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| Gazzetta n. 220 del 2005-09-21 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 186 |  | Attuazione  della  direttiva  2002/74/CE  concernente  la  tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
 Vista   la  direttiva  2002/74/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   del   23 settembre   2002,  che  modifica  la  direttiva 80/987/CEE   del  Consiglio,  concernente  il  riavvicinamento  delle legislazioni  degli  Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 
 Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
 
 1.  All'articolo 2  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
 «2-bis.  L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato   membro   ed   in  tale  Stato  sottoposta  ad  una  procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul  fondo  di  garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297.».
 2.  All'articolo 2,  comma  4,  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, la lettera b) e' soppressa.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Nella   Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  del
 5 ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testo
 della  presente  legge  corredata  delle  relative note, ai
 sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di esecuzione
 del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla promulgazione
 delle  leggi,  sulla  emanazione dei decreti del Presidente
 della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali della
 Repubblica  italiana,  approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297
 
 1. All'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
 «4-bis.  L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente attivita' sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato   membro   ed   in  tale  Stato  sottoposta  ad  una  procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attivita' in Italia.».
 |  | Art. 3. 
 Notifiche e termini di applicazione
 
 1.  I  tipi  di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonche'   tutte   le  modifiche  normative  che  le  riguardano  sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.
 2.  Le  disposizioni  di  cui al presente decreto si applicano alle procedure  concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 La Malfa, Ministro per le politiche
 comunitarie
 Maroni, Ministro del lavoro e delle
 politiche sociali
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro dell'economia
 e delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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