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| Gazzetta n. 221 del 2005-09-22 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 20 aprile 2005 |  | Organizzazione  del  sistema  di controllo sugli animali da compagnia provenienti  da  Paesi terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza  finalita'  commerciali in applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  il  decreto  legislativo  3 marzo  1993,  n.  93, emanato in attuazione   delle   direttive   90/675/CEE   e  91/496/CEE  relative all'organizzazione   dei   controlli   veterinari  sugli  animali  in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita', e successive modifiche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della salute;
 Visto  il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  26 maggio  2003,  relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle movimentazioni a carattere non commerciale di  animali  da  compagnia,  che  modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio  e  che  detta  disposizioni in merito alla movimentazione, senza  finalita'  commerciali, degli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi e stabilisce i controlli da effettuare;
 Vista  la  decisione  2004/824/CE della Commissione del 1° dicembre 2004,  che  dispone  un  modello  di  certificato  sanitario  per  le movimentazioni  a  carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti  da  Paesi  terzi  e introdotti nella Comunita', ai sensi dell'art.  8,  paragrafo  4  del  regolamento  (CE) n. 998/2003 sopra citato;
 Visti  gli  articoli 12  e 13 del regolamento (CE) n. 998/2003, che impongono agli Stati membri di designare l'autorita' responsabile dei controlli  documentali  e  di  identita'  e di stabilire l'elenco dei luoghi d'ingresso degli animali;
 Considerato  che,  in  assenza  di uno scopo commerciale, non vi e' l'obbligo  dell'ingresso degli animali attraverso i posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93 del 1993;
 Considerato  altresi' che al fine dell'effettuazione dei controlli, il  regolamento  (CE) n. 998/2003 non richiede, di norma, la presenza del personale del posto d'ispezione frontaliera;
 Ritenuto che in ragione della specifica finalita' per la quale sono introdotti gli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento (CE)  n. 998/2003, i controlli in questione possono essere effettuati piu'  agevolmente  in  modo  contestuale  al  controllo  doganale sui viaggiatori che ne hanno la responsabilita';
 Ritenuto  necessario  pertanto prevedere disposizioni organizzative per  l'espletamento dei controlli sugli animali da compagnia proventi da  Paesi  terzi  al  fine di razionalizzarne il complessivo sistema, evitando  contestualmente  che  l'obbligatorieta' dei controlli sugli animali  di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 possa comportare, per tale ragione, limitazioni o ritardi nei movimenti dei viaggiatori che ne  hanno  la  responsabilita'  quando  non vi siano motivi di salute pubblica o di sanita' animale;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Il  presente  decreto  fissa  le  modalita'  organizzative  dei controlli  sugli  animali  da compagnia di cui al regolamento (CE) n. 998/2003,  provenienti  da  Paesi  terzi,  introdotti  nel territorio nazionale  al seguito di viaggiatori, senza finalita' commerciali, in numero inferiore o pari a cinque esemplari.
 2.  Se  gli animali sono in numero superiore a cinque esemplari, si applicano i controlli stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, ancorche' gli stessi animali siano al seguito di viaggiatori e siano introdotti senza finalita' commerciali.
 |  | Art. 2. 1. Ai fini dell'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE)  n.  998/2003,  ed  in  particolare  di  quelli  previsti  dagli articoli 12 e 13:
 a) l'introduzione  nel  territorio nazionale degli animali di cui all'art.  1,  comma  1,  puo'  avvenire attraverso un qualsiasi punto d'ingresso doganale presente sul territorio nazionale;
 b) gli  uffici  doganali  presenti  presso i punti d'ingresso nel territorio  nazionale  curano  in  via  ordinaria  i  controlli sugli animali di cui all'art. 1, comma 1.
 2.  I  controlli  sugli  animali  di  cui  al presente decreto sono effettuati  contestualmente al controllo doganale sui viaggiatori che ne hanno la responsabilita'.
 |  | Art. 3. 1.  Le procedure operative cui devono attenersi gli uffici doganali nell'espletamento   dei   controlli   sugli   animali  soggetti  alla disciplina  di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 998/2003, unitamente a quelle  necessarie  ad assicurare un costante raccordo tra i predetti uffici   e   i  posti  d'ispezione  frontaliera  di  cui  al  decreto legislativo  3 marzo  1993,  n.  93, sono definite dall'Agenzia delle dogane,  sentita  la  direzione  generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute.
 2. I posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93  del  1993,  assicurano  in  ogni caso la propria collaborazione e consulenza  agli  uffici  doganali  per  l'espletamento dei controlli sugli animali soggetti alla disciplina stabilita dal regolamento (CE) n.   998/2003.   Qualora  i  controlli,  o  le  relative  risultanze, necessitano  della  presenza  del  personale  del  posto  d'ispezione frontaliera,  essa  e' assicurata dal personale del posto d'ispezione frontaliera piu' vicino all'ufficio doganale interessato.
 3.  Nel  caso  di sopravvenute esigenze fondate su motivi di salute pubblica o di sanita' animale, interne o internazionali, il Ministero della   salute   emana   le  necessarie  disposizioni  suppletive  di controllo,  di natura eccezionale, dandone immediato e diretto avviso all'Agenzia delle dogane.
 Il  presente  decreto  entra  in  vigore  i  giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 aprile 2005
 
 Il Ministro della salute
 Sirchia
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 74
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