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| Gazzetta n. 220 del 2005-09-21 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 188 |  | Attuazione  della  direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della societa'   europea   per   quanto   riguarda  il  coinvolgimento  dei lavoratori. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003;
 Vista  la  direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 
 O g g e t t o
 
 1.  Il presente decreto disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle  attivita'  delle  societa'  per  azioni  europee,  di  seguito denominata:  «SE»,  di cui al regolamento (CE) n. 2157 dell'8 ottobre 2001, di seguito denominato: «regolamento».
 2.  A tale fine sono stabilite modalita' relative al coinvolgimento dei  lavoratori  in  ciascuna  SE,  conformemente  alla  procedura di negoziazione  di  cui  agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all'articolo 7, a quella prevista nell'allegato I.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - del 5
 ottobre  2005  si procedera' alla ripubblicazione del testo
 della  presente  legge  corredata  delle  relative note, ai
 sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di esecuzione
 del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla promulgazione
 delle  leggi,  sulla  emanazione dei decreti del Presidente
 della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali della
 Repubblica  italiana,  approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) «SE», una societa' costituita conformemente al regolamento;
 b) «societa' partecipanti», le societa' partecipanti direttamente alla costituzione di una SE;
 c) «affiliata»   di  una  societa',  un'impresa  sulla  quale  la societa'  esercita  un'influenza  dominante ai sensi dell'articolo 3, commi  da  2  a  7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata;
 d) «affiliata   o   dipendenza  interessata»,  l'affiliata  o  la dipendenza  di una societa' partecipante, che e' destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a decorrere dalla creazione di questa ultima;
 e) «rappresentanti   dei   lavoratori»,   i   rappresentanti  dei lavoratori    ai   sensi   della   legge,   nonche'   degli   accordi interconfederali  20 dicembre  1993  e  27 luglio  1994, e successive modifiche,  o  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
 f) «organo  di  rappresentanza»  l'organo  di  rappresentanza dei lavoratori  costituito  mediante  gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente   alle   disposizioni   dell'allegato,   onde   attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SE e delle sue affiliate  e  dipendenze  situate nella Comunita' e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SE;
 g) «delegazione   speciale   di   negoziazione»,  la  delegazione istituita  conformemente  all'articolo  3  per negoziare con l'organo competente    delle    societa'   partecipanti   le   modalita'   del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;
 h) «coinvolgimento  dei  lavoratori»,  qualsiasi  meccanismo, ivi comprese   l'informazione,  la  consultazione  e  la  partecipazione, mediante  il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza  sulle  decisioni che devono essere adottate nell'ambito della societa';
 i) «informazione»,  l'informazione  dell'organo di rappresentanza dei  lavoratori  ovvero  dei  rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo  competente  della  SE,  sui  problemi  che riguardano la stessa  SE  e qualsiasi affiliata o dipendenza della medesima situata in  un  altro  Stato membro, o su questioni che esorbitano dai poteri degli  organi  decisionali  di  un  unico  Stato  membro,  con tempi, modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di  procedere  ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e,  se  del  caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SE;
 l)  «consultazione»,  l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni  tra  l'organo  di  rappresentanza  dei  lavoratori ovvero i rappresentanti  dei  lavoratori  e  l'organo competente della SE, con tempi,  modalita'  e  contenuti  che consentano ai rappresentanti dei lavoratori,  sulla  base  delle  informazioni  da  essi  ricevute, di esprimere  -  circa  le  misure  previste dall'organo competente - un parere   di   cui  si  puo'  tener  conto  nel  processo  decisionale all'interno della SE;
 m) «partecipazione» l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori  ovvero  dei rappresentanti dei lavoratori nelle attivita' di una societa' mediante:
 1)  il  diritto  di  eleggere  o  designare  alcuni  dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della societa', o
 2)  il  diritto  di raccomandare la designazione di alcuni o di tutti  i  membri  dell'organo di vigilanza o di amministrazione della societa' ovvero di opporvisi.
 |  | Art. 3. 
 Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione
 
 1.  Quando  gli  organi  di  direzione  o  di amministrazione delle societa' partecipanti stabiliscono il progetto di costituzione di una SE,  non  appena  possibile  dopo  la  pubblicazione  del progetto di fusione  o  creazione  di  una  holding  o  dopo l'approvazione di un progetto  di  costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE,  essi prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identita' e il numero di lavoratori delle societa' partecipanti,  delle  affiliate o dipendenze interessate, per avviare una  negoziazione  con i rappresentanti dei lavoratori delle societa' sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
 2.   A   tale   fine  e'  istituita  una  delegazione  speciale  di negoziazione,   rappresentativa   dei   lavoratori   delle   societa' partecipanti  e delle affiliate o dipendenze interessate, secondo gli orientamenti di seguito indicati:
 a) in  occasione  dell'elezione  o  designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire:
 1)  che  tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero  dei  lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in   ciascuno  Stato  membro  dalle  societa'  partecipanti  e  dalle affiliate  o  dipendenze  interessate,  assegnando  a  ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del  numero  dei  lavoratori  con  contratto  di  lavoro  subordinato impiegati  in  ciascuno  Stato  membro  dalle societa' partecipanti e dalle  affiliate  o  dipendenze  interessate nell'insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura del possibile, devono ricomprendere almeno  uno  che  rappresenti  ciascuna  societa' partecipante che ha lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento complessivo dei membri;
 2)  che,  nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti  altri  membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale  da  assicurare  che  la  delegazione  speciale  di negoziazione annoveri  almeno un rappresentante per ogni societa' partecipante che e'  iscritta  e  ha  lavoratori  con  contratto di lavoro subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come  entita'  giuridica  distinta in seguito all'iscrizione della SE se:
 il  numero di detti membri supplementari non supera il 20 per cento del numero di membri designati in virtu' del numero 1); e
 la  composizione  della  delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati;
 3)  che,  nel  caso  di  cui al numero 2), se il numero di tali societa'  e'  superiore  a quello dei seggi supplementari disponibili conformemente al comma 1, detti seggi supplementari sono attribuiti a societa'  di  Stati  membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati;
 b) in  fase  di  prima  applicazione  i  membri della delegazione speciale  di  negoziazione  sono  eletti o designati tra i componenti delle   rappresentanze   sindacali   (RSU/RSA)  dalle  rappresentanze sindacali  medesime  congiuntamente  con  le organizzazioni sindacali stipulanti  gli  accordi  collettivi  vigenti.  Tali  membri  possono comprendere  rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che  siano  o  non siano lavoratori di una societa' partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata;
 c) ove  in  uno  stabilimento  o  una  impresa manchi, per motivi indipendenti dalla volonta' dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza  sindacale,  le  organizzazioni  sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle societa'  partecipanti  determinano  le  modalita'  di  concorso  dei lavoratori  di  detto stabilimento o di detta impresa alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.
 3.  La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle  societa' partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalita'  del  coinvolgimento  dei lavoratori nella SE. A tale fine, gli  organi  competenti  delle  societa'  partecipanti  informano  la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del  processo  di  costituzione  della  SE,  sino  all'iscrizione  di quest'ultima.
 4.  Fatti  salvi  i  commi  7,  8  e  9, la delegazione speciale di negoziazione  decide  a maggioranza assoluta dei suoi membri, purche' tale  maggioranza  rappresenti  anche  la  maggioranza  assoluta  dei lavoratori.  Ciascun  membro  dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati  dei  negoziati  portino  ad  una  riduzione dei diritti di partecipazione,  la  maggioranza  richiesta per decidere di approvare tale  accordo  e'  composta  dai  voti  di due terzi dei membri della delegazione  speciale  di  negoziazione  che rappresentino almeno due terzi  dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri:
 a) nel  caso  di  una  SE  da  costituire mediante fusione, se la partecipazione   comprende   almeno   il  25  per  cento  del  numero complessivo dei lavoratori delle societa' partecipanti, o
 b) nel  caso  di  una  SE da costituire mediante creazione di una holding   o   costituzione  di  un'affiliata,  se  la  partecipazione comprende   almeno  il  50  per  cento  del  numero  complessivo  dei lavoratori delle societa' partecipanti.
 5.  Per  «riduzione  dei  diritti di partecipazione» si intende una quota  dei  membri  degli  organi  della SE ai sensi dell'articolo 2, lettera  k),  inferiore  alla  quota  piu'  elevata  esistente  nelle societa' partecipanti.
 6.  Ai  fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione puo'  chiedere  ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle   appropriate   organizzazioni   di   lavoratori   di   livello comunitario,   di   assisterla   nei  lavori.  Tali  esperti  possono partecipare  alle  riunioni  negoziali  con funzioni di consulenza su richiesta  della  suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza   a   livello   comunitario.   La  delegazione  speciale  di negoziazione  puo'  decidere di informare dell'inizio dei negoziati i rappresentanti  delle  competenti  organizzazioni  sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.
 7.   La  delegazione  speciale  di  negoziazione  puo'  decidere  a maggioranza,  quale specificata di seguito, di non aprire negoziati o di  porre  termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia  di  informazione  e  consultazione dei lavoratori che vigono negli  Stati  membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione interrompe  la  procedura  per la conclusione dell'accordo menzionato all'articolo  4.  Qualora  venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.
 8.  La  maggioranza  richiesta  per  decidere  di  non  aprire o di concludere  i  negoziati e' composta dai voti di due terzi dei membri che  rappresentano  almeno  due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei  membri  che  rappresentano  i lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.
 9. Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, i commi 7 ed 8 non si applicano se la partecipazione e' prevista nella societa' da trasformare.
 10.   La  delegazione  speciale  di  negoziazione  puo'  nuovamente riunirsi  su  richiesta  scritta  di  almeno  il  10  per  cento  dei lavoratori  della  SE,  delle  affiliate  e  dipendenze,  o  dei loro rappresentanti,   non  prima  che  siano  trascorsi  due  anni  dalla decisione  anzidetta,  a  meno  che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare  i  negoziati  con  la direzione, ma non e' raggiunto alcun accordo,   non   si   applica   nessuna  delle  disposizioni  di  cui all'allegato I.
 11.  Le  spese relative al funzionamento della delegazione speciale di  negoziazione  e,  in  generale, ai negoziati sono sostenute dalle societa'   partecipanti,  in  modo  da  consentire  alla  delegazione speciale  di  negoziazione  di  espletare  adeguatamente  la  propria missione.  In  particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le  societa'  partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera n).
 |  | Art. 4. 
 Contenuto dell'accordo
 
 1.   Gli   organi  competenti  delle  societa'  partecipanti  e  la delegazione   speciale  di  negoziazione  negoziano  con  spirito  di cooperazione   per   raggiungere   un  accordo  sulle  modalita'  del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
 2.  Fatta  salva  l'autonomia  delle  parti  e  salvo  il  comma 4, l'accordo  previsto  dal comma 1, stipulato tra gli organi competenti delle   societa'   partecipanti   e   la   delegazione   speciale  di negoziazione, determina:
 a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
 b) la  composizione,  il  numero di membri e la distribuzione dei seggi  dell'organo  di rappresentanza che sara' l'interlocutore degli organi competenti della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e  di  consultazione  dei  lavoratori  di  quest'ultima  e  delle sue affiliate e dipendenze;
 c) le  attribuzioni  e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;
 d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;
 e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza;  in  particolare,  salvo  che  non  sia  diversamente convenuto,  le  societa'  partecipanti  sostengono  le  spese  di cui all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera n);
 f) se,  durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o piu'  procedure  per  l'informazione  e  la consultazione anziche' un organo   di  rappresentanza,  le  modalita'  di  attuazione  di  tali procedure;
 g) nel  caso  in  cui,  durante i negoziati, le parti decidano di stabilire  modalita'  per la partecipazione dei lavoratori, il merito di  tali  modalita' compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo  di  amministrazione o di vigilanza della SE che l'organo di   rappresentanza   dei  lavoratori  ovvero  i  rappresentanti  dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla  cui  designazione  potranno  opporsi,  le  procedure  per  tale elezione,   designazione,  raccomandazione  o  opposizione  da  parte dell'organo  di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonche' i loro diritti;
 h) la  data  di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in   cui  l'accordo  deve  essere  rinegoziato  e  la  procedura  per rinegoziarlo.
 3. L'accordo non e' soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta,    alle   disposizioni   di   riferimento   che   figurano nell'allegato I.
 4.  Fatto salvo l'articolo 13, comma 3, lettera a), nel caso di una SE  costituita  mediante  trasformazione,  l'accordo  prevede  che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno   identico   a  quello  che  esisteva  nella  societa'  da trasformare in SE.
 |  | Art. 5. 
 Durata dei negoziati
 
 1.   I   negoziati  iniziano  subito  dopo  la  costituzione  della delegazione  speciale  di  negoziazione  e possono proseguire nei sei mesi successivi.
 2.  Le  parti  possono  decidere  di  comune accordo di prorogare i negoziati  oltre  il  periodo  di  cui al comma 1, fino ad un anno in totale,  a  decorrere  dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.
 |  | Art. 6. 
 Legge applicabile alla procedura di negoziazione
 
 1.  La legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e' la legge dello Stato membro in cui e' situata la sede  sociale  della  costituenda  SE.  La SE registrata in Italia ha l'obbligo   di   far   coincidere  l'ubicazione  dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.
 |  | Art. 7. 
 Disposizioni di riferimento
 
 1.  Le disposizioni di riferimento previste dall'allegato I trovano applicazione  dalla  data  di  iscrizione della SE nel registro delle imprese:
 a) qualora  le  parti  abbiano  deciso  nel corso di negoziati di avvalersi  di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SE;
 b) qualora  non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto  all'articolo  5,  e  l'organo  competente di ciascuna delle societa'   partecipanti  decida  di  accettare  l'applicazione  delle disposizioni  di  riferimento  alla  SE  e  di  proseguire quindi con l'iscrizione   della  SE,  ed  inoltre  la  delegazione  speciale  di negoziazione  non  abbia  preso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, la decisione  di non aprire negoziati o di porre termine ai negoziati in corso  e  di  avvalersi  delle  norme  in  materia  di informazione e consultazione  dei  lavoratori  vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori.
 2.  Le disposizioni di riferimento stabilite nell'allegato I, parte terza, si applicano soltanto qualora:
 a) nel  caso  di  una  SE  costituita mediante trasformazione, le norme  vigenti  in  uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori  all'organo  di  direzione o di vigilanza si applichino ad una societa' trasformata in SE;
 b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:
 1)  anteriormente  all'iscrizione della SE, esista presso una o piu'  delle  sue  societa'  partecipanti  una  o  piu' delle forme di partecipazione  comprendente  almeno  il  25  per  cento  del  numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti; o
 2)  anteriormente  all'iscrizione della SE, esista presso una o piu'  delle  sue  societa'  partecipanti  una  o  piu' delle forme di partecipazione   comprendente  meno  del  25  per  cento  del  numero complessivo  di  lavoratori  di  tutte  le societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;
 c) nel  caso  di  una  SE  costituita  mediante  creazione di una holding o costituzione di un'affiliata:
 1)  anteriormente  all'iscrizione della SE, esista presso una o piu'  delle  sue  societa'  partecipanti  una  o  piu' delle forme di partecipazione  comprendente  almeno  il  50  per  cento  del  numero complessivo di lavoratori di tutte le societa' partecipanti; o
 2)  anteriormente  all'iscrizione della SE, esista presso una o piu'  delle  sue  societa'  partecipanti  una  o  piu' delle forme di partecipazione   comprendente  meno  del  50  per  cento  del  numero complessivo  di  lavoratori  di  tutte  le societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.
 3.  Se  presso  diverse  societa' partecipanti esisteva piu' di una delle   forme   di   partecipazione,   la   delegazione  speciale  di negoziazione  decide  quale  di  esse  viene  introdotta nella SE. La delegazione  speciale  di  negoziazione  informa  l'organo competente delle societa' partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del comma 2 e del presente comma.
 |  | Art. 8. 
 Segreto e riservatezza
 
 1.   I   membri   della  delegazione  speciale  di  negoziazione  e dell'organo  di  rappresentanza, nonche' gli esperti che li assistono ed  i  rappresentanti  dei  lavoratori  che operano nell'ambito della procedura  per l'informazione e la consultazione non sono autorizzati a  rivelare  a  terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come   tali   dall'organo   competente  della  SE  e  delle  societa' partecipanti.   Tale   divieto  permane  anche  successivamente  alla scadenza  del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto,  fatta  salva  la  responsabilita'  civile e quanto previsto dall'articolo 12,  si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati.
 2.  L'organo  di  vigilanza  o  di amministrazione della SE o della societa'   partecipante   situato  nel  territorio  italiano  non  e' obbligato  a  comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano  di natura tale da creare notevoli difficolta' al funzionamento della  SE,  o  eventualmente della societa' partecipante, o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.
 3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione tecnica  di  conciliazione  per le contestazioni relative alla natura riservata  delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle  informazioni  suscettibili  di  creare notevoli difficolta' al funzionamento  o  all'attivita'  esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro danno.
 4.  La  commissione  e'  composta  da  tre  membri  rispettivamente designati:
 a) dall'organo   di   rappresentanza  o  dai  rappresentanti  dei lavoratori  che operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione;
 b) gli  organi  di  direzione o di amministrazione delle societa' partecipanti della societa' europea;
 c) dalle parti di comune accordo.
 5.  In  caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro di cui alla lettera c) del comma 4, quest'ultimo e' sorteggiato tra i nominativi  compresi  in  un'apposita  lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata.
 6.  La  commissione  conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla  data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla lettera a) del comma 4.
 |  | Art. 9. 
 Funzionamento   dell'organo   di   rappresentanza   e  procedura  per
 l'informazione e la consultazione dei lavoratori
 
 1.  L'organo  competente  della  SE  e  l'organo  di rappresentanza operano  con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra  l'organo  di  vigilanza  o  di  amministrazione  della  SE  e  i rappresentanti   dei  lavoratori,  nell'ambito  della  procedura  per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.
 |  | Art. 10. 
 Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
 
 1.  I  membri  della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo  di  rappresentanza,  i rappresentanti dei lavoratori che operano   nell'ambito  di  una  procedura  per  l'informazione  e  la consultazione  e  i  rappresentanti  dei  lavoratori  che fanno parte dell'organo  di  vigilanza  o  di amministrazione della SE e che sono impiegati  presso la SE, le sue affiliate o controllate, o dipendenze ovvero una societa' partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni,  della  stessa  protezione e delle stesse garanzie previste per  i  rappresentanti  dei  lavoratori dalla legge e dagli accordi e contratti   collettivi   vigenti  negli  Stati  membri  in  cui  sono impiegati.
 2.  Per  i  rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e garanzie comportano   altresi'   il  diritto  a  permessi  retribuiti  per  la partecipazione alle riunioni ed il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno  per  i  periodi  necessari  allo  svolgimento  delle  loro funzioni  nelle misure che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
 3.   Le   parti   definiscono,   nell'ambito  dell'accordo  di  cui all'articolo  4,  tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE, nelle sue controllate o dipendenze e nelle societa' partecipanti.
 |  | Art. 11. 
 Sviamento di procedura
 
 1.   Qualora   dopo   la   registrazione   della  societa'  europea intervengano  modifiche  sostanziali  nella  societa'  europea, nelle societa'  partecipanti  e nelle affiliate, effettuate con lo scopo di privare  i  lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento deve essere posto in essere un nuovo negoziato.
 2.  Il  negoziato  e'  avviato  su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori  delle  societa' sussidiarie o stabilimenti della societa' europea  e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7  tenuto  conto  della  situazione  esistente alla data di avvio dei negoziati inizialmente avviati ai sensi dell'articolo 3.
 |  | Art. 12. 
 Sanzioni
 
 1.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, per la violazione della disposizione  di  cui  all'articolo  8  il  direttore  generale della Direzione  generale  della  tutela  delle  condizioni  di  lavoro del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, sentite le parti interessate,  valutati  i  lavori  della  commissione  tecnica di cui all'articolo  8,  applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro.
 2.  Qualora  sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della societa' partecipante di  cui  all'articolo  8  di  rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti   nell'accordo  di  cui  all'articolo  4,  fatte  salve  le previsioni  di  cui all'articolo 8, e' costituita una commis-sione di conciliazione  composta  da  membri nominati dalle parti interessate, presieduta  da  un  soggetto  nominato  dalle  parti stesse di comune accordo  e  costituita  secondo  le regole dettate all'articolo 8. In caso  di  mancato  accordo  fra le parti entro trenta giorni circa la sussistenza  degli  obblighi,  il  direttore generale della Direzione generale  della  tutela  delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentite  le  parti medesime in contraddittorio  tra  loro, accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento  degli  obblighi  stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine  entro  il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.
 |  | Art. 13. 
 Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni
 
 1.  Qualora  la  SE  sia  un'impresa  di  dimensioni  comunitarie o un'impresa  di  controllo  di  un  gruppo  di  imprese  di dimensioni comunitarie ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le disposizioni  di  quest'ultimo  non sono applicabili ad essa ne' alle sue affiliate. Tuttavia, qualora, conformemente all'articolo 3, commi da  7  a  10,  la  delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare  negoziati  o  di  porre  termine  a quelli gia' iniziati, si applicano  le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.
 2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi   societari,   previste   dalla  legge  ovvero  dagli  atti costitutivi  e dagli statuti societari diverse da quelle del presente decreto,  non  si applicano alle societa' costituite conformemente al regolamento e contemplate dal presente decreto.
 3. Il presente decreto non pregiudica:
 a) i   diritti   esistenti   in  materia  di  coinvolgimento  dei lavoratori,  previsti  dalla  legge e dagli accordi collettivi ovvero dagli  atti  costitutivi e dagli statuti societari, diversi da quelli del presente decreto, di cui godono i lavoratori della SE e delle sue affiliate  e  dipendenze,  diversi  dalla  partecipazione agli organi della SE;
 b) le  disposizioni  in  materia  di  partecipazione  agli organi previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi societari, diverse da  quelle del presente decreto di cui sono destinatarie le affiliate della SE.
 |  | Art. 14. 
 Disposizioni transitorie e finali
 
 1.  E'  istituito  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un comitato tecnico composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da membri nominati dalle parti sociali   preposto   ad  attivita'  di  osservatorio  e  monitoraggio dell'applicazione del presente decreto legislativo.
 2.  All'istituzione ed al funzionamento del comitato tecnico di cui al  comma  1  si  fa  fronte  con  le  risorse  finanziarie,  umane e strumentali  disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al comitato  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di  alcun compenso o rimborso spese.
 Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 La Malfa, Ministro per le politiche
 comunitarie
 Maroni, Ministro del lavoro e delle
 politiche sociali
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro dell'economia
 e delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  | Allegato I (Disposizioni di riferimento di cui all'articolo 7)
 
 Parte prima.
 
 Composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori
 
 1.  Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1 e nei casi   previsti   all'articolo   7,   e'   istituito   un  organo  di rappresentanza conformemente alle seguenti norme:
 a) l'organo  di rappresentanza e' composto da lavoratori della SE e  delle  sue  affiliate  e  dipendenze,  eletti  o designati al loro interno  dai  rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme   dei  lavoratori,  congiuntamente  alle  organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di riferimento;
 b) l'elezione   o   designazione   dei   membri   dell'organo  di rappresentanza avviene conformemente alle leggi, nonche' agli accordi interconfederali  20 dicembre  1993  e  27 luglio  1994, e successive modifiche, o ai contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
 c) qualora   si   verifichino   modificazioni   nella   struttura organizzativa della SE:
 1)  con  allocazione di una o piu' unita' locali situate in uno Stato  membro  che  in  precedenza  non  era  coinvolto  nella  SE: i lavoratori  di  tale  unita' devono, nei termini previsti dalle norme nazionali, designare o eleggere un loro rappresentante nell'organo di rappresentanza dei lavoratori;
 2) con soppressione di una o piu' unita' locali presenti in uno Stato  membro: i rappresentanti dei lavoratori delle unita' locali di uno  Stato  membro  decadono dall'organo di rappresentanza e l'organo stesso  si  ridetermina nella composizione risultante a seguito della avvenuta decadenza;
 3)   con   alterazione   della  distribuzione  dell'occupazione nell'ambito della SE, sue controllate o dipendenze per una quota pari almeno  il  10  %  dell'occupazione  totale  del  complesso  di  tale societa':  la  rappresentanza  dei lavoratori che operano nei singoli Stati  membri  deve  essere  modificata  in relazione alle variazioni intervenute;
 d) se   le   sue   dimensioni   lo   giustificano,   l'organo  di rappresentanza  elegge  al suo interno un comitato ad hoc composto al massimo da tre membri;
 e) l'organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno;
 f) i membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati in  proporzione  al  numero  dei  lavoratori  con contratto di lavoro subordinato  in  ciascuno  Stato  membro dalle societa' partecipanti, nonche'  dalle  affiliate o dipendenze interessate, assegnando ad uno Stato  membro  un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del  numero  dei  lavoratori  impiegati  dalle societa' partecipanti, nonche'  dalle  affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri;
 g) l'organo  competente  della SE e' informato della composizione dell'organo di rappresentanza;
 h) quattro   anni   dopo   la   sua   istituzione,   l'organo  di rappresentanza  delibera  in  merito  all'opportunita' di rinegoziare l'accordo   di   cui   agli   articoli 4  e  7  oppure  di  mantenere l'applicazione   delle   disposizioni   di  riferimento  adottate  in conformita' del presente allegato.
 2.  Qualora  si  decida  di  negoziare  un  accordo  in conformita' dell'articolo  4,  si  applicano  per quanto possibile gli articoli 3 (paragrafi  da 4 a 7), 4, 5 e 6 e l'espressione «delegazione speciale di negoziazione» e' sostituita da «organo di rappresentanza». Qualora al  termine  del  negoziato  non  sia  stato  concluso alcun accordo, rimangono   applicabili  le  disposizioni  inizialmente  adottate  in conformita' delle disposizioni di riferimento.
 
 Parte seconda.
 Disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione
 
 1. Le competenze e i poteri dell'organo di rappresentanza istituito nella SE sono disciplinati dalle seguenti norme:
 a) la  competenza  dell'organo  di  rappresentanza si limita alle questioni  che  riguardano  la  stessa  SE  o  qualsiasi  affiliata o dipendenza  situata  in un altro Stato membro ovvero che esorbitano i poteri degli organi decisionali in un singolo Stato membro;
 b) fatte  salve le riunioni tenute conformemente alla lettera c), l'organo  di  rappresentanza  ha  il  diritto  di  essere informato e consultato,  in  tempo  utile,  e  a tale fine di incontrare l'organo competente  della  SE  almeno una volta all'anno, in base a relazioni periodiche  elaborate dall'organo competente, riguardo all'evoluzione delle  attivita' e delle prospettive della SE. Le direzioni locali ne sono informate;
 c) l'organo   competente   della   SE   trasmette  all'organo  di rappresentanza  gli  ordini  del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione  o,  se del caso, di direzione e di vigilanza e copia di   tutti   i  documenti  presentati  all'assemblea  generale  degli azionisti;
 d) la  riunione  verte  in particolare sui seguenti aspetti della SE:   struttura,   situazione  economica  e  finanziaria,  evoluzione probabile   delle   attivita',  della  produzione  e  delle  vendite, situazione  e  evoluzione  probabile  dell'occupazione, investimenti, cambiamenti  fondamentali  riguardanti l'organizzazione, introduzione di   nuovi   metodi   di  lavoro  o  di  nuovi  processi  produttivi, trasferimenti  di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura  delle  imprese,  degli  stabilimenti  o di parti importanti degli stessi, e licenziamenti collettivi;
 e) qualora  si  verifichino  circostanze eccezionali che incidano notevolmente  sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di   delocalizzazione,   trasferimento,  chiusura  di  imprese  o  di stabilimenti    oppure    licenziamenti   collettivi,   l'organo   di rappresentanza  ha  il  diritto  di esserne informato in tempo utile. L'organo   di  rappresentanza  o,  se  questo  decide  in  tal  senso soprattutto  per  motivi di urgenza, il comitato ad hoc ha il diritto di  riunirsi,  a  sua  richiesta,  con l'organo competente della SE o qualsiasi  altro  livello  di  direzione piu' appropriato nell'ambito della  SE,  avente  la  competenza di prendere decisioni proprie, per essere  informato  e  consultato  sulle  misure  che  incidono  sugli interessi dei lavoratori;
 f) qualora  l'organo competente decida di non agire conformemente al   parere  espresso  dell'organo  di  rappresentanza,  quest'ultimo dispone della facolta' di riunirsi nuovamente con l'organo competente della  SE  nella  prospettiva  di trovare un accordo. Nel caso di una riunione  organizzata  con  il  comitato  ad  hoc hanno il diritto di partecipare   anche   i  membri  dell'organo  di  rappresentanza  che rappresentano  lavoratori  direttamente  interessati  dalle misure in questione;
 g) le  riunioni  di  cui  alla  presente  parte  seconda lasciano impregiudicate le prerogative dell'organo competente;
 h) prima   delle  riunioni  con  l'organo  competente  della  SE, l'organo  di  rappresentanza  o  il  comitato  ad  hoc, eventualmente allargato  conformemente  al  secondo  periodo della lettera f) della presente  parte  seconda,  puo'  riunirsi  senza che i rappresentanti dell'organo competente siano presenti;
 i) fatto   salvo   l'articolo   8,   i   membri   dell'organo  di rappresentanza  informano  i rappresentanti dei lavoratori della SE e delle sue affiliate o dipendenze riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione;
 l) l'organo  di  rappresentanza  o  il comitato ad hoc puo' farsi assistere da esperti di sua scelta;
 m)  nella  misura in cui cio' risulta necessario allo svolgimento dei  loro  compiti,  i  membri  dell'organo  di  rappresentanza hanno diritto a un congedo di formazione senza perdita di retribuzione;
 n) le  spese  dell'organo  di rappresentanza sono sostenute dalla SE,  che  fornisce ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie e materiali  necessarie  a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e la formazione a cio' finalizzata.
 2.  In  particolare,  la SE prende a proprio carico - salvo che non sia  stato  diversamente  convenuto - le spese di organizzazione e di interpretariato delle riunioni, le spese relative ai costi di un solo esperto,  nonche'  le  spese  di  soggiorno  e  di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza e del comitato ad hoc.
 
 Parte terza.
 Disposizioni di riferimento per la partecipazione
 
 1.  La  partecipazione dei lavoratori alla SE e' disciplinata dalle seguenti disposizioni:
 a) nel  caso  di una SE costituita mediante trasformazione, se le norme  vigenti  in  uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori   all'organo   di   amministrazione   o  di  vigilanza  si applicavano  anteriormente  all'iscrizione,  tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si applica per quanto possibile la lettera b);
 b) negli  altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE  e  delle  sue  affiliate  e  dipendenze  e/o  il  loro  organo di rappresentanza  sono autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o  ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione  o  di  vigilanza  della SE pari alla piu' alta quota applicabile  nelle  societa' partecipanti prima dell'iscrizione della SE.
 2.   Se   nessuna   delle  societa'  partecipanti  era  soggetta  a disposizioni  per  la  partecipazione prima dell'iscrizione della SE, non  vi e' l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori.
 3.  La  ripartizione  dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello  di  vigilanza  tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari  Stati  membri  o le modalita' secondo cui i lavoratori della SE possono  raccomandare  la  designazione dei membri di detti organi od opporvisi sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione  di  lavoratori  della  SE  impiegati  in  ciascuno Stato membro.  Se i lavoratori di uno o piu' Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa uno dei membri  dello  Stato  membro in questione, in particolare dello Stato membro  in  cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno. Ciascuno Stato  membro puo' determinare le modalita' secondo cui devono essere ripartiti  i  seggi  dell'organo  di  amministrazione  o di quello di vigilanza che sono ad esso assegnati.
 4.  Tutti  i membri eletti, designati o raccomandati dall'organo di rappresentanza   o  eventualmente  dai  lavoratori  per  l'organo  di amministrazione  o, se del caso, di vigilanza della SE, sono membri a pieno  titolo  di  tale  organo,  con gli stessi diritti e gli stessi obblighi  dei  membri  che  rappresentano  gli azionisti, compreso il diritto di voto.
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