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| Gazzetta n. 222 del 2005-09-23 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 194 |  | Attuazione  della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  direttiva  2002/49/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   del  25 giugno  2002,  relativa  alla  determinazione  e gestione del rumore ambientale;
 Vista  la  legge  Comunitaria  del 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni    per    l'adeguamento    degli    obblighi   derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (Legge comunitaria 2003);
 Vista  la  legge  26 ottobre  1995,  n.  447,  recante legge quadro sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni,  concernente  la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
 Visto  il  decreto  legislativo  del  18 febbraio  2005,  n. 59, di attuazione  della  direttiva  96/61/CE,  relativa  alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
 Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 
 Finalita' e campo di applicazione
 
 1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti  nocivi  dell'esposizione  al  rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:
 a) l'elaborazione   della   mappatura   acustica  e  delle  mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3;
 b) l'elaborazione  e  l'adozione  dei  piani  di  azione  di  cui all'articolo 4,  volti  ad  evitare  e a ridurre il rumore ambientale laddove  necessario,  in particolare, quando i livelli di esposizione possono  avere effetti nocivi per la salute umana, nonche' ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
 c) assicurare  l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
 2.  Il  presente  decreto  non  si applica al rumore generato dalla persona  esposta, dalle attivita' domestiche, proprie o del vicinato, ne'  al  rumore  sul  posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita' lavorativa  o  a  bordo  dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita' militari svolte nelle zone militari.
 3.  Laddove  non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano  le  disposizioni  della  legge  26 ottobre 1995, n. 447, e successive  modificazioni, nonche' la normativa vigente in materia di tutela    dell'ambiente    esterno    e    dell'ambiente    abitativo dall'inquinamento  acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447 del 1995.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Nella   Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  del
 13 ottobre  2005  si  procedera'  alla  ripubblicazione del
 testo  del  presente  decreto  legislativo, corredato delle
 relative   note,   ai   sensi  dell'art.  8,  comma 3,  del
 regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
 disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
 emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
 sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 14 marzo 1986, n. 217.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) «agglomerato»:   area  urbana,  individuata  dalla  regione  o provincia  autonoma  competente,  costituita  da  uno  o  piu' centri abitati  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
 b) «aeroporto  principale»: un aeroporto civile o militare aperto al  traffico  civile  in  cui  si  svolgono  piu' di 50.000 movimenti all'anno,  intendendosi  per  movimento un'operazione di decollo o di atterraggio.   Sono  esclusi  i  movimenti  a  fini  addestrativi  su aeromobili  definiti  leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;
 c) «asse  ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni;
 d) «asse  stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno piu' di 3.000.000 di veicoli;
 e) «descrittore  acustico»:  la  grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;
 f) «determinazione»:  qualsiasi  metodo  per  calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi effetti nocivi;
 g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;
 h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e  di  simulazioni,  il  rumore risulta sgradevole a una comunita' di persone;
 i) «Lden  (livello  giorno-sera-notte)»:  il descrittore acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1;
 l) «Lday  (livello  giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;
 m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;
 n) «Lnight  (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;
 o) «mappatura  acustica»:  la rappresentazione di dati relativi a una  situazione  di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad  una  determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che  indichi  il  superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero  di  persone  esposte  in  una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;
 p) «mappa   acustica  strategica»:  una  mappa  finalizzata  alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa  di  varie  sorgenti  di  rumore  ovvero  alla  definizione  di previsioni generali per tale zona;
 q) «piani  di  azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
 r) «pianificazione   acustica»:  il  controllo  dell'inquinamento acustico  futuro  mediante  attivita'  di  programmazione,  quali  la classificazione    acustica   e   la   pianificazione   territoriale, l'ingegneria  dei  sistemi  per  il  traffico,  la pianificazione dei trasporti,   l'attenuazione   del   rumore   mediante   tecniche   di insonorizzazione   ed  il  controllo  dell'emissione  acustica  delle sorgenti;
 s) «pubblico»:  una  o  piu'  persone  fisiche  o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;
 t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno  prodotti dalle attivita' umane, compreso il rumore emesso da mezzi  di  trasporto,  dovuto  al  traffico  veicolare,  al  traffico ferroviario,  al  traffico  aereo  e proveniente da siti di attivita' industriali;
 u) «relazione  dose-effetto»:  la  relazione  fra il valore di un descrittore acustico e l'entita' di un effetto nocivo;
 v) «siti  di  attivita' industriale»: aree classificate V o VI ai sensi  delle norme vigenti in cui sono presenti attivita' industriali quali   quelle   definite  nell'allegato  1  al  decreto  legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di Lday  e Levening il cui superamento induce le autorita' competenti ad esaminare  o  applicare  provvedimenti  di attenuazione del rumore; i valori  limite  possono  variare a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente  circostante  e  del  diverso  uso del territorio; essi possono  anche  variare  riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel  caso  in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso dell'ambiente circostante;
 aa) «zona  silenziosa  di  un  agglomerato»:  una zona delimitata dall'autorita'   comunale  nella  quale  Lden,  o  altro  descrittore acustico  appropriato  relativo  a  qualsiasi  sorgente non superi un determinato valore limite;
 bb) «zona   silenziosa   esterna   agli  agglomerati»:  una  zona delimitata  dalla  competente  autorita'  che  non risente del rumore prodotto  da  infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da attivita' ricreative.
 |  | Art. 3. 
 Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche
 
 1. Entro il 30 giugno 2007:
 a) l'autorita'   individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma  elabora  e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente  le  mappe  acustiche  strategiche,  nonche' i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;
 b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  di trasporto  o  delle  relative  infrastrutture elaborano e trasmettono alla  regione  o  alla  provincia  autonoma  competente  la mappatura acustica,   nonche'  i  dati  di  cui  all'allegato  6,  riferiti  al precedente  anno  solare,  degli  assi  stradali  principali  su  cui transitano   piu'  di  6.000.000  di  veicoli  all'anno,  degli  assi ferroviari  principali  su  cui  transitano  piu'  di 60.000 convogli all'anno  e  degli  aeroporti  principali. Nel caso di infrastrutture principali  che  interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono la  mappatura  acustica  ed  i  dati di cui all'allegato 6 relativi a dette  infrastrutture  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
 2.  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a),  la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche' i dati  di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorita' individuata al comma 1, lettera a).
 3. Entro il 30 giugno 2012:
 a) l'autorita'   individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma  elabora  e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente  le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
 b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  di trasporto  o  delle  relative  infrastrutture elaborano e trasmettono alla  regione  o  alla  provincia  autonoma  competente  la mappatura acustica,   nonche'  i  dati  di  cui  all'allegato  6,  riferiti  al precedente  anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali. Nel  caso  di  infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli  stessi  enti  trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato   6   relativi   a  dette  infrastrutture  al  Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  ed  alle  regioni o province autonome competenti.
 4.  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a),  la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche' i dati  di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
 5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi  1  e  3  sono  elaborate  in  conformita'  ai requisiti minimi stabiliti  all'allegato  4,  nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con  i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita  la  Conferenza  unificata,  da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
 6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi  1  e  3  sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima elaborazione.
 7.  La  regione  o  la  provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture  principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente  e  dalla  tutela  del territorio verifica che le mappe acustiche  strategiche  e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
 8.  Nelle  zone  che  confinano  con altri Stati membri dell'Unione europea  il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, avvalendosi   delle  dotazioni  umane  e  strumentali  disponibili  a legislazione  vigente,  coopera  con le autorita' competenti di detti Stati  ai  fini  della  mappa  acustica strategica di cui al presente articolo.
 9.  All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie   disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  | Art. 4. 
 Piani d'azione
 
 1. Entro il 18 luglio 2008:
 a) l'autorita'   individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma,   tenuto   conto   dei   risultati  delle  mappe  acustiche strategiche  di  cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od  alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di  cui  all'allegato  6  per  gli  agglomerati  con  piu' di 250.000 abitanti;
 b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  dei  servizi  pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della   mappatura   acustica   di  cui  all'articolo 3,  elaborano  e trasmettono  alla  regione  od  alla  provincia autonoma competente i piani  di  azione  e  le  sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali  principali  su  cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno,  per  gli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di  60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di  infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti  trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi  a  dette  infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
 2.  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a),  i  piani  d'azione  previsti  al comma 1, lettera b), nonche' le sintesi  di  cui  all'allegato 6,  sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorita' individuata al comma 1 lettera a).
 3. Entro il 18 luglio 2013:
 a) l'autorita'   individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma,   tenuto   conto   dei   risultati  delle  mappe  acustiche strategiche  di  cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od  alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;
 b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  dei  servizi  pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della  mappatura  acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono alla  regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e  le  sintesi  di  cui  all'allegato  6,  per  gli  assi  stradali e ferroviari  principali.  Nel  caso  di  infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
 4.  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a),  i  piani  d'azione  previsti  al comma 3, lettera b), nonche' le sintesi  di  cui  all'allegato 6,  sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
 5.  I  piani  d'azione  previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformita'  ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonche' ai criteri  stabiliti  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di  concerto con i Ministeri della salute e delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
 6. L'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente  e  le  societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani  d'azione  di  cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni  qualvolta  necessario  e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
 7.  La  regione  o  la  provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture  principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente  e  dalla  tutela  del  territorio verifica che i piani d'azione  di  cui  ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
 8.  I  piani  d'azione  previsti  ai  commi  1  e  3  recepiscono e aggiornano  i  piani  di  contenimento  e  di abbattimento del rumore prodotto  per  lo  svolgimento  dei  servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di  intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi  degli  articoli 3,  comma  1,  lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
 9.  Restano  ferme  le  disposizioni  relative  alle  modalita', ai criteri  ed  ai  termini  per  l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti  dalla  legge  n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
 10.  Nelle  zone  che  confinano con altri Stati membri dell'Unione europea  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio coopera  con  le  autorita'  competenti  di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
 11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie   disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  | Art. 5. 
 Descrittori acustici e loro applicazione
 
 1.  Ai  fini  dell'elaborazione  e  della revisione della mappatura acustica  e  delle  mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 sono  utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo quanto stabilito all'allegato 1.
 2.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,  su  proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  di  concerto  con  il  Ministro della salute, sentita la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi dell'articolo 3  della  legge  n.  447  del  1995,  i  criteri  e gli algoritmi   per   la   conversione   dei   valori   limite   previsti all'articolo 2  della stessa legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.
 3.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, l'autorita' individuata dalla  regione  o provincia autonoma e le societa' e gli enti gestori di  servizi  pubblici  di  trasporto  o delle relative infrastrutture possono  utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti dalle  norme  vigenti,  convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight, sulla  base  dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2, purche' detti dati non risalgano a piu' di tre anni.
 4.  Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i  descrittori  acustici  ed  i relativi valori limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.
 5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  | Art. 6. 
 Metodi di determinazione
 
 1.  I  valori  dei  descrittori  acustici  Lden  e  Lnight  di  cui all'articolo 5,  comma  1,  e  gli  effetti  nocivi dell'inquinamento acustico  sono  stabiliti  secondo  i  metodi  di determinazione e le relazioni  dose-effetto  definiti  rispettivamente  all'allegato 2 ed all'allegato  3, nonche' sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con  i  Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita  la  Conferenza  unificata,  da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
 |  | Art. 7. 
 Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e
 della tutela del territorio
 
 1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio comunica alla Commissione:
 a) entro  il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro  il  30  giugno, gli assi stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su  cui  transitano  piu'  di 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;
 b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, gli  altri  agglomerati  e  gli  altri  assi  stradali  e  ferroviari principali;
 c) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e  6,  i  dati  relativi  alle  mappe  acustiche  strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
 d) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i  criteri  adottati  per  individuare  le  misure previste nei piani stessi;
 e) entro  il  31 dicembre  2005,  informazioni sui valori limite, espressi  in  Lden  e  Lnight,  in  vigore per il rumore del traffico veicolare,  ferroviario  ed  aereo  in  prossimita'  degli aeroporti, nonche' i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attivita' industriali.
 2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma  competente  e  le  societa'  e  gli enti gestori di servizi pubblici  di trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto di competenza,  comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
 a) entro  il  30 settembre  2005  e,  successivamente ogni cinque anni, entro il 31 maggio, i dati di cui al comma 1, lettera a);
 b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, i dati di cui al comma 1, lettera b);
 c) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e  6,  i  dati  relativi  alle  mappe  acustiche  strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
 d) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i  criteri  adottati  per  individuare  le  misure previste nei piani stessi.
 |  | Art. 8. 
 Informazione e consultazione del pubblico
 
 1.  L'informazione  relativa  alla  mappatura acustica e alle mappe acustiche  strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui  all'articolo 4  e'  resa  accessibile dall'autorita' pubblica in conformita'  alle  disposizioni  del  decreto legislativo 24 febbraio 1997,  n.  39,  e  successive  modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie   di  telecomunicazione  informatica  e  delle  tecnologie elettroniche disponibili.
 2.  I  soggetti  che,  ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo  di  elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico,  le  modalita' con le quali il pubblico puo' consultare gli stessi    piani;   entro   quarantacinque   giorni   dalla   predetta comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni, pareri e memorie in  forma  scritta  dei  quali  i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
 3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo   stesso   comma   2   disciplinano   ulteriori   modalita'   di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.
 |  | Art. 9. 
 Modifica degli allegati
 
 1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio,   di  concerto  con  i  Ministri  della  salute  e  delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono modificati gli allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni   adottate   a  livello  comunitario  o  a  sopravvenute conoscenze tecniche.
 |  | Art. 10. 
 Armonizzazione della normativa
 
 1.  Ai  fini  dell'adozione  dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  e'  istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.
 2.  All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie,  umane  e strumentali disponibili  a legislazione vigente. La partecipazione alle attivita' del  comitato  non  da'  luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennita' o rimborso spese.
 3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di concerto con le amministrazioni competenti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in   vigore   del  presente  decreto,  sono  apportate  le  modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa  vigente  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  esterno e dell'ambiente  abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
 4.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma 1,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, sentita  la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  apportate  le modifiche  necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto  la  normativa  vigente  in  materia  di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.
 |  | Art. 11. 
 Sanzioni
 
 1.  Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o  delle  relative  infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui  agli  articoli 3,  commi  1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
 2.  Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o  delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli  articoli 3,  comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 2.000 a euro 12.000.
 3.  Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o  delle  relative  infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui   all'articolo 7,   comma   2,   sono   soggetti   alla  sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 5.000 a euro 30.000.
 4.   All'irrogazione   delle   sanzioni  amministrative  pecuniarie previste  dal  presente  articolo  provvede la regione o la provincia autonoma   competente,   ad   eccezione  delle  ipotesi  relative  ad infrastrutture  principali  che  interessano  piu' regioni nonche' di quelle  previste  al  comma  3  per  le  quali  provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 5.  Per  quanto  non espressamente previsto dal presente decreto si applicano  le  disposizioni  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri ;
 La Malfa, Ministro per le politiche
 comunitarie ;
 Matteoli,  Ministro dell'ambiente e
 della tutela del territorio ;
 Fini, Ministro degli affari esteri ;
 Castelli, Ministro della giustizia ;
 Siniscalco,  Ministro dell'economia
 e delle finanze ;
 Lunardi,       Ministro       delle
 infrastrutture e dei trasporti ;
 Storace, Ministro della salute ;
 La Loggia,  Ministro per gli affari
 regionali ;
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  | Allegato 1 (art. 5, comma 1)
 
 Descrittori acustici
 
 1.  Definizione  del livello giorno-sera-notte (day-evening-night level) Lden.
 
 1.1.  Il  livello  (giorno-sera-notte)  Lden  in decibel (dB), e' definito dalla seguente formula:
 
 Lday/10      (Levening+5)/10      (Lnight+10)/10 Lden=10lg[(14x10       + 2x10               + 8x10              )/24]
 
 dove:
 a) Lden  e'  il  livello  continuo  equivalente a lungo termine ponderato «A», determinato sull'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;
 b) Lday  e'  il  livello  continuo  equivalente a lungo termine ponderato  «A»,  definito  alla  norma  ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno solare;
 c) Levening  e' il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato  «A»,  definito  alla  norma  ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno solare;
 d) Lnight  e'  il  livello continuo equivalente a lungo termine ponderato  «A»,  definito  alla  norma  ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno solare;
 dove,  per  tener conto delle condizioni sociologiche, climatiche ed  economiche  presenti  sul territorio nazionale, i periodi vengono fissati in:
 a) periodo  giorno-sera-notte:  dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a sua volta cosi' suddiviso:
 1) periodo diurno: dalle 06.00 alle 20.00;
 2) periodo serale: dalle 20.00 alle 22.00;
 3) periodo notturno: dalle 22.00 alle 06.00;
 b) l'anno  e' l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico;
 dove  si  considera  il  suono  incidente e si tralascia il suono riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata.
 La  determinazione  di  Lday,  Levening,  Lnight sull'insieme dei periodi   diurni,   serali  e  notturni  potra'  avvenire  attraverso l'applicazione   di   tecniche   previsionali  e/o  di  campionamento statistico.
 1.2. Il punto di misura per la determinazione di Lden e quindi di Lday, Levening, Lnight, dipende dall'applicazione:
 a) nel  caso  del  calcolo  ai  fini  della  mappatura acustica strategica  in  termini  di  esposizione  al  rumore all'interno e in prossimita'  degli  edifici,  i  punti  prescelti  per il calcolo del rumore sono posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 + o - 0,2 m (3,8-4,2 m)  e  sulla  facciata  piu'  esposta;  a tale scopo la facciata piu' esposta e' il muro esterno rivolto verso la sorgente specifica e piu' vicino  ad  essa;  a  fini  diversi da quelli suddetti possono essere operate scelte diverse;
 b) nel  caso  del  rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica  in  termini  di  esposizione  al  rumore all'interno e in prossimita'  degli  edifici, i punti di misura devono essere posti ad un'altezza  dal  suolo di 4,0 + o - 0,2 m (3,8-4,2 m); possono essere scelti  altri  punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai  essere  inferiore  a  1,5  m  e  i  risultati  sono riportati ad un'altezza equivalente di 4 m;
 c) per  altri  fini,  quali  la  pianificazione  acustica  e la mappatura  acustica,  possono essere scelti altri punti di misura, ma la  loro  altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di:
 1) zone rurali con case a un solo piano;
 2)  elaborazione  di  misure  locali atte a ridurre l'impatto acustico su abitazioni specifiche;
 3)  mappatura  acustica  dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione dell'esposizione acustica di singole abitazioni.
 
 2. Definizione del descrittore del rumore notturno.
 
 2.1.  lI  descrittore  del  rumore  notturno Lnight e' il livello continuo  equivalente  a  lungo  termine ponderato «A», definito alla norma  ISO  1996-2:  1987,  relativo a tutti i periodi notturni di un anno solare, dove:
 a) la  notte  e' di 8 ore come definito al punto 1 del presente allegato;
 b) l'anno  e' l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un  anno  medio  sotto  il  profilo  meteorologico,  come definito al paragrafo 1 del presente allegato;
 c) e' considerato il suono incidente, come descritto al punto 1 del presente allegato;
 d) il punto di misura e' lo stesso usato per Lden.
 
 3. Descrittori acustici supplementari.
 
 3.1. In alcuni casi, oltre a Lden e Lnight e, se del caso, Lday e Levening,  puo'  essere utile usare speciali descrittori acustici con relativi valori limite. Ad esempio nelle circostanze seguenti:
 a) la  sorgente  di  rumore  in questione e' attiva solo per un tempo  parziale,  ad  esempio  meno  del  20%  rispetto al totale dei periodi  diurni di un anno, al totale dei periodi serali di un anno o al totale dei periodi notturni di un anno;
 b) in  media, in uno o piu' periodi considerati, si verifica un numero esiguo di fenomeni sonori, ad esempio meno di uno all'ora; ove si puo' intendere per fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a cinque  minuti,  ad  esempio  il  passaggio  di  un  treno  o  di  un aeromobile;
 c) il rumore ha forti componenti di bassa frequenza;
 d) Lamax,  o  SEL  (livello  di esposizione a un suono) ai fini della  protezione  durante  il  periodo notturno in caso di picchi di rumore;
 e) protezione supplementare nel fine settimana o in particolari stagioni dell'anno;
 f) protezione supplementare nel periodo diurno;
 g) protezione supplementare nel periodo serale;
 h) una combinazione di rumori da diverse sorgenti;
 i) zone silenziose esterne agli agglomerati;
 l) il rumore contiene forti componenti tonali;
 m) il rumore contiene forti componenti impulsive.
 |  | Allegato 2 (art. 6)
 
 Metodi di determinazione dei descrittori acustici
 
 1. Introduzione.
 
 1.1.  I  valori  di Lden e Lnight possono essere determinati, nel punto prescelto, mediante calcolo o misurazione. Per le previsioni e' applicabile solo il calcolo.
 
 2. Metodi di calcolo di Lden e Lnight.
 
 2.1.  I metodi di calcolo utilizzabili, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 6, sono i seguenti:
 a) per   il  rumore  dell'attivita'  industriale:  ISO  9613-2: «Acoustics  -  Attenuation  of  sound  propagation  outdoors, Part 2; General  method  of  calculation».  Possono  essere  ottenuti dati di rumorosita'  (dati  di ingresso) idonei a questa metodologia mediante una delle seguenti tecniche di rilevamento:
 1)  ISO  8297: 1994 «Acoustics - Determination of sound power levels  of  multisource  industrial  plants  for  evaluation of sound pressure levels in the environment - Engineering method»;
 2)  EN  ISO  3744:  1995  «Acoustics - Determination of sound power levels of noise using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane»;
 3)  EN  ISO  3746:  1995  «Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping measurement surface over a reflecting plane»;
 b) per  il  rumore  degli  aeromobili:  documento 29 ECAC. CEAC «Report  on  Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports»,  1997. Tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee  di  volo,  va  usata  la  tecnica di segmentazione di cui alla sezione 7.5 dei documento 29 ECAC. CEAC;
 c) per  il  rumore  del  traffico  veicolare: metodo di calcolo ufficiale  francese  «NMPB-Routes-96  (SETRACERTU-LCPC-CSTB)», citato nell'«ArreȘte'  du  5  mai  1995 relatif au bruit des infrastructures routieres,  Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese   «XPS   31-133».   Per   i  dati  di  ingresso  concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al documento «Guide du bruit des  transports  terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980»;
 d) per  il  rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi     Bassi     pubblicato     in    «Reken-en    Meetvoorschrift Railverkeerslawaai   '96,  Ministerie  Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».
 2.2.  I  metodi  di  cui al punto 2.1 devono essere adeguati alla definizione   di   Lden  ed  Lnight  secondo  quanto  definito  dalla raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003, n. 2003/613/CE.
 
 3. Metodi di misurazione di Lden e Lnight.
 
 3.1.   Per  le  operazioni  di  misura  dei  descrittori  di  cui all'allegato 1  si  fa  riferimento alle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.
 3.2. I dati delle misurazioni effettuate di fronte a una facciata o  a  un  altro  elemento  riflettente  devono  essere  corretti  per escludere  il contributo del riflesso di tale facciata o elemento. In linea  generale  cio'  comporta  una  correzione  di  -  3  dB per le misurazioni.
 |  | Allegato 3 (art. 6)
 
 Metodi di determinazione degli effetti nocivi
 
 1.  Le  relazioni dose-effetto sono impiegate per determinare gli effetti del rumore sulla popolazione e sono valutate attraverso:
 a) la  relazione tra fastidio e Lden per il rumore del traffico veicolare,  ferroviario  e  degli  aeromobili  nonche' dell'attivita' produttiva;
 b) la  relazione  tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore del  traffico  veicolare,  ferroviario  e  degli  aeromobili  nonche' dell'attivita' produttiva.
 1.2.   Se   necessario   sono   formulate   specifiche  relazioni dose-effetto per:
 a) le  abitazioni  con speciale insonorizzazione quali definite nell'allegato 6;
 b) le  abitazioni  con  una  facciata silenziosa quali definite nell'allegato 6;
 c) climi/culture diversi;
 d) gruppi vulnerabili della popolazione;
 e) rumore tonale dell'attivita' industriale;
 f) rumore  impulsivo  dell'attivita'  industriale  e altri casi speciali.
 |  | Allegato 4 (art. 3, comma 5)
 
 Requisiti minimi per la mappatura acustica e
 per le mappe acustiche strategiche
 
 1.  La  mappatura  acustica  e  le  mappe  acustiche  strategiche costituiscono  una  rappresentazione  di  dati  relativi  ad  uno dei seguenti aspetti:
 a) la  situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico;
 b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una  determinata  zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico;
 c) il  numero  stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore;
 d) il   superamento   di   un   valore  limite,  utilizzando  i descrittori acustici di cui all'art. 5.
 2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere presentate al pubblico in forma di:
 a) grafici;
 b) dati numerici in tabulati;
 c) dati numerici in formato elettronico.
 3.  Le  mappe  acustiche  strategiche  relative  agli agglomerati riguardano in particolar modo il rumore emesso:
 a) dal traffico veicolare;
 b) dal traffico ferroviario;
 c) dal traffico aeroportuale;
 d) dai siti di attivita' industriale, inclusi i porti.
 4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da base per:
 a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;
 b) l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;
 c) i piani d'azione ai sensi dell'art. 4.
 5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la mappatura   acustica,  in  relazione  ai  dati  da  trasmettere  alla Commissione,  figurano  nell'allegato  6,  punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7.
 6.  Per  l'informazione  ai  cittadini ai sensi dell'art. 8 e per l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie informazioni supplementari e piu' particolareggiate, come:
 a) una rappresentazione grafica;
 b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;
 c) mappe  di  confronto,  in  cui  la  situazione  esistente e' confrontata a svariate possibili situazioni future;
 d) mappe  che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;
 e) la  descrizione  delle  strumentazioni  e  delle tecniche di misurazione  impiegate  per  la sua redazione, nonche' la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza.
 7.  La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso locale  o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione  di  4 m e intervalli di livelli di Lden e Lnight di 5 dB come definito nell'allegato 6.
 8.   Per   gli  agglomerati  devono  essere  tracciate  mappature acustiche distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell'attivita' industriale. Possono essere aggiunte mappature relative ad altre sorgenti di rumore.
 |  | Allegato 5 (art. 4, comma 5)
 
 Requisiti minimi dei piani d'azione
 
 1.   I  piani  d'azione  devono  comprendere  almeno  i  seguenti elementi:
 a) una  descrizione  dell'agglomerato,  degli  assi  stradali e ferroviari  principali  o  degli  aeroporti  principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;
 b) l'autorita' competente;
 c) il contesto giuridico;
 d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;
 e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
 f) una  valutazione  del  numero  stimato di persone esposte al rumore,   l'individuazione   dei   problemi  e  delle  situazioni  da migliorare;
 g) un  resoconto  delle  consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8;
 h) le   misure   antirumore  gia'  in  atto  e  i  progetti  in preparazione;
 i) gli  interventi pianificati dalle autorita' competenti per i successivi  cinque  anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose;
 l) la strategia di lungo termine;
 m) le  informazioni  di carattere finanziario, ove disponibili: fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici;
 n) disposizioni   per  la  valutazione  dell'attuazione  e  dei risultati del piano d'azione.
 2.  Gli  interventi pianificati dalle autorita' nell'ambito delle proprie competenze possono comprendere, ad esempio:
 a) pianificazione del traffico;
 b) pianificazione territoriale;
 c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
 d) scelta di sorgenti piu' silenziose;
 e) riduzione della trasmissione del suono;
 f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.
 3.  I  piani  d'azione  devono  comprendere  stime  in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).
 4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.
 |  | Allegato 6 (art. 7, comma 1)
 
 Dati da trasmettere alla Commissione
 
 I dati da trasmettere alla Commissione sono i seguenti:
 1) Per gli agglomerati:
 1.1)  una  descrizione  concisa dell'agglomerato: ubicazione, dimensioni, numero di abitanti;
 1.2) l'autorita' competente;
 1.3)  i  programmi  di  contenimento  del  rumore  attuati in passato e le misure antirumore in atto;
 1.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
 1.5)  il  numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone  che  vivono nelle abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli  di  livelli di Lden in dB a 4 m di altezza sulla facciata piu' esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, &62;75, con distinzione fra rumore  del  traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attivita' industriale.  Le  cifre  vanno arrotondate al centinaio per eccesso o per  difetto:  (ad esempio: 5.200 = tra 5.150 e 5.249; 100 = tra 50 e 149; 0 = meno di 50). Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile. e  opportuno,  quante  persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
 a) insonorizzazione  speciale  dal  particolare  rumore  in questione,  ossia  insonorizzazione  speciale  degli edifici da uno o piu'  tipi  di rumore ambientale, in combinazione con gli impianti di ventilazione  o  condizionamento  di  aria  del  tipo che consente di mantenere elevati valori di insonorizzazione dal rumore ambientale;
 b) una   facciata   silenziosa,  ossia  la  facciata  delle abitazioni  in cui il valore di Lden a 4 m di altezza dal suolo e a 2 m  di  distanza  dalla facciata, per i rumori emessi da una specifica sorgente,  sia  inferiore  di  oltre  20 dB a quello registrato sulla facciata  avente  il  valore piu' alto di Lden. Si dovrebbe, inoltre, precisare  in  che misura gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali, come definiti all'art. 2, contribuiscono ai fenomeni summenzionati;
 1.6)  il  numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone  che  occupano  abitazioni  esposte  a  ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata piu' esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, &62;70, con distinzione fra rumore  del  traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attivita' industriale.  Questi  dati  potranno  altresi' essere valutati per la fascia  45-49  anteriormente  al  18 luglio 2009. Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
 a) insonorizzazione  speciale  dal  particolare  rumore  in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
 b) una  facciata  silenziosa, secondo la definizione di cui al  punto  1.5  lettera  b).  Si  dovrebbe precisare, inoltre, in che misura  gli  assi  stradali  e  ferroviari principali e gli aeroporti principali contribuiscono ai fenomeni summenzionati;
 1.7)   le  mappe  strategiche  in  forma  di  grafico  devono presentare almeno le curve di livello 60, 65, 70 e 75 dB;
 1.8)  una  sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti  pertinenti  di  cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle;
 2)  Per  gli  assi  stradali  e  ferroviari  principali  e  gli aeroporti principali:
 2.1)  una descrizione generale della strada, della ferrovia o dell'aeroporto: ubicazione, dimensioni e flussi di traffico;
 2.2)    una    caratterizzazione    dell'area    circostante: agglomerati,   paesi,  campagna  o  altro,  informazioni  su  assetto territoriale, altre principali sorgenti di rumore;
 2.3)  i  programmi  di  contenimento  del  rumore  attuati in passato e le misure antirumore in atto;
 2.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
 2.5)  il  numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden in dB a 4  m  di  altezza e sulla facciata piu' esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74,  &62;75.  Si'  dovrebbe  inoltre  precisare,  ove  possibile e opportuno,  quante  persone  negli  intervalli  di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
 a) insonorizzazione  speciale  dal  particolare  rumore  in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
 b) una  facciata  silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1 .5, lettera b);
 2.6)  il  numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani  esposte  a  ciascuno  dei  seguenti  intervalli di livelli di Lnight  in  dB  a  4 m di altezza sulla facciata piu' esposta: 50-54, 55-59,  60-64,  65-69,  &62;70.  Questi dati potranno altresi' essere valutati  per  la  fascia  45-49  anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe,  inoltre,  precisare,  ove  possibile  e  opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
 a) insonorizzazione  speciale  dal  particolare  rumore  in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
 c) una  facciata  silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera b);
 2.7)  la superficie totale, in km2, esposta a livelli di Lden rispettivamente  superiori  a 55, 65 e 75 dB. Occorre inoltre fornire il  numero  totale stimato, arrotondato al centinaio, di abitazioni e il  numero  totale  stimato  di  persone,  arrotondato  al centinaio, presenti  in  ciascuna  zona.  Le  cifre  includono  gli agglomerati. Occorre  rappresentare  anche le curve di livello 55 e 65 dB su una o piu'  mappe,  che  devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi, citta' e agglomerati all'interno delle curve di livello;
 2.8)  una  sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti  pertinenti  di  cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle.
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