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| Gazzetta n. 221 del 2005-09-22 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 14 settembre 2005 |  | Deroghe  alle  caratteristiche  di  qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Lazio. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione  della  direttiva  98/83/CE  relativa  alla qualita' delle acque   destinate   al  consumo  umano,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
 Viste le motivate richieste della regione Lazio;
 Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in data 6 luglio 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. La regione Lazio puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga al  valore  di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31,  per  il  parametro  arsenico inferiore al Valore massimo ammissibile (VMA) di 50 ug/l per i comuni di  Albano  Laziale,  Ciampino,  Capodimonte,  San  Lorenzo  Nuovo  e Viterbo.
 2. La regione Lazio puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga al  valore  di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31,  per  il  parametro  fluoruro inferiore  al  Valore  massimo  ammissibile  (VMA)  di 2,5 mg/l per i comuni di Albano Laziale, Ciampino, San Lorenzo Nuovo e Viterbo.
 3.  La  regione  Lazio  puo'  stabilire fino al 31 dicembre 2005 la deroga  al  valore  di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro fluoruro inferiore  al  Valore  massimo  ammissibile  (VMA) di 3,0 mg/l per la frazione di Cecchina del comune di Albano Laziale.
 4. La regione Lazio puo' stabilire fino al 30 giugno 2006 la deroga al  valore  di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo   2 febbraio  2001,  n.  31,  per  il  parametro  vanadio inferiore  al  Valore  massimo  ammissibile  (VMA)  di 160 ug/l per i comuni di Albano Laziale, Ciampino e Capodimonte.
 5.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga,  e sono comunque obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o limitazioni temporali.
 6.   La   regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione interessata  in  attuazione al disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni   dei  predetti  elementi  con  specifico  riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori.
 7.   La  regione  deve  provvedere  affinche'  siano  informate  le autorita'  competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi,  affinche'  sia  avvisata  la  popolazione generale interessata  sulla opportunita' di limitare il consumo di alimenti ad elevato  apporto di fluoro ed affinche' venga predisposto un opuscolo informativo   da   distribuire   nelle  scuole  e  presso  i  servizi materno-infantili.
 8.  La regione deve provvedere affinche' nella frazione di Cecchina del comune di Albano Laziale venga segnalato che l'acqua erogata (con contenuto in fluoruro di 3 mg/l) non venga somministrata a bambini al di sotto di nove anni di eta'.
 |  | Art. 2. 1.  Fermo restando il Valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio  dei  poteri  di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo  2 febbraio 2001, n. 31, l'autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 |  | Art. 3. 1.  L'esercizio  delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni   di   cui   agli   articoli 1   e   2,  e'  subordinato all'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 2.  La  regione entro il 31 marzo 2006 deve presentare ai Ministeri della  salute  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio una relazione  sulla  situazione  relativa  all'attuazione  dei  piani di risanamento  previsti,  comprensiva  dei  risultati  degli interventi effettuati nell'anno precedente ed un dettagliato programma di quanto previsto  negli  anni seguenti, corredata dei costi e della copertura finanziaria.
 |  | Art. 4. 1.  Il  provvedimento  di  deroga ed i relativi piani di intervento sono  trasmessi  nel  rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
 Il   presente   decreto   entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 settembre 2005
 
 Il Ministro della salute
 Storace
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
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