Gazzetta n. 217 del 2005-09-17 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 13 settembre 2005 |
Proroga dell'utilizzazione del sistema di pesca a strascico, in aggiunta a quelli consentiti in licenza, alle imbarcazioni dell'isola di Lampedusa. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche; Visto in particolare il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 che ha concesso, in considerazione della situazione di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa nonche' dell'ultraperifericita' della stessa, agli armatori delle imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai sistemi previsti dal documento autorizzatorio, il sistema denominato strascico fino al 31 dicembre 1999; Visti i decreti ministeriali di proroga del predetto termine ed in particolare il decreto 25 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2004, n. 289, che ha prorogato l'autorizzazione fino al 31 maggio 2005; Viste le segnalazioni pervenute per il perdurare dello stato di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa con le quali si richiede altresi' di autorizzare nuovamente la pesca a strascico in aggiunta agli altri sistemi autorizzati in licenza; Ritenuto opportuno concedere, nelle more della definitiva regolamentazione della fattispecie in parola, un ulteriore periodo autorizzatorio che consenta temporaneamente l'utilizzo del sistema di pesca a strascico agli armatori delle imbarcazioni iscritte presso l'ufficio circondariale marittimo di Lampedusa e gia' precedentemente allo scopo autorizzate; Decreta: Art. 1. 1. Gli armatori delle imbarcazioni indicate nell'elenco allegato possono continuare ad esercitare la pesca a strascico, in aggiunta agli altri sistemi consentiti in licenza di pesca, per un ulteriore periodo, con scadenza al 31 ottobre 2005. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 2005 Il Ministro: Alemanno | Allegato M/P ROCCO 4 PE 560; M/P NUOVO PIPPO 4 PE 389; M/P CESARE 4 PE 490; M/P NUOVO AVVENIRE 4 PE 522; M/P ANDRE DORIA 4 PE 483; M/P GRAZIELLA 4 PE 509; M/P PALERMO NOSTRA 4 PE 351; M/P STEFANO B. 4 PE 434; M/P VALERIA TERZA 4 PE 505; M/P ANGELA F. 4 PE 492; M/P GENEZARETH II 4 PE 494; M/P GIACOMO I 4 PE 563; M/P GIUSEPPINA MADRE 4 PE 487; M/P MADONNA DI FATIMA 4 PE 482; M/P MARGHERIT V.M. 4 PE 515; M/P VINCENZINA MADRE 4 PE 464; M/P MOSE' 4 PE 569; M/P ISABELLA 4 PE 558. |
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