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| Gazzetta n. 221 del 2005-09-22 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 1 luglio 2005 |  | Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  l'anno 2005, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre  2004, n. 311, in favore dei dipendenti della COOP. CO.SI.T. di  Gela;  della  COOP.  CO.LA.V. di Gela e della S.p.a. FIAT Auto di Arese. (Decreto n. 36454). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  di  cui  Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
 Considerato  che,  con  gli accordi intervenuti presso il Ministero del   lavoro   e   delle   politiche   sociali,   alla  presenza  del Sottosegretario  di  Stato  On.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie,  per  le  quali  sussistono  le  condizioni previste dal sopracitato  art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  in  quanto,  mediante  la concessione delle proroghe  del  trattamento  straordinario  di integrazione salariale, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occuoazionaii relative   alle   suddette   fattispecie,   mediante  il  graduale  e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
 Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Viste  le  istanze  di concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  presentate  dalle  aziende  individuate dal predetto accordo;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  autorizzare  la  proroga  del trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  entro  il 31 dicembre   2005,   in   favore   dei  lavoratori  coinvolti  nelle fattispecie  di  cui  al  capoverso  precedente,  con  l'obiettivo di conseguire  la  finalita'  prevista  dallo  stesso art. 1, comma 155, della  legge  30 dicembre  2004, n. 311 come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  16 marzo  2005,  in favore di un numero massimo  di  8 dipendenti della COOP. CO.SI.T. a r.l., unita' di Gela (Caltanissetta),   gia'   fruitori  fino  al  31 dicembre  2004,  del trattamento  in  questione,  ai  sensi  del  decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34156 del 31 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2004, registro 4, foglio 379.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 140.559,36;
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 Pagamento diretto: SI.
 |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311,   come  modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, e' autorizzata, per il periodo dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione della proroga del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale definito nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche  sociali  in  data  16 marzo  2005,in  favore  di un numero massimo  di  8 dipendenti della COOP. CO.LA.V. a r.l., unita' in Gela (Caltanissetta),   gia'   fruitori  fino  al  31 dicembre  2004,  del trattamento  in  questione,  ai  sensi  del  decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34156 del 31 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 23  giugno 2004, registro 4, foglio 379.
 Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 140.559,36;
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 Pagamento diretto: SI.
 |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311   come   modificato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005  n.  35,  e' autorizzata la concessione della   proroga   del   trattamento   straordinario  di  integrazione salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  data 19 aprile 2005, per il periodo  dal l° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 in favore di un numero massimo di 483 lavoratori e dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 in favore  di  un  numero  massimo  di  448 lavoratori, dipendenti della societa'  FIAT  auto  S.p.a., unita' in Arese (Milano), gia' fruitori fino  al 31 dicembre 2004, del trattamento in questione, ai sensi del decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33526 del 6 febbraio  2004,  registrato  alla Corte dei conti il 10 marzo 2004, registro 1, foglio 279.
 Gli   interventi   sono   previsti   nel  limite  massimo  di  euro 8.076.306,56;
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 Pagamento diretto: SI.
 |  | Art. 4. La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 3, e' autorizzata nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie previste dall'art. 1, comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, come modificato dall'art.  13,  comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 8.357.425,28, gravera'  sul  capitolo  7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 |  | Art. 5. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal  precedente  art.  4,  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economie e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° luglio 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
 
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 79
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