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| Gazzetta n. 217 del 2005-09-17 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 12 settembre 2005 |  | Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei  vini  da  tavola  e  dei  vini  IGT  e dei vini atti a dare vini spumanti per la regione Toscana. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per le politiche agroalimentari
 Visto  il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V lettera c) e d), che prevede che qualora  le  condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della Comunita'   lo  richiedano,  gli  Stati  membri  interessati  possono autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale delle  uve  fresche,  del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato  e  del  vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'articolo 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.
 Visto il regolamento del Consiglio (C.E. ) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera h punto 4 che prevede che ogni  Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le  quali  sia  giustificato  dal  punto  di  vista tecnico e secondo condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel luogo  di  elaborazione  dei  vini  spumanti  e  dei vini spumanti di qualita';
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1622/2000 del 24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
 Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale del 3 dicembre 2001 n. 281, recante disposizioni   per   le   autorizzazioni   all'aumento   del   titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.   162,  «recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nelle preparazione dei mosti, vini e aceti»;
 Visto  l'attestato  dell'assessorato  all'agricoltura della regione Toscana,  con  il  quale  l'organo  medesimo  ha  certificato che nel proprio  territorio  si  sono  verificate,  per  la  vendemmia  2005, condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
 Considerato,  altresi',  che  la  regione  Toscana,  ha indicato le varieta'  di  uve  per  le  quali  e' consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;
 Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono essere  effettuate in conformita' alla normativa comunitaria indicata e  nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003).
 Decreta:
 Articolo unico
 1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 e' consentito aumentare il titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in premessa,  ottenuti  dalle  uve  raccolte  nelle  aree viticole della regione  Toscana  atte a dare vini da tavola, vini IGT nonche' per le varieta' di uve atte a dare vini spumanti indicate all'allegato 1.
 2.  Le  operazioni  di  arricchimento  sono  effettuate  secondo le modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel limite massimo di due gradi.
 3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua pubblicazione.
 Roma, 12 settembre 2005
 Il direttore generale: Petroli
 |  | Allegato 1 ELENCO DELLE VARIETA' DI UVE PER LE QUALI E' CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO    ALCOLOMETRICO   VOLUMICO   NATURALE   DELLE   PARTITE   PER L'ELABORAZIONE DEl VINI SPUMANTI - REGIONE TOSCANA
 Abrusco N., Albana B, Albarola B., Aleatico N., Alicante Bouschet N.,  Alicante  N., Ancellotta N., Ansonica B., Barbera N., Barsaglina N.,  Biancone  B,  Bonamico N., Bracciola Nera N., Cabernet Franc N., Cabernet  Sauvignon N., Calabrese N., Caloria N., Canaiolo Bianco B., Canaiolo  nero N., Canina Nera N, Cesanese d'Affile N., Chardonnay B, Ciliegiolo N., Clairette B., Colombana Nera, Colorino N., Durella B., Fiano  B.,  Foglia  tonda  N.,  Gamay  N.,  Grechetto  B.,  Greco B., Groppello  di  S. Stefano N., Groppello gentile N., Incrocio Bruni 54 B,  Livornese  Bianco  B., Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca lunga B., Malvasia Istriana B., Malvasia N, Malvasia Nera di Brindisi N.,  Malvasia  Nera  di  Lecce  N.,  Mammolo  N.,  Manzoni Bianco B., Marsanne  B., Mazzese N., Merlot N., Montepulciano N., Moscato Bianco B., Muller Thurgau B., Petit verdot B., Pinot Bianco B., Pinot grigio G.,  Pinot nero N., Pollera Nera N., Prugnolo Gentile N., Pugnitello, Reba N, Refosco dal peduncolo rosso N., Riesling B., Riesling italico B.,  Roussane  B., Sagrantino N, Sangiovese N., Sauvignon B., Schiava Gentile, Semillon B., Syrah N., Teroldego N., Traminer Aromatico Rs., Trebbiano  Toscano.  B, Verdea B., Verdello B., Verdicchio Bianco B., Vermentino  B.,  Vermentino  Nero  N., Vernaccia di San Gimignano B., Viogner B.,.
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