Gazzetta n. 218 del 2005-09-19 |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 5 agosto 2005 |
Fissazione dei termini per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e di informazione, per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997); Visto l'art. 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale le regioni e le province autonome possono predisporre programmi per l'attuazione di iniziative di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e diinformazione per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, per la realizzazione dei quali e' concesso un contributo pari al 50% delle spese previste dai programmi medesimi; Visto l'art. 22, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive fissa, i termini per la presentazione da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi previsti dall'art. 21 del medesimo decreto; Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2005, con il quale, ai sensi degli articoli 11 e 21, comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome le risorse finanziarie statali relative all'esercizio 2003 e disponibili per il predetto intervento ammontanti a complessivi 7,8 meuro; Ritenuto opportuno provvedere alla fissazione del termine iniziale per la presentazione dei predetti programmi, per consentire alle Regioni e Province autonome interessate, anche in considerazione dell'imminente apertura del 6° bando della legge n. 215/1992 per le agevolazioni alle imprese, la relativa predisposizione e l'avvio dell'attivita'; Decreta:
Art. 1.
1. Il termine iniziale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, e' fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 2. Il termine finale per la presentazione dei programmi regionali e' fissato al 120° giorno successivo al termine iniziale di cui al comma 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2005 p. Il Ministro: Galati |
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