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| Gazzetta n. 220 del 2005-09-21 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 settembre 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione, al laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visti  i Regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle  procedure  di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;
 Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
 Visto  il decreto ministeriale del 3 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 273 del  21 novembre  2002  con il quale il laboratorio «G.R. Biochemilab Sas  di  Albano Rosa & C.», ubicato in Modena, Strada Paganine n. 71, e'  stato  autorizzato  al  rilascio  dei  certificati di analisi nel settore  oleicolo,  per  l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;
 Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 luglio 2005;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 
 Si rinnova l'autorizzazione
 
 al laboratorio «G.R. Biochemilab Sas di Albano Rosa & C.», ubicato in Modena, Strada Paganine n. 71, al rilascio dei certificati di analisi nel  settore  oleicolo,  per  l'intero  territorio  nazionale, aventi valore  ufficiale,  limitatamente  alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 L'autorizzazione  ha  validita' triennale a decorrere dal 2 ottobre 2005   condizione   che   il   laboratorio   mantenga   la  validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare all'Amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'Amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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