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| Gazzetta n. 220 del 2005-09-21 |  |  |  | DECRETO-LEGGE 21 settembre 2005, n. 184 |  | Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adeguare la normativa  vigente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12  gennaio  2005,  con  cui  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada,  in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1.
 1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni,  di  seguito indicato: "decreto legislativo n. 285 del 1992", sono apportate le seguenti modifiche:
 a)   il   quarto   periodo   e'   sostituito  dal  seguente:  "La comunicazione  deve  essere  effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai  sensi  dell'articolo  196, deve fornire all'organo di polizia che procede,  entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione,  i  dati  personali  e della patente del conducente al momento della commessa violazione.";
 b)  il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "Il proprietario del  veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196,   sia  esso  persona  fisica  o  giuridica,  che  omette,  senza giustificato  e  documentato  motivo,  di  fornirli  e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.";
 2.  Il  punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del  veicolo,  ai  sensi  dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo  n.  285  del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente  responsabile  della  violazione,  e' riattribuito, previa istanza   da   parte  dell'interessato,  al  titolare  della  patente medesima.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'interno, da adottarsi entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto,  sono  stabilite  le  procedure per la riattribuzione. Fatti salvi  gli  effetti  degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono efficacia  i  provvedimenti  di  cui  al  comma 6 del citato articolo 126-bis,  adottati  a  seguito  di  perdita totale del punteggio, cui abbia  contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
 |  | Art. 2. 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 21 settembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Lunardi,       Ministro       delle
 infrastrutture e dei trasporti
 Pisanu, Ministro dell'interno
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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