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| Gazzetta n. 218 del 2005-09-19 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 1 settembre 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo  denominato  «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita'  Srl»,  ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria». |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto   il   decreto  3 maggio  2005  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl» con decreto del 7 giugno 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 giugno 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di  origine  protetta  «Salsiccia  di  Calabria», allo schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Salsiccia  di Calabria»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 7 giugno 2002;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualita' Srl» con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Salsiccia  di Calabria» registrata  con  il  regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio  1998,  gia'  prorogata  con  decreto  3 maggio  2005,  e' ulteriormente  prorogata  di  novanta giorni a far data dal 4 ottobre 2005.
 |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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