubblico.
 5.  In  caso  di  minaccia  imminente  per  la  salute  umana e per l'ambiente,  causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali, le autorita' pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attivita' di protezione  civile  previste  dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive  modificazioni,  e  dalle  altre  disposizioni in materia, diffondono  senza  indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
 6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 non si applicano all'informazione  raccolta  dall'autorita'  pubblica  precedentemente alla  data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia gia' disponibile in forma elettronica.
 |  | Art. 9. 
 Qualita' dell'informazione ambientale
 
 1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio garantisce,  se  possibile,  che  l'informazione  ambientale detenuta dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
 2.  Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  elabora,  se  necessario, apposite  specifiche  tecniche  da  approvare con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.
 |  | Art. 10. 
 Relazioni
 
 1.  A  decorrere  dall'anno  2005  e  fino  all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio i dati degli archivi automatizzati   previsti  agli  articoli 11  e  12  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992, n. 352, relativi alle richieste   d'accesso   all'informazione   ambientale,   nonche'  una relazione  sugli  adempimenti  posti  in  essere  in applicazione del presente decreto.
 2.  Entro  il  14 febbraio  2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalita' definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.
 3.  Entro  il  14 agosto  2009  il  Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione  europea.  Detta  relazione  e', altresi', presentata dal Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.
 4.  La  relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1,  comma  6,  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata dal Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio con modalita' atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.
 |  | Art. 11. 
 Aspetti  organizzativi  e  procedimentali  delle regioni e degli enti
 locali
 
 1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi  e  procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali  debbono  definire  per l'attuazione del presente decreto sono individuati  sulla  base  di  accordi,  da  raggiungere  in  sede  di Conferenza  unificata  ai  sensi  della  legge 5 giugno 2003, n. 131, entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
 a) le modalita' di coordinamento tra le Autorita' pubbliche;
 b) i  livelli  minimi  omogenei  di  informazione  al pubblico in applicazione  dell'articolo  5,  comma 4, in coerenza con le norme in materia  di  protezione  di  dati  personali  e  nel  rispetto  della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;
 c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo 5;
 d) le   modalita'   di   produzione   della   relazione   annuale sull'applicazione del presente decreto.
 |  | Art. 12. 
 Norme finanziarie e abrogazioni
 
 1.  Entro  6  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto  le  autorita'  pubbliche  si  adeguano alle disposizioni del presente decreto.
 2.   Le   autorita'   pubbliche   provvedono  all'attuazione  delle disposizioni  di cui agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui  al  comma 1 nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando  a  tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 3.  In  ogni  caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
 4. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri ;
 La Malfa, Ministro per le politiche
 comunitarie ;
 Matteoli,  Ministro dell'ambiente e
 della tutela del territorio ;
 Fini, Ministro degli affari esteri ;
 Castelli, Ministro della giustizia ;
 Siniscalco,  Ministro dell'economia
 e delle finanze ;
 Baccini,  Ministro  per la funzione
 pubblica ;
 La Loggia,  Ministro per gli affari
 regionali ;
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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