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| Gazzetta n. 221 del 2005-09-22 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 13 luglio 2005 |  | Fissazione   dei  corrispettivi  per  il  servizio  di  controllo  di sicurezza  sul passeggero e sul bagaglio a mano al seguito, in ambito aeroportuale. |  | 
 |  | IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 132 del 9 giugno  2005,  con  il quale al Sottosegretario di Stato, on. Mario Tassone,  e'  stato  attribuito  il titolo di Vice Ministro presso il Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a  seguito  del conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia;
 Visto  il  decreto  interministeriale  29 gennaio  1999,  n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma  2,  della  citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
 Visti  gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 ed 8 del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al Ministro dei  trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  la comptenza di determinare, con proprio decreto, gli  importi  dovuti  all'erario  dal concessionario e quelli posti a carico  dell'utente  che,  effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
 Vista  la  delibera  CIPE  4 agosto  2000,  n. 86, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  225  del  26 settembre  2000, concernente lo schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi  aeroportuali offerti   in  regime  di  esclusiva,  che  annovera  tra  i  compensi assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo di   sicurezza  sui  bagagli  da  stiva  di  cui  al  citato  decreto interministeriale n. 85/1999;
 Viste   le   disposizioni  del  Programma  nazionale  di  sicurezza approvate,  a  seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale  per  la  sicurezza  dei  trasporti  aerei  e degli aeroporti (C.I.S.A.);
 Visto  il  Regolamento  n.  2320/2002  del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato sulla GUCE del 30 dicembre 2002,  che  detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile,  alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma nazionale   di   sicurezza  in  precedenza  richiamato  e  successivi aggiornamenti;
 Visti  i  decreti  ministeriali  5 luglio  1999,  14 dicembre 2000, 21 dicembre  2001,  14 marzo  2003, 31 marzo 2004 e 23 dicembre 2004, con   i   quali,   in  attesa  della  definitiva  determinazione  dei corrispettivi  previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e  dall'art.  8  del  decreto  interministeriale n. 85/1999, e' stato fissato,  a  titolo  di  contributo  per  la  copertura dei costi del servizio  di  controllo  di  sicurezza  relativo  ai passeggeri ed al bagaglio a mano al seguito, un onere aggiuntivo ai diritti di imbarco passeggeri  di  cui  alla  legge  5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pari a Euro 1,81;
 Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE con   la   delibera   4 agosto  2000,  n.  86,  costituisce,  per  le amministrazioni  e  gli  organi competenti, atto di indirizzo cui gli stessi  devono  uniformarsi  nella  determinazione dei diritti, delle tasse e dei corrispettivi aeroportuali soggetti a regolazione;
 Considerato  che  la  richiamata  delibera  CIPE  prevede che debba provvedersi  alla  definizione  tariffaria  dei servizi regolamentati sulla  base  dei  dati  contabili  di  consuntivo relativi all'ultimo esercizio  per  il  quale  sia  disponibile  il  bilancio approvato e certificato;
 Considerato  che  l'ENAC  ha comunicato in data 1° febbraio 2005 di aver  chiuso  la propria istruttoria trasmettendone le risultanze con relazione n. 420210 SSA integrata da ultimo con nota n. 05-660/DG del 24 febbraio 2005;
 Considerato  che l'ENAC nella sua istruttoria ha potuto esaminare i dati    contabili   di   consuntivo   corredati   da   certilicazione prevalentemente  dei  soli  servizi  di sicurezza, in attesa di poter applicare  integralmente  la delibera CIPE 86/2000 in sede di stipula dei  contratti  di  programma  tra ENAC medesimo e il singolo gestore aeroportuale;
 Considerato  che  una  applicazione  della  delibera  CIPE  ai soli servizi   di  sicurezza  non  consente  di  fissare  i  parametri  di efficientamento  e  di misurazione del raggiungimento degli obiettivi annuali di qualita' e di ambiente;
 Considerato  che i dati che scaturiscono dalla suddetta istruttoria evidenziano  una  eccessiva  variabilita'  tariffaria  fra  aeroporti analoghi nonche' fra aeroporti affidati allo stesso gestore;
 Considerato  che  con  lettera  n.  15601  del  20 maggio  2005  il Ministero  dell'economia  e  delle finanze, in risposta ad un quesito posto  da questa Amministrazione, rende noto di aver preso atto della difficolta' di detenninare i corrispettivi per i servizi di sicurezza in  presenza della parziale elaborazione della contabilita' analitica da parte dei gestori aeroportuali;
 Considerato che l'ENAC ha comunicato di aver definito l'istruttoria per la redazione del contratto di programma con gli aeroporti di Roma Fiumicino,  Roma  Ciampino,  di  avere  in  corso  quella  per Milano Malpensa,  Milano  Linate,  Genova,  Firenze, Napoli, Torino e che il contratto per l'aeroporto di Venezia e' tuttora all'esame del CIPE;
 Considerato  che  sulla  base  delle  previsioni  di traffico aereo nazionale,  per  l'anno  2005,  e' previsto un aumento, da previsioni IATA   Eurocontrol,   pari  al  4,5 %,  che  fa  seguito  all'aumento registrato  nel  2004 pari al 6,9 %, e che pertanto non si ritiene di dover  incrementare  le  tariffe precedentemente fissate del tasso di inflazione programmata;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  In attesa della completa attuazione dei criteri contenuti nella delibera  CIPE  in  premessa  citata  e  degli  adempimenti  in  essa contemplati,  con particolare riferimento alla presentazione da parte dei  gestori  della  integrale  contabilita'  analitica per centro di costo e di ricavo ed alla stipulazione del contratto di programma tra questi  ultimi  e  l'ENAC, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi per il servizio  di  controllo  di sicurezza sul passeggero e sul bagaglio a mano  al seguito, il corrispettivo di Euro 1,81, gia' determinato con decreto ministeriale 21 dicembre 2001.
 2.  Non  si  dara' luogo ad aumenti del suddetto corrispettivo, per ciascun  aeroporto,  fino a quando il rispettivo gestore aeroportuale non avra' ottemperato agli adempimenti citati al precedente comma 1.
 |  | Art. 2. 1.  L'importo  di cui al precedente art. 1, comma 1, non si applica ai   biglietti   rilasciati   al   personale   del   Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti che viaggia per ragioni di servizio.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 luglio 2005
 Il Vice Ministro: Tassone Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 348
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