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| Gazzetta n. 217 del 2005-09-17 |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 5 luglio 2005 |  | Modalita'  ed  importi  delle  garanzie finanziarie che devono essere prestate  a  favore  dello  Stato  dalle  imprese  che  effettuano le attivita' di bonifica dei siti. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
 di concerto con
 
 i  Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive
 e delle infrastrutture e dei trasporti
 
 Visto   la   legge  10 giugno  1982,  n.  348,  che  disciplina  la prestazione  delle garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici;
 Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, recante attuazione  delle  direttive  91/156/CE  sui  rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti  pericolosi,  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;
 Visto,  in  particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo  n.  22  del  1997  che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la gestione dei rifiuti, nonche' la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti;
 Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  con  il quale e' stato adottato   il   regolamento,   delle  modalita'  organizzative  e  di funzionamento  del citato albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 8, comma 1, lettera i), del citato decreto  28 aprile  1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 9: «Bonifica dei siti»;
 Visto,  altresi',  l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione  bancaria  o  con  polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;
 Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  22  del 1997, e' necessario garantire   un'adeguata  copertura  finanziaria  ai  rischi  connessi all'attivita' di bonifica dei siti;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 dicembre 1999, n. 471, con il provvedimento di  approvazione  del  progetto  definitivo  di  bonifica  e' fissata l'entita'  delle garanzie finanziarie per ogni singolo intervento, in misura  non  inferiore  al 20% del costo stimato dell'intervento, che devono  essere  versate  a  favore  della  regione,  per  la corretta esecuzione ed il completamento dell'intervento;
 Considerato  che  non  e' opportuno duplicare le garanzie di cui al comma precedente;
 Ravvisata   l'opportunita'   di  differenziare  gli  importi  delle garanzie   finanziarie   in   funzione  delle  classi  di  iscrizione individuate  all'art.  9, comma 4, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;
 Decreta:
 Art. 1.
 Garanzia finanziaria
 1.  L'iscrizione  all'albo delle imprese che effettuano l'attivita' di  bonifica  dei  siti  e'  subordinata alla presentazione di idonea garanzia  finanziaria  a  copertura  delle obbligazioni connesse alle operazioni  di  messa  in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione   di   eventuali   misure  di  sicurezza,  trasporto  e smaltimento  dei  rifiuti  nonche'  del  risarcimento degli ulteriori danni  derivanti  all'ambiente,  ai  sensi  dell'art.  18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attivita' svolta.
 |  | Art. 2. Durata e modalita'
 1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione  all'albo e deve essere conforme allo schema allegato al presente decreto sotto la lettera «A».
 2.   La   competente  sezione  regionale  dell'albo  provvedera'  a comunicare  tempestivamente  e  contestualmente  al fidejussore ed al Ministero    dell'ambiente    ogni   provvedimento   di   sospensione dell'efficacia   dell'iscrizione   o  di  cancellazione  dell'impresa dall'albo nonche', qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui  all'art. 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalita' previste dal citato schema allegato sotto la lettera «A».
 |  | Art. 3. Ammontare della garanzia
 1.  Per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, del presente  decreto,  in  base alle classi d'iscrizione all'albo di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare  della  garanzia  fidejussoria  e'  fissato  nei seguenti valori:
 
 =====================================================================
 Classe             |               Importo ===================================================================== Classe a)....                  |....Euro 1.000.000; Classe b)....                  |....Euro 500.000; Classe c)....                  |....Euro 250.000; Classe d)....                  |....Euro 90.000; Classe e)....                  |....Euro 30.000.
 
 2.  Il  mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1.
 |  | Art. 4. Registrazione EMAS
 1.  Alle  imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE  e successive modificazioni ed integrazioni si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo.
 |  | Art. 5. Obbligo di iscrizione
 1.  Ai  sensi  dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del  1997,  tutte  le  imprese  che intendono effettuare attivita' di bonifica  dei  siti sono tenute ad iscriversi all'albo entro sessanta giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto e delle delibere del  Comitato nazionale dell'albo riguardanti i criteri, le modalita' e  i  termini  per  la  dimostrazione  dell'idoneita' tecnica e della capacita' finanziaria.
 Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 luglio 2005
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Marzano
 
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2005 Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 10
 |  | Allegato A FIDEJUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITA'
 DI BONIFICA DEI SITI
 Premesso:
 1) che l'impresa (ditta) ...., con sede in ...., codice fiscale n.  ........ intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attivita'  di bonifica dei siti nell'ambito della classe ...., di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente ....;
 2)  che  detta  attivita'  e'  subordinata  alla prestazione di garanzia  fidejussoria  idonea  a  coprire,  ai sensi della normativa vigente,  eventuali  operazioni  di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza,   bonifica,  ripristino  ambientale,  realizzazione  delle eventuali misure di sicurezza, nonche' l'eventuale risarcimento degli ulteriori  danni  all'ambiente,  ai  sensi  dell'art.  18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attivita' svolta;
 Cio' premesso:
 la societa' .... abilitata al rilascio di cauzione o autorizzat all'esercizio  del  ramo  cauzione,  e  quindi  in  regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in ...., codice fiscale  n.  ......  alle  condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si  costituisce  fidejussore  dell'impresa  .... e dei suoi obbligati solidali  ai  sensi di legge, la quale accetta per se' e per i propri successori  ed  aventi  causa,  dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a  concorrenza  dell'importo massimo complessivo di .... (euro ...... ),  secondo  quanto  previsto per la categoria ....classe ......., di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  ....,  a  garanzia delle somme dovute per:
 a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti;
 b) bonifica;
 c) ripristino  delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;
 d) risarcimento  degli  ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora   gli   interventi  di  cui  alle  lettere  precedenti  siano conseguenti  all'attivita'  di  bonifica dei siti svolta dall'impresa nel  periodo  di  efficacia dell'iscrizione nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
 
 CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO
 
 Art. 1.
 Delimitazione della garanzia
 La   societa'   garantisce   al  Ministero,  fino  a  concorrenza dell'importo  massimo  complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa  e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a  corrispondere  al  Ministero  stesso  per la copertura delle spese necessarie,  comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto  e  smaltimento  di  rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino    delle   installazioni   e   delle   aree   contaminate, realizzazione   delle   eventuali   misure   di   sicurezza,  nonche' all'eventuale  risarcimento  degli  ulteriori  danni  all'ambiente ai sensi  dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza delle  eventuali  inadempienze  verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia  e  determinate  da  qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto  agli  obblighi  verso  lo  Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti,  da  eventuali  convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati  da  altri  enti  od  organi  pubblici anche di controllo in riferimento  allo  svolgimento dell'attivita' di bonifica dei siti di cui in premessa.
 Art. 2.
 Efficacia della garanzia
 La  presente  garanzia  ha efficacia a decorrere dalla data della delibera   di   iscrizione  nell'albo  nazionale  delle  imprese  che effettuano la gestione dei rifiuti.
 La    competente   sezione   regionale   dell'albo   comunichera' tempestivamente  alla  societa'  e al Ministero ogni provvedimento di sospensione   dell'efficacia   dell'iscrizione   o  di  cancellazione dall'albo.
 Art. 3.
 Durata della fidejussione
 La  presente garanzia ha validita' pari a cinque anni o inferiore nel   caso  di  cessazione  anticipata  dell'iscrizione  dell'impresa nell'albo nazionale delle imprese effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata  di  un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il  Ministero  puo'  avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.
 Il  presente  contratto non puo' intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'albo.
 Decorso  il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente   con   contemporanea  definitiva  liberazione  della societa', anche qualora la presente fidejussione non venga restituita alla societa' stessa.
 Art. 4.
 Facolta' di recesso
 La  societa' puo' recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto   della  cessazione  della  garanzia  dal  trentesimo  giorno successivo  alla  comunicazione  alla  competente  sezione  regionale dell'albo,  al  Ministero  e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 In  tal  caso  la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi  nel  periodo  anteriore  alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero puo' avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validita' di quanto disposto dal precedente art. 3.
 Art. 5.
 Pagamento del premio
 Il  mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio  da  parte  dell'impresa  nonche'  altre  eventuali  eccezioni relative  al rapporto tra la societa' e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.
 Art. 6.
 Avviso di sinistro - Pagamento
 Qualora   ricorrano   i   presupposti  di  cui  in  premessa  per l'escussione  della  garanzia  e l'impresa non abbia gia' adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'albo, con richiesta motivata inviata anche all'impresa, invitera' la societa' a versare al Ministero dell'ambiente la somma dovuta ai sensi dell'art. 1  ed  in  tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:
 a) per  quel  che  riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento  dei  rifiuti,  messa  in sicurezza, bonifica, ripristino delle  installazioni  e  delle  aree contaminate, realizzazione delle eventuali  misure  di sicurezza, la societa' provvedera' al pagamento entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della richiesta senza opporre alcuna   eccezione,  dandone  avviso  all'impresa  che  nulla  potra' eccepire al riguardo;
 b) per   quel  che  riguarda  il  ristoro  di  ulteriori  danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la societa' provvedera' al pagamento a seguito di sentenza esecutiva.
 Ai  fini  degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9.
 Restano  salve  le  azioni  di legge nel caso che le somme pagate dalla societa' risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
 Dopo ogni pagamento effettuato dalla societa' l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla societa' stessa.
 Art. 7.
 Rinuncia alla preventiva escussione
 La  societa' non godra' del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.
 Art. 8.
 Surrogazione
 La  societa'  e'  surrogata,  nei  limiti  delle somme pagate, al Ministero  in  tutti  i  diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
 Il  Ministero  facilitera'  le  azioni  di recupero fornendo alla societa' tutti gli elementi utili in suo possesso.
 Art. 9.
 Forma della comunicazione alla societa'
 Tutte le comunicazioni e notifiche alla societa' dipendenti dalla presente   garanzia,   per   essere  valide,  dovranno  essere  fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dalla premessa.
 Art. 10.
 Foro competente
 In  caso  di controversia tra la societa' e il Ministero, il foro competente  e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.
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