| 
| Gazzetta n. 220 del 2005-09-21 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 185 |  | Attuazione  della  direttiva  2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  del  personale  di volo dell'aviazione civile. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa  all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di  lavoro  del  personale  di volo nell'aviazione civile concluso da AEA, ETF, ECA, ERA e IACA;
 Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee  (Legge comunitaria 2003), ed in particolare l'allegato  B  che  delega  il  Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi  recanti le norme per l'attuazione della citata direttiva 2000/79/CE;
 Visto il codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942,  n. 327, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 
 Campo di applicazione
 
 1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano al personale di volo dell'aviazione civile.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 ottobre
 2005  si  procedera'  alla  ripubblicazione del testo della
 presente  legge  corredata  delle  relative  note, ai sensi
 dell'art.  8,  comma  3,  del regolamento di esecuzione del
 testo  unico  delle  disposizioni sulla promulgazione delle
 leggi,  sulla  emanazione  dei decreti del Presidente della
 Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
 italiana,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 Definizioni
 
 1.  Per «Orario di lavoro» si intende qualsiasi periodo di tempo in cui  il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e   nell'esercizio   della   sua  attivita',  o  delle  sue  funzioni conformemente  alle  disposizioni,  anche  dei contatti collettivi di lavoro, applicabili in materia.
 2.  Per  «Personale  di  volo  dell'aviazione civile» si intende il personale  di  cui  all'articolo  732  del  codice  della navigazione impiegato da un'azienda con sede legale o base delle operazioni nello Stato italiano.
 3.  Per  «Tempo  di volo» si intende il periodo dall'istante in cui l'aeromobile si muove dalla propria area di parcheggio per effettuare una  tratta  di  volo  fino al momento in cui, dopo l'atterraggio, si ferma  nella  posizione  di  parcheggio  assegnata e fino al completo arresto dei motori di spinta.
 4.   Per  «giorno  locale»  si  intende  un  periodo  di  tempo  di ventiquattro ore che inizia alle ore 00.00 locali.
 |  | Art. 3. 
 Orario di lavoro
 
 1. Ferma restando la disciplina comunitaria e nazionale riguardanti limitazioni   del   tempo  di  volo  e  dei  periodi  di  servizio  e prescrizioni  di  riposo,  l'orario di lavoro massimo annuo e' pari a 2000  ore.  In  tale  limite  massimo  sono compresi anche periodi di riserva   la   cui   determinazione   ed  il  relativo  computo  sono disciplinati  ai  sensi della normativa vigente. Il tempo di volo non puo' superare le 900 ore annue.
 2.   La  distribuzione  dell'orario  di  lavoro  massimo  annuo  e' programmata  ed  effettuata,  in maniera uniforme nell'arco dell'anno salvo    motivate    esigenze    di    carattere   tecnico-operative, disciplinabili  in sede di contrattazione collettiva nei limiti della normativa vigente.
 |  | Art. 4. 
 Ferie
 
 1.  Il  personale  di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali  retribuite  di  almeno  quattro  settimane  alle  condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.
 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite  non  puo'  essere  sostituito da un'indennita' economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro
 |  | Art. 5. 
 Riposi
 
 1.  Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo 4 in materia di ferie,  al  personale di volo dell'aviazione civile vengono assegnati giorni  liberi  da  ogni  tipo  di  servizio e di riserva, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni locali  per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali  per  ciascun  anno  di  calendario,  che  possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.
 2. I contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali  comparativamente piu' rappresentative possono stabilire le modalita'  di fruizione proporzionale delle giornate di riposo di cui al comma 1.
 |  | Art. 6. 
 Informazioni
 
 1.  Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto, a richiesta delle autorita' competenti,   a   fornire   informazioni  riguardanti  i  criteri  di programmazione  ed  i consuntivi dell'attivita' di volo del personale che opera alle sue dipendenze.
 |  | Art. 7. 
 Misure di tutela del personale di volo
 
 1.  Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto, ai sensi della  legislazione  vigente, nel rispetto del segreto medico, ad una valutazione   gratuita   dello   stato  di  salute  prima  della  sua assegnazione ed in seguito ad intervalli periodici.
 2.  Il  personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto  con  il  fatto  che  presta anche lavoro notturno viene assegnato  ad  un  lavoro  diurno in volo o a terra per cui e' idoneo secondo  quanto  previsto  dall'articolo  15  del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
 3.  La  valutazione  di  cui  ai  commi  1  e 2 e' effettuata dagli organismi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di idoneita' alla  mansione  specifica  di  navigante  ed  e'  compiuta secondo le modalita' e la periodicita' previste dalle suddette disposizioni.
 4.  Al  personale  di volo dell'aviazione civile viene garantito un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attivita'.
 5. Il datore di lavoro assicura servizi ed i mezzi di prevenzione e protezione  idonei  a  garantire  al personale di volo dell'aviazione civile gli adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza.
 |  | Art. 8. 
 Sanzioni
 
 1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 1  e  2,  e  dall'articolo  4,  comma  1,  e'  punita con la sanzione amministrativa  da  130  euro  a  780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
 2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
 3.  La  violazione  della disposizione prevista dall'articolo 6, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
 4.  Chiunque  impedisce  o  limita  l'esercizio  del diritto di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.549 euro a 4.131 euro.
 |  | Art. 9. 
 Disposizione finale
 
 1.  Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 La Malfa, Ministro per le politiche
 comunitarie
 Maroni, Ministro del lavoro e delle
 politiche sociali
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Lunardi,       Ministro       delle
 infrastrutture e dei trasporti
 Storace, Ministro della salute
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |