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| Gazzetta n. 220 del 2005-09-21 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 15 settembre 2005 |  | Integrazione  al  decreto  direttoriale 7 settembre 2005, concernente «Autorizzazione   all'aumento   del   titolo  alcolometrico  volumico naturale  dei  prodotti  della  vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,  per  la  campagna  vitivinicola 2005/2006, nella regione autonoma della Sardegna, per le province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V,  lettera  H), punto 4, che prevede  che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'  per  le  quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora  le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da  stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita «cuvee» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
 Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999  ed  in  particolare  l'allegato  VI,  lettera  F), punto 2, che prevede  che,  qualora  le  condizioni  climatiche lo richiedano, gli Stati  membri  interessati  possono  autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico  volumico  naturale  (effettivo  o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino  nuovo  ancora  in  fermentazione  e  del  vino  atto  a dare un V.Q.P.R.D.;
 Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della Commissione  del  24  luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
 Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea;
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;
 Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
 Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);
 Vista   la   nota   dell'Assessorato   dell'agricoltura  e  riforma agro-pastorale della regione autonoma della Sardegna, con la quale la stessa  ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per  la  vendemmia  2005,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
 Visto  il  decreto  direttoriale  7 settembre 2005 che autorizza le operazioni di cui sopra;
 Vista  l'ulteriore  richiesta  dell'Assessorato  dell'agricoltura e riforma  agro-pastorale della regione autonoma della Sardegna, intesa ad ottenere alcune integrazioni al comma 1 e al comma 2 dell'articolo unico del decreto sopraccitato;
 Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
 
 Decreta:
 Articolo unico
 
 Il  testo  dell'articolo unico del decreto direttoriale 7 settembre 2005,    concernente    «Autorizzazione    all'aumento   del   titolo alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti della vendemmia 2005 destinati  a dare V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2005/2006, nella  regione  autonoma  della Sardegna per le province di Cagliari, Oristano,  Nuoro  e  Sassari»  e'  sostituito  per  intero  dal testo appresso riportato:
 «1.  Nella  campagna vitivinicola 2005/2006 e' consentito aumentare il  titolo  alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole della  regione  autonoma  della  Sardegna nelle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, provenienti dalle zone di produzione delle uve  atte  a  dare  i  seguenti  V.Q.P.R.D.,  per tutte le tipologie, sottozone  e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:
 Alghero;
 Arborea;
 Campidano di Terralba o Terralba;
 Mandrolisai;
 Monica di Sardegna;
 Nuragus di Cagliari;
 Carignano del Sulcis (esclusa la tipologia Superiore);
 Sardegna Semidano (esclusa tipologia Passito);
 Vermentino di Gallura;
 Vermentino di Sardegna;
 Vernaccia di Oristano.
 Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due gradi,  mediante mosto concentrato, mosto concentrato e rettificato o per  concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa e fatte salve le  misure  piu'  restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
 2.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei V.S.Q.P.R.D. ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole  delle  province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari sono autorizzate per le varieta' di vite di seguito indicate:
 Cabernet Franc;
 Cabernet Sauvignon;
 Cagnulari;
 Chardonnay;
 Moscato bianco;
 Sauvignon;
 Semidano;
 Torbato;
 Vermentino.
 Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due gradi, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione.
 Roma, 15 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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