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| Gazzetta n. 217 del 2005-09-17 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 settembre 2005 |  | Proroga  dell'utilizzazione  del  sistema  di  pesca  a strascico, in aggiunta a quelli consentiti in licenza, alle imbarcazioni dell'isola di Lampedusa. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
 Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;
 Visto in particolare il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
 Visto  il  decreto  ministeriale 29 luglio 1999 che ha concesso, in considerazione  della  situazione di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa nonche' dell'ultraperifericita' della stessa, agli armatori delle imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai sistemi  previsti dal documento autorizzatorio, il sistema denominato strascico fino al 31 dicembre 1999;
 Visti  i decreti ministeriali di proroga del predetto termine ed in particolare  il  decreto  25 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2004, n. 289, che ha prorogato l'autorizzazione fino al 31 maggio 2005;
 Viste  le  segnalazioni  pervenute  per il perdurare dello stato di crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa con le quali si  richiede  altresi' di autorizzare nuovamente la pesca a strascico in aggiunta agli altri sistemi autorizzati in licenza;
 Ritenuto   opportuno   concedere,   nelle   more  della  definitiva regolamentazione  della  fattispecie  in parola, un ulteriore periodo autorizzatorio che consenta temporaneamente l'utilizzo del sistema di pesca  a  strascico  agli armatori delle imbarcazioni iscritte presso l'ufficio circondariale marittimo di Lampedusa e gia' precedentemente allo scopo autorizzate;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Gli  armatori  delle imbarcazioni indicate nell'elenco allegato possono  continuare  ad  esercitare la pesca a strascico, in aggiunta agli  altri  sistemi consentiti in licenza di pesca, per un ulteriore periodo, con scadenza al 31 ottobre 2005.
 Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 settembre 2005
 Il Ministro: Alemanno
 |  | Allegato M/P ROCCO 4 PE 560;
 M/P NUOVO PIPPO 4 PE 389;
 M/P CESARE 4 PE 490;
 M/P NUOVO AVVENIRE 4 PE 522;
 M/P ANDRE DORIA 4 PE 483;
 M/P GRAZIELLA 4 PE 509;
 M/P PALERMO NOSTRA 4 PE 351;
 M/P STEFANO B. 4 PE 434;
 M/P VALERIA TERZA 4 PE 505;
 M/P ANGELA F. 4 PE 492;
 M/P GENEZARETH II 4 PE 494;
 M/P GIACOMO I 4 PE 563;
 M/P GIUSEPPINA MADRE 4 PE 487;
 M/P MADONNA DI FATIMA 4 PE 482;
 M/P MARGHERIT V.M. 4 PE 515;
 M/P VINCENZINA MADRE 4 PE 464;
 M/P MOSE' 4 PE 569;
 M/P ISABELLA 4 PE 558.
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