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| Gazzetta n. 217 del 2005-09-17 |  | UNIVERSITA' DI PAVIA |  | DECRETO RETTORALE 2 settembre 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  | IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto  rettorale  del 12 settembre 1996, e sue successive modifiche ed integrazioni;
 Vista  la delibera del senato accademico del 14 giugno 2004, con la quale  era  stata  rappresentata  la  necessita'  di procedere ad una modificazione  dello  statuto  di autonomia con specifico riferimento al:
 a) riconoscimento   del  personale  tecnico-amministrativo  quale componente della comunita' accademica;
 b) riconoscimento  del  collegio  dei  direttori  di dipartimento quale   organo   propositivo  e  consultivo  sulle  problematiche  di interesse dei dipartimenti;
 c) riconoscimento  di una rappresentanza degli specializzandi nel consiglio di facolta' di medicina e chirurgia;
 Vista  la  proposta  di  modificazione  agli  articoli 2  (principi ispiratori),   6  (organi  centrali),  11  (composizione  del  senato accademico),  21-bis  (collegio  dei  direttori  di dipartimento), 37 (consiglio  di facolta'. Composizione) elaborata dal gruppo di lavoro allo scopo costituito dal senato accademico;
 Viste  le  delibere  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di amministrazione,  rispettivamente  del  2  e 24 maggio 2005, relative all'approvazione delle proposte di modifica di cui sopra;
 Esperito  il  controllo  di  legittimita'  e  di  merito  presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista la ministeriale protocollo n. 2721 del 13 luglio 2005, con la quale  il MIUR ha comunicato di non avere osservazioni in ordine alle modificazioni di cui sopra;
 Visto l'art. 82 dello statuto di autonomia;
 Decreta:
 Art. 1.
 Gli  articoli  2  (principi  ispiratori),  6  (organi centrali), 11 (composizione  del senato accademico), 21-bis (collegio dei direttori di  dipartimento),  37  (consiglio  di  facolta'. Composizione) dello statuto dell'Universita' degli studi di Pavia sono modificati come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  | Art. 2. Le  disposizioni  di  cui  al  presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2005/2006.
 Pavia, 2 settembre 2005
 Il rettore: Schmid
 |  | Allegato Art. 2.
 Principi ispiratori
 L'Universita'  riconosce e garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento   come   espressione   fondamentale  della  liberta'  di manifestazione   del  pensiero,  come  strumento  essenziale  per  il progresso  e  la diffusione della cultura e come mezzo necessario per il raggiungimento delle sue finalita' istituzionali, nel rispetto dei principi di autonomia.
 L'Universita'   garantisce   l'accesso   ai   servizi  scientifici, didattici e amministrativi secondo le modalita' previste dal presente statuto e senza alcuna discriminazione.
 L'Universita'  favorisce  l'affermazione  di  una propria identita' come  comunita'  di  docenti,  personale  tecnico  e  amministrativo, studenti,  impegnata  a creare un ambiente di studio, di ricerca e di servizi funzionale alla formazione dei giovani, come persone e futuri professionisti, e al progresso della scienza e del sapere.
 La  partecipazione  al  governo  dell'Universita'  e' regolamentata sulla  base  dei principi del vigente ordinamento universitario e del presente statuto.
 In   accordo   con   la   sua   storia,  l'Universita'  afferma  la residenzialita'  degli  studenti  e  del personale universitario come valore  essenziale  nel processo educativo e formativo; riconosce nei collegi  universitari, pubblici e privati, uno strumento fondamentale di partecipazione a tale processo.
 Art. 6.
 Organi centrali
 Sono   organi  centrali  dell'Universita'  il  rettore,  il  senato accademico,  il consiglio di amministrazione, la giunta di Ateneo, il collegio  dei  direttori di dipartimento ed il nucleo di valutazione. Di   questi,   i   primi   tre   sono   organi  centrali  di  governo dell'Universita'.
 La    revisione   amministrativa   e   contabile   della   gestione dell'Universita'  e delle sue strutture e' affidata ad un collegio di revisori.
 Art. 11.
 Composizione del senato accademico
 Il senato accademico e' presieduto dal rettore ed e' composto da:
 a) i presidi di facolta';
 b) il coordinatore del collegio dei direttori di dipartimento;
 c) un  professore  di  ruolo  in rappresentanza di ciascuna delle aree  scientifico-disciplinari, precisate nel regolamento generale di Ateneo in numero pari ad otto, con pari numero di professori di prima e seconda fascia;
 d) quattro  ricercatori, scelti fra aree scientifico-disciplinari diverse;
 e) quattro   rappresentanti   degli   studenti,   due   dell'area umanistica e due dell'area scientifica;
 f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
 Art. 21-bis
 Collegio dei direttori di dipartimento
 Il   collegio   dei   direttori   di   dipartimento  e'  organo  di coordinamento  tra  i  dipartimenti e svolge un ruolo di collegamento tra gli organi centrali dell'Ateneo e le strutture dipartimentali per le materia di interesse generale.
 Il  collegio  svolge  funzioni  di  consulenza e di istruttoria nei confronti  del  senato accademico, del consiglio di amministrazione e della  giunta  di  Ateneo, in ordine alle problematiche di pertinenza dei dipartimenti, con specifico riferimento a:
 programmazione dell'attivita' di ricerca scientifica;
 destinazione   delle   risorse   finanziarie   per   la   ricerca scientifica;
 organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo;
 formulazione del bilancio preventivo di Ateneo per quanto attiene alle spese di ricerca;
 istituzione,   attivazione,   disattivazione  e  modifiche  delle strutture dipartimentali;
 costituzione e/o riordino dei centri interdipartimentali;
 attivazione  e  disattivazione  di consorzi o di altre iniziative attinenti la ricerca cui l'Ateneo partecipi;
 valutazione delle credenziali scientifiche dei dipartimenti;
 rapporti tra le strutture dipartimentali;
 rapporti  delle strutture dipartimentali con strutture interne ed esterne  all'Ateneo  in  un'ottica  finalizzata alla tutela del ruolo istituzionale dei dipartimenti;
 cambiamento  di  afferenza ai settori scientifico disciplinari da parte dei docenti.
 Il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la giunta di Ateneo  ed  il  nucleo di valutazione, possono altresi' richiedere al collegio  dei direttori di dipartimento specifici pareri su ulteriori problematiche  di  potenziale  interesse  per i dipartimenti. In ogni caso, i pareri richiesti al collegio dei direttori di dipartimento si intendono  acquisiti  se  non  adottati  entro  trenta  giorni  dalla trasmissione della richiesta da parte degli organi di Governo.
 Il collegio puo' altresi' formulare agli organi di Governo proposte in ordine alle problematiche di cui al comma 2.
 Il  collegio  e'  composto  dai  direttori  dei  dipartimenti ed e' presieduto  da  un  coordinatore  eletto  tra  i  direttori  stessi e nominato con decreto del rettore. Il coordinatore resta in carica tre anni  e  non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta; in ogni caso decade alla scadenza del proprio mandato di direttore di dipartimento.
 Il   coordinatore   designa   all'interno   del  collegio  un  vice coordinatore che lo sostituisca nel caso di assenza o di impedimento. Il  vice coordinatore viene nominato con decreto del rettore e decade con il coordinatore.
 Il  coordinatore  del  collegio e' componente di diritto del senato accademico.
 Il collegio adotta un regolamento interno relativo alla definizione dell'organizzazione   interna   e   del   proprio  funzionamento.  Il regolamento e' approvato dal senato accademico ed emanato con decreto del rettore.
 Art. 37.
 Consiglio di facolta'. Composizione
 Fanno parte del consiglio di facolta' i professori di ruolo e fuori ruolo  della  facolta', i ricercatori confermati e gli assistenti del ruolo   ad  esaurimento.  Qualora  i  ricercatori  confermati  e  gli assistenti  siano in numero superiore al 50% dei professori di ruolo, la  loro  appartenenza  al  consiglio di facolta' e' limitata a detta percentuale  sulla base di elezioni le cui modalita' saranno definite nel regolamento generale di Ateneo.
 Fanno  altresi'  parte  del consiglio di facolta' un rappresentante del  personale  tecnico-amministrativo  eletto  secondo  le modalita' stabilite  nel  regolamento  generale  di  Ateneo ed i rappresentanti degli  studenti  il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, e' fissato nella misura del 15% degli altri componenti il consiglio.
 La  partecipazione  delle  diverse  componenti  a  deliberazioni su determinate  materie  avviene  con  le  esclusioni  e  le limitazioni previste dalla legge.
 Il preside puo' invitare alle sedute persone estranee al consiglio, per argomenti specifici e senza diritto di voto.
 Con  riferimento alla facolta' di medicina e chirurgia, alle sedute del   relativo   consiglio   di   facolta',  partecipa  altresi'  una rappresentanza  dei  medici  specialisti  in formazione iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medico-sanitaria attivate presso l'Ateneo cosi' articolata:
 due  medici  specialisti  in  formazione  in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica;
 due  medici  specialisti  in  formazione  in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area chirurgica;
 uno  medico  specialista  in  formazione  in rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area dei servizi;
 L'elettorato  attivo  spetta  a  tutti  gli  studenti  regolarmente iscritti  alle  scuole  di  specializzazione attivate, quello passivo soltanto   agli  studenti  in  corso.  Per  le  ulteriori  specifiche modalita'  di  elezione,  si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili,  le  disposizione  di  cui  al  capo II, lettera a), del vigente regolamento generale di Ateneo, con particolare riguardo alle norme   relativa   alle   elezioni   dei  rappresentanti  dei  medici specialistici  in formazione nell'ambito dei consigli delle scuole di specializzazione.
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