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| Gazzetta n. 221 del 2005-09-22 |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 14 settembre 2005 |  | Codice   di   autoregolamentazione   dell'astensione   dall'attivita' giudiziaria   dei  magistrati  militari  approvato  dall'Associazione Nazionale  Magistrati  Militari  il 6 febbraio 2003 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia. (Deliberazione n. 05/488). |  | 
 |  | LA COMMISSIONE 
 Nel  procedimento  pos.  n.  22130,  relativo  alla valutazione del codice    di    autoregolamentazione    disciplinante    l'astensione dall'attivita'   giudiziaria   dei   magistrati   militari,  adottato dall'Associazione nazionale magistrati militari. Premesso
 1.  che  con  comunicazioni  del  19 marzo  2004 e 5 luglio 2005 la Commissione richiedeva all'Associazione nazionale magistrati militari chiarimenti  in  ordine  alla  adozione  di  uno  specifico codice di autoregolamentazione    disciplinante   l'astensione   dall'attivita' giudiziaria dei magistrati militari;
 2.  che,  in  data  7 luglio  2005, il Presidente dell'Associazione nazionale  magistrati  militari inviava alla Commissione il testo del codice   di   autoregolamentazione   adottato  dall'Associazione  con delibera  del  Consiglio direttivo il 6 febbraio 2003, precisando che lo  stesso  non  risultava precedentemente trasmesso alla Commissione per le determinazioni di legge;
 3.  che  la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13,  comma  1,  lettera  a)  della legge n. 146/1990, come modificata dalla  legge  n. 83/2000, con nota del 22 luglio 2005, prot. 10122 ha richiesto   alle   organizzazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti riconosciute  ai  sensi  della  legge  n.  30 luglio 1998, n. 281, di esprimere parere sull'atto di autoregolamentazione;
 4.  che  hanno  espresso  parere  favorevole in ordine al codice di autoregolamentazione  in  oggetto,  l'Associazione  per  la  difesa e l'orientamento  dei  consumatori  in  data 27 luglio 2005, e l'Unione nazionale consumatori in data 29 luglio 2005; Considerato
 1.  che  l'art.  1,  comma  2,  della legge n. 146/1990 include nei servizi   considerati  essenziali,  limitatamente  all'insieme  delle prestazioni  individuate  come  indispensabili ai sensi dell'art. 2", anche   «   l'amministrazione   della   giustizia,   con  particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale e a quelli  cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione»";
 2.  che le prescrizioni di legge si riferiscono evidentemente anche ai soggetti chiamati a svolgere -- a titolo professionale od onorario --  funzioni  giudiziarie  sia come giudici (ordinari o speciali) sia come  addetti  agli  uffici  del  Pubblico  Ministero (presso giudici ordinari o speciali);
 3.  che alla luce dei principi costituzionali, e nel silenzio della legge  sulla  fonte  della disciplina regolatrice dell'astensione dei magistrati  dall'esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di autoregolamentazione;
 4.   che   la   disciplina   approvata   dal   Consiglio  direttivo dell'Associazione    nazionale   magistrati   militari   prevede   in particolare:
 a)  un  preavviso  di  almeno  quindici giorni prima dell'inizio" dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, con indicazione della durata  e  delle  motivazioni"dell'astensione,  da  comunicarsi  alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri, al Ministro della giustizia e al Ministro della difesa;
 b)   una   durata   massima   della  astensione  di  «tre  giorni consecutivi»",  con la precisazione che non puo' essere proclamato un nuovo  periodo  di  astensione  se  non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione";
 c)  l'esclusione  di  forme parziali di astensione dall'attivita' giudiziaria su base locale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici";
 d)  l'indicazione  analitica delle prestazioni indispensabili che vanno  comunque  assicurate  in  caso  di  astensione  dall'attivita' giudiziaria;
 5.   che   l'insieme   delle   norme   contenute   nel   codice  di autoregolamentazione   disciplinante   l'esercizio  del  diritto  dei magistrati  militari  di  astenersi  totalmente  o parzialmente dalle proprie  funzioni,  appare  coerente  con l'esigenza di assicurare il contemperamento  del  diritto  all'astensione dei magistrati militari con  gli  altri  diritti  della persona costituzionalmente garantiti, nonche'  rispettoso  delle  previsioni  di  cui  alla citata legge n. 146/1990, come modificata alla legge n. 83/2000; Valuta idoneo il   codice   di   autoregolamentazione   disciplinante  l'astensione dall'attivita'   giudiziaria   dei   magistrati   militari,  adottato dall'Associazione nazionale magistrati militari. Dispone la  trasmissione  della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, al Consiglio superiore della  magistratura  militare,  all'Associazione nazionale magistrati militari, al Ministro della giustizia e al Ministro della difesa; Dispone inoltre la  pubblicazione del codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 settembre 2005
 Il presidente: Martone
 |  | Allegato 
 CODICE   DI   AUTOREGOLAMENTAZIONE   DELL'ASTENSIONE   DALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA   DEI  MAGISTRATI  MILITARI  APPROVATO  DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  MAGISTRATI  MILITARI  IL 6 FEBBRAIO 2003 E VALUTATO IDONEO DALLA  COMMISSIONE  DI  GARANZIA  CON  DELIBERAZIONE  n.  05/487  DEL
 14 SETTEMBRE 2005.
 
 Codice  di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali a norma  degli  articoli 1,  comma  2,  lettera  A  e 2-bis della legge 12 giugno  1990,  n.  146  e  successive  modificazioni, interpretata secondo il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione.
 1)   Il   diritto   dell'Associazione   nazionale  magistrati  di proclamare  l'astensione  totale  o  parziale  dei  magistrati  dalle proprie funzioni e' esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.
 2)    La    proclamazione    dell'astensione    dalle    funzioni giurisdizionali   sara'   comunicata  almeno  quindici  giorni  prima dell'inizio,  con  indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia e al  Ministro  della  difesa.  Le  stesse  autorita' saranno avvertite immediatamente in caso di revoca dell'astensione.
 3)  L 'astensione dalle attivita' giudiziarie non puo' superare i tre giorni consecutivi.
 Non  puo' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno  decorsi  trenta  giorni  dalla  conclusione  dell'astensione precedente.
 4)  Salvo  i  limiti  derivanti  dalla necessita' di assicurare i servizi  essenziali,  non  sono  ammesse forme parziali di astensione dalle  attivita'  giudiziarie  su  base  locale,  ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.
 5) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le  attivita'  investigative,  istruttorie,  processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969, n.  742 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:
 a)  L'astensione  non e' consentita nei procedimenti e processi con  imputati  detenuti;  non  e' altresi' consentita in relazione al compimento  degli  atti  urgenti previsti dall'art. 467 del codice di procedura  penale  o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui  e' imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni
 b) L'astensione non e' consentita altresi' in relazione a tutte le attivita' procedimentali e processuali gia' fissate che richiedano la  partecipazione  a  qualsiasi  titolo  di  militari in procinto di partire per operazioni militari in territorio estero;
 c)  In  materia di sorveglianza l'astensione e' consentita solo relativamente  ai  procedimenti  concernenti  i condannati in fase di sospensione  dell'esecuzione,  e  alle attivita' non aventi carattere processuale;
 d)  Hanno  natura cautelare ed urgente tutte le controversie in cui  l'efficacia  di  un  provvedimento  decada  se non convalidato o confermato entro termini perentori;
 e)  Debbono  altresi'  essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti  ed  indifferibili  dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.
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