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| Gazzetta n. 220 del 2005-09-21 |  | CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |  | DELIBERAZIONE 15 settembre 2005 |  | Istituzione  dell'elenco  dei valutatori di cui all'articolo 3, comma 1,  del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, e  definizione delle modalita' tecniche per la tenuta. (Deliberazione n. 25/2005). |  | 
 |  | IL COLLEGIO 
 Vista  la  legge  9 gennaio  2004,  n. 4, recante «Disposizioni per favorire  l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l'art. 11;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli strumenti informatici»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro per l'innovazione e le tecnologie dell'8 luglio  2005  «Requisiti  tecnici  e  i  diversi  livelli  per l'accessibilita'   agli   strumenti  informatici»,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 183 dell'8 agosto 2005;
 Visto  il  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39, recante «Norme   in   materia  di  sistemi  informativi  automatizzati  delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
 
 Delibera:
 
 Art. 1.
 
 Definizioni
 
 1. Ai fini della presente delibera si intende per:
 a) «legge», la legge 9 gennaio 2004, n. 4;
 b) «regolamento»,  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
 c) «decreto»,  il  decreto  del  Ministro  per l'innovazione e le tecnologie  dell'8 luglio 2005 «Requisiti tecnici e i diversi livelli per  l'accessibilita'  agli  strumenti informatici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2005, n. 183;
 d) «CNIPA»,  il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
 e) «elenco», l'elenco di cui all'art. 3 del regolamento.
 2.  Sempre  ai  fini  della presente deliberazione, si applicano le definizioni di cui alla legge, al regolamento ed al decreto.
 |  | Art. 2. 
 Istituzione dell'elenco pubblico dei valutatori
 
 1.  E' istituito presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione  l'elenco  pubblico  dei  valutatori di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento.
 |  | Art. 3. 
 Richiesta di iscrizione all'elenco
 
 1.  Ai  sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento, possono essere iscritte all'elenco esclusivamente persone giuridiche.
 2.  Le  persone  giuridiche  interessate all'iscrizione nell'elenco presentano  apposita  richiesta  al CNIPA, dimostrando di possedere i seguenti requisiti:
 a) garanzia di imparzialita' ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attivita';
 b) disponibilita'    di    una    adeguata   strumentazione   per l'applicazione  delle  metodologie  di verifica tecnica e di verifica soggettiva  di cui all'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere d) ed e), del regolamento;
 c) disponibilita'  di figure professionali esperte nelle suddette metodologie  di  verifica  e  di  figure  idonee  ad interagire con i soggetti con specifiche disabilita'.
 3.  Al  fine  di  comprovare  il possesso dei requisiti di cui alla lettera  a),  il  richiedente  allega  alla domanda di iscrizione una dichiarazione,  sottoscritta  dal legale rappresentante, con la quale il richiedente medesimo si impegna:
 a) a  non  esprimere  valutazioni  su siti o servizi dallo stesso realizzati;
 b) a  non  esprimere  valutazioni  in  tutti i casi in cui queste possano   avere   un'incidenza  specifica  su  interessi  propri  del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
 c) una  volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei  ventiquattro  mesi  successivi, attivita' di implementazione sui siti  o  servizi  per  i  quali  sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.
 4.  Al  fine  di  comprovare  il possesso dei requisiti di cui alla lettera  b),  il richiedente allega alla domanda di iscrizione idonea documentazione e/o apposita dichiarazione che dimostri analiticamente la  disponibilita'  di  risorse  strumentali  tali  da  consentire la effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva di cui all'art. 1, comma  1,  rispettivamente,  lettere d) ed e), del regolamento e come specificate  agli  articoli 2  e 5 del decreto. Sia la documentazione che  la dichiarazione sono sottoscritte dal legale rappresentante del richiedente.
 5.  Al  fine  di  comprovare  il possesso dei requisiti di cui alla lettera  c),  il  richiedente  allega  alla domanda di iscrizione una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
 a) descrizione  della struttura organizzativa per quanto riguarda le funzioni di verifiche tecnica e soggettiva;
 b) il  profilo  delle  risorse  professionali  di cui all'art. 4, comma  2,  del  decreto e delle eventuali ulteriori risorse, anche se non legate al richiedente da rapporto di lavoro dipendente, impiegate per lo svolgimento delle verifiche tecnica e soggettiva, corredato da un'adeguata descrizione dell'esperienza maturata dalle citate risorse professionali;  tale  profilo  dovra'  essere  idoneo ad attestare il possesso della competenza e dell'esperienza rispettivamente richieste dall'art. 1, comma 1, lettere i), l) e m).
 |  | Art. 4. 
 Modalita' di esame delle domande
 
 1.  L'istruttoria  delle  domande  di iscrizione all'elenco e della relativa documentazione sara' svolta a cura dei competenti uffici del CNIPA.
 2.  Al  termine  dell'istruttoria,  sulla  richiesta  di iscrizione nell'elenco sara' adottata dal CNIPA, entro novanta giorni dalla data di  presentazione della richiesta medesima, su proposta formulata dal componente  designato,  motivata  deliberazione  di accoglimento o di reiezione.
 3.  Il  termine  di cui al precedente comma puo' essere sospeso una sola  volta  entro  trenta  giorni  dalla data di presentazione della domanda,  esclusivamente  per  la  motivata  richiesta di documenti e informazioni  che integrino o completino la documentazione presentata e  che non siano gia' nella disponibilita' del CNIPA o che questo non possa  acquisire  autonomamente.  In  tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
 4.  Il  soggetto, la cui domanda di iscrizione sia stata oggetto di provvedimento  di reiezione, non puo' presentare una nuova istanza se non  siano  trascorsi almeno sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento  stesso  e,  comunque, prima che siano cessate le cause che hanno determinato il non accoglimento della precedente domanda.
 5.  Eventuali  richieste  di delucidazioni e/o chiarimenti potranno essere  inoltrate  al CNIPA - Area regolazione e formazione - Ufficio accessibilita' sistemi informatici - via Isonzo n. 21 B - 00198 Roma.
 6.   Il   CNIPA   si   riserva   di  richiedere  integrazioni  alla documentazione  presentata  e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato.
 |  | Art. 5. 
 Verifica del possesso dei requisiti
 
 1.  Al verificarsi di ogni variazione dei requisiti di cui all'art. 3,  comma  2,  del  regolamento  e, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun  anno, il valutatore deve confermare per iscritto al CNIPA la permanenza   dei   requisiti   per   l'esercizio   dell'attivita'  di valutazione.
 2. Per l'esercizio delle attivita' di verifica e controllo previste dalla  presente  deliberazione, il CNIPA puo' corrispondere con tutte le  amministrazioni  nonche'  con  i  soggetti iscritti nell'elenco e chiedere  ad  essi notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti.
 |  | Art. 6. 
 Cancellazione dall'elenco
 
 1.  Il  venir  meno  di  uno  o  piu' requisiti tra quelli indicati all'art.  3,  comma  2,  del  regolamento  e'  causa di cancellazione dall'elenco.  La  cancellazione  e'  altresi'  disposta  nel  caso di violazione  degli  obblighi assunti dal valutatore ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento.
 2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  precedente, il CNIPA comunica al valutatore,  con  lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che intende  procedere,  trascorsi  trenta  giorni  dalla ricezione della comunicazione  da  parte  del valutatore medesimo, alla cancellazione dello  stesso  dall'elenco;  l'interessato  puo'  presentare  proprie memorie  al  riguardo.  Il  CNIPA  provvede  altresi' a dare adeguata pubblicita' dell'avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.
 |  | Art. 7. 
 Modalita' tecniche per la tenuta dell'elenco
 
 1.  L'elenco e' predisposto e tenuto aggiornato a cura del CNIPA ed e'  consultabile  in  via  telematica  sul  sito  internet  del CNIPA medesimo.
 2.  Le  modalita'  tecniche  per  la  tenuta dell'elenco, anch'esse consultabili in via telematica sul sito internet del CNIPA, sono come di seguito stabilite:
 a) l'elenco   e'  pubblicato  in  un'apposita  sezione  del  sito internet del CNIPA;
 b) nell'elenco sono riportati, in ordine alfabetico, i valutatori iscritti e sono fornite altresi' le seguenti informazioni per ciascun valutatore:
 1) denominazione;
 2) data di iscrizione;
 3) sede legale;
 4) sede operativa (se diversa dalla sede legale);
 5) recapito telefonico e/o fax;
 6) indirizzo di posta elettronica;
 7) eventuale sito internet di riferimento;
 8) eventuale data di cancellazione dall'elenco.
 3.  Il  CNIPA  si  riserva  di  adottare  modalita'  alternative di consultazione,  come  la  suddivisione  dei valutatori per regione in base alla loro sede operativa.
 4.  L'elenco  e'  redatto  e  aggiornato sul sito in conformita' ai requisiti di accessibilita' di cui al decreto.
 La  presente deliberazione trova applicazione dal giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 settembre 2005
 Il presidente: Zoffoli
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