Gazzetta n. 218 del 2005-09-19 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 26 luglio 2005 |
Autorizzazione ad eseguire la vaccinazione contro la febbre gialla. |
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IL DIRIGENTE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale; Vista la legge 9 febbralo 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto in particolare l'art 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione sanitaria il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale 27 maggio 2004, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla; Viste le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte e Toscana; Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio; Preso atto pertanto della necessita' di aggiornare l'elenco degli uffici sanitari, anche alla luce di recenti trasferimenti e cancellazioni di precedenti sedi; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti Uffici sanitari: regione Abruzzo - Azienda USL n. 4 di L'Aquila, presidio ospedaliero «Santa Maria di Collemaggio»; regione Piemonte - Azienda USL n. 3 - Torino, presidio ospedaliero «Amedeo di Savoia»; regione Toscana - Azienda USL n. 8 - Montevarchi (Arezzo), ospedale del Valdarno «S. Maria alla Gruccia» - «Ambulatorio I.S.P. per i viaggiatori internazionali»; regione Lazio - Azienda USL, Frosinone, ospedale «Umberto I», divisione malattie infettive. | Art. 2.
In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto dei precedenti provvedimenti autorizzativi, sono autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica esclusivamente i centri vaccinali riportati di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti. Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2005 Il dirigente generale: Greto |
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