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| Gazzetta n. 218 del 2005-09-19 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 26 luglio 2005 |  | Autorizzazione ad eseguire la vaccinazione contro la febbre gialla. |  | 
 |  | IL DIRIGENTE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 
 Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 Visto  l'art.  6  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;
 Vista  la legge 9 febbralo 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed  esecuzione  del  regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston  il  25 luglio  1969,  modificato  da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
 Visto  in particolare l'art 73 della suddetta legge che attribuisce all'Amministrazione  sanitaria  il  compito  di  abilitare  i  centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;
 Visto   il   decreto   ministeriale  24 maggio  1963  e  successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione  contro  le  malattie  quarantenarie  ed  a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
 Visto   il  decreto  ministeriale  14 gennaio  1997,  e  successive integrazioni,  di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale 27 maggio  2004,  concernente  l'individuazione  di  ulteriori uffici sanitari  autorizzati  a  praticare  la vaccinazione contro la febbre gialla;
 Viste  le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte e Toscana;
 Riconosciuta   l'opportunita'   di   estendere  l'autorizzazione  a praticare  la  vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche  in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione,  legato  all'incremento dei viaggi internazionali verso zone  endemiche  per  febbre  gialla  e  verso  Paesi  che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
 Preso  atto  pertanto della necessita' di aggiornare l'elenco degli uffici   sanitari,   anche  alla  luce  di  recenti  trasferimenti  e cancellazioni di precedenti sedi;
 Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 L'autorizzazione  concessa  con  il decreto ministeriale 14 gennaio 1997  a  praticare  la  vaccinazione  contro  la  febbre  gialla ed a rilasciare  i  relativi  certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti Uffici sanitari:
 regione  Abruzzo  -  Azienda  USL  n.  4  di  L'Aquila,  presidio ospedaliero «Santa Maria di Collemaggio»;
 regione   Piemonte   -  Azienda  USL  n.  3  -  Torino,  presidio ospedaliero «Amedeo di Savoia»;
 regione  Toscana  -  Azienda  USL  n.  8  - Montevarchi (Arezzo), ospedale  del  Valdarno «S. Maria alla Gruccia» - «Ambulatorio I.S.P. per i viaggiatori internazionali»;
 regione  Lazio  -  Azienda  USL, Frosinone, ospedale «Umberto I», divisione malattie infettive.
 |  | Art. 2. 
 In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto dei precedenti provvedimenti  autorizzativi,  sono  autorizzati all'esecuzione della vaccinazione   antiamarillica   esclusivamente   i  centri  vaccinali riportati  di  cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Il  presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti.
 Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 26 luglio 2005
 Il dirigente generale: Greto
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