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| Gazzetta n. 218 del 2005-09-19 |  | ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE |  | PROVVEDIMENTO 9 settembre 2005 |  | Regolamento  generale  delle  strutture  dell'Istituto  nazionale  di fisica nucleare. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE 
 Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
 Visto il Regolamento generale dell'INFN;
 Visto il Regolamento generale delle strutture dell'INFN, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  192  del 20 agosto 2003;
 Visto,  in particolare, l'elenco delle strutture dell'INFN allegato al predetto regolamento generale delle strutture dell'Istituto;
 Vista  la deliberazione n. 9229 del 22 luglio 2005, con la quale il Consiglio  direttivo ha istituito la Sezione di Milano «Bicocca», con sede  in Milano presso l'Universita' degli studi di Milano «Bicocca», ed ha contestualmente cambiato la denominazione delle Sezioni INFN di «Roma  II»  in  «Roma  Tor  Vergata»  e  «Roma  III»  in  «Roma Tre», modificando   l'elenco   delle   strutture   allegato  al  menzionato regolamento   generale   delle  strutture,  dando  anche  mandato  al presidente di procedere ai conseguenti adempimenti;
 Vista  la  nota  dell'Istituto del 27 luglio 2005, prot. n. 014944, con  la  quale  la  deliberazione n. 9229 del 22 luglio 2005 e' stata trasmessa  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca,  ai  sensi  di  quanto  disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista  la  nota  del  4 agosto  2005, prot. n. 708, con la quale il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca approva la anzidetta deliberazione n. 9229 del 22 luglio 2005;
 Visto  quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Tutto quanto sopra premesso e considerato;
 Dispone:
 
 1.  Che  si  provveda  alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana, del Regolamento generale delle strutture dell'INFN,  nel  testo  allegato  alla  presente  disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
 2. La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Ministero   della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 Frascati, 9 settembre 2005
 Il Presidente: Petronzio
 |  | ALLEGATO ALLA DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'INFN N. 11134/ 2005
 
 REGOLAMENTO GENERALE DELLE STRUTTURE
 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)
 (A cura della Direzione Affari Generali e Ordinamento
 dell'INFN - Ufficio Ordinamento)
 Art. 1
 Le Strutture 1.  Per  l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'INFN opera con    Strutture   proprie   eventualmente   integrate   con   quelle dell'universita',   di  altri  istituti  pubblici  di  ricerca  e  di amministrazioni dello Stato. 2. L'Istituto e' articolato nelle seguenti Strutture: - Sezioni; - Laboratori Nazionali; - Centri Nazionali; - Amministrazione Centrale. 3. Nel presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Generale  dell'Istituto,  e'  altresi'  considerato  il  Servizio  di Presidenza. 4. I provvedimenti organizzativi delle Strutture di cui agli articoli 20,  comma  1,  lettera a) e 24, comma 2, lettera a), del Regolamento Generale  dell'Istituto,  dovranno essere conformi a quanto stabilito con il presente Regolamento Generale delle Strutture.
 Art. 2
 Le Sezioni 1.  Le Sezioni sono Strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attivita'  di  ricerca  nel  quadro  degli  obiettivi programmatici dell'Istituto;  esse  hanno  sede  di  norma presso i dipartimenti di fisica  delle  universita'  sulla  base di apposite convenzioni. Alle Sezioni   possono   afferire  Gruppi  Collegati  aventi  sede  presso universita'  o  centri  di  ricerca  che  non  siano  sede di Sezioni dell'Istituto. 2.   Le   Sezioni,   in   rapporto  con  le  esigenze  organizzative, amministrative   e  tecniche  della  ricerca,  nonche'  ai  fini  del trasferimento  delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi   in   Unita'   Funzionali   e   Servizi,   con  apposito provvedimento  organizzativo,  ai  sensi  di  quanto  stabilito dagli articoli  10,  comma  4,  lettera  h)  e 20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste. 3.   Alle  Unita'  Funzionali  e'  preposto,  con  provvedimento  del Direttore,   personale   dipendente   con  profilo  professionale  di ricercatore  ovvero  di  tecnologo,  ovvero  professori  universitari ordinari,  straordinari  ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero  ricercatori  universitari,  comunque  dotati  di  incarico di ricerca. 4.  Ai  Servizi,  a  seconda  della  loro  rilevanza quantitativa e/o qualitativa,  puo'  essere preposto, con provvedimento del Direttore, personale  dipendente,  ovvero  personale  non  dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica. 5. Presso la Sezione di Pisa e' istituita l'Unita' Funzionale Virgo. Ad  essa  e'  preposto, con provvedimento del Direttore, oltreche' il personale  dipendente  e  non  di  cui  al  precedente comma 3, anche personale  di  istituzioni  di  ricerca internazionali, comunitarie e straniere inquadrato in analoghi profili professionali. L'Unita'  Funzionale  Virgo  puo'  articolarsi  al  suo  interno  con modalita'  analoghe  a  quelle  descritte  nel successivo articolo 3, comma 4.
 Art. 3
 I Laboratori Nazionali 1.  I Laboratori Nazionali sono Strutture scientifiche aventi il fine di  sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attivita' di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di altri enti, nonche'  di  svolgere attivita' di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai Laboratori Nazionali possono afferire Gruppi  Collegati  aventi sede presso universita' o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto. 2. I Laboratori Nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative   e  tecniche  della  ricerca,  nonche'  ai  fini  del trasferimento  delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi  in  Divisioni, Unita' Funzionali e Servizi, con apposito provvedimento organizzativo,  ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4,  lettera  h)  e  20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste. 3. Possono essere istituite alcune o tutte tra le seguenti Divisioni: - Divisione ricerca; - Divisione tecnica e dei servizi generali; - Divisione acceleratori. Le Divisioni si articolano in Servizi. 4.  Le Unita' Funzionali ed i Servizi possono articolarsi in Reparti, qualora trattasi di attivita' tecniche ed in Uffici, qualora trattasi di attivita' amministrative. 5.  Alle  Divisioni  definite al precedente comma 3, e' preposto, con provvedimento del Direttore: -  alla  Divisione  ricerca,  personale  dipendente  appartenente  al profilo  professionale  di ricercatore ovvero professori universitari ordinari,  straordinari  ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero  ricercatori  universitari,  comunque  dotati  di  incarico di ricerca; -  alla  Divisione  tecnica  e dei servizi generali ed alla Divisione acceleratori,    personale   dipendente   appartenente   al   profilo professionale  di  tecnologo ovvero di ricercatore, ovvero professori universitari  ordinari,  straordinari ed associati dotati di incarico di   ricerca  ovvero  ricercatori  universitari  comunque  dotati  di incarico di ricerca. 6.   Alle  Unita'  Funzionali  e'  preposto,  con  provvedimento  del Direttore,   personale   dipendente   con  profilo  professionale  di ricercatore  ovvero  di  tecnologo,  ovvero  professori  universitari ordinari,  straordinari  ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero  ricercatori  universitari,  comunque  dotati  di  incarico di ricerca. 7.  Ai  Servizi,  ai  Reparti  ed  agli  Uffici, a seconda della loro rilevanza  quantitativa  elo  qualitativa,  puo' essere preposto, con provvedimento  del  Direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale  non  dipendente,  dotato  di  incarico  di  ricerca  o  di collaborazione tecnica.
 Art. 4
 I Centri Nazionali 1.  I  Centri Nazionali sono Strutture tecnologiche aventi il fine di sviluppare,  realizzare  o gestire apparecchiature strumentali per le attivita'  dell'Istituto,  nonche' di svolgere attivita' di ricerca e sviluppo   tecnologico   nel  quadro  degli  obiettivi  programmatici dell'Istituto. 2.  I  Centri  Nazionali,  in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative  e  tecniche,  nonche' ai fini del trasferimento delle conoscenze  e  delle  tecnologie  acquisite,  possono  articolarsi in Unita'    Funzionali    e   Servizi,   con   apposito   provvedimento organizzativo,  ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4,  lettera  h)  e  20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste. 3.   Alle  Unita'  Funzionali  e'  preposto,  con  provvedimento  del Direttore,   personale   dipendente   con  profilo  professionale  di tecnologo. 4.  Ai  Servizi,  a  seconda  della  loro  rilevanza quantitativa e/o qualitativa,  puo'  essere preposto, con provvedimento del Direttore, di  norma,  personale  dipendente,  ovvero  personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.
 Art. 5
 L'Amministrazione Centrale 1.   L'Amministrazione   Centrale   svolge   funzioni  di  indirizzo, coordinamento  e  verifica  dell'attivita' amministrativa decentrata; predispone  i  bilanci  preventivi e consuntivi; cura la gestione del personale;   assicura   i   servizi   tecnici,   professionali  e  di sorveglianza  centrali;  cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza. I  dirigenti  delle  Direzioni  e  dei  Servizi della Amministrazione Centrale  sono  responsabili  degli atti dei loro uffici e forniscono supporto   professionale  e  organizzativo  all'azione  degli  organi direttivi dell'Istituto. 2.  L'Amministrazione  Centrale  dell'INFN  e'  articolata,  ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Regolamento Generale dell'Istituto, in Direzioni e Servizi. Le Direzioni sono le seguenti: a) Direzione Affari Generali e Ordinamento; b) Direzione Affari Amministrativi; c) Direzione Affari del Personale; d) Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali; i) Servizi sono i seguenti: e) Servizio Affari Internazionali; f) Servizio Affari Legali e Contenzioso; g) Servizio Affari Tributari; h) Servizio Coordinamento Attivita' di Ingegneria; i) Servizio Coordinamento Banche Dati Ricerca; l) Servizio Coordinamento Programmi Unione Europea; m) Servizio Ispettivo; n) Servizio Medicina del Lavoro; o) Servizio Protezione dalle Radiazioni. Alle  Direzioni  sono  preposti,  di  norma,  dirigenti  con  profilo amministrativo. Ai Servizi e' preposto, di norma, personale con profilo professionale di tecnologo. 3.  II  Direttore della Amministrazione Centrale, di cui all'articolo 24  del  Regolamento  Generale dell'INFN, si avvale di un Servizio di Direzione posto alle sue dipendenze. 4.  L'articolazione  in Uffici delle Direzioni, nonche' le competenze di   ciascuna  Direzione,  Servizio  e  Ufficio,  sono  definite  nel provvedimento  organizzativo  della Struttura di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a) del Regolamento Generale dell'Istituto.
 Art. 6
 Servizio di Presidenza 1.  Ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  6,  del Regolamento Generale dell'INFN,  e'  istituito  il  Servizio  di  Presidenza  con funzioni istruttorie  e  di  supporto  tecnico - professionale in relazione ai compiti  del  Presidente,  della  Giunta  Esecutiva  e  del Consiglio Direttivo. 2. II Servizio e' alle dirette dipendenze del Presidente. 3.  Al  Servizio  e'  preposto  un  responsabile. La composizione del Servizio verra' definita nel relativo provvedimento organizzativo.
 Art. 7
 Norme transitorie e finali 1.   Fino   al  momento  dell'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti organizzativi delle Strutture restano in vigore quelli vigenti. 2.  II  presente  Regolamento Generale delle Strutture sostituisce il vigente  Ordinamento  dei  Servizi  (doc.  gen.  n.  855186 - rev. 9, approvato  con  nota  del  Ministero della Pubblica Istruzione del 30 aprile 1987, prot. n. 2057).
 
 Elenco delle Strutture dell'INFN
 
 Sezioni Sezione di Bari Sezione di Bologna Sezione di Cagliari Sezione di Catania Sezione di Ferrara Sezione di Firenze Sezione di Genova Sezione di Lecce Sezione di Milano Sezione di Milano Bicocca Sezione di Napoli Sezione di Padova Sezione di Pavia Sezione di Perugia Sezione di Pisa Sezione di Roma Sezione di Roma Tor Vergata Sezione di Roma Tre Sezione di Torino Sezione di Trieste
 
 Laboratori Nazionali
 
 Laboratori Nazionali di Frascati Laboratori Nazionali del Gran Sasso Laboratori Nazionali di Legnaro Laboratori Nazionali del Sud
 
 Centri Nazionali
 
 C.N.A.F. - Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche.
 
 Amministrazione Centrale.
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