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| Gazzetta n. 220 del 2005-09-21 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 187 |  | Attuazione  della  direttiva  2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003);
 Vista   la  direttiva  2004/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza  e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni);
 Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,  della  salute,  delle  attivita' produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 
 Campo di applicazione
 
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo 19 settembre  1994, n. 626, il presente decreto legislativo prescrive le misure  per  la  tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che  sono  esposti  o  possono  essere  esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
 2.  Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626, le disposizioni del presente  decreto  sono  applicate  tenuto  conto  delle  particolari esigenze   connesse   al   servizio   espletato  individuate  con  il provvedimento di cui al medesimo articolo 1, comma 2.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - del 5
 ottobre  2005  si procedera' alla ripubblicazione del testo
 della  presente  legge  corredata  delle  relative note, ai
 sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di esecuzione
 del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla promulgazione
 delle  leggi,  sulla  emanazione dei decreti del Presidente
 della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali della
 Repubblica  italiana,  approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
 a)  vibrazioni  trasmesse  al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche  che,  se  trasmesse  al  sistema  mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare   disturbi   vascolari,  osteoarticolari,  neurologici  o muscolari;
 b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che,  se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la  sicurezza  dei  lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
 |  | Art. 3. 
 Valori limite di esposizione e valori di azione
 
 1. Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio:
 a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s2;
 b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di
 riferimento  di  8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5
 m/s2. 2. Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
 a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,15 m/s2;
 b)  il  valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
 |  | Art. 4. 
 Valutazione dei rischi
 
 1.  Nell'assolvere  gli  obblighi  stabiliti  dall'articolo  4  del decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro valuta  e,  nel  caso  non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ISPESL, delle regioni o del  CNR  o  direttamente  presso  i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
 2.  L'esposizione  dei  lavoratori  alle  vibrazioni  trasmesse  al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato I, parte A.
 3.  L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero  e'  valutata  o  misurata  in  base  alle disposizioni di cui all'allegato I, parte B.
 4. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere valutato   mediante   l'osservazione   delle   condizioni  di  lavoro specifiche   e  il  riferimento  ad  appropriate  informazioni  sulla probabile  entita'  delle  vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature   in   particolari   condizioni   di   uso,  incluse  le informazioni  fornite  in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa   operazione  va  distinta  dalla  misurazione,  che  richiede l'impiego   di   attrezzature   specifiche   e   di  una  metodologia appropriata.
 5.  La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere programmate  ed  effettuate  a intervalli idonei sulla base di quanto emerso  dalla  valutazione  del  rischio  da  personale adeguatamente qualificato  nell'ambito  del  servizio  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e i relativi risultati devono essere riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto.
 6. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
 a)  il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
 b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 3;
 c)  gli  eventuali  effetti  sulla  salute  e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
 d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti  da  interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
 e)  le  informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
 f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
 g)  il  prolungamento  del  periodo  di  esposizione a vibrazioni trasmesse  al  corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali di cui e' responsabile;
 h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature;
 i)  informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per   quanto   possibile,   quelle   reperibili   nella   letteratura scientifica.
 7.  La valutazione dei rischi deve essere documentata conformemente all'articolo  4  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e include  la  giustificazione  che  la  natura  e l'entita' dei rischi connessi  con  le  vibrazioni  meccaniche  rendono non necessaria una valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
 8.   Il  datore  di  lavoro  aggiorna  la  valutazione  dei  rischi periodicamente,  e  in  ogni  caso  senza  ritardo  se  vi sono stati significativi  mutamenti  ai  fini della sicurezza e della salute dei lavoratori  che  potrebbero  averla  resa  superata,  oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne richiedano la necessita'.
 |  | Art. 5. 
 Misure di prevenzione e protezione
 
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  3 del decreto legislativo  19 settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro elimina i rischi  alla  fonte  o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione.
 2.  In  base  alla  valutazione  dei  rischi di cui all'articolo 4, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica  un  programma  di  misure  tecniche o organizzative, volte a ridurre  al  minimo  l'esposizione  e  i  rischi  che  ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
 a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
 b)  la  scelta  di  attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto  dei  principi  ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
 c)  la  fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di  lesioni  provocate  dalle  vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o
 guanti   che   attenuano   la  vibrazione  trasmessa  al  sistema
 mano-braccio; d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
 e)  la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
 f)  l'adeguata  informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
 g)    la    limitazione    della    durata    e   dell'intensita' dell'esposizione;
 h)  l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
 i)  la  fornitura,  ai  lavoratori  esposti,  di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita'.
 3.   Se,  nonostante  le  misure  adottate,  il  valore  limite  di esposizione  e'  stato  superato,  il  datore di lavoro prende misure immediate  per  riportare  l'esposizione  al di sotto di tale valore, individua  le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
 |  | Art. 6. 
 Informazione e formazione dei lavoratori
 
 1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui agli articoli 21 e 22 del decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626, il datore di lavoro garantisce  che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata  sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, con particolare riguardo:
 a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
 b) ai valori limite di esposizione e ai valori d'azione;
 c)  ai risultati delle valutazioni e misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate in applicazione dell'articolo 4 e alle
 potenziali   lesioni   derivanti  dalle  attrezzature  di  lavoro
 utilizzate; d) all'utilita' e al modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;
 e)  alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
 f)  alle  procedure  di  lavoro  sicure  per  ridurre  al  minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.
 |  | Art. 7. 
 Sorveglianza sanitaria
 
 1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione   sono   sottoposti   alla  sorveglianza  sanitaria  di  cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La sorveglianza  viene  effettuata  periodicamente,  di  norma una volta l'anno  o  con  periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata  motivazione  riportata  nel  documento  di  valutazione dei rischi  e  resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento  motivato  puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza  sanitaria  diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
 2.  I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla sorveglianza  sanitaria  di  cui  all'articolo  16 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, quando, secondo il medico competente, si verificano  congiuntamente  le seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori   alle   vibrazioni   e'   tale   da   rendere   possibile l'individuazione  di  un  nesso  tra l'esposizione in questione e una malattia  identificabile  o  ad  effetti  nocivi  per la salute ed e' probabile   che  la  malattia  o  gli  effetti  sopraggiungano  nelle particolari  condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate  che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
 3.  Nel  caso  in  cui  la  sorveglianza  sanitaria  riveli,  in un lavoratore,  l'esistenza  di  anomalie  imputabili  ad  esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i  dati  significativi  emersi  dalla  sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico.
 4. Nel caso di cui al comma 3, il datore di lavoro:
 a)  sottopone  a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4;
 b)  sottopone  a  revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
 c)  tiene  conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
 d)  prende  le  misure affinche' sia effettuata una visita medica straordinaria  per  tutti  gli  altri  lavoratori  che  hanno  subito un'esposizione simile.
 |  | Art. 8. 
 Cartelle sanitarie e di rischio
 
 1.  Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  di cui all'articolo  7,  provvede  ad  istituire  e  aggiornare una cartella sanitaria  e  di  rischio,  secondo quando previsto dall'articolo 17, comma  1,  lettera  d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.  Nella  cartella  sono,  tra  l'altro,  riportati  i  valori  di esposizione  individuali  comunicati  dal  datore  di  lavoro  per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
 |  | Art. 9. 
 Deroghe
 
 1.  Nei  settori  della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro,  in  circostanze debitamente giustificate, puo' richiedere la deroga,  limitatamente  al  rispetto dei valori limite di esposizione per  il  corpo  intero  qualora,  tenuto  conto della tecnica e delle caratteristiche  specifiche  dei  luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare  tale  valore  limite  nonostante  le  misure  tecniche  e organizzative messe in atto.
 2.  Nel  caso  di  attivita'  lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore  alle  vibrazioni  meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori  di  azione,  ma varia sensibilmente da un momento all'altro e puo'  occasionalmente  superare  il  valore limite di esposizione, il datore  di  lavoro  puo'  richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un  periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si  dimostri,  con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di  esposizione  cui  e'  sottoposto  il  lavoratore sono inferiori a quelli  derivanti  da  un  livello  di  esposizione corrispondente al valore limite.
 3.  Le  deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo  di  quattro  anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente  che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni  e  le  circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le deroghe sono  rinnovabili  e  possono  essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.
 4.  La  concessione  delle  deroghe  di  cui  ai  commi  1  e  2 e' condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria.
 5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro  anni  alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale  emergano  circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
 |  | Art. 10. 
 Adeguamenti normativi
 
 1.  Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede  all'aggiornamento dell'allegato I che si renda necessario a seguito di modifiche delle direttive comunitarie.
 |  | Art. 11. 
 Clausola di cedevolezza
 
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della  direttiva  2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25 giugno 2002, si applicano fino alla data di entrata in vigore della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e  provincia autonoma,   nel   rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario  e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal presente decreto.
 |  | Art. 12. 
 Sanzioni
 
 1.  Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con   l'ammenda  da  euro  1.500  a  euro  4.000  per  la  violazione dell'articolo  4, commi 1, 7 e 8, e dell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).
 2.  Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre  a  sei  mesi  o  con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione  dell'articolo  4,  commi  2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 5, comma 2.
 3.  Il  medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o con   l'ammenda   da   euro  500  a  euro  3.000  per  la  violazione dell'articolo 7, comma 3.
 |  | Art. 13. 
 Entrata in vigore ed abrogazioni
 
 1.  Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui all'articolo 4 del presente decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.
 2.  In  caso  di  attrezzature  di  lavoro messe a disposizione dei lavoratori  anteriormente  al  6  luglio 2007 e che non permettono il rispetto  dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico  e  delle  misure  organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010.
 3.  Per  il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.
 4.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono abrogati l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1956,  n. 303, e la voce 48 della tabella delle lavorazioni di cui all'articolo 33 del medesimo decreto n. 303 del 1956.
 5. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono  nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le   dotazioni   umane,   strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 La Malfa, Ministro per le politiche
 comunitarie
 Maroni, Ministro del lavoro e delle
 politiche sociali
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Storace, Ministro della salute
 Scajola, Ministro delle attivita'
 produttive
 La Loggia,  Ministro per gli affari
 regionali
 Baccini,  Ministro  per la funzione
 pubblica
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  | Allegato I (art. 4, commi 2 e 3)
 
 A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.
 
 1. Valutazione dell'esposizione.
 
 La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di  8  ore,  A  (8),  calcolato  come radice quadrata della somma dei quadrati   (valore   totale)   dei   valori   quadratici  medi  delle accelerazioni  ponderate  in  frequenza,  determinati  sui  tre  assi ortogonali  (ahwx,  ahwy,  ahwz)  conformemente  ai  capitoli 4 e 5 e all'allegato A della norma ISO 5349-1 (2001).
 La  valutazione  del  livello di esposizione puo' essere effettuata sulla  base  di  una  stima  fondata  sulle  informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai  fabbricanti,  e  sull'osservazione  delle specifiche pratiche di lavoro,   oppure   attraverso   una  misurazione.  Come  elementi  di riferimento   possono   essere   utilizzate   anche  le  banche  dati dell'ISPESL  e  delle  regioni  contenenti  i  livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
 
 2. Misurazione.
 
 Qualora si proceda alla misurazione:
 a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche  considerate;  i  metodi  e  le apparecchiature utilizzati devono   essere   adattati  alle  particolari  caratteristiche  delle vibrazioni  meccaniche  da  misurare,  ai  fattori  ambientali e alle caratteristiche  dell'apparecchio  di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
 b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le  mani,  la  misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione e' determinata  facendo  riferimento  al  piu' alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.
 
 3. Interferenze.
 
 Le  disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
 
 4. Rischi indiretti.
 
 Le  disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in  particolare  nei  casi  in  cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla   stabilita'   delle  strutture  o  sulla  buona  tenuta  delle giunzioni.
 
 5. Attrezzature di protezione individuale.
 
 Attrezzature   di   protezione  individuale  contro  le  vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui all'articolo 5, comma 2.
 
 B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.
 
 1. Valutazione dell'esposizione.
 
 La  valutazione  del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul   calcolo   dell'esposizione  giornaliera  A  (8)  espressa  come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il piu' alto  dei  valori  quadratici  medi  delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy, 1awz, per  un lavoratore seduto o in piedi), conformemente ai capitoli 5, 6 e 7, all'allegato A e all'allegato B della norma ISO 2631-1 (1997).
 La  valutazione  del  livello di esposizione puo' essere effettuata sulla  base  di  una  stima  fondata  sulle  informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai  fabbricanti,  e  sull'osservazione  delle specifiche pratiche di lavoro,   oppure   attraverso   una  misurazione.  Come  elementi  di riferimento   possono   essere   utilizzate   anche  le  banche  dati dell'ISPESL  e  delle  regioni  contenenti  i  livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
 Per  quanto  riguarda  la  navigazione  marittima,  si  prendono in considerazione solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
 
 2. Misurazione.
 
 Qualora  si  proceda  alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere    la    campionatura,    purche'    sia    rappresentativa dell'esposizione   di   un   lavoratore  alle  vibrazioni  meccaniche considerate.   I   metodi  utilizzati  devono  essere  adeguati  alle particolari  caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai  fattori  ambientali  e  alle  caratteristiche dell'apparecchio di misurazione.  I  metodi  rispondenti  a  norme  di  buona  tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.
 
 3. Interferenze.
 
 Le  disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
 
 4. Rischi indiretti.
 
 Le  disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera d), si applicano in  particolare  nei  casi  in  cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla   stabilita'   delle  strutture  o  sulla  buona  tenuta  delle giunzioni.
 
 5. Prolungamento dell'esposizione.
 
 Le  disposizioni dell'articolo 4, comma 6, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attivita' svolta, un  lavoratore  utilizza  locali  di  riposo  e  ricreazione  messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione  del  corpo  intero alle vibrazioni in tali locali deve essere  ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.
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