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| Gazzetta n. 221 del 2005-09-22 |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2005 |  | Autorizzazione   ad   assunzioni   di   personale   nelle   pubbliche amministrazioni,  a  norma  dell'articolo  1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
 Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede  come  per  il  triennio 2005-2007 alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le Forze armate, i Corpi  di  polizia  e  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle agenzie,  incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed  agli  enti  di  cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, sia fatto divieto di  procedere  ad  assunzioni  di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette;
 Visto l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art.  1  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  per fronteggiare indifferibili  esigenze  di  servizio  di  particolare  rilevanza  ed urgenza  e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', le  Amministrazioni  dello  Stato  anche  ad ordinamento autonomo, le agenzie,  gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca e gli enti  di  cui  all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, possano procedere alle assunzioni  nel  limite  di  un  spesa  pari a 40 milioni di euro per l'anno  2005 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito fondo  costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
 Visto  l'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449, ed in particolare, il comma 3-ter del medesimo art.;
 Visto l'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede  come  le  deroghe  al  divieto di procedere ad assunzioni di personale   a   tempo  indeterminato  siano  autorizzate  secondo  la procedura  di  cui  all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  sia  prioritariamente  considerata  l'immissione  in servizio  degli  addetti  a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale,  di  soccorso  tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio,  nonche'  del  personale  del settore della ricerca, del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due  anni  in  posizione  di  comando  o  distacco  presso  l'Agenzia nazionale  per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per la  copertura  delle  vacanze  organiche  nei  ruoli  degli ufficiali giudiziari  C1  e  nei  ruoli dei cancellieri C1 dell'Amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura    di    quattrocentoquarantatre    posti    di   ufficiale giudiziario C1,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie speciale  -  n.  98 del 13 dicembre 2002; del personale del Consiglio per  la  ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dei candidati a magistrato  del  Consiglio  di  Stato  risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di  continuita', i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data  di  entrata in vigore della legge, del personale necessario per assicurare  il  rispetto  degli impegni internazionali e il controllo dei  confini  dello  Stato e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze  di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004;
 Visto  il  decreto-legge  31 marzo  2005,  n.  45,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, che all'art. 1, nel modificare  il  comma 97 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  ha  previsto,  nell'ambito  delle  deroghe  delle assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato, l'ulteriore priorita' concernente l'immissione  degli  addetti  a  compiti  di  sicurezza  e  di difesa nazionale,  di  soccorso  tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio;
 Considerate  le  richieste  di  assunzioni  di  personale  a  tempo indeterminato  pervenute  dalle  Amministrazioni  interessate,  tutte presentate  nel  rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 1, comma 96 e 97, della citata legge n. 311 del 2004;
 Considerato  che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste  di  assunzioni pervenute dalle Amministrazioni interessate nel  corso  dell'anno  2005,  comporterebbero una spesa annua lorda a regime  non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di  cui  al citato art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Considerato   che   occorre  tenere  conto  prioritariamente  delle richieste  delle  Forze  armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili  del  fuoco  riguardanti  la  sicurezza  pubblica,  la  difesa nazionale,  nonche'  di  quelle  espressamente  elencate nel comma 97 della   legge   30 dicembre   2004,   n.  311,  come  successivamente modificato;
 Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che fa  salve  le  assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze  armate  di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo  8 maggio  2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;
 Considerato  che  le  assunzioni  del personale non direttivo delle Forze  armate  sono  finanziate  con  i  sopraindicati  provvedimenti legislativi  e,  pertanto,  gravano  sul  fondo  di  cui  al comma 96 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004 soltanto le assunzioni relative agli ufficiali per l'anno 2005;
 Considerato  che  le  assunzioni  di  personale  richieste dal Club alpino  italiano  (C.A.I.)  non  debbono  gravare sul fondo di cui al comma  96  del  citato  art. 1 della legge n. 311 del 2004, in quanto detto  Istituto  non  rientra  nell'elenco  degli  enti facenti parte dell'aggregato  Amministrazioni  pubbliche definito secondo i criteri di contabilita' nazionale (SEC 95);
 Viste  le  richieste  pervenute  dal  Ministero  della  giustizia - Direzione  degli  archivi  notarili  e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca dirette ad ottenere, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma  96,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'autorizzazione ad assumere  sei  unita'  di  personale  provenienti  dalle ex basi NATO corrispondente  ad  una spesa di euro 54.628,00, quale onere relativo all'anno  2005,  e  ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 163.901,00 a decorrere dall'anno 2006;
 Visto l'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede  che  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche delle Amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, delle agenzie  fiscali  di  cui  agli  articoli 62,  63  e  64, del decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e  degli  enti  pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma  4,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei  principi  e  criteri  di  cui  all'art. 1, comma 1, del predetto decreto  legislativo  e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  mediante  una riduzione non inferiore al 5 per cento della  spesa  complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna  amministrazione,  tenuto  comunque  conto  del  processo di innovazione tecnologica;
 Visto  che  il  citato comma 93 dell'art. 1 della predetta legge n. 311 del 2004 stabilisce, altresi', che per le Amministrazioni che non abbiano  provveduto  entro  il  30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti  contenuti  nel  citato  comma,  la dotazione organica e' fissata  sulla  base  del  personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica,  alla  data  del  31 dicembre  2004.  In  ogni  caso  alle Amministrazioni   e   agli   enti,   finche'   non   provvedano  alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si  applica  il  divieto  di  cui  all'art.  6,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Ritenuto  di  assicurare  il rispetto del limite di spesa derivante dal  fondo di cui al citato art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della citata legge n. 311 del 2004;
 Ritenuto di autorizzare in favore delle Amministrazioni richiedenti un  numero  di  assunzioni  di  personale  sulla base delle richieste strettamente  indispensabili  e  prioritarie  e subordinatamente alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al citato art. 1, comma 93,   della   legge   30 dicembre   2004,   n.  311,  in  materia  di rideterminazione  delle  dotazioni  organiche,  nonche' di quelle che hanno  espletato  le  procedure  di  mobilita', anche con riferimento all'acquisizione  di  dipendenti  provenienti dalla trasformazione di amministrazioni  pubbliche e di dipendenti in situazione di eccedenza o  disponibilita',  ai  sensi  degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto-legge  30  giugno  2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante misure per la  funzionalita'  della pubblica amministrazione, che all'art. 1-bis prevede  che,  per gli anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di spesa  di  500.000,00  euro,  possono  essere prorogati i contratti a tempo   determinato   relativamente   alle  assunzioni  di  personale autorizzate,  ai  sensi  dell'art.  1-ter  del decreto-legge 3 agosto 2004,  n.  220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005;
 Visto,  inoltre,  che  al  relativo onere derivante dal citato art. 1-bis  del  decreto-legge  30 giugno  2005,  n.  115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17 agosto  2005,  n.  168,  si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa, per gli anni 2005 e 2006, dell'autorizzazione  di  spesa  di cui al comma 96, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Vista   la  richiesta  dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo, pervenuta  con  nota  n.  49894  del  1° agosto 2005, con la quale il medesimo  Ateneo  ha  chiesto,  ai  sensi  del  citato art. 1-bis del decreto-legge   del   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, l'autorizzazione a prorogare per gli anni 2005 e 2006 i contratti a tempo determinato di personale  del medesimo Ateneo la cui assunzione e' stata autorizzata con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 novembre  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005;
 Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per l'anno 2005 e nel limite di spesa  di  euro  491.400,00  per  ciascuno  degli  anni  2005 e 2006, l'Universita'  degli studi di Palermo a prorogare i contratti a tempo determinato  gia'  autorizzati  con  il citato decreto del Presidente della  Repubblica  30 novembre  2004,  relativi  ad un contingente di personale  corrispondente  a  novantasette  unita'  di  personale  in attuazione  dell'art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante misure per la funzionalita' della pubblica amministrazione;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2005 che ha  autorizzato, ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  l'Istituto  nazionale  di statistica ad assumere,   nell'anno  2005,  un  contingente  di  personale  a tempo indeterminato   pari   a   complessive  centosettantaquattro  unita', corrispondente ad una spesa di euro 1.999.486,00 quale onere relativo all'anno  2005  e  ad una  spesa  complessiva  annua  lorda  di  euro 5.998.458,00  a  decorrere dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la  spesa  annua  lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente della medesima Amministrazione;
 Ritenuto,  pertanto,  di dover autorizzare, in deroga al divieto di cui  al  comma  95 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004, le Amministrazioni   dello  Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le agenzie,  gli  enti  pubblici  non  economici e gli enti di ricerca a procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo indeterminato, nel limite  di  un  contingente  di personale corrispondente ad una spesa annua  lorda  a  regime  pari a 120 milioni di euro da far valere sui fondo  appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, con uno stanziamento pari  a  40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
 Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Amministrazioni, di cui alle tabelle  1  e  2  allegate  al  presente decreto, sono autorizzate ad assumere,  nell'anno  2005,  un  contingente  di  personale  a  tempo indeterminato  pari  a  complessive  4.213 unita', come risulta dalle citate   tabelle   1  e  2,  corrispondente  ad  una  spesa  di  euro 30.216.348,00  quale  onere  relativo  all'anno  2005  e ad una spesa complessiva  annua  lorda  pari  ad  euro  113.462.227,00 a decorrere dall'anno  2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2.  Alle  Forze  armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del  fuoco e' assegnato, per l'anno 2005, un contingente di personale pari  a  2.971  unita',  come risulta dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente  decreto,  corrispondente ad una spesa di euro 16.463.771,00 quale  onere  relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda  pari  ad  euro  72.200.371,00  a decorrere dall'anno 2006. Per l'anno  2005 e' posto a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, la spesa di 6.750.000,00 euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate.
 3.  Nell'ambito  del  contingente  di cui al comma 1 e' autorizzata presso  il  Ministero  della  giustizia  -  Direzione  degli  archivi notarili  e  presso  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  l'immissione  di  sei unita' di personale provenienti dalle  ex  basi  NATO  corrispondente  ad una spesa di euro 54.628,00 quale  onere  relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 163.901,00 a decorrere dall'anno 2006.
 4.  L'Agenzia  delle  dogane  e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma  49,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, ad immettere nel proprio ruolo un segretario comunale corrispondente ad una spesa pari ad  euro  23.331,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva  annua  lorda  pari  ad euro 70.000 a decorrere dall'anno 2006,  in  esecuzione delle ordinanze del tribunale di Roma - Sezione lavoro, del 14 marzo 2005 e del 14 giugno 2005.
 5.  Nell'ambito  del  contingente  di  cui  al comma 1 del presente decreto  e'  autorizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre    2004,   n.   311,   l'immissione   nei   ruoli   delle amministrazioni  pubbliche  individuate  con  successivo  decreto del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cinque unita' di segretari comunali o  provinciali  corrispondente  ad  una spesa di euro 116.655,00 euro quale  onere  relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda   pari  a  euro  350.000,00  a  decorrere  dall'anno  2006,  in esecuzione  delle  ordinanze  del tribunale di Roma - Sezione lavoro, del 14 marzo 2005 e del 14 giugno 2005.
 6.  Nell'ambito  del contingente di personale di cui al comma 1, e' autorizzata   l'assunzione  di  otto  unita'  di  personale  a  tempo indeterminato  presso  il  Club alpino italiano (C.A.I.) il cui onere finanziario  e'  posto direttamente a carico dei bilanci autonomi del predetto Istituto.
 7.  L'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'albo dei segretari comunali  e  provinciali  e' autorizzata, ai sensi dell'art. 1-quater del   decreto-legge   28 maggio   2004,   n.   136,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  27 luglio  2004, n. 186, e dell'art. 1, commi 95, 96 e 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a trattenere in  servizio,  fino al compimento del settantesimo anno di eta', otto segretari comunali e provinciali a seguito di richiesta effettuate da determinate  amministrazioni  locali, per la sola durata del rapporto con  le  medesime amministrazioni e con oneri a carico dei rispettivi bilanci.
 8.   Ai   fini   della  determinazione  e  del  calcolo  dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la  spesa  annua  lorda  esclusivamente  nel  caso  di  assunzioni di personale gia' dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il relativo  onere  viene  valutato in termine di differenziale di costo tra  le  qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di richieste  di  assunzione  di  personale gia' dipendente della stessa amministrazione o ente.
 9.  Ai  sensi  dell'art. 1-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,   recante   misure   per   la   funzionalita'   della   pubblica amministrazione, l'Universita' degli studi di Palermo e' autorizzata, per  gli  anni  2005 e 2006, come risulta dalla tabella 2 allegata al presente  decreto,  a  prorogare  i  contratti  a  tempo  determinato concernenti  novantasette  unita'  di  personale gia' autorizzate con decreto  del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 18 del 24 gennaio 2005, corrispondente alla spesa di euro 491.400,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
 10.  Le  Amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre  il 30 novembre 2005, a trasmettere per le necessarie verifiche alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento per la funzione   pubblica,   ufficio   per  il  personale  delle  pubbliche amministrazioni,  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato, IGOP, i dati concernenti   il   numero  dei  dipendenti  assunti  e  in  corso  di assunzione,   distinti   per   profili   professionali   ed  area  di appartenenza,  specificando  se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale  caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche' l'eventuale  Amministrazione  di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica  funzionale o area professionale, la spesa per l'anno 2005, nonche'  quella  annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento  delle  procedure  di  assunzione va, altresi', fornita dimostrazione da parte delle Amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
 11.  Alla  copertura  dell'onere  a  carico  delle  Amministrazioni interessate  si  provvede  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte nell'UPB  4.1.5.4.  Fondi  da ripartire per oneri di personale - cap. 3032,  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2006  e  corrispondenti  capitoli  per esercizi successivi.
 Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  13  settembre 2005 Ministeri istituzionali  - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro   n. 11, foglio n. 166
 |  | Tabella 1 
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 |  | Tabella 2 
 ---->   Vedere tabella a pag. 29  <----
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