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| Gazzetta n. 221 del 2005-09-22 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 2005, n. 189 |  | Modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,  in  materia  di  redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti,  nonche'  di  risoluzione  delle  interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge del 21 dicembre 2001, n.  443,  e  successive  modificazioni,  recante delega al Governo in materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2005;
 Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, con il Ministro della giustizia e con il Ministro per gli affari regionali;
 
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
 
 1.  Nel decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i seguenti articoli:
 "Art.  2-bis (Progettazione). - 1. Ai progetti delle infrastrutture si  applicano le norme di cui all'allegato tecnico. Le predette norme sono  vincolanti  per  le  Amministrazioni  dello Stato, per gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari. Per le opere inserite nel programma  di  cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001,  n.  443, per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il  preminente  interesse dello Stato, le regioni, province autonome, province,  citta'  metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro concessionari applicano le predette norme sino alla entrata in vigore di  diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto dei  principi  della  citata  legge n. 443 del 2001 e della normativa comunitaria.
 2.   L'affidamento   da  parte  del  soggetto  aggiudicatore  delle attivita'  di  progettazione  e  degli  altri  servizi  pertinenti le infrastrutture,   di  ammontare  pari  o  superiore  alla  soglia  di applicazione  delle normative comunitarie in materia, e' regolato dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e successive modificazioni, e  dal  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158, e successive modificazioni, ove le opere rientrino nel suo ambito di applicazione. Al  fine  di  garantire  la trasparenza e la pubblicita' dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  delle regioni interessate,  secondo  le  modalita' e le procedure di cui al decreto del  Ministro  dei  lavori  pubblici  6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore  alla  soglia  comunitaria  sono  affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e imparzialita' imposti dall'osservanza del Trattato U.E.
 3.   Le  persone  fisiche  e  giuridiche  incaricate  dai  soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonche' le societa' collegate alle stesse ai sensi della direttiva 93/37/CEE del Consiglio,  del  14  giugno  1993,  e  successive  modificazioni, non possono   in  alcuna  forma  e  per  alcun  titolo  partecipare  alla realizzazione  dei  lavori da esse progettati, ne' essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli   appaltatori,   concessionari   e  contraenti  generali  delle infrastrutture,  ai  fini  dello  sviluppo  o  della  variazione  dei progetti  dalle  stesse  redatti  e  della  realizzazione  dei lavori medesimi.  I  soggetti  aggiudicatori  possono  estendere il predetto divieto  ai  soggetti  che  abbiano  collaborato ad altro titolo alla progettazione,  con  apposita  previsione  nel  bando  di  gara o nel contratto di progettazione.
 4.  Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da  linee  guida  per  la  stima  degli  oneri  per  la sicurezza dei cantieri,  non  soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della  gara, nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto  aggiudicatore  puo'  affidare  al  contraente generale, con previsione  del  bando  di  gara  o  del  contratto,  i  compiti  del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato, la  nomina  del  responsabile  unico  dei lavori spetta alla stazione appaltante.
 5.  In  relazione  alle  attivita' di progettazione ed approvazione delle  infrastrutture,  non  si  applicano  l'articolo 17 della legge quadro ed i seguenti articoli del regolamento:
 a)  articolo  9  -  Pubblicita'  degli  atti  della conferenza di servizi;
 b) titolo III, capo II - La progettazione;
 c)  titolo  IV,  capo  IV  -  Affidamento  dei servizi di importo inferiore  al  controvalore  in  euro  di  200.000  DSP;  e  capo V - Affidamento  dei  servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP.
 6.  Le  infrastrutture  si considerano ad ogni effetto inserite nel Programma  triennale  del soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 13 del regolamento.
 7.  Previa  intesa  con  il  Ministero  della  giustizia, fino alla revisione   delle   tariffe   professionali   per   le  attivita'  di progettazione,  necessaria  a  tener conto delle previsioni di cui al comma  1,  ai  fini  della  determinazione  del  corrispettivo per le attivita'   di   progettazione   delle   infrastrutture,  redatte  in conformita'  al  presente  articolo  e  relativo  allegato tecnico, i soggetti   aggiudicatori  aumentano  del  100  per  cento  l'aliquota prevista  per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto del Ministro  della  giustizia  in  data  4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla  citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte   corrispondentemente   e   proporzionalmente  alle  aliquote previste  per  il  progetto  definitivo  ed  esecutivo  in  modo  che l'aliquota totale risulti sempre pari a 1.
 Art.  4-bis  (Norme  generali  sulla  procedura di approvazione dei progetti).  -  1.  Le  procedure  di  istruttoria ed approvazione dei progetti  sono  completate  nei  tempi  previsti dal presente decreto salvo  che  non  siano  interrotte  o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore;  anche  nell'ipotesi  di  piu' sospensioni, il termine complessivo  di  sospensione  non  puo'  superare  i  novanta giorni, trascorsi  i  quali  le  procedure  di  istruttoria  ed  approvazione riprendono il loro corso.
 2.  Ove  il  progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le Amministrazioni  competenti  propongono  al  Ministero, nei termini e modi  previsti  dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta successiva  integrazione.  Ove  cio'  non sia possibile per l'assenza degli   elementi  progettuali  prescritti  dall'allegato  tecnico  al presente    decreto,   le   Amministrazioni   competenti   concludono l'istruttoria,  negli  stessi  termini  e  modi,  con la richiesta di rinvio  del  progetto  a  nuova  istruttoria  e  la indicazione delle condizioni  per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del  Ministero,  valuta la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone  la  chiusura  della  procedura  ed il rinvio del progetto al soggetto  aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 20 in  merito  alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione speciale VIA.
 3.  Il  progetto  preliminare  delle  infrastrutture e' istruito ed approvato  a  norma  dell'articolo  3  ai  fini  della  intesa  sulla localizzazione  dell'opera  e,  ove  previsto,  della  valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 4.
 4.  Le  regioni,  le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti  pubblici  e  privati  possono  partecipare  alle  eventuali procedure  di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le  proprie  valutazioni ed osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 18, comma 4; resta fermo l'articolo 19, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza  regionale  sono  emesse e trasmesse al Ministero ai sensi degli  articoli 3, 4 e 16, in applicazione delle specifiche normative regionali,  in  quanto  compatibili  con  le  previsioni del presente decreto  legislativo e salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto preliminare ai fini urbanistici ed edilizi  e'  reso  dalle  sole regioni o province autonome, sentiti i comuni  interessati,  ai sensi dell'articolo 3. Il parere istruttorio sul  progetto  definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con le  modalita' dell'articolo 4, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.
 5. Il soggetto aggiudicatore ha facolta' di avviare la procedura di localizzazione  dell'opera  e  di  valutazione  di impatto ambientale sulla  scorta  del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione  e dalla approvazione del progetto preliminare; in tal caso il  progetto  definitivo  e' istruito ed approvato, anche ai predetti fini,  con  le  modalita'  e  nei  tempi  previsti dall'articolo 4. I Presidenti   delle   regioni   e  province  autonome  interessate  si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera. Il  progetto  definitivo  e' integrato dagli elementi previsti per il progetto    preliminare.   L'approvazione   del   progetto   comporta l'apposizione    del   vincolo   espropriativo   e   la   contestuale dichiarazione di pubblica utilita'.
 6.  Le  varianti  alla  localizzazione  dell'opera  possono  essere disposte  dal  CIPE, con la procedura di cui all'articolo 3, comma 5, mediante   nuova   rappresentazione   grafica   ovvero  mediante  una prescrizione descrittiva di carattere normativo.
 7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in  ordine  alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente  Commissione  VIA o della regione competente in materia di VIA,  ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente  della  regione  competente  in  materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del  Presidente  della  regione  competente,  dispone l'aggiornamento dello  studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di  VIA  sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le  implicazioni  progettuali  conseguenti  anche relative all'intera opera.  La  procedura  di VIA e' compiuta in sede di approvazione del progetto  definitivo, salva la facolta' del soggetto aggiudicatore di chiedere  la  reiterazione  della  procedura,  in  sede  di  progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo   20,   comma   4.  Resta  fermo  il  disposto  di  cui all'articolo 20, comma 5.
 8.  In  alternativa  all'invio  su  supporto  cartaceo, il soggetto aggiudicatore   ha  facolta'  di  provvedere  alla  trasmissione  del progetto  e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti  di  firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le  Amministrazioni  competenti  alla  istruttoria e gli enti gestori delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non dispongono di  adeguati  mezzi  di  gestione  del  supporto  informatico possono richiedere  l'invio di una o piu' copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria  decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.
 9.  In  caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate  sul  progetto  definitivo  di  cui  ai  commi  5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
 10.  Sul  Progetto  di  Monitoraggio  ambientale, costituente parte eventuale  del progetto definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni   possono   esprimersi   sentiti   i  comuni  e  le  province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 4.
 Art.  4-ter  (Conferenza  di  servizi  ed approvazione del progetto definitivo).  -  1. La Conferenza di servizi di cui all'articolo 4 e' convocata  e  presieduta  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal Capo della struttura tecnica di missione.  La segreteria della Conferenza e' demandata alla struttura tecnica  di  missione  di  cui all'articolo 2, di seguito denominata: "struttura tecnica".
 2.  L'avviso  di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta elettronica,  almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai  soggetti  pubblici  e  privati  competenti alla partecipazione al procedimento  secondo  le  competenze  previste dalle leggi ordinarie vigenti.   A  tale  fine,  il  soggetto  aggiudicatore  rimette  alla struttura  tecnica  la  lista  dei  soggetti  competenti e la data di ricezione,  da  parte  degli stessi, del progetto definitivo, nonche' una  relazione  illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione  delle  normative  di riferimento ed il rapporto tra le autorizzazioni  individuate  e  le  parti  del  progetto dalle stesse interessate;  la stessa relazione indica i' soggetti da invitare alla Conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste.   Ove  necessario,  nell'ambito  della  Conferenza  possono tenersi  piu' riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi  in  relazione  all'avanzamento  e  all'ambito  delle singole attivita' istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro.  In  ogni  caso,  ogni  singolo  soggetto  partecipante  alla Conferenza  deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni  o  varianti,  compatibili con la localizzazione qualora gia'  approvata  in  sede  di  progetto preliminare, entro il termine perentorio  di  novanta  giorni  dalla data di ricezione del progetto definitivo.  Le  proposte  possono  essere avanzate nelle riunioni di Conferenza,  con  dichiarazione  a  verbale,  ovvero con atto scritto depositato  entro  il  predetto  termine  presso  la segreteria della Conferenza.  Le  proposte  tardivamente  pervenute  non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
 3.  La  convocazione  della  Conferenza  e'  resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della Conferenza, sul sito  internet  del  Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure  e  le  modalita' di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100  del  2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il  progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla Conferenza,  o  in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento,   nel   termine   di  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione  della  convocazione  della Conferenza sui sopraccitati siti  internet.  Qualora il responsabile del procedimento, verificata la  fondatezza  dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il   soggetto   aggiudicatore   trasmette   il   progetto  definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta  consegna.  I soggetti privati che non siano gestori di reti   ed   opere   interferenti   o   soggetti  aggiudicatori  delle infrastrutture non intervengono alla Conferenza. I concessionari ed i contraenti  generali possono partecipare alla Conferenza con funzione di supporto alle attivita' istruttorie.
 4.  Il  procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla  data  di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti  invitati alla Conferenza competenti al rilascio di permessi ed  autorizzazioni  comunque denominati. Sono comunque prese in esame le  proposte  pervenute  prima  della scadenza predetta. Il documento conclusivo   della   Conferenza,   sottoscritto   dal   presidente  e dall'incaricato  delle  funzioni  di  segretario della stessa, elenca tutte  le  proposte  pervenute  ed  i soggetti invitati che non hanno presentato  tempestiva  proposta.  Per  la eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al capo II.
 5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a  mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del  progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di  prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a nuova   istruttoria   il   progetto,   accogliendo   le  proposte  di prescrizioni   e  varianti  compatibili  con  la  localizzazione,  le caratteristiche   tecniche   e   funzionali  ed  i  limiti  di  spesa individuati nel progetto preliminare laddove gia' approvato.
 6.  Ove  risulti,  dopo  la  chiusura  della Conferenza, la mancata partecipazione  al  procedimento  di  un  soggetto  competente  e non invitato,   allo   stesso   e'  immediatamente  rimesso  il  progetto definitivo  con  facolta'  di  comunicare  al  Ministero  la  propria eventuale  proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni;   la   proposta  e'  comunicata  al  CIPE  per  la  eventuale integrazione   del   provvedimento   di   approvazione.  In  casi  di particolare   gravita',   il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  ovvero  il  Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
 Art.  4-quater  (Varianti). - 1. Il soggetto aggiudicatore verifica che  nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle  prescrizioni  impartite  dal  CIPE in sede di approvazione del progetto  definitivo  e  preliminare.  Restano  fermi  i compiti e le verifiche di cui all'articolo 20.
 2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni  occorrenti,  nello  sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.
 3.  Le  varianti  da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE,  sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, ne'  comportino  altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato  e  non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico  dei  fondi;  in  caso  contrario  sono approvate dal CIPE. Le varianti  rilevanti  sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il   consenso  dei  presidenti  delle  regioni  e  province  autonome interessate,   espresso   con   la   procedura  di  cui  al  comma  5 dell'articolo 3. Per le opere il cui finanziamento e' stato assegnato su  presentazione  del  piano  economico  finanziario la richiesta di nuovi  finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo  localizzativo  le  varianti di tracciato delle opere lineari contenute   nell'ambito   del   corridoio   individuato  in  sede  di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione   costituiscono   corridoio   di  riferimento  a  fini urbanistici  le  zone di rispetto previste dall'articolo 14, comma 2, del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia  di  espropriazione  per pubblica utilita', di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni,  e  dal  decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 1° aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968.
 4.  Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero ed il Presidente della  regione  interessata  delle  varianti  che  intende  approvare direttamente,  ai  sensi  del comma 2; se l'opera e' soggetta a VIA o ricade  in  ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22   gennaio   2004,   n.  42,  sono  informati  anche  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e  le attivita' culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di  quarantacinque  giorni  dalla data di ricezione hanno facolta' di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore  gravita',  puo' ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima  informativa  e'  resa altresi' al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
 5.  La  istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal  soggetto  aggiudicatore  ai sensi del comma 2 e' compiuta con le modalita' di cui all'articolo 4, anche nel caso in cui sia necessaria una  nuova  valutazione  di  impatto  ambientale. In caso di motivato dissenso  delle  regioni  e  delle  province  autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
 6.   Ove   le   integrazioni,  adeguamenti  o  varianti  comportino modificazioni  del  piano  di  esproprio,  il  progetto e' nuovamente approvato   ai   fini   della   dichiarazione  di  pubblica  utilita' dall'autorita'  espropriante  ai  sensi  del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per  pubblica  utilita',  previe,  occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 4.
 7.  Per  le  infrastrutture  strategiche  e di preminente interesse nazionale,  il  cui  progetto  definitivo non sia stato approvato dal CIPE  a  norma del presente decreto, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti previste dalle  diverse  norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo,  con  l'adozione,  per  le  varianti che non possono essere approvate  dal  soggetto  aggiudicatore  ai  sensi del comma 2, delle procedure   con   conferenza   di   servizi,   secondo  le  modalita' dell'articolo 4 e seguenti.
 Art.  5-bis (Risoluzione delle interferenze). - 1. Gli enti gestori delle  reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti  con  l'infrastruttura  da realizzare hanno l'obbligo di cooperare  alla  realizzazione della stessa con le modalita' previste dall'articolo  5,  come precisato dal presente articolo. Le attivita' di   cui   ai  commi  successivi  devono  essere  compiute  in  tempi compatibili  con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle   infrastrutture,   come   risultanti   dal   presente  decreto legislativo  e  dal  programma  a  corredo  del  progetto preliminare definitivo  ed  esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta  per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti   dal   soggetto   aggiudicatore.  I  progetti  preliminari  o definitivi   di   risoluzione   delle   interferenze  possono  essere sottoposti  alla  approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
 2.   In   fase   di   redazione   del  progetto  preliminare  delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
 a)  la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
 b)   la   collaborazione  tecnico  progettuale  con  il  soggetto aggiudicatore  per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonche' degli spostamenti di opere interferite;
 c)   l'avvio  della  progettazione  degli  spostamenti  di  opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
 d)  la  comunicazione  del  calcolo estimativo degli oneri per le attivita'   di   propria   competenza   per   la   risoluzione  delle interferenze.
 3.  In  fase  di  redazione ed approvazione del progetto definitivo delle  infrastrutture,  la  cooperazione  dell'ente  gestore  ha  per oggetto:
 a)  la  redazione,  in  tempi  congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore,  del  progetto  definitivo  degli spostamenti di opere interferite  cui  provvede  l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto  aggiudicatore  per  il  progetto  definitivo  cui  provvede quest'ultimo;
 b)  la  verifica  della completezza e congruita' del programma di risoluzione  delle  interferenze,  redatto  a  corredo  del  progetto definitivo, con la indicazione di eventuali ulteriori interferenze
 non  precisate  e  la  proposta  di  modifica  o integrazione del
 programma; c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attivita'   di   propria   competenza   per   la   risoluzione  delle interferenze.
 4.  In  fase  di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore  ha  per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
 5. Le attivita' di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese   del   soggetto   aggiudicatore;   il  mancato  accordo  sulle prestazioni  e  sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle  attivita'  di  collaborazione  in  fase  progettuale, salvo il diritto  a  ricevere  il  rimborso  di tutti gli oneri legittimamente affrontati.  In  fase  esecutiva,  l'ente  gestore  deve  compiere le attivita'  di  competenza  anche  in  mancanza  di  specifico accordo convenzionale   con  il  soggetto  aggiudicatore,  a  condizione  che quest'ultimo  metta  a  disposizione  in  via  anticipata  le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto  dello  stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste  a disposizione in eccesso rispetto alle necessita'. Sono fatte salve  le  diverse  previsioni  di  convenzioni  vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
 6.  Il  presente  articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle  interferenze  tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso  di  interferenze  tra  infrastrutture in corso di realizzazione alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalita' di cui all'articolo 4 e seguenti.
 Art. 5-ter (La societa' pubblica di progetto). - 1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attivita'   coordinata   di  piu'  soggetti  pubblici,  si  procede attraverso  la  stipula  di  un  accordo  di programma tra i soggetti pubblici  stessi  e, ove opportuno, attraverso la costituzione di una societa'   pubblica   di   progetto,  senza  scopo  di  lucro,  anche consortile,  partecipata  dai  soggetti  aggiudicatori  e dagli altri soggetti  pubblici  interessati.  Alla  societa' pubblica di progetto sono   attribuite   le   competenze   necessarie  alla  realizzazione dell'opera  e  delle  opere  strumentali  o  connesse,  nonche'  alla espropriazione  delle  aree  interessate, ed alla utilizzazione delle stesse   e   delle   altre   fonti   di   autofinanziamento   indotte dall'infrastruttura.  La  societa'  pubblica di progetto e' autorita' espropriante  ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La  Societa'  pubblica  di  progetto  realizza  l'intervento  in nome proprio  e  per  conto  dei  propri  soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti  deliberati  dal  CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.
 2. Alla Societa' pubblica di progetto possono partecipare le Camere di commercio, industria e artigianato e le Fondazioni bancarie.
 3.  La  Societa' pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di realizzare ed eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento  ed  e'  organismo  di  diritto pubblico ai sensi della legge  quadro  e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente decreto legislativo.
 4.   Gli  enti  pubblici  interessati  alla  realizzazione  di  una infrastruttura  possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento  della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore  ovvero  alla  Societa'  pubblica  di  progetto di beni immobili   di   proprieta'  o  allo  scopo  espropriati  con  risorse finanziarie proprie.
 5.  Ai  fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono     contribuire     per    l'intera    durata    del    piano economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore  o  alla  Societa' pubblica  di  progetto,  devolvendo  alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
 a)  da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di  oneri  di  urbanizzazione  o  infrastrutturazione ed ICI, indotti dalla infrastruttura;
 b)  da  parte della Camera di commercio, industria e artigianato, una  quota  della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
 6.  La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso  il  quale le Fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
 7.  I  soggetti  privati  interessati  alla  realizzazione  di  una infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di  immobili  di  loro  proprieta'  o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.".
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. Le norme di cui all'allegato  tecnico  al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, introdotte  dal  comma  1,  primo capoverso, si applicano ai progetti delle  infrastrutture,  la cui redazione sia stata bandita o, in caso di  procedura  negoziata,  affidata  ovvero,  per  i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Per i progetti in corso  e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di adeguare il  progetto  alle  norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
 il seguente:
 "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
 puo'   essere   delegato   al   Governo   se   non  con  la
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.".
 "Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il Capo
 dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
 Puo' inviare messaggi alle Camere.
 Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
 prima riunione.
 Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
 legge di iniziativa del Governo.
 Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
 Costituzione.
 Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
 dello Stato.
 Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
 ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
 l'autorizzazione delle Camere.
 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
 supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
 stato di guerra deliberato dalle Camere.
 Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
 Puo' concedere grazia e commutare le pene.
 Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
 -  Il  testo  dell'art.  1,  commi 2  e  3  della legge
 21 dicembre  2001,  n.  443  recante: "Delega al Governo in
 materia   di   infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
 strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
 attivita'  produttive"  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 del  27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario, e' il
 seguente:
 "2.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, nel rispetto
 delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
 dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
 legge,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
 quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
 delle  infrastrutture  e  degli insediamenti individuati ai
 sensi  del  comma 1, a tal fine riformando le procedure per
 la    valutazione    di    impatto   ambientale   (VIA)   e
 l'autorizzazione  integrata  ambientale, limitatamente alle
 opere  di  cui  al  comma 1  e  comunque  nel  rispetto del
 disposto   dell'art.   2  della  direttiva  85/337/CEE  del
 Consiglio   del   27 giugno  1985,  come  modificata  dalla
 direttiva   97/11/CE  del  Consiglio  del  3 marzo  1997  e
 introducendo  un  regime  speciale,  anche  in  deroga agli
 articoli 2,  da  7  a  16,  19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
 109,  e  successive  modificazioni,  nonche' alle ulteriori
 disposizioni  della medesima legge che non siano necessaria
 ed  immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
 rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) disciplina  della  tecnica  di finanza di progetto
 per  finanziare  e realizzare, con il concorso del capitale
 privato,  le  infrastrutture  e  gli insediamenti di cui al
 comma 1;
 b) definizione   delle   procedure   da   seguire  in
 sostituzione   di  quelle  previste  per  il  rilascio  dei
 provvedimenti  concessori  o  autorizzatori di ogni specie;
 definizione della durata delle medesime non superiore a sei
 mesi   per   la   approvazione  dei  progetti  preliminari,
 comprensivi  di  quanto  necessario  per  la localizzazione
 dell'opera  d'intesa con la regione o la provincia autonoma
 competente,   che,   a   tal   fine,   provvede  a  sentire
 preventivamente  i  comuni  interessati,  e,  ove prevista,
 della  VIA;  definizione  delle procedure necessarie per la
 dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita' ed
 urgenza  e  per la approvazione del progetto definitivo, la
 cui  durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
 mesi;  definizione  di termini perentori per la risoluzione
 delle  interferenze  con  servizi  pubblici  e privati, con
 previsione  di  responsabilita'  patrimoniali  in  caso  di
 mancata tempestiva risoluzione;
 c) attribuzione  al  CIPE,  integrato  dai presidenti
 delle  regioni  e  delle province autonome interessate, del
 compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
 il  progetto  preliminare  e  definitivo, di vigilare sulla
 esecuzione    dei    progetti    approvati,   adottando   i
 provvedimenti   concessori   ed   autorizzatori  necessari,
 comprensivi   della   localizzazione   dell'opera   e,  ove
 prevista,  della  VIA istruita dal competente Ministero. Il
 Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti cura le
 istruttorie,  formula  le  proposte ed assicura il supporto
 necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
 eventualmente,   di  una  apposita  struttura  tecnica,  di
 advisor  e  di  commissari straordinari, che agiscono con i
 poteri  di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
 n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
 1997,   n.   135,   nonche'   della   eventuale   ulteriore
 collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
 finanze  nel  settore  della  finanza  di  progetto, ovvero
 offerta  dalle regioni o province autonome interessate, con
 oneri a proprio carico;
 d) modificazione   della  disciplina  in  materia  di
 conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
 parte  di  tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
 permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
 in  detta  conferenza,  nel  termine  perentorio di novanta
 giorni,   prescrizioni  e  varianti  migliorative  che  non
 modificano   la   localizzazione   e   le   caratteristiche
 essenziali   delle   opere;   le  prescrizioni  e  varianti
 migliorative  proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
 ai fini della approvazione del progetto definitivo;
 e) affidamento,  mediante  gara  ad evidenza pubblica
 nel  rispetto  delle  direttive  dell'Unione europea, della
 realizzazione  delle infrastrutture strategiche ad un unico
 soggetto contraente generale o concessionario;
 f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
 con  riferimento  all'art.  1 della direttiva 93/37/CEE del
 Consiglio  del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
 qualsiasi  mezzo  di  un'opera  rispondente  alle  esigenze
 specificate   dal  soggetto  aggiudicatore;  il  contraente
 generale  e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
 per  l'esclusione  dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
 qualificato    per   specifici   connotati   di   capacita'
 organizzativa   e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione
 dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
 finanziamento  necessario  alla realizzazione dell'opera in
 tutto  o  in  parte  con  mezzi  finanziari privati, per la
 liberta'  di  forme  nella realizzazione dell'opera, per la
 natura  prevalente di obbligazione di risultato complessivo
 del   rapporto   che   lega   detta   figura   al  soggetto
 aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del  relativo rischio;
 previsione  dell'obbligo, da parte del contraente generale,
 di  prestazione  di  adeguate  garanzie e di partecipazione
 diretta  al  finanziamento  dell'opera o di reperimento dei
 mezzi finanziari occorrenti;
 g) previsione    dell'obbligo    per    il   soggetto
 aggiudicatore,  nel  caso  in  cui  l'opera  sia realizzata
 prevalentemente   con  fondi  pubblici,  di  rispettare  la
 normativa  europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
 dei  fornitori  di  beni o servizi, ma con soggezione ad un
 regime  derogatorio  rispetto  alla citata legge n. 109 del
 1994  per  tutti  gli aspetti di essa non aventi necessaria
 rilevanza comunitaria;
 h) introduzione  di  specifiche  deroghe alla vigente
 disciplina  in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
 e  di  realizzazione  degli stessi, fermo il rispetto della
 normativa    comunitaria,   finalizzate   a   favorire   il
 contenimento  dei  tempi  e  la massima flessibilita' degli
 strumenti  giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
 un  contraente  generale,  previsione  che lo stesso, ferma
 restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
 a   terzi   l'esecuzione   delle  proprie  prestazioni  con
 l'obbligo  di  rispettare,  in  ogni  caso, la legislazione
 antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
 appaltatori;  previsione  della  possibilita' di costituire
 una  societa'  di  progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
 della   citata   legge  n.  109  del  1994,  anche  con  la
 partecipazione  di  istituzioni finanziarie, assicurative e
 tecnico-operative  gia'  indicate  dallo  stesso contraente
 generale   nel   corso   della  procedura  di  affidamento;
 previsione      della      possibilita'     di     emettere
 titoli obbligazionari  ai  sensi  dell'art. 37-sexies della
 legge  n.  109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di altri
 strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime
 di  garanzia  di  restituzione,  anche da parte di soggetti
 aggiudicatori,   ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli e
 strumenti  finanziari  per  la  costituzione  delle riserve
 bancarie   o   assicurative   previste  dalla  legislazione
 vigente;
 i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
 ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
 regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
 generale  nei  confronti  di  terzi ai quali abbia affidato
 l'esecuzione di proprie prestazioni;
 l) previsione,   in  caso  di  concessione  di  opera
 pubblica  unita  a  gestione  della  stessa, e tenuto conto
 della   redditivita'   potenziale   della   stessa,   della
 possibilita'  di  corrispondere al concessionario, anche in
 corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
 di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
 economico  dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione
 successiva   di   beni   o  servizi  allo  stesso  soggetto
 aggiudicatore  relativamente  all'opera realizzata, nonche'
 della  possibilita'  di fissare la durata della concessione
 anche  oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
 dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
 terzi  i  lavori,  con  il  solo vincolo delle disposizioni
 della  citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
 concessionario   e  nel  limite  percentuale  eventualmente
 indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
 m) previsione   del  rispetto  dei  piani  finanziari
 allegati  alle concessioni in essere per i concessionari di
 pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
 n) previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti  di
 progettazione,   appalto,   concessione   o  affidamento  a
 contraente  generale,  di  forme di tutela risarcitoria per
 equivalente,  con  esclusione della reintegrazione in forma
 specifica;    restrizione,    per   tutti   gli   interessi
 patrimoniali,  della  tutela  cautelare al pagamento di una
 provvisionale;
 o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
 opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
 da   specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche  a
 strutture  tecniche esterne di supporto alle commissioni di
 collaudo.
 3.  I  decreti  legislativi  previsti  dal comma 2 sono
 emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
 all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
 nonche'  quello  delle competenti Commissioni parlamentari,
 che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
 tre  anni  successivi  alla  loro emanazione possono essere
 emanate  disposizioni correttive ed integrative dei decreti
 legislativi,   nel  rispetto  della  medesima  procedura  e
 secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
 integra  e  modifica  il  regolamento di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, in
 conformita'  alle  previsioni  della  presente  legge e dei
 decreti legislativi di cui al comma 2.".
 -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed ampliamento
 delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
 compiti  di interesse comune delle regioni, delle province,
 dei  comuni,  con  la  conferenza Stato-citta' ed autonomie
 locali",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
 1997, n. 202, e' il seguente:
 "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge 8 giugno 1990, n. 142.
 Alle  riunioni possono essere invitati altri membri del
 Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
 locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.".
 Note all'art. 1:
 - Il  decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca:
 "Attuazione  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, per la
 realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
 produttivi  strategici  e  di  interesse  nazionale"  ed e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n.
 199, supplemento ordinario.
 - Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre
 2001,  n.  443  recante:  "Delega  al Governo in materia di
 infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici ed
 altri   interventi   per   il   rilancio   delle  attivita'
 produttive",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  del
 27 dicembre  2001,  n.  299,  supplemento  ordinario  e' il
 seguente:
 "1.   Il   Governo,  nel  rispetto  delle  attribuzioni
 costituzionali  delle  regioni, individua le infrastrutture
 pubbliche   e   private   e   gli  insediamenti  produttivi
 strategici   e   di   preminente   interesse  nazionale  da
 realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
 nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
 l'ottimizzazione   dei  costi  di  gestione  dei  complessi
 immobiliari  sedi  delle istituzioni dei presidi centrali e
 la  sicurezza  strategica  dello Stato e delle opere la cui
 rilevanza   culturale   trascende   i   confini  nazionali.
 L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
 predisposto   dal   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti,  d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
 o  province  autonome interessate e inserito, previo parere
 del  CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
 all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
 nel  Documento di programmazione economico-finanziaria, con
 l'indicazione  dei  relativi stanziamenti. Nell'individuare
 le  infrastrutture  e gli insediamenti strategici di cui al
 presente  comma,  il  Governo  procede secondo finalita' di
 riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree del territorio
 nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della sicurezza
 strategica      e     di     contenimento     dei     costi
 dell'approvvigionamento   energetico   del   Paese   e  per
 l'adeguamento    della   strategia   nazionale   a   quella
 comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
 servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
 sviluppare    la   portualita'   turistica,   il   Governo,
 nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
 strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
 nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
 b),  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica  2 dicembre  1997,  n.  509.  Il programma tiene
 conto  del  Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
 programma  di  infrastrutture  strategiche non comprese nel
 Piano   generale   dei   trasporti  costituisce  automatica
 integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
 legge   finanziaria   ai   sensi   dell'art.  11,  comma 3,
 lettera i-ter),  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
 successive  modificazioni,  le  risorse  necessarie, che si
 aggiungono  ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati
 allo  scopo  disponibili,  senza  diminuzione delle risorse
 gia'  destinate  ad  opere  concordate  con le regioni e le
 province  autonome  e non ricomprese nel programma. In sede
 di  prima applicazione della presente legge il programma e'
 approvato   dal   CIPE   entro  il  31 dicembre  2001.  Gli
 interventi  previsti  dal  programma  sono  automaticamente
 inseriti  nelle  intese  istituzionali di programma e negli
 accordi   di   programma  quadro  nei  comparti  idrici  ed
 ambientali,  ai fini della individuazione delle priorita' e
 ai  fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
 nelle  intese  e  negli  accordi stessi, con le indicazioni
 delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
 una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra
 il  Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
 fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
 opere.".
 - Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157  e
 successive  modificazioni reca: "Attuazione della direttiva
 92/50/CEE  in materia di appalti pubblici di servizi" ed e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n.
 104.
 -  Il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  158 e
 successive  modificazioni reca: "Attuazione delle direttive
 90/531/CEE  relative  alle procedure di appalti nei settori
 esclusi"  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
 6 maggio 1995, n. 104.
 - La  direttiva  93/37 del Consiglio del 14 giugno 1993
 coordina  le  procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti
 pubblici  di  lavori,  pubblicata  nella  G.U.C.E. 9 agosto
 1993, n. L 199, entrata in vigore il 5 luglio 1993.
 - L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, detta
 legge  quadro  in  materia  di  lavori pubblici, pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  del  19 febbraio  1994,  n. 41,
 supplemento ordinario, e' il seguente:
 "Art.    17    (Effettuazione    delle   attivita'   di
 progettazione,  direzione dei lavori e accessorie). - 1. Le
 prestazioni   relative   alla   progettazione  preliminare,
 definitiva  ed  esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
 ed  agli  incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
 attivita'  del  responsabile  unico  del procedimento e del
 dirigente   competente   alla   formazione   del  programma
 triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
 a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
 b) dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e di
 direzione  dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
 unioni,  le  comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
 locali,  i  consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
 enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
 agli  articoli 24,  25  e  26 della legge 8 giugno 1990, n.
 142, e successive modificazioni;
 c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
 di  cui  le  singole amministrazioni aggiudicatrici possono
 avvalersi per legge;
 d) da  liberi  professionisti  singoli  od  associati
 nelle  forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
 successive  modificazioni,  ivi  compresi,  con riferimento
 agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
 beni   mobili   e   delle   superfici   decorate   di  beni
 architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
 beni culturali ai sensi della vigente normativa;
 e) dalle   societa'   di  professionisti  di  cui  al
 comma 6, lettera a);
 f) dalle  societa'  di  ingegneria di cui al comma 6,
 lettera b);
 g) da   raggruppamenti   temporanei   costituiti  dai
 soggetti  di  cui  alle  lettere d),  e)  ed f) ai quali si
 applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 13 in quanto
 compatibili.
 g-bis) da    consorzi    stabili    di    societa'   di
 professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
 di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
 mista,  formati  da non meno di tre consorziati che abbiano
 operato   nel   settore   dei   servizi   di  ingegneria  e
 architettura,  per  un  periodo  di  tempo  non inferiore a
 cinque  anni,  e  che  abbiano  deciso  di  operare in modo
 congiunto  secondo  le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
 E'  vietata  la  partecipazione  a  piu'  di  un  consorzio
 stabile.   Ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  per
 l'affidamento  di  incarichi  di  progettazione e attivita'
 tecnico-amministrative   ad  essa  connesse,  il  fatturato
 globale  in servizi di ingegneria e architettura realizzato
 da  ciascuna  societa'  consorziata  nel  quinquennio o nel
 decennio   precedente   e'   incrementato   secondo  quanto
 stabilito  dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
 ai  consorzi  stabili  di  societa'  di professionisti e di
 societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
 disposizioni  di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
 12.
 2.  I  progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
 lettere a),  b)  e  c),  sono  firmati  da dipendenti delle
 amministrazioni  abilitati all'esercizio della professione.
 I  tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
 firmare  i  progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
 professionali,    qualora    siano   in   servizio   presso
 l'amministrazione  aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
 analogo    incarico    presso    un'altra   amministrazione
 aggiudicatrice,   da   almeno   cinque   anni  e  risultino
 inquadrati  in  un  profilo professionale tecnico e abbiano
 svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
 3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
 la  stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
 aggiudicatrici,  di  polizze  assicurative per la copertura
 dei  rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
 incaricati  della  progettazione.  Nel  caso di affidamento
 della  progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
 a carico dei soggetti stessi.
 4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
 esecutivo,    nonche'    lo    svolgimento   di   attivita'
 tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
 di  carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
 appaltanti,  ovvero  di  difficolta'  di rispettare i tempi
 della  programmazione  dei lavori o di svolgere le funzioni
 di   istituto,   ovvero  in  caso  di  lavori  di  speciale
 complessita'  o  di rilevanza architettonica o ambientale o
 in  caso  di  necessita' di predisporre progetti integrali,
 cosi'   come   definiti  dal  regolamento,  che  richiedono
 l'apporto  di una pluralita' di competenze, casi che devono
 essere   accettati   e  certificati  dal  responsabile  del
 procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
 comma 1, lettere d), e), f) e g).
 5.  Il regolamento dei lavori per l'attivita' del Genio
 militare  di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti
 abilitati alla firma dei progetti.
 6. Si intendono per:
 a) societa'  di professionisti le societa' costituite
 esclusivamente  tra  professionisti iscritti negli appositi
 albi  previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
 forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
 del  titolo V  del  libro  quinto  del codice civile ovvero
 nella  forma  di  societa' cooperativa di cui al capo I del
 titolo VI  del libro quinto del codice civile, che eseguono
 studi  di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
 o   direzioni   dei   lavori,   valutazioni  di  congruita'
 tecnico-economica  o  studi  di  impatto ambientale. I soci
 delle  societa'  agli effetti previdenziali sono assimilati
 ai   professionisti   che  svolgono  l'attivita'  in  forma
 associata  ai  sensi  dell'art.  1  della legge 23 novembre
 1939,  n.  1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
 il   contributo   integrativo   previsto  dalle  norme  che
 disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
 cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
 della    iscrizione    obbligatoria    al   relativo   albo
 professionale.  Detto  contributo dovra' essere versato pro
 quota   alle   rispettive  Casse  secondo  gli  ordinamenti
 statutari e i regolamenti vigenti;
 b) societa'  di ingegneria le societa' di capitali di
 cui  ai  capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
 codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
 cui  al  capo I  del  titolo VI del libro quinto del codice
 civile  che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a),
 che  eseguono  studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
 progettazioni   o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di
 congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
 Ai   corrispettivi   relativi   alle   predette   attivita'
 professionali  si applica il contributo integrativo qualora
 previsto  dalle  norme legislative che regolano la Cassa di
 previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
 fa  riferimento  in  forza della iscrizione obbligatoria al
 relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
 versato   pro  quota  alle  rispettive  Casse  secondo  gli
 ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
 7.  Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
 e  tecnici  che  devono  possedere  le  societa'  di cui al
 comma 6  del  presente articolo. Fino all'entrata in vigore
 del  regolamento,  le  societa' di cui al predetto comma 6,
 lettera b),   devono  disporre  di  uno  o  piu'  direttori
 tecnici,  aventi  titolo professionale  di  ingegnere  o di
 architetto  o  laureato in una disciplina tecnica attinente
 alla  attivita'  prevalente svolta dalla societa', iscritti
 al  relativo  albo  da  almeno  dieci  anni con funzioni di
 collaborazione  alla definizione degli indirizzi strategici
 della   societa',   di  collaborazione  e  controllo  sulle
 prestazioni    svolte    dai   tecnici   incaricati   della
 progettazione,  in  relazione  alle quali controfirmano gli
 elaborati.
 8.   Indipendentemente   dalla   natura  giuridica  del
 soggetto  affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
 lo  stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
 negli   appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti
 professionali, personalmente responsabili e nominativamente
 indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
 specificazione      delle     rispettive     qualificazioni
 professionali.   Deve   inoltre   essere  indicata,  sempre
 nell'offerta,      la     persona     fisica     incaricata
 dell'integrazione  tra le varie prestazioni specialistiche.
 Il  regolamento  definisce  le  modalita' per promuovere la
 presenza   anche   di  giovani  professionisti  nei  gruppi
 concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
 9.  Gli  affidatari  di  incarichi di progettazione non
 possono  partecipare  agli  appalti  o  alle concessioni di
 lavori   pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti  o
 cottimi,  per  i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
 di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
 
 |  | Art. 2 Modificazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
 
 1. Al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo  1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
 "Finanziamento   senza  rivalsa  o  con  rivalsa  limitata  e'  il
 finanziamento,  superiore  a 5 milioni di euro, che viene concesso
 ad  un  contraente  generale o concessionario, senza rivalsa o con
 rivalsa  limitata nei confronti dello stesso contraente generale o
 concessionario,  ovvero  nei  confronti dei soci della societa' di
 progetto."; b) all'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: "composta da"
 sono  inserite  le  seguenti: "dipendenti nei limiti dell'organico
 approvato e"; c) all'articolo 2, comma 5, sono aggiunte le seguenti frasi: "Al fine
 di   agevolare,   sin   dall'inizio  della  fase  istruttoria,  la
 realizzazione  di  infrastrutture  e  insediamenti  produttivi, il
 Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
 competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province autonome
 interessate,  propone  al Presidente del Consiglio dei Ministri la
 nomina  di  commissari  straordinari,  i quali seguono l'andamento
 delle  opere  e  provvedono  alle  opportune azioni di indirizzo e
 supporto  promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici
 e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita',
 e   nel   caso   di  particolare  complessita'  delle  stesse,  il
 commissario   straordinario   puo'   essere   affiancato   da   un
 sub-commissario,   nominato   dal  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  su  proposta  dei  Presidenti  delle regioni o province
 autonome  territorialmente  coinvolte,  con  oneri  a carico delle
 regioni o province autonome proponenti."; d) all'articolo  2,  comma  8,  e'  aggiunta  la seguente frase: "Nei
 limiti  dei  costi  autorizzati  a norma del comma 9, i commissari
 straordinari  e  i  sub-commissari si avvalgono delle strutture di
 cui  al  comma  3,  nonche' delle competenti strutture regionali e
 possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti
 terzi."; e) all'articolo  3,  comma  3,  nel  primo  periodo,  dopo le parole:
 "territoriale  e sociale" sono inserite le seguenti: "comunque non
 superiori  al  5  per cento dell'intero costo dell'opera"; dopo le
 parole:   "necessarie   alla   realizzazione",  sono  inserite  le
 seguenti:  "; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di
 mitigazione  di  impatto  ambientale individuati nell'ambito della
 procedura  di  VIA"; le parole: "e, una volta emessi i regolamenti
 di  cui  all'articolo  15,  comma 3, degli ulteriori elaborati ivi
 eventualmente  previsti" sono soppresse; in fine, sono aggiunte le
 seguenti: "ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata
 per la eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo;
 ove  non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare
 e'  comunque depositato presso il competente ufficio della regione
 interessata,  ai fini della consultazione da parte del pubblico, e
 del  deposito  si da' avviso sul sito internet della regione e del
 soggetto aggiudicatore."; f) all'articolo  3,  comma  7,  nel  primo  periodo,  dopo le parole:
 "vigenti  ed adottati" sono inserite le seguenti: "gli immobili su
 cui   e'   localizzata   l'opera   sono  assoggettati  al  vincolo
 preordinato  all'esproprio  ai  sensi  dell'articolo  10 del testo
 unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
 espropriazione  per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto del
 Presidente  della  Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si
 intende  apposto  anche in mancanza di espressa menzione"; dopo le
 parole:  "fasce  di  rispetto"  sono  inserite le seguenti: "e non
 possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilita'
 tecnica   da   parte   del  soggetto  aggiudicatore,  permessi  di
 costruire,  ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio
 individuato  con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e
 delle  aree  comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo,
 l'approvazione  del progetto preliminare e' resa pubblica mediante
 pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione (o nella
 Gazzetta  Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati
 a cura del soggetto aggiudicatore"; g) all'articolo 5, comma 4, le parole: "I gestori di servizi pubblici
 e   di   infrastrutture   destinate  al  pubblico  servizio"  sono
 sostituite  dalle  seguenti:  "Gli  enti  gestori  di reti o opere
 destinate al pubblico servizio"; h) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1)  al  comma  12,  dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
 "Per  i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non
 puo  superare  il  venti  per  cento dell'importo dell'affidamento
 posto  a  base  di  gara  e, in ogni caso, il saldo della quota di
 corrispettivo   ritenuta  a  tal  fine  deve  essere  pagato  alla
 ultimazione dei lavori.";
 2) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
 "12-bis.  I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse quelle
 costituite  dai  concessionari  a norma dell'articolo 37-quinquies
 della  legge quadro, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono
 cedibili  alle  banche  e  ad altri intermediari finanziari con le
 modalita'  di  cui  all'articolo  115 del regolamento; la cessione
 puo' avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
 12-ter. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o
 scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore
 ceduto.  L'atto  notificato  deve  espressamente  indicare  se  la
 cessione  e' effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa
 o con rivalsa limitata.
 12-quater.  Il  soggetto  aggiudicatore  liquida  l'importo  delle
 prestazioni  rese  e  prefinanziate dal contraente generale con la
 emissione  di  un certificato di pagamento esigibile alla scadenza
 del  prefinanziamento  secondo  le  previsioni contrattuali. Per i
 soli  crediti  di  cui  al  presente  comma  ceduti  a  fronte  di
 finanziamenti  senza  rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione
 del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento
 del  credito  del  finanziatore cessionario; al cessionario non e'
 applicabile   nessuna   eccezione  di  pagamento  delle  quote  di
 prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore
 e  creditore  cedente,  ivi  inclusa  la compensazione con crediti
 derivanti  dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi
 diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.
 12-quinquies.  Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
 dei  crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-quater,
 in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera.
 12-sexies.  Per  gli  affidamenti  per i quali non sia prestata la
 garanzia   globale   di  cui  al  comma  13  e  vi  siano  crediti
 riconosciuti definitivi ai sensi del comma 12-quater:
 a)  la  garanzia  di  buon  adempimento  non  e'  soggetta  alle
 riduzioni progressive di cui all'articolo 30 della legge quadro;
 ove  la  garanzia  si  sia  gia' ridotta ovvero la riduzione sia
 espressamente    prevista    nella    garanzia    prestata,   il
 riconoscimento  definitivo  del credito non opera se la garanzia
 non  e'  ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla
 garanzia;
 b)  in  tutti  i  casi  di  risoluzione  del rapporto per motivi
 attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni
 previste dall'articolo 37-octies della legge quadro;
 c)  il contraente generale ha comunque facolta' di sostituire la
 garanzia  di  buon  adempimento  con  la  garanzia  globale, ove
 istituita;  in  tale  caso non si applicano le previsioni di cui
 alle lettere a) e b).";
 3) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
 "13-bis. I capitolati prevedono, tra l'altro:
 a)   le  modalita'  ed  i  tempi,  nella  fase  di  sviluppo  ed
 approvazione   del   progetto  definitivo  ed  esecutivo,  delle
 prestazioni  propedeutiche  ai lavori, pertinenti in particolare
 le  prestazioni  di  cui all'articolo 3, comma 8, ed i lavori di
 cantierizzazione, ove autorizzati;
 b)  le  modalita'  ed  i  tempi  per  il  pagamento dei ratei di
 corrispettivo  dovuti  al contraente generale per le prestazioni
 compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare
 le  attivita'  progettuali  e le prestazioni di cui alla lettera
 a).
 13-ter.  Al  fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte
 al  perseguimento  delle  finalita'  di  prevenzione e repressione
 della criminalita' e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
 agli  articoli  9, comma 3, lettera e), e 15, comma 5, il soggetto
 aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfetaria, non
 sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo
 dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente
 generale  e'  tenuto  a recepire nell'offerta formulata in sede di
 gara.  Nel  progetto  che  si  pone  a base di gara, elaborato dal
 soggetto  aggiudicatore,  la somma corrispondente a detta aliquota
 e'  inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e'
 unita  una relazione di massima che correda il progetto, indicante
 l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei costi.
 Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione.
 Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione,
 eventualmente  proposte dal contraente generale, in qualunque fase
 dell'opera,  non  possono essere motivo di maggiori oneri a carico
 del  soggetto  aggiudicatore.  Ove  il  progetto  preliminare  sia
 prodotto  per  iniziativa  del  promotore, quest'ultimo predispone
 analoga  articolazione  delle  misure  in  questione, con relativa
 indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta ed inseriti
 nelle  somme  a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni
 del  presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei
 casi di affidamento mediante concessione."; i) all'articolo  16,  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
 periodo:  "Si  osservano,  in  quanto  applicabili,  i commi 6 e 7
 dell'articolo 20."; l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 "1.   L'istruttoria  sui  progetti  relativi  alle  opere  di  cui
 all'articolo  17,  comma  1,  e'  eseguita al fine di individuare,
 descrivere  e  valutare,  in  modo  appropriato,  per ciascun caso
 particolare,  gli  effetti  diretti e indiretti di un progetto sui
 seguenti  fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua,
 l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio
 culturale;  l'interazione  tra  i predetti fattori. Per quanto non
 previsto  dal  presente  decreto  e  dall'allegato tecnico trovano
 applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri 10 agosto 1988, n. 379.
 2.  Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di
 impatto  ambientale.  Lo  studio  di impatto ambientale e' redatto
 secondo   le   direttive   comunitarie   in  materia  e  le  norme
 dell'allegato  tecnico al presente decreto. In ogni caso esso deve
 almeno  comprendere: una descrizione del progetto con informazioni
 relative   alla  sua  ubicazione,  concezione  e  dimensioni;  una
 descrizione   delle   misure   previste  per  evitare,  ridurre  e
 possibilmente   compensare  rilevanti  effetti  negativi;  i  dati
 necessari  per  individuare  e  valutare principali effetti che il
 progetto  puo' avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle
 principali   alternative   prese  in  esame  dal  committente  con
 indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo
 dell'impatto ambientale; dati, analisi ed informazioni relative al
 progetto  stesso,  alla utilizzazione delle risorse naturali, alla
 emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive ed allo
 smaltimento  dei  rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere
 una   relazione   sui  metodi  di  previsione  utilizzati  per  la
 valutazione  dell'impattoambientale  e  delle  misure previste per
 evitare,  ridurre  ed  eventualmente  compensare  effetti negativi
 rilevanti   del  progetto  sull'ambiente,  nonche'  consegnare  un
 riassunto  non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le
 eventuali   difficolta'   riscontrate.  Lo  SIA  di  un  lotto  di
 infrastruttura  deve  contenere  elementi  di  massima  che  diano
 informazioni    sull'impatto    ambientale    determinato    dalla
 realizzazione  degli  altri  lotti  secondo  le scelte seguite nel
 progetto presentato.";
 2)  al  comma  4,  le  parole:  "articolo 9" sono sostituite dalle
 seguenti: "articolo 6"; m) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 "4. La Commissione:
 a)  comunica  ai  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del
 territorio,  entro trenta giorni dalla data di presentazione del
 progetto  definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali
 difformita' tra questo e il progetto preliminare;
 b)  esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale
 presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto
 definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita'
 ambientale  e  sull'esatto  adempimento  dei  contenuti  e delle
 prescrizioni di cui al decreto di compatibilita' ambientale.";
 2)  al  comma  5  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti periodi:
 "L'aggiornamento  del  SIA  puo' riguardare la sola parte di opera
 interessata  alla  variazione.  In caso di mancato adempimento dei
 contenuti   e  delle  prescrizioni  di  cui  al  provvedimento  di
 compatibilita'  ambientale,  il  citato Ministro, previa diffida a
 regolarizzare,  fa  dare  notizia  dell'inottemperanza  in sede di
 Conferenza    di   servizi,   al   fine   dell'eventuale   rinnovo
 dell'istruttoria.";
 3)  al  comma  6  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Il
 presente  comma si applica anche al caso di variazioni progettuali
 intervenute nella fase di progettazione esecutiva.";
 4) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
 "6-bis.  Ai  fini  delle  verifiche  di  cui  al  comma  6,  prima
 dell'inizio  dei lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e
 della  tutela del territorio la relativa data ed e' trasmesso allo
 stesso  Ministero  il  progetto  esecutivo  composto dai documenti
 previsti  dagli  articoli  19  e seguenti dell'allegato tecnico al
 presente  decreto, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo
 20,  comma  4.  Al  predetto  Ministero sono anche tempestivamente
 trasmesse  eventuali  varianti  progettuali,  ivi  comprese quelle
 derivanti dalle attivita' di verifica di cui all'articolo 4-quater
 e  agli  articoli  20 e seguenti del relativo allegato tecnico. La
 Commissione,  su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, puo'
 fornire   le   proprie   indicazioni   sulla   interpretazione   e
 applicazione del provvedimento di compatibilita' ambientale.
 6-ter.  I  commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su
 progetti   definitivi,  fermo  restando  il  potere  di  impartire
 prescrizioni con il provvedimento di compatibilita' ambientale."; n) al  comma  3 dell'articolo 20-nonies, le parole: "sesto mese" sono
 sostituite dalle seguenti: "ottavo mese".
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto. La disposizione di cui  al  comma  1,  lettera  e),  relativa  al limite del 5 per cento introdotto  dall'articolo  3,  comma 3, si applica ai progetti la cui istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.   Le   disposizioni   di   cui  ai  commi  12-bis  e  12-ter dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  20 agosto 2002, n. 190, introdotte  dal  comma  1, lettera f), si applicano alle procedure di gara  ed  ai  rapporti  contrattuali in corso alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  le disposizioni dei commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della medesima disposizione, si applicano ai lavori  banditi  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  ma  e'  facolta'  del  soggetto  aggiudicatore prevedere la applicazione  delle  disposizioni  medesime  ai  lavori  gia' banditi ovvero,  per  quelli  gia'  aggiudicati,  convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Castelli, Ministro della giustizia
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1, 2 e 3 del
 decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato
 dal decreto legislativo qui pubblicato:
 "Art.  1  (Oggetto  -  Definizioni).  -  1. Il presente
 decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione
 dei   progetti  e  la  realizzazione  delle  infrastrutture
 strategiche  di  preminente  interesse  nazionale,  nonche'
 l'approvazione  secondo  quanto  previsto  dall'art. 13 dei
 progetti  degli  insediamenti produttivi strategici e delle
 infrastrutture  strategiche private di preminente interesse
 nazionale,  individuati  a  mezzo  del  programma di cui al
 comma 1  dell'art.  1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
 Nell'ambito   del   programma   predetto   sono,  altresi',
 individuate,  con  intese  generali quadro tra il Governo e
 ogni  singola regione o provincia autonoma, le opere per le
 quali   l'interesse   regionale   e'   concorrente  con  il
 preminente interesse nazionale. Per tali opere le regioni o
 province  autonome  partecipano,  con le modalita' indicate
 nelle  stesse  intese,  alle  attivita'  di  progettazione,
 affidamento  dei  lavori  e  monitoraggio,  in accordo alle
 normative  vigenti  ed  alle eventuali leggi regionali allo
 scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province
 autonome   di  Trento  e  Bolzano  previste  dallo  statuto
 speciale e relative norme di attuazione.
 2.  L'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed
 insediamenti  di  cui  al  comma 1  avviene d'intesa tra lo
 Stato  e  le  regioni  nell'ambito  del  CIPE  allargato ai
 presidenti  delle  regioni e province autonome interessate,
 secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
 e dei successivi articoli del presente decreto legislativo.
 3.  Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture
 di  cui  al  comma 1  sono  regolate dalle disposizioni del
 presente decreto legislativo.
 4.  Le  amministrazioni  dello Stato, gli enti pubblici
 nazionali ed i loro concessionari applicano, per le proprie
 attivita'  contrattuali  ed  organizzative,  relative  alla
 realizzazione  delle  infrastrutture  di cui al comma 1, le
 norme del presente decreto legislativo.
 5.  Le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le  citta'
 metropolitane, gli enti pubblici dagli stessi dipendenti ed
 i  loro  concessionari  applicano, per le proprie attivita'
 contrattuali  ed organizzative, diverse da quelle di cui ai
 commi 2    e   3,   relative   alla   realizzazione   delle
 infrastrutture  di  cui  al  comma 1, le norme del presente
 decreto  legislativo  fino  alla  entrata  in vigore di una
 diversa  norma  regionale,  da  emanarsi  nel  rispetto dei
 principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per tutte le
 materie  oggetto  di  legislazione  concorrente. Sono fatte
 salve le competenze dei comuni, delle citta' metropolitane,
 delle province e delle regioni in materia di progettazione,
 approvazione   e   realizzazione  delle  infrastrutture  ed
 insediamenti   produttivi  diversi  da  quelli  di  cui  al
 comma 1.
 6.  Per  quanto  non  previsto  dalla legge 21 dicembre
 2001,  n.  443,  dal  presente  decreto  legislativo  e dai
 regolamenti  di  cui  all'art.  15,  alle  opere  di cui al
 comma 1  si  applicano  le  disposizioni  di cui alla legge
 11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni e
 relativi  regolamenti  e, per i soggetti di cui al comma 5,
 le leggi regionali regolanti la materia.
 7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:
 a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
 b) programma  e'  il programma delle infrastrutture e
 degli  insediamenti  produttivi  strategici  di  preminente
 interesse nazionale, di cui all'art. 1 della legge delega;
 c) Ministero  e'  il Ministero delle infrastrutture e
 dei trasporti;
 d) infrastrutture  e  insediamenti produttivi sono le
 infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  inseriti  nel
 programma;
 e) opere  per le quali l'interesse regionale concorre
 con    il    preminente   interesse   nazionale   sono   le
 infrastrutture,   individuate   nel  programma  di  cui  al
 comma 1,    non    aventi    carattere   interregionale   o
 internazionale,  per  le  quali  sia prevista, nelle intese
 generali   quadro   di  cui  al  comma 1,  una  particolare
 partecipazione  delle  regioni  o  province  autonome  alle
 procedure   attuative.  Hanno  carattere  interregionale  o
 internazionale  le  opere  da  realizzare sul territorio di
 piu'  regioni  o  Stati, ovvero collegate funzionalmente ad
 una rete interregionale o internazionale;
 f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative
 dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo
 scopo  stimati  disponibili  -  che  la  legge  finanziaria
 annualmente   destina   alle  attivita'  di  progettazione,
 istruttoria  e  realizzazione delle infrastrutture inserite
 nel programma;
 g) soggetti  aggiudicatori  sono  le  amministrazioni
 aggiudicatrici  ai  sensi  dell'art.  1,  lettera b), della
 direttiva  93/37/CEE,  nonche'  i soggetti aggiudicatori di
 cui  all'art.  2  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
 158,  competenti  alla  realizzazione delle infrastrutture.
 Sono  altresi'  soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui
 alla  presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati
 assegnatari dei fondi;
 h) CIPE  e'  il  Comitato  interministeriale  per  la
 programmazione  economica, integrato con i presidenti delle
 regioni  e  province autonome di volta in volta interessate
 dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
 i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109,
 e successive modificazioni;
 l) regolamento  e'  il  decreto  del Presidente della
 Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 m) concessione  e'  il  contratto di cui all'art. 19,
 comma 2,  primo  periodo  della  legge 11 febbraio 1994, n.
 109,  con  il  quale  viene  affidata  la  progettazione  e
 realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del
 diritto  a  gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto
 accompagnato   da  un  prezzo.  I  concessionari  non  sono
 soggetti   aggiudicatori  ai  sensi  del  presente  decreto
 legislativo;  gli  appalti del concessionario sono regolati
 dalla  direttiva  93/37/CEE  e  dalle  successive norme del
 presente decreto;
 n) affidamento  a contraente generale e' il contratto
 di   cui  all'art.  1,  comma 2,  lettera f),  della  legge
 21 dicembre  2001,  n.  443, con il quale viene affidata la
 progettazione  e  realizzazione  con qualsiasi mezzo di una
 infrastruttura  rispondente  alle  esigenze specificate dal
 soggetto  aggiudicatore.  I  contraenti  generali  non sono
 soggetti   aggiudicatori  ai  sensi  del  presente  decreto
 legislativo.  Finanziamento  senza  rivalsa  o  con rivalsa
 limitata  e'  il  finanziamento,  superiore  a 5 milioni di
 euro,  che  viene  concesso  ad  un  contraente  generale o
 concessionario,  senza  rivalsa  o con rivalsa limitata nei
 confronti    dello    stesso    contraente    generale    o
 concessionario,   ovvero   nei  confronti  dei  soci  della
 societa' di progetto.".
 "Art. 2 (Attivita' del Ministero delle infrastrutture e
 dei  trasporti).  -  1.  Il Ministero promuove le attivita'
 tecniche   ed   amministrative  occorrenti  ai  fini  della
 sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture
 e   degli  insediamenti  produttivi  ed  effettua,  con  la
 collaborazione    delle   regioni   o   province   autonome
 interessate  con  oneri  a  proprio carico, le attivita' di
 supporto  necessarie  per  la vigilanza, da parte del CIPE,
 sulla  realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da
 sottoscriversi   tra  il  Ministero,  di  concerto  con  il
 Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono
 provvedere    alle   attivita'   di   progettazione   delle
 infrastrutture   statali   eventualmente   anche   mediante
 l'anticipazione  dei  finanziamenti  previsti  dalla  legge
 delega.  Nello  svolgimento  di  tali funzioni il Ministero
 impronta   la  propria  attivita'  al  principio  di  leale
 collaborazione  con le regioni e le province autonome e con
 gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati
 dal  presente  decreto  legislativo, la previa intesa delle
 regioni o province autonome interessate.
 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
 a) promuove   e   riceve   le  proposte  degli  altri
 Ministeri  e  delle regioni o province autonome, formulando
 la  proposta  di  programma  da  approvare con le modalita'
 previste  dalla  legge  delega;  promuove  e propone intese
 quadro  tra  Governo e singole regioni o province autonome,
 al  fine  del congiunto coordinamento e realizzazione delle
 infrastrutture;
 b) promuove   la   redazione   dei   progetti   delle
 infrastrutture  da  parte dei soggetti aggiudicatori, anche
 attraverso    eventuali    opportune   intese   o   accordi
 procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
 c) promuove  ed  acquisisce il parere istruttorio dei
 progetti  preliminari  e  definitivi  da parte dei soggetti
 competenti  a  norma  del  presente  decreto legislativo e,
 sulla   base   dei   pareri  predetti,  cura  a  sua  volta
 l'istruttoria   ai   fini  delle  deliberazioni  del  CIPE,
 proponendo  allo  stesso  le  eventuali prescrizioni per la
 approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello
 Stato   il   parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
 pubblici,  o  di altri organi o commissioni consultive, ove
 richiesto  dalle  norme  vigenti, e' acquisito sul progetto
 preliminare;
 d) provvede,  eventualmente  in collaborazione con le
 regioni,  le province autonome e gli altri enti interessati
 con  oneri  a proprio carico, alle attivita' di supporto al
 CIPE  per  la  vigilanza  delle attivita' di affidamento da
 parte   dei   soggetti  aggiudicatori  e  della  successiva
 realizzazione delle infrastrutture;
 e) ove   necessario,  collabora  alle  attivita'  dei
 soggetti   aggiudicatori  o  degli  enti  interessati  alle
 attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
 mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
 straordinari di cui al comma 5;
 f) assegna  ai  soggetti  aggiudicatori, a carico dei
 fondi,  le  risorse finanziarie integrative necessarie alle
 attivita'  progettuali;  propone, d'intesa con il Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze, al CIPE l'assegnazione ai
 soggetti  aggiudicatori,  a carico dei fondi, delle risorse
 finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
 infrastrutture,    previa    approvazione    del   progetto
 preliminare  e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
 infrastrutture  e gli insediamenti produttivi strategici di
 competenza  del  Ministero  delle  attivita' produttive, le
 attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
 il Ministero delle attivita' produttive.
 3.  Per  le  attivita'  di  cui  al presente decreto il
 Ministero,  ove  non  vi  siano specifiche professionalita'
 interne, puo':
 a) avvalersi  di  una  struttura  tecnica di missione
 composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
 dirigenti   delle  pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici
 individuati    dalle    regioni    o    province   autonome
 territorialmente   coinvolte,   nonche',   sulla   base  di
 specifici    incarichi    professionali   o   rapporti   di
 collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
 esperti  nella  gestione  di lavori pubblici e privati e di
 procedure  amministrative. La struttura tecnica di missione
 e'  istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
 e  dei  trasporti;  i  costi  della  struttura  tecnica  di
 missione  e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti
 a  carico  dei  fondi  con  le  modalita'  stabilite con il
 decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
 di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
 di cui al comma 6;
 b) assumere,  per  esigenze della struttura medesima,
 personale  di  alta  specializzazione  e  professionalita',
 previa  selezione,  con  contratti  a  tempo determinato di
 durata  non  superiore  al  quinquennio rinnovabile per una
 sola volta;
 c) avvalersi,     quali    advisor,    di    societa'
 specializzate  nella  progettazione  e  gestione  di lavori
 pubblici e privati.
 4.  Per  le  attivita'  di  cui  al presente decreto il
 Ministero, inoltre, puo':
 a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione
 che  le  regioni  o  province autonome interessate vorranno
 offrire, con oneri a proprio carico;
 b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia
 e   delle   finanze,  con  apposita  convenzione  ai  sensi
 dell'art.  47,  comma 1,  della  legge 28 dicembre 2001, n.
 448,  della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa
 controllata     per     le     attivita'     di    supporto
 tecnico-finanziario  occorrenti al Ministero ed ai soggetti
 aggiudicatori;
 c) richiedere  al  Ministero  dell'economia  e  delle
 finanze  la  collaborazione  dell'Unita' tecnica finanza di
 progetto,   allo   scopo   riorganizzata  con  decreto  del
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze, anche in deroga
 all'art.  7  della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'art.
 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 5.   Al   fine  di  agevolare  la  realizzazione  delle
 infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle
 infrastrutture   e   dei   trasporti,  sentiti  i  Ministri
 competenti,  nonche'  i presidenti delle regioni o province
 autonome  interessate,  propone al Presidente del Consiglio
 dei  Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali
 seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune
 azioni  di  indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti
 intese  tra  i soggetti pubblici e privati interessati. Per
 le    opere   non   aventi   carattere   interregionale   o
 internazionale,  la  proposta  di  nomina  del  commissario
 straordinario e' formulata d'intesa con il presidente della
 regione  o  provincia  autonoma,  o  sindaco  della  citta'
 metropolitana interessata.
 Al  fine  di  agevolare,  sin  dall'inizio  della  fase
 istruttoria,   la   realizzazione   di   infrastrutture   e
 insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e
 dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri competenti, nonche' i
 presidenti  delle  regioni o province autonome interessate,
 propone  al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina
 di  commissari  straordinari,  i  quali seguono l'andamento
 delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
 e  supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
 pubblici  e  privati  interessati.  Nell'espletamento delle
 suddette  attivita', e nel caso di particolare complessita'
 delle  stesse,  il  commissario  straordinario  puo' essere
 affiancato  da  un sub-commissario, nominato dal Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta dei presidenti
 delle   regioni   o   province   autonome  territorialmente
 coinvolte,  con  oneri  a  carico  delle regioni o province
 autonome proponenti.
 6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4
 e  5  sono  posti  a  carico  dei  fondi  e  sono contenuti
 nell'ambito  della quota delle risorse che annualmente sono
 destinate   allo  scopo  con  decreto  del  Ministro  delle
 infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
 dell'economia e delle finanze.
 7.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
 proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
 sentiti    i    Ministri   competenti   nonche',   per   le
 infrastrutture  di  competenza  dei  soggetti aggiudicatori
 regionali,  i  presidenti delle regioni o province autonome
 interessate,    abilita    eventualmente    i    commissari
 straordinari  ad  adottare, con le modalita' ed i poteri di
 cui  all'art.  13  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
 n.   135,   in  sostituzione  dei  soggetti  competenti,  i
 provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
 sollecita   progettazione,   istruttoria,   affidamento   e
 realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
 produttivi.
 8.  I commissari straordinari riferiscono al Presidente
 del  Consiglio,  al  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
 trasporti   e   al   CIPE   in  ordine  alle  problematiche
 riscontrate  ed  alle iniziative assunte ed operano secondo
 le  direttive  dai medesimi impartite e con il supporto del
 Ministero,  e,  ove  esistenti,  della struttura tecnica di
 missione  e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
 stessi,  ogni  occorrente  studio  e parere. Nei limiti dei
 costi  autorizzati  a  norma  del  comma  9,  i  commissari
 straordinari   e   i   sub-commissari  si  avvalgono  delle
 strutture  di  cui  al  comma 3,  nonche'  delle competenti
 strutture  regionali  e  possono  avvalersi  del supporto e
 della collaborazione dei soggetti terzi.
 9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 di   nomina  del  commissario  straordinario  individua  il
 compenso  ed  i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
 dallo  stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
 stessi,  a  carico  dei fondi, nell'ambito delle risorse di
 cui al comma 6.
 10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e'  istituito,  su  proposta  del  Ministro delle
 infrastrutture  e  dei  trasporti,  e  senza  oneri  per il
 bilancio  dello  Stato,  un  gruppo di lavoro allo scopo di
 assicurare  ai  commissari  straordinari  che  ne  facciano
 richiesta,  l'assistenza ed il supporto coordinato da parte
 delle amministrazioni statali e regionali interessate.".
 "Art.  3  (Progetto  preliminare  -  Procedura di VIA e
 localizzazione).  - 1. I soggetti aggiudicatori trasmettono
 al   Ministero,   entro   il  termine  di  sei  mesi  dalla
 approvazione  del  programma, il progetto preliminare delle
 infrastrutture  di  competenza;  per le opere gia' previste
 nel  primo  programma,  il  termine  decorre  dalla data di
 entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ove sia
 necessario  l'espletamento di procedure di gara, il termine
 e'  elevato  a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti
 per  la redazione del progetto preliminare ed eventualmente
 non  gia'  disponibili,  sono  assegnate dal Ministro delle
 infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze, su richiesta del soggetto
 aggiudicatore,  a  valere  sulla  quota dei fondi destinata
 alle   attivita'  progettuali,  nei  limiti  delle  risorse
 disponibili,  anche  a  rimborso  di  somme gia' anticipate
 dalle regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1.
 2.  Ove  il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare,
 per  la  redazione del progetto preliminare, la proposta di
 un  promotore, ne da' immediata comunicazione al Ministero,
 ai  fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8,
 comma 1.
 3.  Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre
 a  quanto  gia'  previsto ai sensi dell'art. 16 della legge
 quadro, dovra' evidenziare, con apposito adeguato elaborato
 cartografico,  le  aree  impegnate,  le  relative eventuali
 fasce  di  rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia,
 dovra'   inoltre   indicare   ed   evidenziare   anche   le
 caratteristiche  prestazionali, le specifiche funzionali ed
 i  limiti  di  spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi
 compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure
 compensative  dell'impatto territoriale e sociale, comunque
 non superiore al 5 per cento dell'intero costo dell'opera e
 dovra'  includere  le  infrastrutture  ed  opere  connesse,
 necessarie  alla  realizzazione; dalla percentuale predetta
 sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto ambientale
 individuati  nell'ambito  della  procedura  di VIA. Ove, ai
 sensi  delle  disposizioni  nazionali  o regionali vigenti,
 l'opera  sia  soggetta a valutazione di impatto ambientale,
 il  progetto  preliminare  e'  corredato anche da studio di
 impatto  ambientale  e  reso  pubblico secondo le procedure
 previste  dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai
 fini  della  approvazione  del  progetto preliminare non e'
 richiesta  la comunicazione agli interessati alle attivita'
 espropriative,   di   cui   all'art.  11  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ovvero
 altra  comunicazione  diversa  da  quella effettuata per la
 eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo;
 ove  non  sia  prevista  la  procedura  di VIA, il progetto
 preliminare  e'  comunque  depositato  presso il competente
 ufficio   della   regione   interessata,   ai   fini  della
 consultazione  da parte del pubblico, e del deposito si da'
 avviso  sul  sito  internet  della  regione  e del soggetto
 aggiudicatore.
 4.  I  soggetti  aggiudicatori  rimettono  il  progetto
 preliminare  al  Ministero  e, ove competenti, al Ministero
 dell'ambiente  e  della tutela del territorio, al Ministero
 delle  attivita' produttive ed al Ministero per i beni e le
 attivita'   culturali,  nonche'  alle  regioni  o  province
 autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e'
 altresi'  rimesso  agli  enti gestori delle interferenze ai
 fini  di  cui  al  successivo  art.  5.  Le amministrazioni
 interessate  rimettono  le proprie valutazioni al Ministero
 entro   novanta   giorni   dalla   ricezione  del  progetto
 preliminare;    le    valutazioni   delle   amministrazioni
 competenti  in  materia  ambientale  sono rese nel rispetto
 delle   previsioni   del   capo II   del  presente  decreto
 legislativo.  Nei  successivi sessanta giorni il Ministero,
 acquisito,  nei  casi  previsti,  il  parere  del Consiglio
 superiore  dei  lavori  pubblici  o  di  altra  commissione
 consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE,
 che  si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia
 pervenuto   nel   termine   prescritto  una  o  piu'  delle
 valutazioni  o  pareri  di  cui  sopra,  il Ministero delle
 infrastrutture e dei trasporti invita i soggetti medesimi a
 rendere  la  valutazione o parere entro i successivi trenta
 giorni;  in  mancanza  di  riscontro il Ministro formula la
 propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
 5.   Il   progetto  preliminare  non  e'  sottoposto  a
 conferenza  di  servizi.  Il progetto preliminare, istruito
 secondo  le  previsioni del presente articolo, e' approvato
 dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai
 fini  della  intesa  sulla  localizzazione,  dei presidenti
 delle  regioni  e  province  autonome  interessate,  che si
 pronunciano,   sentiti  i  comuni  nel  cui  territorio  si
 realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini
 di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni
 interessati non si siano tempestivamente espressi.
 6.  In  caso  di  motivato  dissenso  delle  regioni  o
 province autonome interessate si procede come segue:
 a) per  le infrastrutture di carattere interregionale
 o  internazionale,  il  progetto  preliminare e' sottoposto
 alla   valutazione   del  Consiglio  superiore  dei  lavori
 pubblici,  alla  cui  attivita'  istruttoria  partecipano i
 rappresentanti   della   regione   o   provincia   autonoma
 interessata.  A tale fine il progetto e' rimesso a cura del
 Ministero  al  Consiglio superiore dei lavori pubblici che,
 nei  quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi
 del  dissenso  e la eventuale proposta alternativa che, nel
 rispetto  delle  funzionalita'  dell'opera,  la  regione  o
 provincia  autonoma  dissenziente avesse formulato all'atto
 del  dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori
 pubblici  e'  rimesso  dal  Ministro al CIPE, che assume le
 proprie   motivate   definitive   determinazioni   entro  i
 successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga
 il  dissenso  della  regione  o  provincia  autonoma,  alla
 approvazione  del  progetto  preliminare  si provvede entro
 sessanta   giorni   con   decreto   del   Presidente  della
 Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
 Ministri,  su  proposta del Ministro delle infrastrutture e
 dei  trasporti,  e,  per le infrastrutture di competenza di
 altri   Ministeri,   di  concerto  con  il  Ministro  delle
 attivita'   produttive  o  altro  Ministro  competente  per
 materia,   sentita   la  Commissione  parlamentare  per  le
 questioni regionali;
 b) per   le   altre  infrastrutture  ed  insediamenti
 produttivi,  in  caso  di dissenso delle regioni o province
 autonome  interessate,  si provvede, entro i successivi sei
 mesi  ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa
 tra   il  Ministero  e  la  regione  o  provincia  autonoma
 interessata,   ad   una   nuova  valutazione  del  progetto
 preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
 rispetto  delle  funzionalita'  dell'opera,  la  regione  o
 provincia  autonoma  dissenziente avesse formulato all'atto
 del   dissenso.  Ove  permanga  il  dissenso  sul  progetto
 preliminare,   il   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti  propone  al  CIPE,  d'intesa  con  la  regione o
 provincia   autonoma   interessata,  la  sospensione  della
 infrastruttura  o  insediamento  produttivo,  in  attesa di
 nuova  valutazione  in sede di aggiornamento del programma,
 ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso
 sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
 interregionale o internazionale.
 7.  L'approvazione  determina,  ove necessario ai sensi
 delle  vigenti  norme,  l'accertamento della compatibilita'
 ambientale   dell'opera   e   perfeziona,   ad   ogni  fine
 urbanistico  ed  edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua
 localizzazione,  comportando  l'automatica variazione degli
 strumenti  urbanistici  vigenti ed adottati gli immobili su
 cui  e'  localizzata  l'opera  sono assoggettati al vincolo
 preordinato  all'esproprio  ai sensi dell'art. 10 del testo
 unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
 materia  di espropriazione per pubblica utilita', di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
 327;  il  vincolo  si  intende apposto anche in mancanza di
 espressa   menzione;   gli   enti  locali  provvedono  alle
 occorrenti  misure  di  salvaguardia delle aree impegnate e
 delle  relative  eventuali  fasce di rispetto e non possono
 rilasciare,  in assenza dell'attestazione di compatibilita'
 tecnica  da  parte  del soggetto aggiudicatore, permessi di
 costruire,  ne'  altri  titoli abilitativi  nell'ambito del
 corridoio  individuato  con  l'approvazione del progetto ai
 fini  urbanistici  e  delle  aree  comunque  impegnate  dal
 progetto  stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto
 preliminare  e'  resa  pubblica  mediante pubblicazione nel
 Bollettino   ufficiale  della  regione  (o  nella  Gazzetta
 Ufficiale)  ed e' comunicata agli enti locali interessati a
 cura  del  soggetto  aggiudicatore.  Ai fini ambientali, si
 applica l'art. 8, comma 6.
 8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
 all'art.  15  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 8 giugno  2001, n. 327, puo' essere estesa al compimento di
 ricerche   archeologiche,   bonifica  di  ordigni  bellici,
 bonifica  dei siti inquinati e puo' essere rilasciata dalla
 autorita'  espropriante  ovvero dal concessionario delegato
 alle  attivita'  espropriative, ai soggetti o alle societa'
 incaricate  della  predetta  attivita'  anche  prima  della
 redazione    del    progetto   preliminare.   Le   ricerche
 archeologiche   sono  compiute  sotto  la  vigilanza  delle
 competenti   soprintendenze,   che   curano  la  tempestiva
 programmazione   delle   ricerche   ed  il  rispetto  della
 medesima,  allo  scopo  di  evitare  ogni ritardo all'avvio
 delle opere.
 9.    Ove,    ai   fini   della   progettazione   delle
 infrastrutture,  sia  necessaria  l'escavazione di cunicoli
 esplorativi,  l'autorizzazione alle attivita' relative, ivi
 inclusa  la  installazione dei cantieri e la individuazione
 dei  siti  di  deposito,  e'  rilasciata dal Ministro delle
 infrastrutture  e dei trasporti, d'intesa con il presidente
 della  regione  o provincia autonoma interessata, ed ha gli
 effetti dell'art. 4, comma 5. In caso di mancata intesa nei
 trenta  giorni dalla richiesta la autorizzazione e' rimessa
 al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni, con
 le   modalita'   di   cui  ai  commi 5  e  6.  I  risultati
 dell'attivita'   esplorativa,   significativi   a   livello
 ambientale,   sono   altresi'   comunicati   al   Ministero
 dell'ambiente  e  della tutela del territorio ai fini della
 procedura di valutazione di impatto ambientale.".
 - Il  testo  dell'art.  10  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327, recante: Testo
 unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
 materia  di espropriazione per pubblica utilita' (testo A).
 Testo  unico  espropri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 189 del 16 agosto 2001, supplemento ordinario n. 211, e'
 il seguente:
 "Art. 10. - 1. Se la realizzazione di un'opera pubblica
 o   di   pubblica   utilita'  non  e'  prevista  dal  piano
 urbanistico  generale, il vincolo preordinato all'esproprio
 puo'  essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su
 richiesta  dell'interessato ai sensi dell'art. 14, comma 4,
 della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, ovvero su iniziativa
 dell'amministrazione    competente   all'approvazione   del
 progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di
 programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura
 territoriale,   che   in  base  alla  legislazione  vigente
 comporti la variante al piano urbanistico.
 2.  Il vincolo puo' essere altresi' disposto, dandosene
 espressamente   atto,   con   il   ricorso   alla  variante
 semplificata  al  piano urbanistico da realizzare, anche su
 richiesta  dell'interessato,  con le modalita' e secondo le
 procedure di cui all'art. 19, commi 2 e seguenti.
 3.  Per  le opere per le quali sia gia' intervenuto, in
 conformita'  alla  normativa vigente, uno dei provvedimenti
 di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore
 del  presente  testo  unico, il vincolo si intende apposto,
 anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.".
 - Si  riporta  il testo degli articoli 5 e 9 del citato
 decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificati
 dal decreto legislativo qui pubblicato:
 "Art. 5 (Interferenze). - 1. Ad integrazione e parziale
 deroga  delle previsioni di cui all'art. 25 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001. n. 327, alla
 programmazione   e   gestione   della   risoluzione   delle
 interferenze  alla  realizzazione  delle  infrastrutture si
 provvede secondo le previsioni del presente articolo.
 2.  Il  progetto  preliminare  e'  rimesso,  a cura del
 soggetto    aggiudicatore,    agli   enti   gestori   delle
 interferenze  gia'  note  o  prevedibili.  Gli enti gestori
 hanno  l'obbligo  di  verificare  e  segnalare  al soggetto
 aggiudicatore  la  sussistenza di interferenze non rilevate
 con   il   sedime   della   infrastruttura  o  insediamento
 produttivo,  di  collaborare  con il soggetto aggiudicatore
 per  lo  sviluppo  del  progetto  delle opere pertinenti le
 interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto
 aggiudicatore,   alle   attivita'  progettuali  di  propria
 competenza.
 3.   Il   progetto   definitivo   e'   corredato  dalla
 indicazione   delle  interferenze,  rilevate  dal  soggetto
 aggiudicatore  e,  in mancanza, indicate dagli enti gestori
 nel  termine  di novanta giorni di cui all'art. 4, comma 3,
 nonche'  dal programma degli spostamenti ed attraversamenti
 e   di   quant'altro   necessario  alla  risoluzione  delle
 interferenze.
 4.  Gli  enti  gestori  di  reti  o  opere destinate al
 pubblico   esercizio  devono  rispettare  il  programma  di
 risoluzione  delle interferenze di cui al comma 3 approvato
 dal   CIPE   unitamente   al   progetto  definitivo,  anche
 indipendentemente  dalla  stipula  di eventuali convenzioni
 regolanti  la risoluzione delle interferenze, sempreche' il
 soggetto  aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione
 in via anticipata le risorse occorrenti.
 5.  In caso di mancato rispetto del programma di cui al
 comma 4,  ovvero  di  mancata  segnalazione  ai  sensi  del
 comma 2,  il  soggetto  gestore ha l'obbligo di risarcire i
 danni  subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente
 impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto
 aggiudicatore  ha inoltre facolta' di attivare le procedure
 di  cui  all'art.  25,  comma 4, del decreto del Presidente
 della  Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327,  chiedendo  al
 prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci
 giorni,   del   gestore   inadempiente   al   programma  di
 risoluzione delle interferenze.".
 "Art.  9  (Affidamento a contraente generale). - 1. Con
 il  contratto  di  cui  all'art. 6, comma 1, lettera b), il
 soggetto  aggiudicatore,  in deroga all'art. 19 della legge
 quadro, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza
 e  qualificazione  nella  costruzione  di  opere nonche' di
 adeguata  capacita'  organizzativa,  tecnico-realizzativa e
 finanziaria    la   realizzazione   con   qualsiasi   mezzo
 dell'opera,  nel  rispetto  delle  esigenze specificate nel
 progetto  preliminare o nel progetto definitivo redatto dal
 soggetto  aggiudicatore  e  posto a base di gara, contro un
 corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione
 dei lavori.
 2. Il contraente generale provvede:
 a) allo  sviluppo  del  progetto  definitivo  ed alle
 attivita'  tecnico-amministrative  occorrenti  al  soggetto
 aggiudicatore  per pervenire alla approvazione dello stesso
 da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
 base di gara;
 b) alla  acquisizione delle aree di sedime; la delega
 di  cui  all'art.  6,  comma 8,  del decreto del Presidente
 della  Repubblica  8 giugno  2001, n. 327, in assenza di un
 concessionario,   puo'   essere   accordata  al  contraente
 generale;
 c) alla progettazione esecutiva;
 d) alla  esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed
 alla loro direzione;
 e) al   prefinanziamento,   in   tutto  o  in  parte,
 dell'opera da realizzare;
 f) ove richiesto, alla individuazione delle modalita'
 gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
 g) alla  indicazione,  al soggetto aggiudicatore, del
 piano   degli   affidamenti,  delle  espropriazioni,  delle
 forniture  di materiale e di tutti gli altri elementi utili
 a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
 forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
 materia.
 3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
 a) alle  attivita'  necessarie  alla approvazione del
 progetto  definitivo  da parte del CIPE, ove detto progetto
 non sia stato posto a base di gara;
 b) alla  approvazione  del progetto esecutivo e delle
 varianti;
 c) alla  alta  sorveglianza sulla realizzazione delle
 opere;
 d) al collaudo delle stesse;
 e) alla  stipulazione  di  appositi  accordi  con gli
 organi  competenti  in  materia  di  sicurezza  nonche'  di
 prevenzione  e  repressione della criminalita', finalizzati
 alla  verifica  preventiva  del programma di esecuzione dei
 lavori  in  vista  del  successivo monitoraggio di tutte le
 fasi  di  esecuzione  delle  opere  e  dei  soggetti che le
 realizzano.
 4.  Il  contraente  generale risponde nei confronti del
 soggetto   aggiudicatore   della   corretta   e  tempestiva
 esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
 presente  decreto.  I rapporti tra soggetto aggiudicatore e
 contraente  generale sono regolati, per quanto non previsto
 dalla    legge    delega,    dal    presente    decreto   e
 dall'integrazione del regolamento di cui all'art. 15, dalle
 norme  della  direttiva 93/37/CEE o del decreto legislativo
 17 marzo 1995, n. 158, dagli atti di gara e dalle norme del
 codice civile regolanti l'appalto.
 5.  Alle  varianti  del progetto affidato al contraente
 generale  non si applicano gli articoli 24 e 25 della legge
 quadro;  esse sono regolate dalla direttiva 93/37/CEE o dal
 decreto   legislativo   17 marzo  1995,  n.  158,  e  dalle
 disposizioni seguenti:
 a) restano   a  carico  del  contraente  generale  le
 eventuali   varianti   necessarie  ad  emendare  i  vizi  o
 integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso ed
 approvato  dal  soggetto  aggiudicatore,  mentre  restano a
 carico  del  soggetto  aggiudicatore  le eventuali varianti
 indotte   da   forza   maggiore,   sorpresa   geologica   o
 sopravvenute  prescrizioni  di  legge  o  di  enti  terzi o
 comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
 b) al  di  fuori  dei casi di cui alla lettera a), il
 contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
 le  varianti  progettuali  o le modifiche tecniche ritenute
 dallo  stesso  utili  a  ridurre  il  tempo  o  il costo di
 realizzazione  delle  opere; il soggetto aggiudicatore puo'
 rifiutare   la  approvazione  delle  varianti  o  modifiche
 tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
 le  esigenze  del  soggetto  aggiudicatore, specificate nel
 progetto  posto  a  base  di  gara,  o comunque determinino
 peggioramento     della     funzionalita',     durabilita',
 manutenibilita'  e sicurezza delle opere, ovvero comportino
 maggiore  spesa  a  carico  del  soggetto  aggiudicatore  o
 ritardo del termine di ultimazione.
 6.  Il  contraente  generale  provvede  alla esecuzione
 unitaria  delle  attivita'  di  cui al comma 2 direttamente
 ovvero,  se  costituito  da  piu'  soggetti,  a mezzo della
 societa'  di  progetto  di  cui al comma 10; i rapporti del
 contraente  generale  con  i terzi sono rapporti di diritto
 privato,  cui  non  sono  applicabili  le norme della legge
 quadro   e  del  relativo  regolamento,  salvo  per  quanto
 previsto  dalla  legge delega, dal presente decreto e dalla
 integrazione   del  regolamento  di  cui  all'art.  15.  Al
 contraente   generale   che   sia   esso   stesso  soggetto
 aggiudicatore  in  forza  delle  normative  comunitarie  si
 applicano  le disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE,
 ovvero al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
 7.  Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori
 affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione
 posseduta   a   norma  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   25 gennaio   2000,   n.  34,  ovvero  mediante
 affidamento  a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
 del  contraente  generale  devono  a loro volta possedere i
 requisiti di qualificazione prescritti dal predetto decreto
 del  Presidente  della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e
 possono  subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni
 previste  per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 18
 della  legge  19 marzo  1990, n. 55, si applica ai predetti
 subaffidamenti.   Il  soggetto  aggiudicatore  richiede  al
 contraente  generale di individuare ed indicare, in sede di
 offerta,  le  imprese esecutrici di una quota non inferiore
 al   trenta   per  cento  degli  eventuali  lavori  che  il
 contraente    generale   prevede   di   eseguire   mediante
 affidamento a terzi.
 8.  L'affidamento  al  contraente generale, nonche' gli
 affidamenti  e  subaffidamenti  di  lavori  del  contraente
 generale,  sono  soggetti  alle verifiche antimafia, con le
 modalita' previste per i lavori pubblici.
 9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
 regolare   adempimento   degli  obblighi  contrattuali  del
 contraente  generale verso i propri affidatari; ove risulti
 la   inadempienza  del  contraente  generale,  il  soggetto
 aggiudicatore  ha  facolta' di applicare una detrazione sui
 successivi  pagamenti  e  procedere  al  pagamento  diretto
 all'affidatario,  nonche' di applicare le eventuali diverse
 sanzioni previste in contratto.
 10.  Per  il  compimento  delle  proprie prestazioni il
 contraente   generale,   ove  composto  da  piu'  soggetti,
 costituisce  una societa' di progetto in forma di societa',
 anche  consortile, per azioni o a responsabilita' limitata.
 La  societa' e' regolata dall'art. 37-quinquies dell
 |  | Allegato (previsto dall'art. 1, comma 1, primo capoverso)
 
 ALLEGATO TECNICO
 (previsto dall'art. 2-bis, comma 1)
 
 INDICE
 
 Sezione I - PROGETTO PRELIMINARE
 
 Art. 1 - Documenti componenti il progetto preliminare.
 Art. 2 - Relazione illustrativa del progetto preliminare.
 Art. 3 - Relazione tecnica.
 Art.  4 - Studio  di  impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale.
 Art. 5 - Elaborati grafici del progetto preliminare.
 Art. 6 - Calcolo estimativo e quadro economico.
 Art.   7 - Capitolato   speciale   prestazionale   del   progetto preliminare. Sezione II - PROGETTO DEFINITIVO
 Art. 8 - Documenti componenti il progetto definitivo.
 Art. 9 - Relazione generale del progetto definitivo.
 Art.  10 - Relazioni  tecniche  e  relazioni  specialistiche  del progetto definitivo - progetto di monitoraggio ambientale (PMA).
 Art. 11 - Elaborati grafici del progetto definitivo.
 Art. 12 - Calcoli delle strutture e degli impianti.
 Art. 13 - Piano particellare di esproprio.
 Art. 14 - Interferenze.
 Art. 15 - Elenco dei prezzi unitari.
 Art.   16 - Computo   metrico-estimativo   definitivo   e  quadro economico.
 Art. 17 - Cronoprogramma.
 Art. 18 - Schema di contratto e Capitolato speciale. Sezione III - PROGETTO ESECUTIVO
 Art. 19 - Documenti componenti il progetto esecutivo.
 Art. 20 - Relazione generale del progetto esecutivo.
 Art.  21 - Relazioni  specialistiche  -  progetto di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale.
 Art. 22 - Elaborati grafici del progetto esecutivo.
 Art. 23 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti.
 Art. 24 - Piano di manutenzione dell'opera.
 Art. 25 - Piani di sicurezza e di coordinamento.
 Art. 26 - Computo metrico-estimativo definitivo. Sezione IV - VALIDAZIONE DEI PROGETTI
 Art. 27 - Finalita' della verifica.
 Art.      28 - Verifica     attraverso     strutture     tecniche dell'Amministrazione.
 Art.   29 - Verifica   attraverso   strutture   tecniche  esterne all'Amministrazione.
 Art. 30 - Disposizioni generali.
 Art.   31 - Requisiti   per   la  partecipazione  alle  gare  per l'affidamento delle attivita' di verifica.
 Art. 32 - Procedure di gara.
 Art.   33 - Principi  generali  delle  verifiche  ai  fini  della validazione.
 Art. 34 - Estensione del controllo e momenti della verifica.
 Art. 35 - Le modalita' di validazione.
 Art. 36 - La responsabilita'.
 Art. 37 - Le garanzie. Sezione V - NORME  IN  MATERIA  DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO
 Art.   38 - Disposizioni   in   materia  di  verifica  preventiva dell'interesse archeologico.
 
 Sezione I
 PROGETTO PRELIMINARE
 
 Art. 1.
 Documenti componenti il progetto preliminare
 
 Documenti componenti il progetto preliminare.
 1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere "anche con riferimento ai profili ambientali e  all'utilizzo  dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio",   il  quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e  delle specifiche  prestazioni  da  fornire; evidenzia le aree impegnate, le relative  eventuali  fasce  di  rispetto  e  le  occorrenti misure di salvaguardia, nonche' le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali  ed  i  limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi  compreso  il  limite  di  spesa  per  l'eventuale esecuzione del monitoraggio ambientale, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto  territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse,   necessarie   alla  realizzazione.  Ove,  ai  sensi  delle disposizioni  nazionali  o  regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione   di  impatto  ambientale,  il  progetto  preliminare  e' corredato  anche  da  studio  di  impatto  ambientale e reso pubblico secondo  le  procedure  previste  dalle leggi nazionali e/o regionali applicabili.
 2.   Il   progetto   preliminare   stabilisce   i   profili   e  le caratteristiche  piu' significative delle opere e degli elaborati dei successivi  livelli  di  progettazione,  in funzione delle dimensioni economiche  e  della  tipologia  e  categoria  dell'intervento, ed e' composto,   salva   diversa   determinazione   del  responsabile  del procedimento, dai seguenti elaborati:
 a) relazione illustrativa;
 b) relazione tecnica;
 c) studio  di  impatto  ambientale  ovvero,  ove  previsto  dalle vigenti normative, relazione di compatibilita' ambientale;
 d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui andra'  a  inserirsi  l'opera,  corredati  da  dati bibliografici e/o indagini  in  sito  ed in laboratorio - quali, indicativamente ma non esaustivamente,   quelle   topografiche,   geologiche,   geotecniche, idrogeologiche,  idrologiche,  idrauliche,  sismiche, archeologiche e sulle  interferenze e relative relazioni e elaborati grafici - atti a pervenire   ad   una  completa  caratterizzazione  del  territorio  e dell'ambiente;
 e) planimetria generale ed elaborati grafici;
 f) prime  indicazioni  e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;  qualora  il progetto preliminare sia posto a base di gara per   concessione   o   contraente  generale  tale  elaborato  dovra' consentire  la  definizione  degli  oneri per la sicurezza in fase di realizzazione;
 g) calcolo estimativo;
 h) quadro economico di progetto;
 i) capitolato speciale prestazionale;
 l) studio di inserimento urbanistico;
 m) per  le  opere  soggette  a  VIA  nazionale  e  comunque,  ove richiesto,  elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti per le singole componenti ambientali impattate.
 3.  Qualora  il  progetto  preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento  di  una  concessione  di  lavori pubblici, deve essere altresi'  predisposto  un  piano  economico e finanziario di massima, sulla  base  del  quale sono determinati gli elementi da inserire nel relativo bando di gara.
 4.  Qualora  il progetto preliminare sia posto a base di gara di un affidamento  a contraente generale dovra' altresi' essere predisposto quanto previsto al successivo art. 18.
 
 Art. 2.
 Relazione illustrativa del progetto preliminare
 
 1.  La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita' dell'intervento, si articola nei seguenti punti:
 A)  descrizione  delle finalita' dell'intervento, delle possibili opzioni  progettuali  e  determinazione  della  soluzione progettuale migliore (soluzione prescelta);
 B)  descrizione puntuale del progetto della soluzione prescelta e indicazioni  delle  modalita'  e della tempistica per la prosecuzione dell'iter progettuale;
 C) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.
 A)   Finalita'   dell'intervento   e   scelta   delle   alternative progettuali:
 - descrizione  delle  motivazioni giustificative della necessita' dell'intervento e delle finalita' che si prefigge di conseguire;
 - descrizione  generale  delle  soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate   sotto   il   profilo  funzionale,  tecnico  (aspetti geologici,   geotecnici,   idrologici,   idrogeologici,  strutturali, impiantistici,  ecc.)  e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);
 - illustrazione  delle  motivazioni  a  supporto  della soluzione prescelta  sotto  il  profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonche' delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle eventuali  preesistenze  archeologiche  e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;
 Qualora  l'intervento  preveda  l'adeguamento  o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche di queste  ultime,  le  motivazioni  che  hanno  portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative (anche parziali).
 B) Progetto della soluzione selezionata:
 - descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
 - esposizione  della  fattibilita'  dell'intervento,  documentata attraverso  i  risultati  dello  studio  di  impatto  ambientale (ove presente), ed in particolare:
 - l'esito  delle  indagini  idrologico-idrauliche,  geologiche, idrogeologiche e geotecniche, sismiche ed archeologiche;
 - l'esito  degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura inteferenti sulle aree interessate;
 - esito  delle valutazioni preliminari sullo stato della qualita' dell'ambiente  interessato  dall'intervento, in assenza (ante-operam) ed in presenza dello stesso (post-operam) e in corso di realizzazione (fase di cantiere);
 - aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto   con   la   loro   illustrazione  anche  sotto  il  profilo architettonico, relativamente alle opere puntuali e alle sezioni tipo delle opere lineari;
 - accertamento  in  ordine  alla  disponibilita'  delle  aree  ed immobili  e  eventualmente  da utilizzare, alle relative modalita' di acquisizione, ai prevedibili oneri;
 - accertamento  in  ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti   lungo   il  tracciato,  la  proposta  di  soluzione  ed  i prevedibili oneri;
 - indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
 - cronoprogramma  delle  fasi  attuative,  con  l'indicazione dei tempi  massimi di svolgimento delle varie attivita' di progettazione, approvazione, affidamento, realizzazione e collaudo;
 indicazioni  su  accessibilita',  utilizzo  e  manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
 C) Aspetti economici e finanziari:
 - calcoli estimativi giustificativi della spesa;
 - per  le  opere  a  rete,  l'eventuale  articolazione  in tratte funzionali;
 - quadro economico;
 - sintesi  delle  forme  e  delle  fonti  di finanziamento per la copertura della spesa;
 - risultati  del  piano  economico  e  finanziario  (per  gare in concessione).
 2.  La relazione da' chiara e precisa nozione di quelle circostanze che  non  possono  risultare  dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
 
 Art. 3.
 Relazione tecnica
 
 1.   La   relazione   riporta   lo  sviluppo  degli  studi  tecnici specialistici  del  progetto  ed  indica  requisiti e prestazioni che devono  essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini  effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista  dell'inserimento  nel  territorio  e nell'ambiente, descrive e motiva  le  scelte  tecniche  del  progetto "anche con riferimento ai profili  ambientali  e  all'utilizzo  dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio".
 A  titolo  indicativo  e  non  esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:
 - idrologia e idraulica;
 - geologia e idrogeologia;
 - geotecnica;
 - sismica;
 - uso del suolo (urbanistica, vincoli);
 -  interesse  archeologico  del  sito  accertato  sulla  base  di indagini  condotte d'intesa con l'amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente allegato tecnico;
 -  censimento  delle  interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
 -  piano di gestione dei materiali con ipotesi di soluzione delle esigenze  di  cave, siti di recupero e discariche, tenuto conto della vigente normativa relativa alla gestione dei rifiuti;
 - espropri (quantificazione preliminare degli importi);
 - architettura e funzionalita' dell'intervento;
 - strutture ed opere d'arte;
 - tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
 - modalita' della fasi di cantierizzazione;
 -  per  i  progetti  soggetti ai valutazione d'impatto ambientale nazionale  e  comunque,  ove richiesto, indirizzi preliminari, per il monitoraggio  ambientale, con riferimento al progetto di monitoraggio ambientale  approvato  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 - impianti e sicurezza.
 Per  interventi  di  adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:
 - dettagliato resoconto delle indagini (geometriche, strutturali, geotecniche, idrauliche, funzionali, ecc.) effettuate sulla struttura da adeguare/ampliare;
 - la destinazione finale delle zone dismesse;
 -   chiare   indicazioni  sulle  fasi  esecutive  necessarie  per garantire l'esercizio delle parti preesistenti durante la costruzione dell'intervento (se previsto).
 Per  opere caratterizzate da particolari complessita', a causa di condizioni  al  contorno critiche o dimensioni e carichi inusuali, la relazione tecnica contiene inoltre calcoli sommari di dimensionamento per le opere civili e/o gli impianti.
 
 Art. 4.
 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale
 
 1.  Lo  SIA,  ove  previsto dalla normativa vigente, e' predisposto contestualmente  al  progetto preliminare sulla base dei dati e delle informazioni  raccolte  nell'ambito  del  progetto  stesso  anche con riferimento  ai  siti di recupero e alle discariche. Sono seguite, le norme  tecniche  di  cui  ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  10 agosto  1988, n. 377, e 27 dicembre 1988 (nella Gazzetta Ufficiale  n.  4  del  5 gennaio  1989),  e successive modificazioni, nonche', ove applicabili, le norme tecniche regionali in materia.
 Per   i   progetti  soggetti  a  valutazione  d'impatto  ambientale nazionale,  lo  studio  d'impatto  ambientale  dovra'  uniformarsi ai disposti  del  decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio   in   data  1° aprile  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 aprile 2004, recante "Linee guida per l'utilizzo dei  sistemi  innovativi  nelle  valutazioni  di impatto ambientale", adottando le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti.
 2.  La  relazione  di  compatibilita'  ambientale, sulla base delle analisi  sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, analizza  e  determina  le  misure  atte  a mitigare e compensare gli effetti   dell'intervento   sull'ambiente   e   sulla  salute,  ed  a riqualificare e migliorare la qualita' ambientale e paesaggistica del contesto  territoriale  avuto  riguardo  agli  esiti  delle  indagini tecniche,     alle    caratteristiche    dell'ambiente    interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attivita'  e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
 
 Art. 5.
 Elaborati grafici del progetto preliminare
 
 1.  Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati,   con  le  necessarie  differenziazioni  in  relazione  alla dimensione,  alla  categoria e alla tipologia dell'intervento, devono includere  le  misure e gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale    e    degli    eventuali   interventi   di   ripristino, riqualificazione  e  miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi sono costituiti:
 a) per opere e lavori puntuali:
 dallo  stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale  e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono  indicate  la  localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
 dalle  planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala   non   inferiore   a   1:2.000,  sulle  quali  sono  riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
 area di riferimento ai fini urbanistici;
 dagli  elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
 sezione geologica e geotecnica;
 carta archeologica;
 planimetria delle interferenze;
 planimetrie catastali;
 planimetria  ubicativa  dei  siti  di  cantiere,  di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;
 dagli   schemi   grafici  e  sezioni  schematiche  nel  numero, nell'articolazione    e   nelle   scale   necessarie   a   permettere l'individuazione  di  massima  di  tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
 b) per opere e lavori a rete:
 dalla  corografia generale di inquadramento dell'opera in scala 1:100.000 - 1:50.000;
 dalla   corografia   contenente   l'indicazione  dell'andamento planimetrico  dei  tracciati  esaminati con riferimento all'orografia dell'area,  al  sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
 dallo  stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale  e  del piano urbanistico generale o attuativo sul quale sono indicati i tracciati esaminati;
 dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala   non   inferiore   a  1:10.000,  sulle  quali  sono  riportati separatamente i tracciati esaminati;
 dalle  planimetrie  su  foto  mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000,  sulle  quali  sono  riportati  separatamente  i  tracciati esaminati;
 dai  profili  longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
 dagli  elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:
 planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
 carta  geologica,  geomorfologica  e idrogeologica in scala non inferiore a 1:10.000;
 profilo     geologico/idrogeologico    con    caratterizzazione geotecnicageomeccanica dei principali litotipi in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
 planimetria con macrozonazione sismica in scala non inferiore a 1:25.000;
 carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;
 planimetria   delle  interferenze  in  scala  non  inferiore  a 1:10.000;
 corografia  in  scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei  siti di cava, di conferimento a recupero, di deposito temporaneo e di discarica;
 schemi    grafici    e    sezioni   schematiche   nel   numero, nell'articolazione    e   nelle   scale   necessarie   a   permettere l'individuazione   di  massima  della  localizzazione,  di  tutte  le caratteristiche  spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologie delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;
 planimetria  dei  siti  di  cava, di conferimento a recupero di deposito temporaneo e di discarica in scala non inferiore a 1:10.000;
 dalle  planimetria  su  foto  mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
 sistemazione tipo aree di deposito;
 dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non  dovra'  essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La  planimetria dovra' contenere una rappresentazione del corpo delle opere  e  degli  sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base  alle  caratteristiche geometriche assunte. Il corpo delle opere dovra'  essere  rappresentato  in  ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno,  fossi  di  guardia,  opere idrauliche, reti di recinzione, fasce  di  rispetto  e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare   esattamente  l'ingombro  dell'infrastruttura.  Dovranno inoltre  essere  rappresentate  le  caratteristiche  geometriche  del tracciato e le opere d'arte principali;
 dalle  planimetrie  su  foto  mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
 dai  profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da  realizzare  in  scala  non  inferiore  a  1:5.000/500, contenenti l'indicazione  di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti  di  trasporto,  di  servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche  del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovra' essere inferiore a 1:2000/200;
 da  sezioni  tipo  idriche,  stradali, ferroviarie, e simili in scala  non  inferiore  ad  1:200,  nonche'  analoghe  sezioni  per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
 da  sezioni  trasversali  correnti,  in numero adeguato per una corretta  valutazione preliminare delle quantita' da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;
 da  elaborati  che  consentano,  mediante  piante,  prospetti e sezioni  in  scala  adeguata,  la  definizione  di  tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;
 da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l'esercizio dell'infrastruttura;
 da   elaborati  tipologici  che  consentano,  mediante  piante, prospetti  e  sezioni  in  scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
 da  elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in  scala  adeguata,  la  definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.
 Da  tutti  i suddetti elaborati speciali e tipologici dovra' essere prodotto   un   computo   di  dettaglio  al  fine  di  consentire  la quantificazione  complessiva  delle opere in progetto di cui all'art. 6.
 2.  Sia  per  le  opere  ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori  a  rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative  scale  da  adottare  in  sede  di  progetto  definitivo  ed esecutivo,  ferme  restando  le  scale minime previste nei successivi articoli.  Le  planimetrie  e  gli  elaborati  grafici  riportano  le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui  all'art.  14,  comma  7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
 
 Art. 6.
 Calcolo estimativo e quadro economico
 
 1.  Il  calcolo  estimativo  e'  effettuato, per quanto concerne le opere  o  i  lavori,  applicando alle quantita' caratteristiche degli stessi,   i  corrispondenti  prezzi  parametrici  dedotti  dai  costi standardizzati  determinati  dall'Osservatorio  dei  lavori  pubblici applicati  ai computi di dettaglio di cui all'art. 5, comma 1, ultimo capoverso. In assenza di costi standardizzati, si fara' riferimento a parametri desunti da interventi similari realizzati.
 2.  Il  quadro economico comprendera', oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo estimativo, le ulteriori somme a disposizione della   stazione   appaltante,   determinate  attraverso  valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari e, nel caso di appalto in   concessione   o   a   contraente   generale,  gli  oneri  tipici rispettivamente del concessionario o del contraente generale.
 Dovra'  inoltre  indicare  gli  importi,  dedotti  da uno specifico allegato   di  analisi,  previsti  per  le  opere  di  mitigazione  e compensazione   ambientale,   nonche'   quelli  per  il  monitoraggio ambientale.
 I  suddetti  oneri dovranno essere dedotti in specifico allegato di analisi.
 
 Art. 7.
 Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare
 
 1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
 a) l'indicazione  delle  necessita'  funzionali,  dei requisiti e delle   specifiche   prestazioni   che  dovranno  essere  soddisfatte dall'intervento  in  modo  che  questo  risponda  alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori;
 b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
 c) una  tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento e'  suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 
 Sezione II
 
 PROGETTO DEFINITIVO
 Art. 8.
 Documenti componenti il progetto definitivo
 
 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto  preliminare  approvato,  sviluppa  gli  elaborati grafici e descrittivi,  nonche' i calcoli ad un livello di definizione tale che nella  successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
 2. Esso comprende:
 a) relazione generale;
 a1) relazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
 b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
 c) rilievi planoaltimetrici;
 d) elaborati grafici;
 e) calcoli delle strutture e degli impianti;
 f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
 g) progetto di monitoraggio ambientale;
 h) piano particellare di esproprio;
 i) elenco dei prezzi unitari;
 l) computo metrico estimativo;
 m) quadro economico;
 n) quadro   dell'incidenza   percentuale   della   quantita'   di manodopera  per  le  diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
 o) cronoprogramma;
 p) schema  di contratto e capitolato speciale di appalto, redatti con  le  modalita'  indicate  all'art.  18.  Il  capitolato  prevede, inoltre,  i tempi della progettazione esecutiva, nonche' le modalita' di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo;
 q)  linee  guida  per  la  stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri.
 
 Art. 9.
 Relazione generale del progetto definitivo
 
 1.  La  relazione  fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza  del progetto alle finalita' dell'intervento, il rispetto del  prescritto  livello  qualitativo,  dei  conseguenti  costi e dei benefici attesi.
 2. In particolare la relazione:
 a) descrive,  con  espresso  riferimento  ai  singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per    le    scelte   progettuali,   gli   aspetti   dell'inserimento dell'intervento  sul  territorio,  le caratteristiche prestazionali e descrittive   dei   materiali   prescelti,   nonche'   i  criteri  di progettazione  delle  strutture  e degli impianti, in particolare per quanto  riguarda  la  sicurezza,  la  funzionalita'  e  l'economia di gestione;
 b) riferisce  in  merito  a  tutti  gli  aspetti  riguardanti  la topografia,  la  geologia, l'idrologia, l'idrogeologa, la sismica, le interferenze,   gli   espropri,   le  opere  e  misure  mitigative  e compensative  dell'impatto  ambientale,  territoriale  e  sociale; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
 c) indica,  le  eventuali  cave,  i  siti  di conferimento per il recupero  dei  materiali da risulta e le discariche da utilizzare per la  realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;
 d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
 e) riferisce  in  merito  all'idoneita'  delle  reti  esterne dei servizi  atti a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione all'esercizio dell'intervento da realizzare;
 f) riferisce  in  merito  alla  verifica sulle interferenze delle reti  aeree  e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
 g) riferisce  in merito alle eventuali demolizioni/dismissioni di opere  esistenti, opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
 h) riferisce  in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre  il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari  per  la  redazione  del  progetto  o  per la realizzazione dell'opera, sulla base del cronoprogramma di cui all'art. 17;
 i)  riferisce in merito ai criteri in base ai quali si e' operato per   la  redazione  del  progetto  di  monitoraggio  ambientale  con particolare  riferimento  per  ciascun  componente impattata e con la motivazione per l'eventuale esclusione di taluna di esse.
 3.  La  relazione attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle  eventuali  prescrizioni  dettate  in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale ed alla  localizzazione  dell'opera;  contiene  le motivazioni che hanno indotto  il  progettista  ad  apportare  variazioni  alle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.
 
 Art. 10. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche del progetto definitivo
 - progetto di monitoraggio ambientale (PMA)
 
 1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto  definitivo  deve  comprendere  almeno le seguenti relazioni tecniche,  sviluppate  -  anche sulla base di indagini integrative di quelle  eseguite  per  il  progetto  preliminare  -  ad un livello di definizione  tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo:
 a) relazione  geologica e geoidrologica: comprende, sulla base di specifiche  indagini  geologiche, la identificazione delle formazioni presenti  nel  sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei   caratteri   fisici   del   sottosuolo;   definisce  il  modello geologico-tecnico del sottosuolo; illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici,     strutturali,     idrogeologici,    geomorfologici, litotecnici e fisici, nonche' il conseguente livello di pericolosita' geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere;
 b) relazione  geotecnica  e geomeccanica: definisce, alla luce di specifiche  indagini,  il  comportamento  meccanico  del  volume  del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del  manufatto  e  che  a sua volta influenzera' il comportamento del manufatto  stesso.  Illustra inoltre i calcoli per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno;
 c) relazioni  idrologica  e idraulica: riguardano lo studio delle acque  meteoriche,  superficiali  e sotterranee. Illustrano inoltre i calcoli  relativi  al  dimensionamento  dei  manufatti idraulici. Gli studi  devono  indicare  le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati  ed  i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;
 d) relazione   archeologica:  approfondisce  e  aggiorna  i  dati presenti  nel  progetto  preliminare,  anche  sulla  base di indagini dirette;  ove  il progetto preliminare non sia stato approvato con le procedure  del presente decreto legislativo la relazione archeologica deve  indicare l'interesse archeologico del sito accertato sulla base di  indagini  condotte  d'intesa  con l'amministrazione competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della sezione V del presente allegato tecnico;
 e) relazione   sismica:  comprende  l'inquadramento  geologico  e morfologico   l'individuazione   delle   categorie   sismiche  a  cui afferiscono  le  opere  in  progetto,  con riferimento alle macrozone stabilite  dalla  normativa  vigente;  l'indicazione  dei  criteri di progettazione   utilizzati  nelle  verifiche  e  della  normativa  di riferimento;
 f) relazioni  tecniche  opere  civili:  individuano le principali criticita'  e  le  soluzioni  adottate,  descrivono le tipologie e le soluzioni  puntuali  di  progetto  e  le  motivazioni  delle  scelte; relazionano sulle caratteristiche funzionali delle opere;
 g) relazione   tecnica  impianti:  descrive  i  diversi  impianti presenti  nel  progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive  il funzionamento complessivo della componente impiantistica e  gli  elementi  interrelazionali  con  le opere civili. Descrive la concezione   del   sistema   di   sicurezza   per  l'esercizio  e  le caratteristiche del progetto;
 h) relazione   sulla  gestione  dei  materiali:  descrizione  dei fabbisogni  di  materiali  da  approvvigionare  da cava, al netto dei volumi   reimpiegati,   e  degli  esuberi  di  materiali  di  scarto, provenienti    dagli    scavi;    individuazione   delle   cave   per approvvigionamento  dei materiali e delle aree di deposito temporaneo di  recupero  e  di  smaltimento  per  lo  smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
 i) relazione  sulla  cantierizzazione:  individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie (depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione, etc.) della viabilita' di servizio nelle  diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei cantieri,   sistemazione   finale   e   rinaturazione   delle   aree; quantificazione dei traffici di cantiere;
 l)  relazione  sull'impatto  acustico in applicazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e relativi decreti attuativi.
 Per  le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale nazionale o  comunque  ove  richiesto,  dovranno  inoltre  essere  prodotte  le seguenti relazioni:
 m) indirizzi  preliminari per la definizione, in fase di progetto esecutivo,  del  manuale  di  gestione  ambientale  dei lavori, e per l'adozione,  entro  la consegna dei lavori, di un sistema di gestione ambientale  dei  cantieri  sviluppato  secondo  i criteri di cui alla norma  ISO  11001  o  al  Sistema EMAS (regolamento Ce 761/2001) o ad altri  sistemi  asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 2.   Ove  la  progettazione  implichi  la  soluzione  di  ulteriori questioni   specialistiche,   queste   formano  oggetto  di  apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
 3.  Per  le  opere  soggette  a  valutazione ambientale nazionale e comunque ove richiesto, dovra' inoltre essere redatto, il progetto di monitoraggio  ambientale  (PMA),  che  dovra'  attenersi  ai  criteri seguenti:
 a) il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) deve illustrare i contenuti,  i  criteri, le metodologie, l'organizzazione e le risorse che  saranno  impiegate  successivamente  per  attuare  il  piano  di monitoraggio  ambientale (PMA), definito come l'insieme dei controlli da  effettuare  attraverso  la rilevazione e misurazione nel tempo di determinati  parametri biologici, chimici e fisici che caratterizzano le   componenti   ambientali   impattate   dalla   realizzazione  e/o dall'esercizio delle opere;
 b) il  progetto  di monitoraggio ambientale dovra' uniformarsi ai disposti del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del   territorio  1° aprile  2004;  in  particolare  dovranno  essere adottati  le tecnologie ed i sistemi innovativi ivi previsti. Secondo quanto  stabilito dalle linee guida nella redazione del PMA si devono seguire le seguenti fasi progettuali:
 analisi  del  documento  di  riferimento  e  pianificazione delle attivita' di progettazione;
 definizione del quadro informativo esistente;
 identificazione  ed  aggiornamento  dei  riferimenti  normativi e bibliografici;
 scelta delle componenti ambientali;
 scelta delle aree da monitorare;
 strutturazione delle informazioni;
 programmazione delle attivita'.
 
 Art. 11.
 Elaborati grafici del progetto definitivo
 
 1.  Gli  elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento  da  realizzare.  Essi  sono  redatti nelle opportune scale  in  relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione   esecutiva  non  si  abbiano  apprezzabili  differenze tecniche e di costo.
 2.  Per  gli  edifici,  i  grafici  sono  costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:
 a) planimetria  d'insieme  in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni    delle   curve   di   livello   dell'area   interessata all'intervento,   con   equidistanza   non   superiore   a  cinquanta centimetri,  delle  strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali   costruzioni   confinanti  e  delle  eventuali  alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
 b) planimetria  in  scala  non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geognostiche;
 c) planimetria  in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione  dell'intervento,  corredata da due o piu' sezioni atte ad illustrare  tutti  i  profili significativi dell'intervento, anche in relazione  al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e   dopo   la  realizzazione,  nella  quale  risultino  precisati  la superficie  coperta  di  tutti  i  corpi  di fabbrica. Tutte le quote altimetriche  relative  sia  al piano di campagna originario sia alla sistemazione  del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite   ad   un   caposaldo   fisso.  La  planimetria  riporta  la sistemazione  degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree  da  porre  a  dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; e' altresi' integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli  elementi  geometrici  del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio,  superficie  coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
 d) le  piante  dei  vari  livelli,  nella  scala  prescritta  dai regolamenti   edilizi  o  da  normative  specifiche  e  comunque  non inferiore  a  1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote  planimetriche  e  altimetriche  e delle strutture portanti. Le quote  altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed  in  tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
 e) un  numero  adeguato  di  sezioni, trasversali e longitudinali nella   scala  prescritta  da  regolamenti  edilizi  o  da  normative specifiche  e  comunque  non  inferiore  a 1:100, con la misura delle altezze  nette  dei  singoli  piani, dello spessore dei solai e della altezza  totale  dell'edificio.  In tali sezioni e' altresi' indicato l'andamento    del    terreno   prima   e   dopo   la   realizzazione dell'intervento,  lungo  le  sezioni  stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
 f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da  normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento  alle  altezze  e ai distacchi degli edifici circostanti, alle  quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio e' adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
 g) elaborati  grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche  e  comunque  non  inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto  strutturale  nei  suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
 h) schemi  funzionali e dimensionamento dei singoli impianti, sia interni che esterni;
 i) planimetrie  e  sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono  riportati  i  tracciati  principali  delle  reti  impantistiche esterne  e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione   del  rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
 3.  Le  prescrizioni  di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori  ed  opere  puntuali  per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
 4.  Per  interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea  rappresentazione  grafica,  le  parti  conservate,  quelle da demolire e quelle nuove.
 5.  Per  i  lavori  e  le  opere  a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare, da:
 Elaborati generali - studi e indagini:
 a) corografia di inquadramento 1:25.000;
 b) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
 c)  planimetria  ubicazione  indagini  geognostiche  in scala non inferiore a 1:5.000;
 d) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
 e) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;
 f) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
 g) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000;
 h) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
 i) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
 l) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
 m) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
 n) planimetrie   stradali,   ferroviarie   e  idrauliche  con  le indicazioni  delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1.000  per  le  tratte  in  area  urbana).  La  planimetria dovra' contenere  una  rappresentazione  del  corpo  stradale, ferroviario o idraulico,   che  dovra'  essere  rappresentato  in  ogni  sua  parte (scarpate,  opere  di  sostegno,  fossi di guardia, opere idrauliche, reti  di  recinzione,  fasce  di rispetto), allo scopo di determinare esattamente  l'ingombro  dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;
 o) profili  longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare   in   scala   non  inferiore  a  1:2.000/200,  contenenti l'indicazione  di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti  di  trasporto,  di  servizi  e  idrologiche, le caratteristiche geometriche  del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovra' essere inferiore a 1:1000/100;
 p) sezioni tipo stradali, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:50;
 q) sezioni  trasversali  correnti,  in  numero  e  scala adeguati comunque  non  inferiori  a  1:200 per una corretta valutazione delle quantita' e dei costi.
 Opere d'arte:
 a) planimetria,   pianta,   prospetto,  sezioni  longitudinale  e trasversale,  atte  a  descrivere l'opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;
 b) profilo  geotecnico  in  scala  adeguata  alle caratteristiche dell'opera;
 c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100 - 1:50;
 d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata.
 Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo:
 a) planimetria   generale  in  scala  non  inferiore  a  1:5.000, integrata  con  delle  tavole  dettagliate, con planimetrie - profili sezioni,  nelle  quali  vengano  indicate od evidenziate le opere, le particolarita'  progettuali, le misure mitigatrici e compensative con le   quali   sono  state  rispettate,  applicate  ed  ottemperate  le prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale;
 b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e compensazione.
 Impianti:
 a) schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti;
 b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i  tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle  centrali  dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle  vigenti  norme  in  materia  di  sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
 c) sezioni   tipo  stradali,  ferroviarie  o  idrauliche  con  le differenti componenti impiantistiche.
 Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico:
 a) planimetria  rappresentativa  dei  siti  di cave e di deposito temporaneo  di  recupero  e  di  discarica,  in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
 b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata;
 c) piano di coltivazione e di recupero delle cave utilizzate, con relative planimetrie e sezioni.
 Planimetrie e sezioni della cantierizzazione:
 a) planimetrie  delle  aree  di cantiere in scala non inferiore a 1:1.000;
 b) planimetrie delle fasi esecutive;
 c) planimetrie  con  percorsi  dei  mezzi  di  cantiere  in scala adeguata;
 d) planimetrie    e   sezioni   della   sistemazione   finale   e rinaturazione delle aree di cantiere.
 6.  Per  ogni  opera  e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie,  gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le  opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'art.  15,  comma  7,  del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.
 
 Art. 12.
 Calcoli delle strutture e degli impianti
 
 1.  I  calcoli  delle  strutture e degli impianti devono presentare livelli   di   approfondimento   tali   da   garantire   il  corretto dimensionamento  e,  per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli  impianti,  anche  la  specificazione  delle caratteristiche. I calcoli  degli  impianti  devono permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
 I  calcoli  di  dimensionamento  e verifica delle strutture e degli impianti  devono  essere sviluppati ad un livello di definizione tale che   nella   successiva   progettazione  esecutiva  non  si  abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
 
 Art. 13.
 Piano particellare di esproprio
 
 1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze  con  i  servizi e' redatto in base alle mappe catastali aggiornate,  e  comprende  anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari  per  gli  attraversamenti  e  le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
 2.  Sulle  mappe catastali sono altresi' indicate le eventuali zone di  rispetto  o  da  sottoporre  a  vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
 Vanno  inoltre  indicate  le zone (per opere punutali) o fasce (per opere a rete) di interesse urbanistico di pertinenza dell'opera.
 3.  Il  piano  e'  corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed e' corredato  dell'indicazione  di tutti i dati catastali, nonche' delle superfici interessate.
 4.   Per   ogni   ditta   va   inoltre   indicata  l'indennita'  di espropriazione  determinata  in  base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.
 
 Art. 14.
 Interferenze
 
 1.  Il  progetto  definitivo  prevede  la  verifica  aggiornata del censimento  delle possibili interferenze e dei relativi enti gestori, gia' fatto in sede di progetto preliminare; prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione delle opere intese alla loro risoluzione  tenendo  in debito conto le eventuali prescrizioni degli enti gestori e determinando dettagliatamente i relativi costi e tempi di esecuzione.
 Il progetto deve quindi contenere almeno i seguenti elaborati:
 a) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non  inferiore  a  1:2000),  contenente  i  risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;
 b) relazione  giustificativa  delle stime della risoluzione delle singole interferenze;
 c) progetto   dell'intervento   di   risoluzione   della  singola interferenza:  per  ogni  sottoservizio  interferente dovranno essere redatti  degli  specifici  progetti  di risoluzione dell'interferenza stessa.
 
 Art. 15.
 Elenco dei prezzi unitari
 
 1.  Per  la  redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante  dei  progetti  definitivi,  vengono  utilizzati  i prezzi unitari  fissati  attraverso specifiche analisi dei principali prezzi che   determinano   almeno  il  75  per  cento  dell'importo  globale dell'opera.  Le  analisi  faranno  riferimento  ai  listini  correnti nell'area   interessata,   attraverso   i   quali  saranno  parimenti determinati i restanti prezzi.
 Le analisi suddette devono essere condotte:
 a) applicando  alle  quantita' di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni   voce,  i  rispettivi  prezzi  elementari  dedotti  da  listini ufficiali  o  dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
 b) aggiungendo  una  percentuale  variabile tra il 13 e il 15 per cento,  a  seconda  della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali di appalto;
 c) aggiungendo  infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
 
 Art. 16.
 Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico
 
 1.  Il  computo  metrico  estimativo  viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato "Elenco Prezzi unitari" di cui all'art. 15.
 2.  In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo puo' prevedere le somme da accantonare per eventuali   lavorazioni  in  economia,  da  prevedere  nel  contratto d'appalto   o   da   inserire  nel  quadro  economico  tra  quelle  a disposizione della stazione appaltante.
 3.   Il   risultato   del   computo   metrico  estimativo  e  delle espropriazioni  confluisce  in un quadro economico redatto secondo lo schema descritto nel seguito.
 4. Nel quadro economico confluiscono:
 a) il  risultato  del  computo  metrico  estimativo  dei  lavori, comprensivi  delle  opere  di  cui  all'art.  15, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni;
 b) gli  oneri  per  la  sicurezza valutati sulla base delle linee guida relative;
 c) gli oneri per il monitoraggio ambientale;
 d) l'accantonamento  in  misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
 e) l'importo  dei  costi  di  acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
 f) l'importo  dedotto  da  una percentuale determinata sulla base delle  tariffe  professionali  per  le prestazioni di progettazione e direzione lavori del contraente generale o del concessionario;
 g) l'importo  derivante dagli oneri diretti ed indiretti, nonche' dagli   utili   della  funzione  propria  di  contraente  generale  o concessionario dell'opera, in misura percentuale non inferiore al sei per cento e non superiore all'otto per cento; le predette percentuali sono  aumentate  dello  0,6  per  cento ove sia richiesta la garanzia globale   di   cui   all'art.  9,  comma  13,  del  presente  decreto legislativo;
 h) tutti  gli  ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'art.  17  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni;
 i) tutti gli oneri fino al collaudo.
 
 Art. 17.
 Cronoprogramma
 
 1.  Il  progetto  definitivo  e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni,  redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale (nel  caso  di  lavori  compensati  a  prezzo chiuso) l'importo degli stessi da eseguire in ciascun mese dalla data della consegna.
 2. Il cronoprogramma e' composto:
 a) da   una   rappresentazione  grafica  di  tutte  le  attivita' costruttive suddivise in livelli gerarchici dal piu' generale oggetto del   progetto   fino   alle   piu'  elementari  attivita'  gestibili autonomamente  dal  punto di vista delle responsabilita', dei costi e dei tempi;
 b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle  lavorazioni  nei  suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale,  ferma  restando  la  prescrizione all'impresa, in sede di capitolato  speciale  d'appalto,  dell'obbligo di presentazione di un programma  di  esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive  intermedie,  con  la  indicazione  dell'importo dei vari stati  di  avanzamento  dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
 3.  Nel  calcolo  del  tempo  contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
 
 Art. 18.
 Schema di contratto e Capitolato speciale
 
 1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente  regolamento e dal capitolato generale le clausole dirette a regolare  il  rapporto tra stazione appaltante e impresa, distinte in rapporti tra l'alta vigilanza e la direzione lavori e rapporti tra la direzione lavori e l'esecutore con particolare riferimento a:
 a) termini di esecuzione penali e pareri;
 b) programma di esecuzione delle attivita';
 c) sospensione o riprese dei lavori;
 d) oneri a carico dell'appaltatore;
 e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
 f) liquidazione dei corrispettivi;
 g) controlli;
 h) specifiche   e   modalita'   di  attuazione  del  monitoraggio ambientale anche per le fasi di post-operam;
 i) specifiche modalita' e termini di collaudo;
 l) modalita' di soluzione delle controversie.
 2. Allo schema di contratto e' allegato il capitolato speciale, che riguarda  le  prescrizioni  tecniche  da  applicare  all'oggetto  del singolo contratto.
 3.  Il  capitolato  speciale e' diviso in due parti, la prima delle quali  contenente  la  descrizione  delle lavorazioni e la seconda la specificazione   delle   prescrizioni   tecniche;  esso  illustra  in dettaglio:
 a) nella  prima  parte  tutti  gli  elementi  necessari  per  una compiuta  definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche  ad  integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto definitivo;
 b) nella  seconda  parte le modalita' di esecuzione e le norme di misurazione  di  ogni  lavorazione,  i  requisiti  di accettazione di materiali  e  componenti, le specifiche di prestazione e le modalita' di  prove, nonche', ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento,  l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni;  nel  caso  in  cui  il  progetto  prevede  l'impiego di componenti  prefabbricati,  ne  vanno  precisate  le  caratteristiche principali,   descrittive   e  prestazionali,  la  documentazione  da presentare  in  ordine  all'omologazione  e  all'esito  di  prove  di laboratorio,  nonche' le modalita' di approvazione da parte dell'alta vigilanza  e  del  direttore  dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
 4. Il capitolato contiene, altresi', l'obbligo per l'aggiudicatario di  redigere  un  documento  (piano  di  qualita' di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione dell'alta vigilanza e della  direzione  dei  lavori,  che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.
 5. Il piano dovra' definire:
 a) i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali;
 b) i criteri di valutazione e risoluzione della non conformita'.
 6.  Per  gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a corpo il capitolato   speciale   d'appalto   indica,  per  ogni  gruppo  delle lavorazioni   complessive   dell'intervento   ritenute  omogenee,  il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo  dell'intervento.  Tali  importi  e le correlate aliquote sono dedotti dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso  d'opera  i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche  disaggregati  nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso  d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
 7. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, il capitolato  speciale  precisa  l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni  complessive  dell'opera  o del lavoro ritenute omogenee, desumendo dal computo metrico-estimativo.
 8.   Ai   fini   della   disciplina   delle  varianti  la  verifica dell'incidenza  delle  eventuali  variazioni e' desunta dagli importi netti  dei  gruppi  di  lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalita' di cui ai commi 6 e 7.
 9.  Il capitolato speciale descrive modalita', contenuti e tempi di esecuzione del progetto esecutivo.
 10.  Il  capitolato  speciale prescrive l'obbligo per il contraente generale  di  presentare  un cronoprogramma in sede d'offerta (di cui all'art.  17) e, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo nel  quale  sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il  periodo  di  esecuzione, nonche' l'ammontare presunto, parziale e progressivo,  dell'avanzamento  dei lavori alle date contrattualmente stabilite  per  la liquidazione dei certificati di pagamento. E' data facolta'  di  prevedere,  in  sede  di capitolato speciale d'appalto, eventuali  scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
 11.  Nel  caso  di  sospensione  o  di ritardo dei lavori per fatti imputabili  all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 17.
 
 Sezione III
 PROGETTO ESECUTIVO
 
 Art. 19.
 Documenti componenti il progetto esecutivo
 
 1.  Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le  lavorazioni  e,  pertanto,  definisce  compiutamente  ed  in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da  realizzare,  inclusi  i  piani  operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonche' i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto e' redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo  nonche'  delle  prescrizioni  di  cui  alla Conferenza di servizi  ex  art.  4  del  decreto  legislativo  n.  190 del 2002. Il progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti:
 a) relazione generale;
 b) relazioni specialistiche;
 c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
 d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
 e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 f) piani di sicurezza e di coordinamento;
 g) manuale di gestione ambientale dei cantieri;
 h) progetto di monitoraggio ambientale;
 i) computo metrico estimativo.
 
 Art. 20.
 Relazione generale del progetto esecutivo
 
 1.  La  relazione  generale  del  progetto  esecutivo  descrive  in dettaglio,  anche  attraverso  specifici  riferimenti  agli elaborati grafici  e  alle  prescrizioni  del  capitolato speciale d'appalto, i criteri  utilizzati  per  le  scelte  progettuali  esecutive,  per  i particolari  costruttivi  e  per  il  conseguimento e la verifica dei prescritti  livelli  di  sicurezza  e qualitativi. Nel caso in cui il progetto  prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa  le  caratteristiche  illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni   del   capitolato  speciale  d'appalto  riguardanti  le modalita'  di  presentazione  e  di  approvazione  dei  componenti da utilizzare.
 2.  La  relazione  generale  contiene  l'illustrazione  dei criteri seguiti   e   delle   scelte  effettuate  per  trasferire  sul  piano contrattuale   e   sul   piano  costruttivo  le  soluzioni  spaziali, tipologiche,  funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto  definitivo  approvato;  la  relazione  contiene  inoltre la descrizione  delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti.
 3.  La relazione illustra altresi' la struttura dell'organizzazione prevista per l'attuazione del progetto di monitoraggio ambientale, la definizione  delle  figure responsabili, nonche' l'organizzazione, le modalita'  ed  il  programma  stabilito per l'adozione del sistema di gestione  ambientale  dei  cantieri  e l'eventuale certificazione ISO 14001  o  registrazione EMAS o altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 4.  La  relazione  contiene  l'attestazione  della  rispondenza  al progetto  definitivo e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione   dello   stesso,   con   particolare  riferimento  alla compatibilita' ambientale ed alla localizzazione dell'opera; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista alla variazione delle indicazioni contenute nel progetto preliminare stesso.
 
 Art. 21. Relazioni  specialistiche  -  Progetto  di  monitoraggio ambientale e
 manuale di gestione ambientale
 
 1.  Il  progetto  esecutivo  prevede  almeno  le medesime relazioni specialistiche  contenute  nel  progetto  definitivo,  che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
 2.   Le   relazioni   contengono   l'illustrazione   di   tutte  le problematiche  esaminate  e  delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
 3. Il progetto esecutivo comprende inoltre:
 a) il  progetto  di  monitoraggio ambientale relativo al progetto esecutivo,  che  dovra' fornire i rapporti contenenti gli esiti delle indagini  integrative  eventualmente effettuate dopo la redazione del progetto  definitivo,  le  conseguenti  valutazioni  e  le  eventuali integrazioni  risultate  necessarie  sulla  base  di tali indagini; i formati e le modalita' sono quelli stabiliti nelle linee guida per il monitoraggio ambientale redatti dalla Commissione speciale VIA;
 b) il  manuale  di  gestione  ambientale  dei  cantieri, che deve essere  redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o  dal  Sistema  EMAS  (Regolamento  CE  761/2001) o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
 Art. 22.
 Elaborati grafici del progetto esecutivo
 
 1.  Gli  elaborati  grafici  esecutivi, eseguiti con i procedimenti piu' idonei, sono costituiti:
 a) dagli   elaborati  che  sviluppano  nelle  scale  ammesse  o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
 b) dagli  elaborati  che risultino necessari all'esecuzione delle opere  o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
 c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
 d) dagli  elaborati  atti ad illustrare le modalita' esecutive di dettaglio;
 e) dagli   elaborati   di  tutte  le  lavorazioni  che  risultano necessarie   per   il  rispetto  delle  prescrizioni  disposte  dagli organismi   competenti   in   sede   di   approvazione  dei  progetti preliminari,  definitivi  o  di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
 f) dagli  elaborati  di tutti i lavori da eseguire per soddisfare la  esigenze  di cui all'art. 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e successive modificazioni;
 g) dagli   elaborati   atti   a   definire   le   caratteristiche dimensionali,   prestazionali   e   di  assemblaggio  dei  componenti prefabbricati.
 2.  Gli  elaborati  sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio  di  quelle  del  progetto  definitivo,  e comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
 
 Art. 23.
 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
 
 1.   I   calcoli   esecutivi  delle  strutture  e  degli  impianti, nell'osservanza  delle  rispettive  normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
 2.  I  calcoli  esecutivi  delle  strutture  devono  consentire  la definizione  e  il  dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale  e  particolare,  in  modo  da  escludere  la  necessita' di variazioni in corso di esecuzione.
 3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle   condizioni   di   esercizio,   alla   destinazione   specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le  apparecchiature,  condutture,  canalizzazioni  e  qualsiasi altro elemento   necessario  per  la  funzionalita'  dell'impianto  stesso, nonche' consentire di determinarne il prezzo.
 4.  La  progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e' effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civ
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