Gazzetta n. 221 del 2005-09-22
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 14 settembre 2005
Codice di autoregolamentazione dell'astensione dall'attivita' giudiziaria dei magistrati militari approvato dall'Associazione Nazionale Magistrati Militari il 6 febbraio 2003 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia. (Deliberazione n. 05/488).

LA COMMISSIONE

Nel procedimento pos. n. 22130, relativo alla valutazione del codice di autoregolamentazione disciplinante l'astensione dall'attivita' giudiziaria dei magistrati militari, adottato dall'Associazione nazionale magistrati militari. Premesso
1. che con comunicazioni del 19 marzo 2004 e 5 luglio 2005 la Commissione richiedeva all'Associazione nazionale magistrati militari chiarimenti in ordine alla adozione di uno specifico codice di autoregolamentazione disciplinante l'astensione dall'attivita' giudiziaria dei magistrati militari;
2. che, in data 7 luglio 2005, il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati militari inviava alla Commissione il testo del codice di autoregolamentazione adottato dall'Associazione con delibera del Consiglio direttivo il 6 febbraio 2003, precisando che lo stesso non risultava precedentemente trasmesso alla Commissione per le determinazioni di legge;
3. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, con nota del 22 luglio 2005, prot. 10122 ha richiesto alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi della legge n. 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere parere sull'atto di autoregolamentazione;
4. che hanno espresso parere favorevole in ordine al codice di autoregolamentazione in oggetto, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori in data 27 luglio 2005, e l'Unione nazionale consumatori in data 29 luglio 2005; Considerato
1. che l'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990 include nei servizi considerati essenziali, limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2", anche « l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale e a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione»";
2. che le prescrizioni di legge si riferiscono evidentemente anche ai soggetti chiamati a svolgere -- a titolo professionale od onorario -- funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) sia come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);
3. che alla luce dei principi costituzionali, e nel silenzio della legge sulla fonte della disciplina regolatrice dell'astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di autoregolamentazione;
4. che la disciplina approvata dal Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale magistrati militari prevede in particolare:
a) un preavviso di almeno quindici giorni prima dell'inizio" dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, con indicazione della durata e delle motivazioni"dell'astensione, da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della giustizia e al Ministro della difesa;
b) una durata massima della astensione di «tre giorni consecutivi»", con la precisazione che non puo' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione";
c) l'esclusione di forme parziali di astensione dall'attivita' giudiziaria su base locale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici";
d) l'indicazione analitica delle prestazioni indispensabili che vanno comunque assicurate in caso di astensione dall'attivita' giudiziaria;
5. che l'insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione disciplinante l'esercizio del diritto dei magistrati militari di astenersi totalmente o parzialmente dalle proprie funzioni, appare coerente con l'esigenza di assicurare il contemperamento del diritto all'astensione dei magistrati militari con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti, nonche' rispettoso delle previsioni di cui alla citata legge n. 146/1990, come modificata alla legge n. 83/2000; Valuta idoneo il codice di autoregolamentazione disciplinante l'astensione dall'attivita' giudiziaria dei magistrati militari, adottato dall'Associazione nazionale magistrati militari. Dispone la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio superiore della magistratura militare, all'Associazione nazionale magistrati militari, al Ministro della giustizia e al Ministro della difesa; Dispone inoltre la pubblicazione del codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2005
Il presidente: Martone
Allegato

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ASTENSIONE DALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA DEI MAGISTRATI MILITARI APPROVATO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI MILITARI IL 6 FEBBRAIO 2003 E VALUTATO IDONEO DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA CON DELIBERAZIONE n. 05/487 DEL
14 SETTEMBRE 2005.

Codice di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali a norma degli articoli 1, comma 2, lettera A e 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, interpretata secondo il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione.
1) Il diritto dell'Associazione nazionale magistrati di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni e' esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.
2) La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sara' comunicata almeno quindici giorni prima dell'inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia e al Ministro della difesa. Le stesse autorita' saranno avvertite immediatamente in caso di revoca dell'astensione.
3) L 'astensione dalle attivita' giudiziarie non puo' superare i tre giorni consecutivi.
Non puo' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.
4) Salvo i limiti derivanti dalla necessita' di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attivita' giudiziarie su base locale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.
5) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attivita' investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:
a) L'astensione non e' consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non e' altresi' consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 del codice di procedura penale o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui e' imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni
b) L'astensione non e' consentita altresi' in relazione a tutte le attivita' procedimentali e processuali gia' fissate che richiedano la partecipazione a qualsiasi titolo di militari in procinto di partire per operazioni militari in territorio estero;
c) In materia di sorveglianza l'astensione e' consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attivita' non aventi carattere processuale;
d) Hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;
e) Debbono altresi' essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.