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| Gazzetta n. 219 del 2005-09-20 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 2 agosto 2005 |  | Recepimento   della   direttiva  2004/111/CE  della  Commissione  del 9 dicembre  2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la  direttiva  94/55/CE  del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle  legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visto  l'art.  168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce  la  competenza  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,  a  decretare  in  materia  di  sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
 Vista  le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed  integrazioni,  con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo  al  trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre  1996  ed  i  relativi allegati «A» e «B», pubblicati nel supplemento  ordinario  n.  211  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio  1997,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 114 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  128  del  4 giugno 1997, di attuazione della direttiva  96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la  direttiva  94/55/CE  relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre  1999,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva  1999/47/CE  della  Commissione  che  adegua per la seconda volta   al  progresso  tecnico  la  direttiva  94/55/CE  relativa  al trasporto di merci pericolose su strada;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del 6 giugno  2001, con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su strada, ed e' stato  abrogato  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione  del  4 settembre  1996 ad eccezione degli allegati «A» e «B»;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del  21 dicembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio  2002,  di  recepimento  della  direttiva  2001/7/CE  della Commissione  che  adatta  per  la terza volta al progresso tecnico la direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su strada;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  156 dell'8 luglio  2003,  di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione  che  adatta  per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su strada;
 Vista  la  direttiva  2004/111/CE  della Commissione del 9 dicembre 2004,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 365  del  10 dicembre  2004,  che  adatta  per  la  quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle  legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; Adotta il seguente decreto:
 (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
 
 Art. 1.
 1.  Gli  allegati «A» e «B» al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2003, sono cosi' modificati:
 a) l'allegato «A» e' sostituito dal seguente:
 
 «Allegato A
 
 Disposizioni  dell'allegato  «A»  all'accordo europeo sui trasporti internazionali  di  merci  pericolose  su  strada  (ADR), in vigore a decorrere  dal  1° gennaio  2005,  fermo  restando  che l'espressione «parte contraente» e' sostituita da "Stato membro"»;
 b) l'allegato «B» e' sostituito dal seguente:
 
 «Allegato B
 
 Disposizioni  dell'allegato  «B»  all'accordo europeo sui trasporti internazionali  di  merci  pericolose  su  strada  (ADR), in vigore a decorrere  dal  1° gennaio  2005,  fermo  restando  che l'espressione «parte contraente» e' sostituita da "Stato membro"».
 2.  Le disposizioni degli allegati «A»e «B» all'accordo europeo sul trasporto  internazionale  di  merci  pericolose su strada (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005, di   cui   al   comma   1,   sono   consultabiti  sul  sito  Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm
 3.  La  traduzione  in  lingua italiana del testo consolidato dalla versione 2005 delle disposizioni degli allegati «A» e «B» all'accordo europeo  sul  trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di  cui  al  comma 1, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo stesso.
 |  | Art. 2. 1.  L'applicazione  delle disposizioni degli allegati «A» e «B», di cui  al  comma  1  dell'art.  1,  decorre  dal 1° gennaio 2005 con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 agosto 2005
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2005
 
 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 47
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