Gazzetta n. 219 del 2005-09-20
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 settembre 2005
Rinnovo della designazione delle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, quali autorita' pubbliche incaricate di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 123/97 del 23 gennaio 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2000, con il quale le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria sono state designate ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;
Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agri-;coltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2003;
Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 29 novembre 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2003;
Visto il decreto 1° luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2003;
Visto il decreto 28 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 1° luglio 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2003;
Visto il decreto 4 marzo 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003 e 28 ottobre 2003, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° aprile 2004;
Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 30 luglio 2004;
Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e' ulteriormente prorogata fino al rinnovo della stessa alle predette camere di commercio che avverra' con apposito decreto ministeriale;
Considerato che le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, hanno dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere le strutture idonee a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:

Art. 1.
Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, sono designate quali autorita' pubbliche autorizzate ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 123/97 del 23 gennaio 1997.
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
Art. 3.
Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», dovranno assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».
Art. 4.
Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», non possono modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», comunicano ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Art. 6.
Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», comunicano con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
Art. 7.
Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», immettono anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adottano eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Liguria.
Art. 8.
Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Liguria.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 settembre 2005
Il direttore generale: Abate