Gazzetta n. 221 del 2005-09-22
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 2005, n. 189
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge del 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro della giustizia e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

1. Nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 2-bis (Progettazione). - 1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico. Le predette norme sono vincolanti per le Amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse dello Stato, le regioni, province autonome, province, citta' metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore di diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della citata legge n. 443 del 2001 e della normativa comunitaria.
2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attivita' di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, e' regolato dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, ove le opere rientrino nel suo ambito di applicazione. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicita' dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti dall'osservanza del Trattato U.E.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le societa' collegate alle stesse ai sensi della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, ne' essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore puo' affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
5. In relazione alle attivita' di progettazione ed approvazione delle infrastrutture, non si applicano l'articolo 17 della legge quadro ed i seguenti articoli del regolamento:
a) articolo 9 - Pubblicita' degli atti della conferenza di servizi;
b) titolo III, capo II - La progettazione;
c) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel Programma triennale del soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 13 del regolamento.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attivita' di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attivita' di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformita' al presente articolo e relativo allegato tecnico, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto del Ministro della giustizia in data 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.
Art. 4-bis (Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti). - 1. Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente decreto salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di piu' sospensioni, il termine complessivo di sospensione non puo' superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria ed approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le Amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove cio' non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico al presente decreto, le Amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e la indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura ed il rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 20 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e' istruito ed approvato a norma dell'articolo 3 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 4.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni ed osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 4; resta fermo l'articolo 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente decreto legislativo e salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi e' reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 3. Il parere istruttorio sul progetto definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con le modalita' dell'articolo 4, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo e' istruito ed approvato, anche ai predetti fini, con le modalita' e nei tempi previsti dall'articolo 4. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il progetto definitivo e' integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilita'.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 3, comma 5, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente Commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA e' compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 20, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 20, comma 5.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facolta' di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le Amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
10. Sul Progetto di Monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4.
Art. 4-ter (Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo). - 1. La Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 e' convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della Conferenza e' demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, di seguito denominata: "struttura tecnica".
2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonche' una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento ed il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i' soggetti da invitare alla Conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della Conferenza possono tenersi piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla Conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione qualora gia' approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di Conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della Conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della Conferenza e' resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della Conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla Conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della Conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti ed opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla Conferenza. I concessionari ed i contraenti generali possono partecipare alla Conferenza con funzione di supporto alle attivita' istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla Conferenza competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della Conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute ed i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per la eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al capo II.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali ed i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della Conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso e' immediatamente rimesso il progetto definitivo con facolta' di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta e' comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravita', il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
Art. 4-quater (Varianti). - 1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui all'articolo 20.
2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, ne' comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 3. Per le opere il cui finanziamento e' stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 14, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 1° aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero ed il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facolta' di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravita', puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa e' resa altresi' al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 e' compiuta con le modalita' di cui all'articolo 4, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto e' nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' dall'autorita' espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 4.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente decreto, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con l'adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di servizi, secondo le modalita' dell'articolo 4 e seguenti.
Art. 5-bis (Risoluzione delle interferenze). - 1. Gli enti gestori delle reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalita' previste dall'articolo 5, come precisato dal presente articolo. Le attivita' di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente decreto legislativo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonche' degli spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attivita' di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
3. In fase di redazione ed approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto definitivo cui provvede quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruita' del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con la indicazione di eventuali ulteriori interferenze
non precisate e la proposta di modifica o integrazione del
programma; c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attivita' di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attivita' di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attivita' di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 4 e seguenti.
Art. 5-ter (La societa' pubblica di progetto). - 1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una societa' pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla societa' pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonche' alla espropriazione delle aree interessate, ed alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e' autorita' espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La Societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
2. Alla Societa' pubblica di progetto possono partecipare le Camere di commercio, industria e artigianato e le Fondazioni bancarie.
3. La Societa' pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed e' organismo di diritto pubblico ai sensi della legge quadro e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto legislativo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla Societa' pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla Societa' pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione ed ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della Camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le Fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le norme di cui all'allegato tecnico al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, introdotte dal comma 1, primo capoverso, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con la
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge
21 dicembre 2001, n. 443 recante: "Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista,
della VIA; definizione delle procedure necessarie per la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la
cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione
delle interferenze con servizi pubblici e privati, con
previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di
mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate, del
compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero
offerta dalle regioni o province autonome interessate, con
oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica
nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere
titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della
legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri
strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime
di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto
della redditivita' potenziale della stessa, della
possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in
corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico dell'opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche'
della possibilita' di fissare la durata della concessione
anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonche' quello delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
tre anni successivi alla loro emanazione possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi, nel rispetto della medesima procedura e
secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
integra e modifica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in
conformita' alle previsioni della presente legge e dei
decreti legislativi di cui al comma 2.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca:
"Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale" ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n.
199, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443 recante: "Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario e' il
seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate e inserito, previo parere
del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le risorse necessarie, che si
aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse
gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le
province autonome e non ricomprese nel programma. In sede
di prima applicazione della presente legge il programma e'
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli
interventi previsti dal programma sono automaticamente
inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed
ambientali, ai fini della individuazione delle priorita' e
ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni
delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e
successive modificazioni reca: "Attuazione della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi" ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n.
104.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 e
successive modificazioni reca: "Attuazione delle direttive
90/531/CEE relative alle procedure di appalti nei settori
esclusi" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
6 maggio 1995, n. 104.
- La direttiva 93/37 del Consiglio del 14 giugno 1993
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto
1993, n. L 199, entrata in vigore il 5 luglio 1993.
- L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, detta
legge quadro in materia di lavori pubblici, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - 1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti di cui al
comma 6, lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto
compatibili.
g-bis) da consorzi stabili di societa' di
professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di
societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
12.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano
svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura
dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
appaltanti, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o
in caso di necessita' di predisporre progetti integrali,
cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono
essere accettati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g).
5. Il regolamento dei lavori per l'attivita' del Genio
militare di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti
abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle societa' agli effetti previdenziali sono assimilati
ai professionisti che svolgono l'attivita' in forma
associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attivita'
professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al
relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al
comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore
del regolamento, le societa' di cui al predetto comma 6,
lettera b), devono disporre di uno o piu' direttori
tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente
alla attivita' prevalente svolta dalla societa', iscritti
al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della societa', di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della
progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli
elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata e' il
finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso
ad un contraente generale o concessionario, senza rivalsa o con
rivalsa limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della societa' di
progetto."; b) all'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: "composta da"
sono inserite le seguenti: "dipendenti nei limiti dell'organico
approvato e"; c) all'articolo 2, comma 5, sono aggiunte le seguenti frasi: "Al fine
di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la
realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province autonome
interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la
nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici
e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita',
e nel caso di particolare complessita' delle stesse, il
commissario straordinario puo' essere affiancato da un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province
autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle
regioni o province autonome proponenti."; d) all'articolo 2, comma 8, e' aggiunta la seguente frase: "Nei
limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle strutture di
cui al comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali e
possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti
terzi."; e) all'articolo 3, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole:
"territoriale e sociale" sono inserite le seguenti: "comunque non
superiori al 5 per cento dell'intero costo dell'opera"; dopo le
parole: "necessarie alla realizzazione", sono inserite le
seguenti: "; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di
mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della
procedura di VIA"; le parole: "e, una volta emessi i regolamenti
di cui all'articolo 15, comma 3, degli ulteriori elaborati ivi
eventualmente previsti" sono soppresse; in fine, sono aggiunte le
seguenti: "ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata
per la eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo;
ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare
e' comunque depositato presso il competente ufficio della regione
interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e
del deposito si da' avviso sul sito internet della regione e del
soggetto aggiudicatore."; f) all'articolo 3, comma 7, nel primo periodo, dopo le parole:
"vigenti ed adottati" sono inserite le seguenti: "gli immobili su
cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si
intende apposto anche in mancanza di espressa menzione"; dopo le
parole: "fasce di rispetto" sono inserite le seguenti: "e non
possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita'
tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di
costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio
individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e
delle aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo,
l'approvazione del progetto preliminare e' resa pubblica mediante
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella
Gazzetta Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati
a cura del soggetto aggiudicatore"; g) all'articolo 5, comma 4, le parole: "I gestori di servizi pubblici
e di infrastrutture destinate al pubblico servizio" sono
sostituite dalle seguenti: "Gli enti gestori di reti o opere
destinate al pubblico servizio"; h) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 12, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non
puo superare il venti per cento dell'importo dell'affidamento
posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di
corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla
ultimazione dei lavori.";
2) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
"12-bis. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse quelle
costituite dai concessionari a norma dell'articolo 37-quinquies
della legge quadro, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono
cedibili alle banche e ad altri intermediari finanziari con le
modalita' di cui all'articolo 115 del regolamento; la cessione
puo' avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
12-ter. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore
ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la
cessione e' effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa
o con rivalsa limitata.
12-quater. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle
prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la
emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza
del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i
soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di
finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione
del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento
del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non e'
applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di
prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore
e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti
derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi
diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.
12-quinquies. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-quater,
in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.
12-sexies. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
garanzia globale di cui al comma 13 e vi siano crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-quater:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle
riduzioni progressive di cui all'articolo 30 della legge quadro;
ove la garanzia si sia gia' ridotta ovvero la riduzione sia
espressamente prevista nella garanzia prestata, il
riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia
non e' ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla
garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi
attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 37-octies della legge quadro;
c) il contraente generale ha comunque facolta' di sostituire la
garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove
istituita; in tale caso non si applicano le previsioni di cui
alle lettere a) e b).";
3) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalita' ed i tempi, nella fase di sviluppo ed
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle
prestazioni propedeutiche ai lavori, pertinenti in particolare
le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 8, ed i lavori di
cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita' ed i tempi per il pagamento dei ratei di
corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni
compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare
le attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla lettera
a).
13-ter. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte
al perseguimento delle finalita' di prevenzione e repressione
della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
agli articoli 9, comma 3, lettera e), e 15, comma 5, il soggetto
aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non
sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo
dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente
generale e' tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di
gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal
soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota
e' inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e'
unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante
l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei costi.
Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione.
Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione,
eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase
dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico
del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia
prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone
analoga articolazione delle misure in questione, con relativa
indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta ed inseriti
nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni
del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei
casi di affidamento mediante concessione."; i) all'articolo 16, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7
dell'articolo 20."; l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui
all'articolo 17, comma 1, e' eseguita al fine di individuare,
descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso
particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui
seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio
culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non
previsto dal presente decreto e dall'allegato tecnico trovano
applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 379.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di
impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale e' redatto
secondo le direttive comunitarie in materia e le norme
dell'allegato tecnico al presente decreto. In ogni caso esso deve
almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni
relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una
descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati
necessari per individuare e valutare principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle
principali alternative prese in esame dal committente con
indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo
dell'impatto ambientale; dati, analisi ed informazioni relative al
progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla
emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo
smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere
una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la
valutazione dell'impattoambientale e delle misure previste per
evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi
rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche' consegnare un
riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le
eventuali difficolta' riscontrate. Lo SIA di un lotto di
infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano
informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla
realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel
progetto presentato.";
2) al comma 4, le parole: "articolo 9" sono sostituite dalle
seguenti: "articolo 6"; m) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La Commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del
progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali
difformita' tra questo e il progetto preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale
presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto
definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita'
ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle
prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.";
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'aggiornamento del SIA puo' riguardare la sola parte di opera
interessata alla variazione. In caso di mancato adempimento dei
contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di
compatibilita' ambientale, il citato Ministro, previa diffida a
regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di
Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo
dell'istruttoria.";
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
presente comma si applica anche al caso di variazioni progettuali
intervenute nella fase di progettazione esecutiva.";
4) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima
dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio la relativa data ed e' trasmesso allo
stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti
previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico al
presente decreto, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo
20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente
trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle
derivanti dalle attivita' di verifica di cui all'articolo 4-quater
e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico. La
Commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, puo'
fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e
applicazione del provvedimento di compatibilita' ambientale.
6-ter. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su
progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire
prescrizioni con il provvedimento di compatibilita' ambientale."; n) al comma 3 dell'articolo 20-nonies, le parole: "sesto mese" sono
sostituite dalle seguenti: "ottavo mese".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), relativa al limite del 5 per cento introdotto dall'articolo 3, comma 3, si applica ai progetti la cui istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, introdotte dal comma 1, lettera f), si applicano alle procedure di gara ed ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della medesima disposizione, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma e' facolta' del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori gia' banditi ovvero, per quelli gia' aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato
dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 1 (Oggetto - Definizioni). - 1. Il presente
decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione
dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale, nonche'
l'approvazione secondo quanto previsto dall'art. 13 dei
progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle
infrastrutture strategiche private di preminente interesse
nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al
comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Nell'ambito del programma predetto sono, altresi',
individuate, con intese generali quadro tra il Governo e
ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le
quali l'interesse regionale e' concorrente con il
preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o
province autonome partecipano, con le modalita' indicate
nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione,
affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle
normative vigenti ed alle eventuali leggi regionali allo
scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province
autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto
speciale e relative norme di attuazione.
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed
insediamenti di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo
Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai
presidenti delle regioni e province autonome interessate,
secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e dei successivi articoli del presente decreto legislativo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture
di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni del
presente decreto legislativo.
4. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici
nazionali ed i loro concessionari applicano, per le proprie
attivita' contrattuali ed organizzative, relative alla
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le
norme del presente decreto legislativo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le citta'
metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed
i loro concessionari applicano, per le proprie attivita'
contrattuali ed organizzative, diverse da quelle di cui ai
commi 2 e 3, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente
decreto legislativo fino alla entrata in vigore di una
diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei
principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le
materie oggetto di legislazione concorrente. Sono fatte
salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane,
delle province e delle regioni in materia di progettazione,
approvazione e realizzazione delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al
comma 1.
6. Per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443, dal presente decreto legislativo e dai
regolamenti di cui all'art. 15, alle opere di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
relativi regolamenti e, per i soggetti di cui al comma 5,
le leggi regionali regolanti la materia.
7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:
a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) programma e' il programma delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui all'art. 1 della legge delega;
c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le
infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel
programma;
e) opere per le quali l'interesse regionale concorre
con il preminente interesse nazionale sono le
infrastrutture, individuate nel programma di cui al
comma 1, non aventi carattere interregionale o
internazionale, per le quali sia prevista, nelle intese
generali quadro di cui al comma 1, una particolare
partecipazione delle regioni o province autonome alle
procedure attuative. Hanno carattere interregionale o
internazionale le opere da realizzare sul territorio di
piu' regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad
una rete interregionale o internazionale;
f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative
dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo
scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria
annualmente destina alle attivita' di progettazione,
istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite
nel programma;
g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, lettera b), della
direttiva 93/37/CEE, nonche' i soggetti aggiudicatori di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture.
Sono altresi' soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui
alla presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati
assegnatari dei fondi;
h) CIPE e' il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, integrato con i presidenti delle
regioni e province autonome di volta in volta interessate
dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
l) regolamento e' il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
m) concessione e' il contratto di cui all'art. 19,
comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n.
109, con il quale viene affidata la progettazione e
realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del
diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto
accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono
soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto
legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati
dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive norme del
presente decreto;
n) affidamento a contraente generale e' il contratto
di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), della legge
21 dicembre 2001, n. 443, con il quale viene affidata la
progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una
infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal
soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono
soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto
legislativo. Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa
limitata e' il finanziamento, superiore a 5 milioni di
euro, che viene concesso ad un contraente generale o
concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei
confronti dello stesso contraente generale o
concessionario, ovvero nei confronti dei soci della
societa' di progetto.".
"Art. 2 (Attivita' del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti). - 1. Il Ministero promuove le attivita'
tecniche ed amministrative occorrenti ai fini della
sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi ed effettua, con la
collaborazione delle regioni o province autonome
interessate con oneri a proprio carico, le attivita' di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE,
sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da
sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono
provvedere alle attivita' di progettazione delle
infrastrutture statali eventualmente anche mediante
l'anticipazione dei finanziamenti previsti dalla legge
delega. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero
impronta la propria attivita' al principio di leale
collaborazione con le regioni e le province autonome e con
gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati
dal presente decreto legislativo, la previa intesa delle
regioni o province autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri
Ministeri e delle regioni o province autonome, formulando
la proposta di programma da approvare con le modalita'
previste dalla legge delega; promuove e propone intese
quadro tra Governo e singole regioni o province autonome,
al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei
progetti preliminari e definitivi da parte dei soggetti
competenti a norma del presente decreto legislativo e,
sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta
l'istruttoria ai fini delle deliberazioni del CIPE,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per la
approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello
Stato il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove
richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto
preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza delle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
straordinari di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi, le risorse finanziarie integrative necessarie alle
attivita' progettuali; propone, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse
finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici di
competenza del Ministero delle attivita' produttive, le
attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
il Ministero delle attivita' produttive.
3. Per le attivita' di cui al presente decreto il
Ministero, ove non vi siano specifiche professionalita'
interne, puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici
individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di
missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti
a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalita',
previa selezione, con contratti a tempo determinato di
durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una
sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di societa'
specializzate nella progettazione e gestione di lavori
pubblici e privati.
4. Per le attivita' di cui al presente decreto il
Ministero, inoltre, puo':
a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione
che le regioni o province autonome interessate vorranno
offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi
dell'art. 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa
controllata per le attivita' di supporto
tecnico-finanziario occorrenti al Ministero ed ai soggetti
aggiudicatori;
c) richiedere al Ministero dell'economia e delle
finanze la collaborazione dell'Unita' tecnica finanza di
progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga
all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'art.
57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al fine di agevolare la realizzazione delle
infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche' i presidenti delle regioni o province
autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio
dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali
seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune
azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti
intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per
le opere non aventi carattere interregionale o
internazionale, la proposta di nomina del commissario
straordinario e' formulata d'intesa con il presidente della
regione o provincia autonoma, o sindaco della citta'
metropolitana interessata.
Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i
presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina
di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle
suddette attivita', e nel caso di particolare complessita'
delle stesse, il commissario straordinario puo' essere
affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province
autonome proponenti.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4
e 5 sono posti a carico dei fondi e sono contenuti
nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministri competenti nonche', per le
infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori
regionali, i presidenti delle regioni o province autonome
interessate, abilita eventualmente i commissari
straordinari ad adottare, con le modalita' ed i poteri di
cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i
provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo
le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di
missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei
costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono delle
strutture di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di nomina del commissario straordinario individua il
compenso ed i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di
cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' istituito, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il
bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di
assicurare ai commissari straordinari che ne facciano
richiesta, l'assistenza ed il supporto coordinato da parte
delle amministrazioni statali e regionali interessate.".
"Art. 3 (Progetto preliminare - Procedura di VIA e
localizzazione). - 1. I soggetti aggiudicatori trasmettono
al Ministero, entro il termine di sei mesi dalla
approvazione del programma, il progetto preliminare delle
infrastrutture di competenza; per le opere gia' previste
nel primo programma, il termine decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia
necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine
e' elevato a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti
per la redazione del progetto preliminare ed eventualmente
non gia' disponibili, sono assegnate dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del soggetto
aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata
alle attivita' progettuali, nei limiti delle risorse
disponibili, anche a rimborso di somme gia' anticipate
dalle regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare,
per la redazione del progetto preliminare, la proposta di
un promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero,
ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8,
comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre
a quanto gia' previsto ai sensi dell'art. 16 della legge
quadro, dovra' evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia,
dovra' inoltre indicare ed evidenziare anche le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed
i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi
compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure
compensative dell'impatto territoriale e sociale, comunque
non superiore al 5 per cento dell'intero costo dell'opera e
dovra' includere le infrastrutture ed opere connesse,
necessarie alla realizzazione; dalla percentuale predetta
sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai
sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti,
l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale,
il progetto preliminare e' corredato anche da studio di
impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure
previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai
fini della approvazione del progetto preliminare non e'
richiesta la comunicazione agli interessati alle attivita'
espropriative, di cui all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ovvero
altra comunicazione diversa da quella effettuata per la
eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo;
ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto
preliminare e' comunque depositato presso il competente
ufficio della regione interessata, ai fini della
consultazione da parte del pubblico, e del deposito si da'
avviso sul sito internet della regione e del soggetto
aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto
preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero
delle attivita' produttive ed al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, nonche' alle regioni o province
autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e'
altresi' rimesso agli enti gestori delle interferenze ai
fini di cui al successivo art. 5. Le amministrazioni
interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero
entro novanta giorni dalla ricezione del progetto
preliminare; le valutazioni delle amministrazioni
competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto
delle previsioni del capo II del presente decreto
legislativo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero,
acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o di altra commissione
consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE,
che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia
pervenuto nel termine prescritto una o piu' delle
valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a
rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta
giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la
propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a
conferenza di servizi. Il progetto preliminare, istruito
secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato
dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai
fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti
delle regioni e province autonome interessate, che si
pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si
realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini
di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni
interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o
province autonome interessate si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale
o internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto
alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, alla cui attivita' istruttoria partecipano i
rappresentanti della regione o provincia autonoma
interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura del
Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che,
nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi
del dissenso e la eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto
del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le
proprie motivate definitive determinazioni entro i
successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga
il dissenso della regione o provincia autonoma, alla
approvazione del progetto preliminare si provvede entro
sessanta giorni con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di
altri Ministeri, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive o altro Ministro competente per
materia, sentita la Commissione parlamentare per le
questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture ed insediamenti
produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province
autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei
mesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa
tra il Ministero e la regione o provincia autonoma
interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalita' dell'opera, la regione o
provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto
del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o
provincia autonoma interessata, la sospensione della
infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di
nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma,
ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso
sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi
delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilita'
ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua
localizzazione, comportando l'automatica variazione degli
strumenti urbanistici vigenti ed adottati gli immobili su
cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo
preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di
espressa menzione; gli enti locali provvedono alle
occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e
delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono
rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita'
tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di
costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del
corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai
fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
preliminare e' resa pubblica mediante pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della regione (o nella Gazzetta
Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a
cura del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si
applica l'art. 8, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di
ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici,
bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla
autorita' espropriante ovvero dal concessionario delegato
alle attivita' espropriative, ai soggetti o alle societa'
incaricate della predetta attivita' anche prima della
redazione del progetto preliminare. Le ricerche
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle
competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche ed il rispetto della
medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio
delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle
infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli
esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi
inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione
dei siti di deposito, e' rilasciata dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente
della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli
effetti dell'art. 4, comma 5. In caso di mancata intesa nei
trenta giorni dalla richiesta la autorizzazione e' rimessa
al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con
le modalita' di cui ai commi 5 e 6. I risultati
dell'attivita' esplorativa, significativi a livello
ambientale, sono altresi' comunicati al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della
procedura di valutazione di impatto ambientale.".
- Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita' (testo A).
Testo unico espropri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento ordinario n. 211, e'
il seguente:
"Art. 10. - 1. Se la realizzazione di un'opera pubblica
o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano
urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio
puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su
richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa
dell'amministrazione competente all'approvazione del
progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di
programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente
comporti la variante al piano urbanistico.
2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto, dandosene
espressamente atto, con il ricorso alla variante
semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su
richiesta dell'interessato, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'art. 19, commi 2 e seguenti.
3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in
conformita' alla normativa vigente, uno dei provvedimenti
di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore
del presente testo unico, il vincolo si intende apposto,
anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.".
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 9 del citato
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificati
dal decreto legislativo qui pubblicato:
"Art. 5 (Interferenze). - 1. Ad integrazione e parziale
deroga delle previsioni di cui all'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001. n. 327, alla
programmazione e gestione della risoluzione delle
interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si
provvede secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare e' rimesso, a cura del
soggetto aggiudicatore, agli enti gestori delle
interferenze gia' note o prevedibili. Gli enti gestori
hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto
aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate
con il sedime della infrastruttura o insediamento
produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore
per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le
interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto
aggiudicatore, alle attivita' progettuali di propria
competenza.
3. Il progetto definitivo e' corredato dalla
indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto
aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori
nel termine di novanta giorni di cui all'art. 4, comma 3,
nonche' dal programma degli spostamenti ed attraversamenti
e di quant'altro necessario alla risoluzione delle
interferenze.
4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al
pubblico esercizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato
dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche
indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni
regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreche' il
soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione
in via anticipata le risorse occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al
comma 4, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del
comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i
danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente
impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto
aggiudicatore ha inoltre facolta' di attivare le procedure
di cui all'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al
prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci
giorni, del gestore inadempiente al programma di
risoluzione delle interferenze.".
"Art. 9 (Affidamento a contraente generale). - 1. Con
il contratto di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), il
soggetto aggiudicatore, in deroga all'art. 19 della legge
quadro, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza
e qualificazione nella costruzione di opere nonche' di
adeguata capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e
finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal
soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un
corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione
dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle
attivita' tecnico-amministrative occorrenti al soggetto
aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello stesso
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
base di gara;
b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega
di cui all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un
concessionario, puo' essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed
alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte,
dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, alla individuazione delle modalita'
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del
piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili
a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie alla approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli
organi competenti in materia di sicurezza nonche' di
prevenzione e repressione della criminalita', finalizzati
alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei
lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le
fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le
realizzano.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del
soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva
esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
presente decreto. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
contraente generale sono regolati, per quanto non previsto
dalla legge delega, dal presente decreto e
dall'integrazione del regolamento di cui all'art. 15, dalle
norme della direttiva 93/37/CEE o del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, dagli atti di gara e dalle norme del
codice civile regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente
generale non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge
quadro; esse sono regolate dalla direttiva 93/37/CEE o dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dalle
disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a
carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti
indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o
comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore puo'
rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche
tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel
progetto posto a base di gara, o comunque determinino
peggioramento della funzionalita', durabilita',
manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero comportino
maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o
ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione
unitaria delle attivita' di cui al comma 2 direttamente
ovvero, se costituito da piu' soggetti, a mezzo della
societa' di progetto di cui al comma 10; i rapporti del
contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto
privato, cui non sono applicabili le norme della legge
quadro e del relativo regolamento, salvo per quanto
previsto dalla legge delega, dal presente decreto e dalla
integrazione del regolamento di cui all'art. 15. Al
contraente generale che sia esso stesso soggetto
aggiudicatore in forza delle normative comunitarie si
applicano le disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE,
ovvero al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori
affidati direttamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
del contraente generale devono a loro volta possedere i
requisiti di qualificazione prescritti dal predetto decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e
possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni
previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica ai predetti
subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al
contraente generale di individuare ed indicare, in sede di
offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore
al trenta per cento degli eventuali lavori che il
contraente generale prevede di eseguire mediante
affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli
affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente
generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le
modalita' previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali del
contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti
la inadempienza del contraente generale, il soggetto
aggiudicatore ha facolta' di applicare una detrazione sui
successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto
all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali diverse
sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il
contraente generale, ove composto da piu' soggetti,
costituisce una societa' di progetto in forma di societa',
anche consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
La societa' e' regolata dall'art. 37-quinquies dell
Allegato
(previsto dall'art. 1, comma 1, primo capoverso)

ALLEGATO TECNICO
(previsto dall'art. 2-bis, comma 1)

INDICE

Sezione I - PROGETTO PRELIMINARE

Art. 1 - Documenti componenti il progetto preliminare.
Art. 2 - Relazione illustrativa del progetto preliminare.
Art. 3 - Relazione tecnica.
Art. 4 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale.
Art. 5 - Elaborati grafici del progetto preliminare.
Art. 6 - Calcolo estimativo e quadro economico.
Art. 7 - Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare. Sezione II - PROGETTO DEFINITIVO
Art. 8 - Documenti componenti il progetto definitivo.
Art. 9 - Relazione generale del progetto definitivo.
Art. 10 - Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA).
Art. 11 - Elaborati grafici del progetto definitivo.
Art. 12 - Calcoli delle strutture e degli impianti.
Art. 13 - Piano particellare di esproprio.
Art. 14 - Interferenze.
Art. 15 - Elenco dei prezzi unitari.
Art. 16 - Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico.
Art. 17 - Cronoprogramma.
Art. 18 - Schema di contratto e Capitolato speciale. Sezione III - PROGETTO ESECUTIVO
Art. 19 - Documenti componenti il progetto esecutivo.
Art. 20 - Relazione generale del progetto esecutivo.
Art. 21 - Relazioni specialistiche - progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale.
Art. 22 - Elaborati grafici del progetto esecutivo.
Art. 23 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.
Art. 24 - Piano di manutenzione dell'opera.
Art. 25 - Piani di sicurezza e di coordinamento.
Art. 26 - Computo metrico-estimativo definitivo. Sezione IV - VALIDAZIONE DEI PROGETTI
Art. 27 - Finalita' della verifica.
Art. 28 - Verifica attraverso strutture tecniche dell'Amministrazione.
Art. 29 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'Amministrazione.
Art. 30 - Disposizioni generali.
Art. 31 - Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attivita' di verifica.
Art. 32 - Procedure di gara.
Art. 33 - Principi generali delle verifiche ai fini della validazione.
Art. 34 - Estensione del controllo e momenti della verifica.
Art. 35 - Le modalita' di validazione.
Art. 36 - La responsabilita'.
Art. 37 - Le garanzie. Sezione V - NORME IN MATERIA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO
Art. 38 - Disposizioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Sezione I
PROGETTO PRELIMINARE

Art. 1.
Documenti componenti il progetto preliminare

Documenti componenti il progetto preliminare.
1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere "anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio", il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonche' le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per l'eventuale esecuzione del monitoraggio ambientale, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e/o regionali applicabili.
2. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu' significative delle opere e degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed e' composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di compatibilita' ambientale;
d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui andra' a inserirsi l'opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini in sito ed in laboratorio - quali, indicativamente ma non esaustivamente, quelle topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente;
e) planimetria generale ed elaborati grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per concessione o contraente generale tale elaborato dovra' consentire la definizione degli oneri per la sicurezza in fase di realizzazione;
g) calcolo estimativo;
h) quadro economico di progetto;
i) capitolato speciale prestazionale;
l) studio di inserimento urbanistico;
m) per le opere soggette a VIA nazionale e comunque, ove richiesto, elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti per le singole componenti ambientali impattate.
3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresi' predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati gli elementi da inserire nel relativo bando di gara.
4. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara di un affidamento a contraente generale dovra' altresi' essere predisposto quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 2.
Relazione illustrativa del progetto preliminare

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita' dell'intervento, si articola nei seguenti punti:
A) descrizione delle finalita' dell'intervento, delle possibili opzioni progettuali e determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione prescelta);
B) descrizione puntuale del progetto della soluzione prescelta e indicazioni delle modalita' e della tempistica per la prosecuzione dell'iter progettuale;
C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.
A) Finalita' dell'intervento e scelta delle alternative progettuali:
- descrizione delle motivazioni giustificative della necessita' dell'intervento e delle finalita' che si prefigge di conseguire;
- descrizione generale delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);
- illustrazione delle motivazioni a supporto della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonche' delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle eventuali preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;
Qualora l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche di queste ultime, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative (anche parziali).
B) Progetto della soluzione selezionata:
- descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
- esposizione della fattibilita' dell'intervento, documentata attraverso i risultati dello studio di impatto ambientale (ove presente), ed in particolare:
- l'esito delle indagini idrologico-idrauliche, geologiche, idrogeologiche e geotecniche, sismiche ed archeologiche;
- l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura inteferenti sulle aree interessate;
- esito delle valutazioni preliminari sullo stato della qualita' dell'ambiente interessato dall'intervento, in assenza (ante-operam) ed in presenza dello stesso (post-operam) e in corso di realizzazione (fase di cantiere);
- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto con la loro illustrazione anche sotto il profilo architettonico, relativamente alle opere puntuali e alle sezioni tipo delle opere lineari;
- accertamento in ordine alla disponibilita' delle aree ed immobili e eventualmente da utilizzare, alle relative modalita' di acquisizione, ai prevedibili oneri;
- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
- indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
- cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attivita' di progettazione, approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo;
indicazioni su accessibilita', utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
C) Aspetti economici e finanziari:
- calcoli estimativi giustificativi della spesa;
- per le opere a rete, l'eventuale articolazione in tratte funzionali;
- quadro economico;
- sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
- risultati del piano economico e finanziario (per gare in concessione).
2. La relazione da' chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

Art. 3.
Relazione tecnica

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto "anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio".
A titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:
- idrologia e idraulica;
- geologia e idrogeologia;
- geotecnica;
- sismica;
- uso del suolo (urbanistica, vincoli);
- interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente allegato tecnico;
- censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
- piano di gestione dei materiali con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave, siti di recupero e discariche, tenuto conto della vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- espropri (quantificazione preliminare degli importi);
- architettura e funzionalita' dell'intervento;
- strutture ed opere d'arte;
- tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
- modalita' della fasi di cantierizzazione;
- per i progetti soggetti ai valutazione d'impatto ambientale nazionale e comunque, ove richiesto, indirizzi preliminari, per il monitoraggio ambientale, con riferimento al progetto di monitoraggio ambientale approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- impianti e sicurezza.
Per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:
- dettagliato resoconto delle indagini (geometriche, strutturali, geotecniche, idrauliche, funzionali, ecc.) effettuate sulla struttura da adeguare/ampliare;
- la destinazione finale delle zone dismesse;
- chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio delle parti preesistenti durante la costruzione dell'intervento (se previsto).
Per opere caratterizzate da particolari complessita', a causa di condizioni al contorno critiche o dimensioni e carichi inusuali, la relazione tecnica contiene inoltre calcoli sommari di dimensionamento per le opere civili e/o gli impianti.

Art. 4.
Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale

1. Lo SIA, ove previsto dalla normativa vigente, e' predisposto contestualmente al progetto preliminare sulla base dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento ai siti di recupero e alle discariche. Sono seguite, le norme tecniche di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e 27 dicembre 1988 (nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989), e successive modificazioni, nonche', ove applicabili, le norme tecniche regionali in materia.
Per i progetti soggetti a valutazione d'impatto ambientale nazionale, lo studio d'impatto ambientale dovra' uniformarsi ai disposti del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 1° aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 aprile 2004, recante "Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale", adottando le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti.
2. La relazione di compatibilita' ambientale, sulla base delle analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, analizza e determina le misure atte a mitigare e compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attivita' e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.

Art. 5.
Elaborati grafici del progetto preliminare

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, devono includere le misure e gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi sono costituiti:
a) per opere e lavori puntuali:
dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
area di riferimento ai fini urbanistici;
dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
sezione geologica e geotecnica;
carta archeologica;
planimetria delle interferenze;
planimetrie catastali;
planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;
dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala 1:100.000 - 1:50.000;
dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale sono indicati i tracciati esaminati;
dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:
planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
carta geologica, geomorfologica e idrogeologica in scala non inferiore a 1:10.000;
profilo geologico/idrogeologico con caratterizzazione geotecnicageomeccanica dei principali litotipi in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
planimetria con macrozonazione sismica in scala non inferiore a 1:25.000;
carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;
planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;
corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei siti di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;
schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione, di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologie delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
planimetria dei siti di cava, di conferimento a recupero di deposito temporaneo e di discarica in scala non inferiore a 1:10.000;
dalle planimetria su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
sistemazione tipo aree di deposito;
dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovra' essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovra' contenere una rappresentazione del corpo delle opere e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Il corpo delle opere dovra' essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;
dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovra' essere inferiore a 1:2000/200;
da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie, e simili in scala non inferiore ad 1:200, nonche' analoghe sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantita' da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;
da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;
da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l'esercizio dell'infrastruttura;
da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.
Da tutti i suddetti elaborati speciali e tipologici dovra' essere prodotto un computo di dettaglio al fine di consentire la quantificazione complessiva delle opere in progetto di cui all'art. 6.
2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 6.
Calcolo estimativo e quadro economico

1. Il calcolo estimativo e' effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantita' caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici applicati ai computi di dettaglio di cui all'art. 5, comma 1, ultimo capoverso. In assenza di costi standardizzati, si fara' riferimento a parametri desunti da interventi similari realizzati.
2. Il quadro economico comprendera', oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo estimativo, le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari e, nel caso di appalto in concessione o a contraente generale, gli oneri tipici rispettivamente del concessionario o del contraente generale.
Dovra' inoltre indicare gli importi, dedotti da uno specifico allegato di analisi, previsti per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, nonche' quelli per il monitoraggio ambientale.
I suddetti oneri dovranno essere dedotti in specifico allegato di analisi.

Art. 7.
Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessita' funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere soddisfatte dall'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento e' suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

Sezione II

PROGETTO DEFINITIVO
Art. 8.
Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi, nonche' i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
2. Esso comprende:
a) relazione generale;
a1) relazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici;
d) elaborati grafici;
e) calcoli delle strutture e degli impianti;
f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
g) progetto di monitoraggio ambientale;
h) piano particellare di esproprio;
i) elenco dei prezzi unitari;
l) computo metrico estimativo;
m) quadro economico;
n) quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
o) cronoprogramma;
p) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, redatti con le modalita' indicate all'art. 18. Il capitolato prevede, inoltre, i tempi della progettazione esecutiva, nonche' le modalita' di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo;
q) linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri.

Art. 9.
Relazione generale del progetto definitivo

1. La relazione fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita' dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonche' i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita' e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, l'idrogeologa, la sismica, le interferenze, gli espropri, le opere e misure mitigative e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
c) indica, le eventuali cave, i siti di conferimento per il recupero dei materiali da risulta e le discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneita' delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione all'esercizio dell'intervento da realizzare;
f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
g) riferisce in merito alle eventuali demolizioni/dismissioni di opere esistenti, opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
h) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto o per la realizzazione dell'opera, sulla base del cronoprogramma di cui all'art. 17;
i) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si e' operato per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale con particolare riferimento per ciascun componente impattata e con la motivazione per l'eventuale esclusione di taluna di esse.
3. La relazione attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.

Art. 10. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo
- progetto di monitoraggio ambientale (PMA)

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:
a) relazione geologica e geoidrologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo; definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici, nonche' il conseguente livello di pericolosita' geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;
b) relazione geotecnica e geomeccanica: definisce, alla luce di specifiche indagini, il comportamento meccanico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzera' il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno;
c) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustrano inoltre i calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;
d) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette; ove il progetto preliminare non sia stato approvato con le procedure del presente decreto legislativo la relazione archeologica deve indicare l'interesse archeologico del sito accertato sulla base di indagini condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente allegato tecnico;
e) relazione sismica: comprende l'inquadramento geologico e morfologico l'individuazione delle categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto, con riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; l'indicazione dei criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche e della normativa di riferimento;
f) relazioni tecniche opere civili: individuano le principali criticita' e le soluzioni adottate, descrivono le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; relazionano sulle caratteristiche funzionali delle opere;
g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili. Descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto;
h) relazione sulla gestione dei materiali: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento dei materiali e delle aree di deposito temporaneo di recupero e di smaltimento per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
i) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie (depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilita' di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei cantieri, sistemazione finale e rinaturazione delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere;
l) relazione sull'impatto acustico in applicazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e relativi decreti attuativi.
Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale nazionale o comunque ove richiesto, dovranno inoltre essere prodotte le seguenti relazioni:
m) indirizzi preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo, del manuale di gestione ambientale dei lavori, e per l'adozione, entro la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale dei cantieri sviluppato secondo i criteri di cui alla norma ISO 11001 o al Sistema EMAS (regolamento Ce 761/2001) o ad altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
3. Per le opere soggette a valutazione ambientale nazionale e comunque ove richiesto, dovra' inoltre essere redatto, il progetto di monitoraggio ambientale (PMA), che dovra' attenersi ai criteri seguenti:
a) il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) deve illustrare i contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione e le risorse che saranno impiegate successivamente per attuare il piano di monitoraggio ambientale (PMA), definito come l'insieme dei controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di determinati parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall'esercizio delle opere;
b) il progetto di monitoraggio ambientale dovra' uniformarsi ai disposti del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 2004; in particolare dovranno essere adottati le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo quanto stabilito dalle linee guida nella redazione del PMA si devono seguire le seguenti fasi progettuali:
analisi del documento di riferimento e pianificazione delle attivita' di progettazione;
definizione del quadro informativo esistente;
identificazione ed aggiornamento dei riferimenti normativi e bibliografici;
scelta delle componenti ambientali;
scelta delle aree da monitorare;
strutturazione delle informazioni;
programmazione delle attivita'.

Art. 11.
Elaborati grafici del progetto definitivo

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:
a) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geognostiche;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o piu' sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; e' altresi' integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
e) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni e' altresi' indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio e' adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti, sia interni che esterni;
i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:
Elaborati generali - studi e indagini:
a) corografia di inquadramento 1:25.000;
b) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
c) planimetria ubicazione indagini geognostiche in scala non inferiore a 1:5.000;
d) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
e) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;
f) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
g) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000;
h) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
i) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
l) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
m) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
n) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1.000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovra' contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico, che dovra' essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;
o) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:2.000/200, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovra' essere inferiore a 1:1000/100;
p) sezioni tipo stradali, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:50;
q) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantita' e dei costi.
Opere d'arte:
a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l'opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;
b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera;
c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100 - 1:50;
d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.
Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo:
a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000, integrata con delle tavole dettagliate, con planimetrie - profili sezioni, nelle quali vengano indicate od evidenziate le opere, le particolarita' progettuali, le misure mitigatrici e compensative con le quali sono state rispettate, applicate ed ottemperate le prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale;
b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e compensazione.
Impianti:
a) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti;
b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche.
Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico:
a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito temporaneo di recupero e di discarica, in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata;
c) piano di coltivazione e di recupero delle cave utilizzate, con relative planimetrie e sezioni.
Planimetrie e sezioni della cantierizzazione:
a) planimetrie delle aree di cantiere in scala non inferiore a 1:1.000;
b) planimetrie delle fasi esecutive;
c) planimetrie con percorsi dei mezzi di cantiere in scala adeguata;
d) planimetrie e sezioni della sistemazione finale e rinaturazione delle aree di cantiere.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.

Art. 12.
Calcoli delle strutture e degli impianti

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono presentare livelli di approfondimento tali da garantire il corretto dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Art. 13.
Piano particellare di esproprio

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi e' redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
2. Sulle mappe catastali sono altresi' indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
Vanno inoltre indicate le zone (per opere punutali) o fasce (per opere a rete) di interesse urbanistico di pertinenza dell'opera.
3. Il piano e' corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed e' corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali, nonche' delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennita' di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.

Art. 14.
Interferenze

1. Il progetto definitivo prevede la verifica aggiornata del censimento delle possibili interferenze e dei relativi enti gestori, gia' fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione delle opere intese alla loro risoluzione tenendo in debito conto le eventuali prescrizioni degli enti gestori e determinando dettagliatamente i relativi costi e tempi di esecuzione.
Il progetto deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati:
a) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;
b) relazione giustificativa delle stime della risoluzione delle singole interferenze;
c) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.

Art. 15.
Elenco dei prezzi unitari

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti definitivi, vengono utilizzati i prezzi unitari fissati attraverso specifiche analisi dei principali prezzi che determinano almeno il 75 per cento dell'importo globale dell'opera. Le analisi faranno riferimento ai listini correnti nell'area interessata, attraverso i quali saranno parimenti determinati i restanti prezzi.
Le analisi suddette devono essere condotte:
a) applicando alle quantita' di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali di appalto;
c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

Art. 16.
Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato "Elenco Prezzi unitari" di cui all'art. 15.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo puo' prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
3. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema descritto nel seguito.
4. Nel quadro economico confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'art. 15, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni;
b) gli oneri per la sicurezza valutati sulla base delle linee guida relative;
c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;
d) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
e) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
f) l'importo dedotto da una percentuale determinata sulla base delle tariffe professionali per le prestazioni di progettazione e direzione lavori del contraente generale o del concessionario;
g) l'importo derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonche' dagli utili della funzione propria di contraente generale o concessionario dell'opera, in misura percentuale non inferiore al sei per cento e non superiore all'otto per cento; le predette percentuali sono aumentate dello 0,6 per cento ove sia richiesta la garanzia globale di cui all'art. 9, comma 13, del presente decreto legislativo;
h) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni;
i) tutti gli oneri fino al collaudo.

Art. 17.
Cronoprogramma

1. Il progetto definitivo e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale (nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso) l'importo degli stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna.
2. Il cronoprogramma e' composto:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le attivita' costruttive suddivise in livelli gerarchici dal piu' generale oggetto del progetto fino alle piu' elementari attivita' gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilita', dei costi e dei tempi;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Art. 18.
Schema di contratto e Capitolato speciale

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, distinte in rapporti tra l'alta vigilanza e la direzione lavori e rapporti tra la direzione lavori e l'esecutore con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione penali e pareri;
b) programma di esecuzione delle attivita';
c) sospensione o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche e modalita' di attuazione del monitoraggio ambientale anche per le fasi di post-operam;
i) specifiche modalita' e termini di collaudo;
l) modalita' di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto e' allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale e' diviso in due parti, la prima delle quali contenente la descrizione delle lavorazioni e la seconda la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) nella seconda parte le modalita' di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita' di prove, nonche', ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio, nonche' le modalita' di approvazione da parte dell'alta vigilanza e del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Il capitolato contiene, altresi', l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualita' di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione dell'alta vigilanza e della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
5. Il piano dovra' definire:
a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali;
b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformita'.
6. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a corpo il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, il capitolato speciale precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendo dal computo metrico-estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni e' desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalita' di cui ai commi 6 e 7.
9. Il capitolato speciale descrive modalita', contenuti e tempi di esecuzione del progetto esecutivo.
10. Il capitolato speciale prescrive l'obbligo per il contraente generale di presentare un cronoprogramma in sede d'offerta (di cui all'art. 17) e, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonche' l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' data facolta' di prevedere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 17.

Sezione III
PROGETTO ESECUTIVO

Art. 19.
Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonche' i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto e' redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonche' delle prescrizioni di cui alla Conferenza di servizi ex art. 4 del decreto legislativo n. 190 del 2002. Il progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;
h) progetto di monitoraggio ambientale;
i) computo metrico estimativo.

Art. 20.
Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita' di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti.
3. La relazione illustra altresi' la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la definizione delle figure responsabili, nonche' l'organizzazione, le modalita' ed il programma stabilito per l'adozione del sistema di gestione ambientale dei cantieri e l'eventuale certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. La relazione contiene l'attestazione della rispondenza al progetto definitivo e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.

Art. 21. Relazioni specialistiche - Progetto di monitoraggio ambientale e
manuale di gestione ambientale

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
2. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:
a) il progetto di monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo, che dovra' fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini integrative eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto definitivo, le conseguenti valutazioni e le eventuali integrazioni risultate necessarie sulla base di tali indagini; i formati e le modalita' sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;
b) il manuale di gestione ambientale dei cantieri, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 22.
Elaborati grafici del progetto esecutivo

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti piu' idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita' esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la esigenze di cui all'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e successive modificazioni;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, e comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Art. 23.
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture devono consentire la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita' di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita' dell'impianto stesso, nonche' consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e' effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civ