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| Gazzetta n. 218 del 2005-09-19 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 5 agosto 2005 |  | Fissazione dei termini per la presentazione, da parte delle regioni e delle  province autonome, dei programmi regionali per l'attuazione di iniziative  di formazione imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica  e di informazione, per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Vista  la  legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314,   concernente   il   «Regolamento  per  la  semplificazione  del procedimento  recante  la  disciplina  del procedimento relativo agli interventi  a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);
 Visto   l'art.   21  del  predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  314/2000, ai sensi del quale le regioni e le province autonome possono predisporre programmi per l'attuazione di iniziative di  formazione  imprenditoriale, di assistenza e consulenza tecnica e diinformazione  per  la  diffusione  della  cultura  d'impresa tra le donne,  per la realizzazione dei quali e' concesso un contributo pari al 50% delle spese previste dai programmi medesimi;
 Visto l'art. 22, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive fissa,  i termini per la presentazione da parte delle regioni e delle province  autonome  dei  programmi previsti dall'art. 21 del medesimo decreto;
 Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2005, con il quale, ai sensi degli  articoli 11  e 21, comma 3 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica  n. 314/2000, sono state ripartite tra le Regioni e le   Province   autonome  le  risorse  finanziarie  statali  relative all'esercizio   2003   e   disponibili  per  il  predetto  intervento ammontanti a complessivi 7,8 meuro;
 Ritenuto  opportuno provvedere alla fissazione del termine iniziale per  la  presentazione  dei  predetti  programmi, per consentire alle Regioni  e  Province  autonome  interessate,  anche in considerazione dell'imminente  apertura  del 6° bando della legge n. 215/1992 per le agevolazioni  alle  imprese,  la  relativa  predisposizione e l'avvio dell'attivita';
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1. Il termine iniziale per la presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei programmi regionali di cui all'art. 21 del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 314/2000, e' fissato al  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
 2.  Il  termine finale per la presentazione dei programmi regionali e'  fissato  al  120° giorno successivo al termine iniziale di cui al comma 1.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 agosto 2005
 p. Il Ministro: Galati
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