Gazzetta n. 217 del 2005-09-17
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 settembre 2005
Cancellazione dal registro delle imprese di tre societa' cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Campobasso
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-octiesdecies, secondo e terzo comma, che recita «L'autorita' di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle societa' cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;
Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive;
Atteso che le sotto elencate societa' cooperative sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;
Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite che le sottoelencate societa' cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;
Considerata l'assoluta inattivita' degli enti;
Considerato, conseguentemente, che per tali societa' cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies del codice civile commi 2 e 3;
Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 31 maggio 2005 ai liquidatori delle societa' cooperative sottoelencate ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2005, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile;
Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ne' domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;
Decreta:
Le societa' cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies, secondo e terzo comma, del codice civile:
societa' cooperativa «Cooperativa edilizia Magna Spes soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. De Socio Michelangelo in data 22 luglio 1971, repertorio n. 81066, registro societa' n. 822, R.E.A. n. 59781 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 80008400709, posizione B.U.S.C. n. 525/137286;
societa' cooperativa «Coop. edilizia Urania - Soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Delli Venneri Silvestro in data 24 gennaio 1973, repertorio n. 731772, registro societa' n. 730, R.E.A. n. 58399 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00187510706, posizione B.U.S.C. n. 461/124935;
societa' cooperativa «Coop. Unione familiare - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rotello, costituita per rogito notaio dott. D'Ettore Rinaldo in data 11 febbraio 1945, repertorio n. 522/238, registro societa' n. 57, R.E.A. n. 21352 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. mancante, posizione B.U.S.C. n. 161/8057.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.
Campobasso, 5 settembre 2005
Il direttore provinciale: Agosta