Gazzetta n. 220 del 2005-09-21
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
PROVVEDIMENTO 19 settembre 2005
Regolamento per le associazioni alle attivita' scientifico-tecniche dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero della Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il Regolamento Generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
Vista la deliberazione n. 9189 del 24 giugno 2005, con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il «Regolamento per le associazioni alle attivita' scientifico tecniche dell'INFN» (doc. gen. n. 1546/2005);
Vista la nota dell'Istituto del 15 luglio 2005, prot. n. 014031, con la quale la deliberazione n. 9189 e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota del 6 settembre 2005, prot. n. 734, con la quale il Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca approva la anzidetta deliberazione n. 9189 del 24 giugno 2005;
Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Tutto quanto sopra premesso e considerato

Dispone:

1) che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del Regolamento per le associazioni alle attivita' scientifico tecniche dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2) La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Frascati, 19 settembre 2005
Il presidente: Petronzio
Allegato

REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI ALLE ATTIVITA' SCIENTIFICO-TECNICHE
DELL'I.N.F.N.

1. Le caratteristiche comuni del personale associato
1.1 In attuazione dell'art. 3 del regolamento generale, l'INFN si avvale di proprio personale nonche' di altro personale dipendente dal sistema universitario nazionale; da altri enti italiani pubblici e privati convenzionati; di studiosi stranieri che operino nelle strutture dell'Istituto; di laureandi, dottorandi, borsisti ed assegnisti dell'Istituto o di altre Organizzazioni convenzionate con l'INFN.
1.2 Il personale associato contribuisce alle attivita' dell'INFN conformandosi ai contenuti dell'art. 4 del regolamento generale. L'attivita' svolta viene valutata dal direttore della struttura di afferenza ai fini del mantenimento e del rinnovo dell'associazione.
1.3 L'associazione e' a termine e gratuita, soggetta per la sua attivazione, sul versante INFN, alle esigenze dei programmi e progetti di ricerca e delle disponibilita' logistiche delle singole strutture dell'Ente e, sul versante esterno, all'acquisizione, per i dipendenti in servizio presso altre istituzioni, dell'autorizzazione della loro amministrazione.
1.4 Tutto il personale associato, che e' tenuto a non svolgere attivita' in conflitto di interessi con quelle dell'INFN, ha accesso all'uso dei servizi tecnico-amministrativi, degli strumenti e delle apparecchiature dell'Istituto; ad esso spetta il rimborso delle spese per le trasferte autorizzate, secondo le modalita' previste per i dipendenti; nonche' la copertura assicurativa per gli infortuni professionali e per il rischio di radiazioni.
1.5 L'attribuzione, la sospensione, l'interruzione e la revoca dell'associazione vengono disposte con atti motivati nel rispetto delle competenze delineate nella deliberazione di cui al successivo art. 3.
2. Le diverse tipologie delle associazioni
2.1 Il personale associato si articola in due distinte tipologie:
a) gli incarichi di ricerca e di collaborazione;
b) le altre forme di associazione.
2.2 Gli incarichi di cui al comma 2.1, lettera a), riguardano coloro che operano con continuita' e prevalentemente nell'INFN, nell'ambito dei programmi e delle strutture di quest'ultimo; ai loro titolari, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 1, comma 1.4, compete l'elettorato attivo e passivo secondo i regolamenti dell'Istituto e ad essi e' applicata la disciplina prevista per i dipendenti dell'INFN in materia di rimborso delle spese legali per fatti connessi all'espletamento dell'incarico. Gli incarichi stessi sono incompatibili con analoghi incarichi attribuiti da altri enti. Gli incaricati possono accedere a tutte le funzioni e le responsabilita' assegnabili al personale dipendente di livello e qualifica equipollente.
2.3 Le altre tipologie associazione riguardano tutte le forme di collaborazione diverse da quelle di cui al comma 2.2.
3. La deliberazione del Consiglio Direttivo in materia di personale associato
3.1 Il Consiglio Direttivo con apposito provvedimento stabilisce con cadenza non inferiore ad un anno: le tipologie di associazione; le categorie di destinatari; le caratteristiche specifiche; le modalita' di attribuzione; gli adempimenti degli interessati e dei Direttori delle Strutture ed i diversi contingenti massimi per le diverse categorie di personale associato. La deliberazione stessa stabilisce la data della sua decorrenza e la relativa durata.
4. Gli incarichi e le associazioni «speciali»
4.1 Gli incarichi di ricerca e quelli di associazione scientifica possono essere altresi' attribuiti, con le modalita' indicate nella deliberazione di cui all'art. 3, su proposta o direttamente dal Presidente, a personalita' scientifiche italiane e straniere.
4.2 Al personale in quiescenza o equiparato, sia proprio, sia gia' dipendente dalle istituzioni individuate all'art. 1, possono essere attribuite soltanto le forme di associazione di cui all'art. 2, comma 3. Per esso e' formato un apposito, separato elenco.
5. Norme finali e transitorie
5.1 Con cadenza almeno quinquennale il Consiglio Direttivo effettua una ricognizione generale di tutti gli incarichi e le altre forme di associazione in essere, eventualmente provvedendo alla revoca delle posizioni non piu' rispondenti ai requisiti previsti.
5.2 Gli incarichi e le associazioni conferiti con le disposizioni pre-vigenti rimangono in essere fino alla loro naturale scadenza, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2005.