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| Gazzetta n. 219 del 2005-09-20 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Garda» |  | 
 |  | Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, ha ricevuto l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  D.O.P.  «Garda»,  registrata con regolamento della Commissione  (CE)  n.  2325/97,  nel  quadro della procedura prevista dall'art.  17  del Reg. (CEE) n. 2081/92, presentato dal Consorzio di Tutela  dell'Olio  Extra  Vergine  di  Oliva «Garda», in Via Vittorio Veneto, 1, a Cavaion Veronese (Verona). La modifica riguarda:
 l'adeguamento  del  disciplinare  al  Reg. (CEE) 796/02, con la finalita'   di   caratterizzare   in  maniera  esaustiva  il  profilo organolettico della D.O.P. «Garda», approfondire la valutazione degli oli e rendere piu' agevole l'applicazione dei nuovi limiti proposti;
 l'adeguamento della base varietale della sottozona «Orientale»;
 l'adeguamento  del  disciplinare  alla  normativa  nazionale  e comunitaria vigente.
 Considerato  che  la  modifica  proposta non riduce il legame con l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non compromette la qualita' del prodotto ottenuto, questa Amministrazione ritiene  di  dover  procedere  alla pubblicazione del disciplinare di produzione  della  D.O.P. «Garda» nella stesura che risulta a seguito delle modifiche richieste.
 Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente   proposta   dovranno   essere   presentate   dai   soggetti interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 «Disciplina dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche al Ministero delle politiche  agricole  e  forestali  -  Dipartimento delle politiche di sviluppo  -  QTC III, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana della presente proposta, e costituiranno oggetto di  opportuna  valutazione,  da  parte  del Ministero delle politiche agricole   e  forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
 
 Disciplinare  di  produzione  dell'olio  extra  vergine  di  oliva  a
 denominazione di origine protetta «Garda»
 Art. 1.
 Denominazione
 
 1)  La denominazione di origine Protetta «Garda», accompagnata da una  delle  seguenti  menzioni  geografiche  aggiuntive: «Bresciano», «Orientale»,  «Trentino», e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente  alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 |  | Art. 2. Varieta' di olivo
 
 1)  La  denominazione  di  origine Protetta «Garda», accompagnata dalla   menzione  geografica  aggiuntiva  «Bresciano»,  e'  riservata all'olio  extravergine  di  oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo  presenti,  da  sole  o congiuntamente negli oliveti: Casaliva, Frantoio  e  Leccino per almeno il 55%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.
 2)  La  denominazione  di  origine Protetta «Garda», accompagnata dalla   menzione   geografica  aggiuntiva  «Orientale»  e'  riservata all'olio  extravergine  di  oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno il 50%  :Casaliva (Drizzar) e Frantoio. Possono, altresi', concorrere le seguenti  varieta':  Leccino,  Favarol,  Moraiolo,  Trepp, Pendolino, presenti  negli  oliveti,  da  sole  o  congiuntamente, in misura non superiore  al  50%.  Possono concorrere altre varieta' presenti negli oliveti  in  misura  non  superiore  al  15%  a tutela delle cultivar autoctone.
 3)  La  denominazione  di  origine Protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» e' riservata all'olio extravergine  di  oliva  ottenuto  dalle  seguenti  varieta' di olivo presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino  e  Leccino per almeno l'80%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
 |  | Art. 3. Zona di produzione
 
 1) La  zona  di  produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di  oliva  di  cui  all'art.  1  comprende i territori   olivati   atti   a   conseguire   le  produzioni  con  le caratteristiche  qualitative  previste  nel  presente disciplinare di produzione  situati  nel  territorio amministrativo delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento.
 2)  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine Protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» comprende,    in    provincia   di   Brescia,   l'intero   territorio amministrativo   dei  seguenti  comuni:  Botticino,  Calvagese  della Riviera,  Desenzano  del  Garda,  Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone  sul  Garda,  Lonato,  Manerba  del  Garda,  Moniga del Garda, Muscoline,   Padenghe  sul  Garda,  Paitone,  Polpenazze  del  Garda, Pozzolengo,  Puegnago del Garda, Roe' Volciano, Salo', San Felice del Benaco; Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine,  Villanuova  sul  Clisi,  Vobarno.  Tale zona riportata in apposita  cartografia,  e'  delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.
 3)  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine Protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» comprende,  nelle  province  di Verona e Mantova, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
 in  provincia di Verona: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino   Veronese,   Castelnuovo   del   Garda,   Cavaion  Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio.
 in  provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano,  Ponti  sul  Mincio,  Solferino, Volta Mantovana. La zona predetta,  riportata  in  apposita  cartografia,  e'  delimitata  dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.
 4)  La  zona  di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine Protetta «Garda»  accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» comprende, in provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo dei  seguenti  comuni:  Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole,  Padergnone, Riva del Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata   in   apposita  cartografia,  e'  delimitata  dai  confini amministrativi  dei  comuni  sopracitati, ad esclusione del comuni di Lasino,  Padergnone e Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente le parti rivierasche in localita' S.Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S.Massenza.
 |  | Art. 4. Caratteristiche di coltivazione
 
 1)  Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla  produzione  dell'olio  extravergine  di oliva di cui all'art. 1 devono  essere  quelle  tradizionali  e caratteristiche della zona e, comunque,  atte  a  conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
 2)  I  sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura  devono  essere  quelli  tradizionalmente usati o, comunque, atti  a  non  modificare  le  caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine Protetta di cui all'art. 1.
 3)  Sono  pertanto  idonei  gli oliveti collinari e pedocollinari dell'anfiteatro  morenico del Garda, i cui terreni morenici di natura prevalentemente sabbiosa siano senza ristagni d'acqua e perfettamente sgrondi con presenza di calcare.
 4)   Per   la   produzione   dell'olio   extravergine  d'oliva  a denominazione   di   origine  Protetta  «Garda»,  accompagnata  dalla menzione  geografica  aggiuntiva  «Bresciano»  sono  da  considerarsi idonei  gli  oliveti  compresi  nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3.
 5)   Per   la   produzione   dell'olio   extravergine  d'oliva  a denominazione   di   origine  Protetta  «Garda»,  accompagnata  dalla menzione  geografica  aggiuntiva  «Orientale»  sono  da  considerarsi idonei  gli  oliveti  compresi  nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3.
 6)   Per   la   produzione   dell'olio   extravergine  d'oliva  a denominazione   di   origine  Protetta  «Garda»,  accompagnata  dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» sono da considerarsi idonei gli  oliveti  compresi  nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3.
 7)  La  raccolta  delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine  di  oliva  a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
 8)  La  produzione  massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta  di  cui  all'art. 1 non puo' superare i kg. 6000 per ettaro per  gli  impianti  intensivi.  La  resa massima delle olive non puo' superare il 25%.
 |  | Art. 5. Modalita' di oleificazione
 
 1)  La  zona  di  oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine Protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica  «Bresciano»  comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
 2)  La  zona  di  oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine Protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica  «Orientale»  comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
 3)  La  zona  di  oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione   di   origine  Protetta.  «Garda»  accompagnata  dalla menzione   geografica   «Trentino»   comprende   l'intero  territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
 4)  La  raccolta  delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine  di  oliva  a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
 5)  Per  l'estrazione  dell'olio  extravergine  di  oliva  di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire   l'ottenimento  di  oli  senza  alcuna  alterazione  delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
 6)  Le  operazioni  di oleificazione devono avvenire entro cinque giorni dalla raccolta delle olive.
 |  | Art. 6. Caratteristiche al consumo
 
 1)  All'atto  dell'immissione  al  consumo l'olio extravergine di oliva  a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione   geografica   «Bresciano»  deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 Valutazione chimica:
 acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%;
 numero di perossidi max: <= 12 Meq 02/kg;
 acido oleico: >= 72%;
 Valutazione organolettica (metodo COI):
 Intervallo di mediana
 min max
 Fruttato di oliva >0 > o = 6
 Fruttato maturo >0 > o = 6
 Fruttato verde >0 > o = 6
 Mandorla >0 > o = 5
 Dolce >0 > o = 8
 Amaro >0 > o = 5
 Piccante >0 > o = 6
 Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = a zero.
 2)  All'atto  dell'immissione  al  consumo l'olio extravergine di oliva  a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione   geografica   «Orientale»  deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 Valutazione chimica:
 a) acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%
 b) numero di perossidi max: <= 14 Meq02/kg
 c) acido oleico: >= 72%
 Valutazione organolettica (metodo COI):
 Intervallo di mediana
 min max
 Fruttato di oliva >0 > o = 6
 Fruttato maturo >0 > o = 6
 Fruttato verde >0 > o = 6
 Mandorla >0 > o = 5
 Dolce >0 > o = 8
 Amaro >0 > o = 5
 Piccante >0 > o = 6
 Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = a zero.
 3)  All'atto  dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva  a denominazione di origine Protetta «Garda» accompagnata dalla menzione   geografica   «Trentino»   deve  rispondere  alle  seguenti caratteristiche:
 Valutazione chimica:
 a) acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%
 b) numero di perossidi max: <= 14 Meq02/kg
 Valutazione organolettica (metodo COI):
 Intervallo di mediana
 min max
 Fruttato di oliva >0 > o = 6
 Fruttato maturo >0 > o = 6
 Fruttato verde >0 > o = 6
 Mandorla >0 > o = 5
 Dolce >0 > o = 8
 Amaro >0 > o = 5
 Piccante >0 > o = 6
 Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = a zero.
 4)  Altri  parametri  non  espressamente  citati  devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
 |  | Art. 7. Designazione e presentazione
 
 1)  Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente prevista  dal  presente  disciplinare  di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
 2) E' consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche'  non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in  etichetta con caratteri di altezza e larghezza non superiori alla meta'  di  quelli utilizzati per indicare la denominazione di Origine Protetta.
 3)   L'uso   di  nomi  di  aziende,  tenute,  fattorie  e  loro localizzazione  territoriale,  situate  nell'area  di  produzione  e' consentito  solo  se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
 4)  Le  operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva  a  denominazione  di origine Protetta di cui all'art. 1 devono avvenire  nell'ambito  della  zona  geografica  delimitata al punto 1 dell'art. 3.
 5)  Le  menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del  presente  disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non inferiore alla meta' e non superiore rispetto a quella dei  caratteri  con  cui  viene  indicata la denominazione di origine Protetta «Garda».
 6) Il nome della denominazione di origine protetta Garda DOP di cui  all'art.  1  deve  figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili  con  colorimetria  di  ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve  altresi'  rispettare  le  norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
 7)  L'olio  extravergine  di  oliva  a denominazione di origine protetta  «Garda», accompagnati dalla menzione geografica «Bresciano» «Orientale»   e  «Trentino»  devono  essere  immessi  al  consumo  in recipienti in vetro di capacita' massima non superiore a litri 5.
 8) E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
 9)  Il  contenitore deve riportare il logo identificativo GARDA DOP  costituito  da  un  rettangolo verde (70% cyan, 100% yellow, 45% magenta, 10% black) all'interno del quale e' raffigurata una sfera, a rappresentare  l'oliva  (20%  cyan,  100% yellow, 50% black), e delle foglie  di  olivo  (immagine  foglie  in  sovrastampa 100% black); in bianco  e' scritto DOP (font zapf Humanist Bold dimensione 80). Sopra al  rettangolo  in  nero  (font:  Shannon Book dimensione 39) c'e' la scritta  olio nella parte sottostante in nero la scritta Garda (font: Shannon Book dimensione 39).
 Il  logo  identificativo  verra'  registrato dal Ministero per le politche  agricole  e forestali e dato in concessione al consorzio di tutela DOP Garda.
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