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| Gazzetta n. 221 del 2005-09-22 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 190 |  | Attuazione     della     direttiva     2002/65/CE    relativa    alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
 Vista   la  direttiva  2002/65/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la
 direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le  direttive  97/7/CE  e
 98/27/CE; Vista la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita;
 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
 Visto  il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
 Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659;
 Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427;
 Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli articoli 8 e 21 della legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  di  cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185;
 Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Oggetto e campo di applicazione
 
 1.  Il  presente  decreto  si  applica  alla  commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi    della   commercializzazione   comporta   la   partecipazione, indipendentemente dal suo stato giuridico, di un soggetto diverso dal fornitore.
 2.  Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo  iniziale  di  servizio seguito da operazioni successive o da una  serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo,   le   disposizioni   del   presente   decreto   si  applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' un accordo iniziale di  servizio,  ma  le  operazioni  successive o distinte della stessa natura  scaglionate  nel  tempo  sono  eseguite  tra  le stesse parti contrattuali,  gli  articoli  3,  4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano solo quando   e'  eseguita  la  prima  operazione.  Tuttavia,  se  nessuna operazione  della  stessa  natura  e' eseguita entro un periodo di un anno,  l'operazione  successiva  e'  considerata come la prima di una nuova  serie  di  operazioni  e,  di  conseguenza,  si  applicano  le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
 3.  Ferme  restando  le  disposizioni  che  stabiliscono  regimi di autorizzazione  per  la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia,   sono  fatte  salve,  ove  non  espressamente  derogate,  le disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria, assicurativa e dei sistemi  di pagamento e le competenze delle autorita' indipendenti di settore.
 |  | Art. 2. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) "contratto a distanza": qualunque contratto avente per oggetto servizi  finanziari,  concluso  tra  un  fornitore  e  un consumatore nell'ambito  di  un  sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza  organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente  una  o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
 b) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia,  di  pagamento,  di  investimento,  di assicurazione o di previdenza individuale;
 c)  "fornitore":  qualunque  persona fisica o giuridica, soggetto pubblico   o   privato,  che,  nell'ambito  delle  proprie  attivita' commerciali o professionali, e' il fornitore contrattuale dei servizi oggetto di contratti a distanza;
 d)  "consumatore":  qualunque persona fisica che, nei contratti a distanza,  agisca per fini che non rientrano nel quadro della propria attivita' imprenditoriale o professionale;
 e)  "tecnica  di  comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza   la   presenza   fisica  e  simultanea  del  fornitore  e  del consumatore,  possa  impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti;
 f)  "supporto  durevole":  qualsiasi  strumento  che  permetta al consumatore  di  memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in  modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di  tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e   che   consenta   la   riproduzione  immutata  delle  informazioni memorizzate;
 g)   "operatore   o  fornitore  di  tecnica  di  comunicazione  a distanza":  qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la  cui  attivita' commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione  dei  fornitori  una  o piu' tecniche di comunicazione a distanza;
 h)  "reclamo  del  consumatore":  una dichiarazione, sostenuta da validi  elementi  di  prova,  secondo  cui un fornitore ha commesso o potrebbe  commettere  un'infrazione  alla  normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
 i)  "interessi  collettivi  dei consumatori": gli interessi di un numero  di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.
 |  | Art. 3. Informazione del consumatore prima  della conclusione del contratto a distanza
 
 1.  Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia  vincolato  da  un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:
 a) il fornitore;
 b) il servizio finanziario;
 c) il contratto a distanza;
 d) il ricorso.
 2.  Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare  in  maniera  inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile   con   qualunque   mezzo   adeguato  alla  tecnica  di comunicazione  a  distanza  utilizzata,  tenendo debitamente conto in particolare  dei  doveri  di  correttezza  e  buona  fede  nella fase precontrattuale  e  dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.
 3.   Le   informazioni  relative  agli  obblighi  contrattuali,  da comunicare  al  consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi  agli  obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al  contratto  a  distanza  anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.
 4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea,  le  informazioni  di  cui al comma 3 devono essere conformi agli  obblighi  contrattuali  imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.
 |  | Art. 4. Informazioni relative al fornitore
 
 1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
 a)  l'identita'  del  fornitore  e  la  sua attivita' principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi altro  indirizzo  geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
 b)  l'identita'  del  rappresentante  del  fornitore stabilito in Italia   e   l'indirizzo   geografico   rilevante  nei  rapporti  tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
 c)   se   il   consumatore   ha   relazioni  commerciali  con  un professionista diverso dal fornitore, l'identita' del professionista, la  veste  in  cui  agisce  nei  confronti  del  consumatore, nonche' l'indirizzo  geografico  rilevante  nei  rapporti  tra  consumatore e professionista;
 d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico  registro  analogo,  il  registro  di  commercio  in  cui il fornitore  e'  iscritto  e  il  numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
 e)   qualora   l'attivita'   del   fornitore   sia   soggetta  ad autorizzazione, gli estremi della competente autorita' di controllo.
 |  | Art. 5. Informazioni relative al servizio finanziario
 
 1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
 a)  una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
 b)  il  prezzo  totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore  per  il  servizio  finanziario,  compresi tutti i relativi oneri,  commissioni  e  spese  e  tutte le imposte versate tramite il fornitore  o,  se non e' possibile indicare il prezzo esatto, la base di  calcolo  del  prezzo,  che  consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
 c)  se  del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario e'  in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a  loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il  cui  prezzo  dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui  il  fornitore  non  esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
 d)  l'indicazione  dell'eventuale  esistenza  di  altre imposte e costi   non   versati   tramite  il  fornitore  o  non  fatturati  da quest'ultimo;
 e)  qualsiasi  limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
 f)  le  modalita'  di  pagamento  e  di  esecuzione,  nonche'  le caratteristiche   essenziali  delle  condizioni  di  sicurezza  delle operazioni  di  pagamento  da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
 g)  qualsiasi  costo  specifico  aggiuntivo  per  il  consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
 h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri  servizi  finanziari,  con  la  illustrazione  degli  eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.
 |  | Art. 6. Informazioni relative al contratto a distanza
 
 1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
 a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo  11  e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita' d'esercizio,  comprese  le  informazioni  relative all'importo che il consumatore  puo'  essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma  1, nonche' alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
 b)  la  durata  minima  del  contratto  a  distanza,  in  caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
 c)  le  informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo  i  termini  del  contratto  a distanza, di mettere fine allo stesso  prima  della  scadenza  o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
 d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti  tra  l'altro  il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
 e)  lo  Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore  si  basa  per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
 f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
 g)  la  lingua  o  le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali  e  le  informazioni  preliminari  di  cui  al  presente articolo,  nonche'  la  lingua  o  le lingue in cui il fornitore, con l'accordo  del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.
 |  | Art. 7. Informazioni relative al ricorso
 
 1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
 a)  l'esistenza  o  la  mancanza  di procedure extragiudiziali di reclamo  e  di  ricorso  accessibili  al consumatore che e' parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalita' che consentono al consumatore di avvalersene;
 b)  l'esistenza  di  fondi  di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.
 |  | Art. 8. Comunicazioni mediante telefonia vocale
 
 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:
 a) l'identita' del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata   dal   fornitore   sono  dichiarati  in  maniera  inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;
 b)  devono  essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:
 1)  l'identita' della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;
 2)  una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
 3)  il  prezzo  totale che il consumatore dovra' corrispondere al fornitore  per  il  servizio  finanziario,  comprese tutte le imposte versate  tramite  il  fornitore  o,  se  non e' possibile indicare il prezzo  esatto,  la  base  di  calcolo  del  prezzo,  che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
 4)  l'indicazione  dell'eventuale  esistenza di altre imposte e/o costi   non   versati   tramite  il  fornitore  o  non  fatturati  da quest'ultimo;
 5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo  11  e, se tale diritto esiste, la durata e le modalita' d'esercizio,  comprese  le  informazioni  relative all'importo che il consumatore  puo'  essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
 2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili  su  richiesta  e  ne  precisa  la  natura.  Il fornitore comunica  in  ogni  caso  le  informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 10.
 |  | Art. 9. Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni
 
 1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono applicabili le disposizioni piu' rigorose previste dalla normativa di settore   che  disciplina  l'offerta  del  servizio  o  del  prodotto interessato.
 2.   Il   Ministero   delle   attivita'  produttive  comunica  alla Commissione  europea  le  disposizioni  nazionali  sui  requisiti  di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
 3.  Le  autorita'  di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario  e della previdenza complementare comunicano al Ministero delle  attivita' produttive le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.
 4.  Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori  e  dei  fornitori,  anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero delle attivita' produttive.
 |  | Art. 10. Comunicazione delle condizioni   contrattuali  e  delle  informazioni preliminari
 
 1.  Il  fornitore  comunica  al  consumatore  tutte  le  condizioni contrattuali nonche' le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7,  8  e  9,  su  supporto  cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile  e  accessibile  per il consumatore in tempo utile, prima che  lo  stesso  sia  vincolato  da  un  contratto  a  distanza  o da un'offerta.
 2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la  conclusione  del  contratto  a distanza, se quest'ultimo e' stato concluso  su  richiesta  del  consumatore  utilizzando una tecnica di comunicazione   a   distanza  che  non  consente  di  trasmettere  le condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.
 3.  In  qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se  lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su  supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica  di  comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non sia  incompatibile  con  il  contratto  concluso  o con la natura del servizio finanziario prestato.
 |  | Art. 11. Diritto di recesso
 
 1.  Il  consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
 2.  Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti a distanza  aventi  per  oggetto  le assicurazioni sulla vita di cui al decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
 3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
 a)  dalla  data  della conclusione del contratto, tranne nel caso delle  assicurazioni  sulla  vita, per le quali il termine comincia a decorrere  dal  momento  in  cui  al consumatore e' comunicato che il contratto e' stato concluso;
 b)  dalla  data  in  cui  il  consumatore  riceve  le  condizioni contrattuali  e  le informazioni di cui all'articolo 10, se tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a).
 4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e' sospesa  durante  la  decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
 5. Il diritto di recesso non si applica:
 a)  ai  servizi  finanziari,  diversi dal servizio di gestione su base  individuale  di  portafogli di investimento se gli investimenti non  sono  stati  gia' avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del  mercato  finanziario  che  il  fornitore  non  e'  in  grado  di controllare  e  che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
 1) operazioni di cambio;
 2) strumenti del mercato monetario;
 3) valori mobiliari;
 4) quote di un organismo di investimento collettivo;
 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
 7)  contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
 8)   opzioni  per  acquistare  o  vendere  qualsiasi  strumento previsto  dalla  presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che  si  regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
 b)  alle  polizze  di  assicurazione  viaggio  e  bagagli  o alle analoghe  polizze  assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
 c)  ai  contratti  interamente  eseguiti  da entrambe le parti su esplicita  richiesta  scritta  del consumatore prima che quest'ultimo eserciti   il  suo  diritto  di  recesso,  nonche'  ai  contratti  di assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile per i danni derivanti  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato;
 d)  alle  dichiarazioni  dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico  ufficiale  a  condizione che il pubblico ufficiale confermi che  al  consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 10, comma 1.
 6.  Se  esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello  scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta  al  fornitore,  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d).
 7.  Il  presente  articolo  non  si  applica  alla  risoluzione dei contratti   di  credito  disciplinata  dall'articolo  5  del  decreto legislativo  22  maggio  1999,  n. 185, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427.
 8.  Se  ad  un  contratto  a  distanza  relativo  ad un determinato servizio  finanziario  e'  aggiunto  un  altro  contratto  a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla  base  di  un  accordo  tra  il  terzo  e  il fornitore, questo contratto  aggiuntivo  e'  risolto,  senza  alcuna penale, qualora il consumatore  eserciti  il suo diritto di recesso secondo le modalita' fissate dal presente articolo.
 |  | Art. 12. Pagamento del servizio fornito prima del recesso
 
 1.  Il  consumatore  che  esercita  il  diritto di recesso previsto dall'articolo  11,  comma  1,  e'  tenuto a pagare solo l'importo del servizio    finanziario   effettivamente   prestato   dal   fornitore conformemente  al  contratto  a  distanza. L'esecuzione del contratto puo' iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione  l'impresa  trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
 2. L'importo di cui al comma 1 non puo':
 a)  eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio gia'  fornito  in  rapporto  a  tutte  le  prestazioni  previste  dal contratto a distanza;
 b) essere di entita' tale da poter costituire una penale.
 3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un importo  in  base  al  comma  1  se non e' in grado di provare che il consumatore  e'  stato  debitamente informato dell'importo dovuto, in conformita'  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a).  Egli non puo' tuttavia  in  alcun  caso  esigere  tale  pagamento se ha dato inizio all'esecuzione  del  contratto  prima  della  scadenza del periodo di esercizio  del  diritto  di  recesso di cui all'articolo 11, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.
 4.  Il  fornitore  e'  tenuto a rimborsare al consumatore, entro 15 giorni,  tutti  gli  importi  da questo versatigli in conformita' del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo   decorre   dal   giorno   in  cui  il  fornitore  riceve  la comunicazione  di  recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle  obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.
 5.  Il  consumatore  paga  al  fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da  quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di   recesso.   Non   sono  ripetibili  gli  indennizzi  e  le  somme eventualmente  corrisposte  dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
 6.  Per  i  finanziamenti  diretti  principalmente  a permettere di acquistare  o  mantenere  diritti  di proprieta' su terreni o edifici esistenti  o  progettati,  o  di  rinnovare  o ristrutturare edifici, l'efficacia  del  recesso  e' subordinata alla restituzione di cui al comma 5.
 |  | Art. 13. Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza
 
 1.  Il  consumatore  puo'  effettuare  il  pagamento  con  carte di credito,  debito  o  con  altri  strumenti di pagamento, ove cio' sia previsto  tra  le  modalita' di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f).
 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1991,  n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita  al  consumatore  i pagamenti non autorizzati o dei quali questi  dimostri  l'eccedenza  rispetto  al  prezzo  pattuito  ovvero l'effettuazione  mediante  l'uso  fraudolento  della propria carta di pagamento  da  parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce  lo  strumento  di  pagamento  ha  diritto  di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
 3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  disciplina sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento l'onere di  provare  che  la  transazione  di pagamento e' stata autorizzata, accuratamente  registrata  e  contabilizzata e che la medesima non e' stata  alterata  da  guasto  tecnico  o da altra carenza. L'uso dello strumento  di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
 4.  Relativamente  alle  operazioni  di  pagamento  da  effettuarsi nell'ambito  di  contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di  sicurezza  conformi  a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in  particolare,  alle  esigenze  di integrita', di autenticita' e di tracciabilita' delle operazioni medesime.
 |  | Art. 14. Servizi non richiesti
 
 1. E' vietata la fornitura di servizi finanziari al consumatore che non  ne  ha preliminarmente fatto richiesta, se la fornitura comporta una domanda di pagamento immediato, o differito.
 2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
 |  | Art. 15. Comunicazioni non richieste
 
 1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di   comunicazione   a  distanza  richiede  il  previo  consenso  del consumatore:
 a)  sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;
 b) telefax.
 2.  Le  tecniche  di  comunicazione  a  distanza  diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non  sono  autorizzate  se  non  e'  stato  ottenuto  il consenso del consumatore interessato.
 3.  Le  misure  di  cui  ai  commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.
 |  | Art. 16. S a n z i o n i
 
 1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fornitore  che contravviene  alle  norme  di  cui  al  presente  decreto, ovvero che ostacola  l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero  non  rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.
 2.  Nei  casi  di  particolare  gravita'  o  di  recidiva,  nonche' nell'ipotesi  della  violazione  dell'articolo  18, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
 3.  Le  autorita'  di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario  e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito  di  competenza,  accertano le violazioni alle disposizioni di cui  al presente decreto e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
 4.  Il  contratto  e'  nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa  le  somme  da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi  di  informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
 5.  La  nullita'  puo'  essere  fatta valere solo dal consumatore e obbliga  le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di  assicurazione  l'impresa  e'  tenuta  alla restituzione dei premi pagati  e  deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui  il  contratto  ha  avuto  esecuzione.  Non  sono  ripetibili gli indennizzi  e  le  somme  eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E' fatto  salvo  il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.
 6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 |  | Art. 17. Irrinunciabilita' dei diritti
 
 1.  I  diritti  attribuiti al consumatore dal presente decreto sono irrinunciabili.  E'  nulla  ogni  pattuizione  che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni del  presente  decreto. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
 2.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al contratto una legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al  consumatore  devono comunque  essere  riconosciute  le  condizioni di tutela previste dal presente decreto.
 |  | Art. 18. Ricorso giurisdizionale o amministrativo
 
 1.  Le  associazioni  dei  consumatori  iscritte  all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate a proporre  alle  competenti  autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei  consumatori,  reclamo  per  l'accertamento  di  violazioni delle disposizioni del presente decreto.
 2.  Le  associazioni  dei  consumatori  iscritte  all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate a proporre   all'autorita'  giudiziaria  l'azione  inibitoria  per  far cessare  le  violazioni  delle  disposizioni del presente decreto nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1998.
 3.  Le  autorita'  di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario  e  della  previdenza  complementare,  nell'esercizio dei rispettivi  poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano  ai  soggetti  vigilati  la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni del presente decreto.
 4.   Sono   fatte   salve,   ove  non  espressamente  derogate,  le disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria, assicurativa e dei sistemi  di  pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita' di vigilanza di settore.
 |  | Art. 19. Composizione extragiudiziale delle controversie
 
 1.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attivita'  produttive  ed  il  Ministero  della giustizia, sentite le autorita'  di  vigilanza  di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci  procedure  extragiudiziali  di  reclamo e di ricorso per la composizione  di  controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi  previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e  che  operano  nell'ambito  della  rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).
 2.  Gli  organi  di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano  ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che   adottano  sulla  commercializzazione  a  distanza  dei  servizi finanziari.
 |  | Art. 20. Onere della prova
 
 1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
 a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
 b)  la  prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
 c) l'esecuzione del contratto;
 d)  la  responsabilita'  per  l'inadempimento  delle obbligazioni derivanti dal contratto.
 2.  Le  clausole  che  hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere  della  prova  di  cui  al comma 1 si presumono abusive ai sensi dell'articolo 1469-bis, terzo comma, n. 18), del codice civile.
 |  | Art. 21. Misure transitorie
 
 1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora  recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.
 |  | Art. 22. Clausola di invarianza degli oneri
 
 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, 19 agosto 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Avvertenza:
 
 Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - del 6
 ottobre  2005  si procedera' alla ripubblicazione del testo
 del  presente decreto legislativo, corredato delle relative
 note,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di
 esecuzione   del   testo  unico  delle  disposizioni  sulla
 promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
 Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
 della   Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
 Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
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