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| Gazzetta n. 217 del 2005-09-17 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2005, n. 183 |  | Regolamento   di   sicurezza  nucleare  e  protezione  sanitaria  per l'Amministrazione della difesa. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione della Repubblica italiana;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, concernente l'attuazione  delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
 Visto   in  particolare,  l'articolo  162  del  richiamato  decreto legislativo  n.  230  del  1995,  il  quale  prevede l'emanazione del regolamento  di  sicurezza  nucleare  e  protezione  sanitaria per il Ministero  della  difesa  in  tempo  di pace, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa,  che  tenuto  conto  delle  particolari  esigenze connesse ai compiti  istituzionali delle Forze armate, si uniformi ai principi di radioprotezione  fissati  nello stesso decreto legislativo n. 230 del 1995  e  nella  normativa  comunitaria,  in  modo  da  assicurare  la protezione  della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
 Visto  il  decreto  legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente l'attuazione  della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;
 Visto  il  decreto  legislativo 26 maggio 2000, n. 241, concernente l'attuazione  della  direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria   della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
 Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico  delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della  maternita'  e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
 Visto  il  decreto  legislativo  9  maggio  2001,  n.  257, recante disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e
 dei   lavoratori   contro   i  rischi  derivanti  dalle  radiazioni
 ionizzanti; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001;
 Vista  la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico dell'energia nucleare;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni  ed  in particolare l'articolo 20, il quale definisce le attribuzioni del Ministero della difesa;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Visto  il  decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge  9  novembre  2001,  n.  401,  recante disposizioni urgenti per assicurare  il  coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita'   di  protezione  civile  e  per  migliorare  le  strutture logistiche nel settore della difesa civile;
 Vista  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro  della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici  delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
 Visto  il  regolamento  di  attuazione della citata legge n. 25 del 1997,  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556;
 Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;
 Visto  il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa:
 Visto  il  decreto  legislativo  28  novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate;
 Visto   il   decreto   ministeriale   28  aprile  1994  concernente l'istituzione   del  Centro  interforze  studi  per  le  applicazioni militari di San Pietro a Grado (Pisa);
 Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del  Servizio  sanitario  nazionale ed, in particolare, l'articolo 6, comma  1,  lettere  v)  e  z),  relativo  alle competenze dello Stato afferenti,  rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare ed ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;
 Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e successive  modificazioni,  concernente  l'attuazione delle direttive CEE  riguardanti  il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori  sul  luogo  di  lavoro  e,  in particolare, l'articolo 23 sostituito  dall'articolo  10, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
 Visto  il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del 1991, n.  626  del  1994  e  n.  242  del 1996, in materia di sicurezza dei lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  nell'ambito  del Ministero della difesa;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Sentito  il  Consiglio  interministeriale  di  coordinamento  e  di consultazione   per   i   problemi   relativi   all'impiego  pacifico dell'energia nucleare, che ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, nella riunione del 28 ottobre 2004;
 Udito  il  parere  favorevole  del  Consiglio  di  Stato,  espresso nell'adunanza  della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005;
 Su proposta del Ministro della difesa;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Campo di applicazione e deroghe
 1.   Le   attivita'  che  comportano  un  rischio  derivante  dalle radiazioni   ionizzanti,   indicate   all'articolo   1   del  decreto legislativo  17  marzo  1995,  n. 230, e successive modificazioni, di seguito   definito   decreto   legislativo,  svolte  nell'ambito  del Ministero  della  difesa  dal  personale  militare  e  civile,  dagli studenti applicati in attivita' formativa e dai lavoratori esterni al Ministero  della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in  materia  di  radiazioni  ionizzanti  ed  alle  norme del presente regolamento.  Il  regolamento  si  applica  anche alle situazioni che comportino  un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa.
 2.  Restano  disciplinate  dalle speciali norme tecnico-militari di tutela,  che  si  uniformano, per quanto possibile, in relazione alla peculiarita'   delle   attivita',   alle   disposizioni  del  decreto legislativo,  le  attivita'  e  i  luoghi  di  carattere  riservato o operativo  o  che  presentino  analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali   delle   Forze  armate,  comprese  quelle  di  Polizia militare,  di protezione civile ed addestrative, nonche' le attivita' effettuate  da  proprio  personale  su  mezzi  o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Il  testo  dell'art.  117, secondo comma, lettera d),
 della Costituzione e' il seguente:
 «Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle seguenti
 materie:
 a)-c) (omissis);
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;».
 - Il  testo  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
 230,   concernente  l'attuazione  delle  direttive  EURATOM
 89/618,  90/641,  92/3  e  96/29  in  materia di radiazioni
 ionizzanti,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
 del 13 giugno 1995.
 - Il   testo   dell'art.  162  del  richiamato  decreto
 legislativo n. 230 del 1995, e' il seguente:
 «Art.  162  (Disposizioni  particolari per il Ministero
 della   difesa).  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro della
 difesa,   sentito   il   Consiglio   interministeriale   di
 coordinamento e consultazione, e' emanato il regolamento di
 sicurezza    nucleare    e    protezione    sanitaria   per
 l'Amministrazione della difesa.
 2.  Il  regolamento,  tenuto  conto  delle  particolari
 esigenze  connesse  ai  compiti  istituzionali  delle Forze
 armate  in  tempo  di  pace,  si uniformera' ai principi di
 radioprotezione   fissati  nel  presente  decreto  e  nella
 normativa comunitaria cosicche' sia garantita la protezione
 della   popolazione   e  dei  lavoratori  contro  i  rischi
 derivanti dalle radiazioni ionizzanti.».
 - Il  testo  del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
 187,     concernente     l'attuazione    della    direttiva
 97/43/EURATOM,  in  materia  di  protezione sanitaria delle
 persone  contro  i  pericoli  delle  radiazioni  ionizzanti
 connesse   ad  esposizioni  mediche,  e'  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000.
 - Il  testo  del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
 241,     concernente     l'attuazione    della    direttiva
 96/29/EURATOM,  in  materia  di  protezione sanitaria della
 popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i rischi derivanti
 dalle  radiazioni  ionizzanti, e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000.
 - Il  testo  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
 151,  recante testo unico delle disposizioni legislative in
 materia  di  tutela  e  sostegno  della  maternita' e della
 paternita',  a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
 n.  53,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
 26 aprile 2001.
 - Il  testo  del  decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
 257,  recante  disposizioni  integrative  e  correttive del
 decreto   legislativo   26 maggio  2000,  n.  241,  recante
 attuazione  della  direttiva  96/29/EURATOM,  in materia di
 protezione  sanitaria  della  popolazione  e dei lavoratori
 contro  i  rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 153 del 4 luglio
 2001.
 - Il   testo   della   legge   1° marzo  2002,  n.  39,
 concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
 derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
 europee.   Legge  comunitaria  2001,  e'  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002.
 - Il  testo  della  legge  31 dicembre  1962,  n. 1860,
 recante   impiego   pacifico   dell'energia   nucleare,  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 27 del 30 gennaio
 1963.
 - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 300,  recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a
 norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 203 del 30 agosto
 1999.
 - Il  testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
 n. 300 del 1999 e' il seguente:
 «Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa
 sono  attribuite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
 Stato  in  materia  di  difesa  e  sicurezza militare dello
 Stato,  politica  militare  e  partecipazione  a missioni a
 supporto    della   pace,   partecipazione   ad   organismi
 internazionali   di   settore,  pianificazione  generale  e
 operativa  delle  Forze armate e Interforze, pianificazione
 relativa all'area industriale di interesse della difesa.
 2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
 compiti concernenti le seguenti aree:
 a) area  tecnico  operativa: difesa e sicurezza dello
 Stato,   del   territorio   nazionale   e   delle   vie  di
 comunicazione  marittime  ed  aree, pianificazione generale
 operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
 programmi  tecnico  finanziari;  partecipazione  a missioni
 anche  multinazionali per interventi a supporto della pace;
 partecipazione  agli  organismi  internazionali  ed europei
 competenti  in  materia di difesa e sicurezza militare o le
 cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
 ed  attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
 con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
 Parlamento  sull'evoluzione  del  quadro strategico e degli
 impegni   operativi;   classificazione,   organizzazione  e
 funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
 tutela  ambientale,  concorso nelle attivita' di protezione
 civile   su   disposizione   del   Governo,  concorso  alla
 salvaguardia  delle  libere  istituzioni  ed  il bene della
 collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
 b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
 politica   degli   armamenti   e   relativi   programmi  di
 cooperazione  internazionale; conseguimento degli obiettivi
 di  efficienza  fissati per lo strumento militare; bilancio
 ed  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;  affari
 giuridici,  economici,  contenzioso, disciplinari e sociali
 del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
 navali  ed  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica e
 tecnologie  avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato e
 servizi  generali;  leva  e reclutamento; sanita' militare;
 attivita'  di  ricerca  e  sviluppo, approvvigionamento dei
 materiali  e  dei  sistemi  d'arma; programmi di studio nel
 settore   delle   nuove  tecnologie  per  lo  sviluppo  dei
 programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
 pubblica   e  privata;  classificazione,  organizzazione  e
 funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
 - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 303,  recante  l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
 dei Ministri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205
 del 1° settembre 1999.
 - Il  testo del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
 convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della legge
 9 novembre  2001,  n. 401, recante disposizioni urgenti per
 assicurare   il  coordinamento  operativo  delle  strutture
 preposte   alle   attivita'  di  protezione  civile  e  per
 migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
 civile,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del
 10 settembre 2001.
 - Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante
 attribuzioni  del  Ministro  della difesa, ristrutturazione
 dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
 difesa,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
 24 febbraio 1997.
 - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
 25 ottobre   1999,   n.  556,  concernente  regolamento  di
 attuazione della citata legge n. 25 del 1997, e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
 - Il  testo  del decreto legislativo 16 luglio 1997, n.
 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del
 Ministero  della  difesa,  a  norma  dell'art.  1, comma 1,
 lettera  b)  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 185 del 9 agosto
 1997.
 - Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
 459,     concernente    la    riorganizzazione    dell'area
 tecnico-industriale  del  Ministero  della  difesa, a norma
 dell'art.  1,  comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre
 1995,  n.  549, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1
 del 2 gennaio 1998.
 - Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
 464,  recante  riforma  strutturale  delle  Forze armate, a
 norma  dell'art.  1,  comma  1, lettere a), d) ed h), della
 legge   28 dicembre  1995,  n.  549,  e'  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.
 - Il  testo  della  legge  23 dicembre  1978,  n.  833,
 concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale,
 e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  360  del
 28 dicembre 1978.
 -  Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere v) e z) della
 richiamata legge n. 833 del 1978 e' il seguente:
 «Art.  6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
 dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
 a)-u) (omissis);
 v) l'organizzazione sanitaria militare;
 z) i  servizi  sanitari istituiti per le Forze armate
 ed  i  Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo  degli agenti di
 custodia  e  per  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
 nonche'  i  servizi  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie
 dello  Stato  relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario
 delle condizioni del personale dipendente.».
 - Il  testo  del decreto legislativo 19 settembre 1994,
 n. 626, concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri
 89/391,  89/654,  89/655,  89/656,  90/269, 90/270, 90/394,
 90/679,  93/88, 95/63, 97/42, 98/24, 99/38, 2001/45, 99/92,
 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
 dei  lavoratori  sul  luogo  di lavoro, e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994.
 - Il  testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
 n. 626 del 1994 e successive modificazioni e' il seguente:
 «Art.     23     (Vigilanza). - 1.     La     vigilanza
 sull'applicazione   della   legislazione   in   materia  di
 sicurezza   e   salute  nei  luoghi  di  lavoro  e'  svolta
 dall'unita'  sanitaria  locale  e,  per quanto di specifica
 competenza,  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco,
 nonche',   per   il   settore   minerario,   dal  Ministero
 dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, e per le
 industrie  estrattive  di  seconda  categoria  e  le  acque
 minerali  e  termali  delle  regioni e province autonome di
 Trento e di Bolzano.
 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
 attribuite  dalla  legislazione vigente all'ispettorato del
 lavoro,   per   attivita'   lavorative  comportanti  rischi
 particolarmente  elevati,  da  individuare  con decreto del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta dei
 Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
 sanita',  sentita  la  Commissione  consultiva  permanente,
 l'attivita'    di    vigilanza    sull'applicazione   della
 legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata
 anche   dall'ispettorato   del   lavoro   che   ne  informa
 preventivamente  il  servizio  di  prevenzione  e sicurezza
 dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
 3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici
 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 4.  Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
 e  salute  dei  lavoratori  attribuite  dalle  disposizioni
 vigenti  agli  uffici  di sanita' aerea e marittima ed alle
 autorita'  marittime,  portuali ed aeroportuali, per quanto
 riguarda  la  sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
 aeromobili  ed  in  ambito  portuale ed aeroportuale, ed ai
 servizi  sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
 per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
 altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
 presentano  analoghe  esigenze  da  individuarsi, anche per
 quel  che  riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
 del  Ministro  competente  di  concerto  con i Ministri del
 lavoro   e   della  previdenza  sociale  e  della  sanita'.
 L'Amministrazione   della   giustizia  puo'  avvalersi  dei
 servizi  istituiti  per le Forze armate e di polizia, anche
 mediante  convenzione  con  i rispettivi Ministeri, nonche'
 dei   servizi  istituiti  con  riferimento  alle  strutture
 penitenziarie.».
 - Il  testo  del  decreto  interministeriale  14 giugno
 2000,  n.  284,  recante  il  regolamento di attuazione dei
 decreti  legislativi  n. 277 del 1991, n. 626 del 1994 e n.
 242  del  1996,  in materia di sicurezza dei lavoratori sui
 luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
 2000.
 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214
 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Nota all'art. 1:
 - Il  testo  dell'art. 1 del decreto legislativo n. 230
 del 1995 e' il seguente:
 «Art.  1  (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni
 del presente decreto si applicano:
 a) alla    costruzione,    all'esercizio    ed   alla
 disattivazione degli impianti nucleari;
 b) a  tutte  le  pratiche  che  implicano  un rischio
 dovuto  a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente
 artificiale  o  da  una sorgente naturale nei casi in cui i
 radionuclidi  naturali  siano o siano stati trattati per le
 loro proprieta' radioattive fissili o fertili e cioe':
 1)  alla  produzione,  trattamento,  manipolazione,
 detenzione,      deposito,     trasporto,     importazione,
 esportazione,    impiego,   commercio,   cessazione   della
 detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;
 2) al funzionamento di macchine radiogene;
 3)  alle lavorazioni minerarie secondo la specifica
 disciplina di cui al capo IV;
 b-bis)   alle   attivita'  lavorative  diverse  dalle
 pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza
 di  sorgenti  naturali  di radiazioni, secondo la specifica
 disciplina di cui al capo III-bis;
 b-ter)   agli   interventi   in   caso  di  emergenza
 radiologica  o nucleare o in caso di esposizione prolungata
 dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o
 di  un'attivita'  lavorativa  non  piu' in atto, secondo la
 specifica disciplina di cui al capo X.
 1-bis.    Il    presente   decreto   non   si   applica
 all'esposizione  al  radon  nelle  abitazioni  o  al  fondo
 naturale  di  radiazioni,  ossia  non  si  applica  ne'  ai
 radionuclidi   contenuti  nell'organismo  umano,  ne'  alla
 radiazione  cosmica  presente  al  livello  del  suolo, ne'
 all'esposizione  in  superficie  ai  radionuclidi  presenti
 nella   crosta  terrestre  non  perturbata.  Dal  campo  di
 applicazione  sono  escluse  le  operazioni  di aratura, di
 scavo  o  di  riempimento effettuate nel corso di attivita'
 agricole  o  di  costruzione,  fuori  dei casi in cui dette
 operazioni  siano  svolte  nell'ambito di interventi per il
 recupero di suoli contaminati con materie radioattive.
 2.  Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni
 del   presente   decreto   definite  nell'allegato  I  sono
 aggiornate,  in  relazione  agli  sviluppi della tecnica ed
 alle  direttive  e raccomandazioni dell'Unione europea, con
 decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
 proposta  dei  Ministri  dell'ambiente  e della sanita', di
 concerto  con  i  Ministri  dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato,  del  lavoro e della previdenza sociale e
 per  la  funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per
 la  protezione  dell'ambiente  (ANPA), l'Istituto superiore
 per  la  prevenzione  e  la  sicurezza nel lavoro (ISPESL),
 l'Istituto superiore di sanita' (ISS) e la Conferenza Stato
 regioni.  Con gli stessi decreti sono altresi' individuate,
 in  relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive
 e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalita'
 di applicazione per attivita' e situazioni particolari, tra
 le  quali  quelle  che  comportano  esposizioni  a sorgenti
 naturali di radiazioni.
 2-bis.  In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
 comma  2  le condizioni di applicazione sono quelle fissate
 negli allegati I e I-bis.
 2-ter.  Con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  da  emanare  entro  i  termini  di  applicazione
 dell'art.  10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui
 al  comma  2,  i  valori  dei  livelli  di  azione  di  cui
 all'allegato  I-bis,  paragrafo  4, sono aggiornati in base
 alle  indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della
 tecnica.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Organizzazione operativa
 1.  Con decreto del Ministro della difesa, entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sono emanate le istruzioni  tecniche  per  disciplinare l'organizzazione operativa in ordine  alla gestione in sicurezza radiologica delle attivita' e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
 2.  L'organizzazione  operativa  comprende  anche la gestione delle situazioni  di  emergenza attinenti ai soggetti, di cui al precedente articolo  1  ed  alla  popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto  del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo e dal presente regolamento.
 3.  Le norme delle istruzioni di cui al comma 1, disciplinano anche la  predisposizione  ed  attuazione  degli  eventuali  interventi,  a livello   nazionale  o  locale,  tenendo  conto  delle  procedure  di pianificazione  nazionali  e  locali, con le prefetture, il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile.
 4.  Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul  prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.
 5.  Il  Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la   pronta   notifica  delle  emergenze  alle  autorita'  competenti nazionali  ed  estere  le  cui  modalita'  e  norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.
 |  | Art. 3. Autorizzazioni
 1.  Per  le  attivita'  di  cui  all'articolo 1, il Ministero della difesa  e'  competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
 2.  In  ordine  alle  autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:
 a)  5  della  legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive;
 b)  28,  33  e  55  del  decreto  legislativo  n.  230  del 1995, concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni  di  deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - I riferimenti normativi relativi al testo della legge
 n.  31 dicembre  1962,  n.  1860, sono riportati nelle note
 alle premesse.
 - Il  testo  dell'art.  5 della legge n. 1860 del 1962,
 concernente  il  trasporto  di  materie  radioattive  e' il
 seguente:
 «Art.  5. - Il trasporto delle materie fissili speciali
 in  qualsiasi  quantita'  e  delle  materie  radioattive in
 quantita'  totale  di radioattivita' o di peso che ecceda i
 valori  determinati  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve
 essere  effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi,
 autorizzati  con  decreto del Ministro per l'industria e il
 commercio,  rispettivamente di concerto con il Ministro per
 i  trasporti  e l'aviazione civile e con il Ministro per la
 marina mercantile.
 Possono  essere effettuati senza autorizzazione singoli
 trasporti  occasionali  di materie radioattive in quantita'
 totale  di radioattivita' o di peso che non ecceda i valori
 che  saranno  determinati  con  decreto  del  Ministro  per
 l'industria  e il commercio, emanato con le forme dell'art.
 30  del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
 1964,  n.  185.  In  tali  casi,  prima dell'esecuzione del
 trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al
 medico  provinciale  delle province nelle quali ha inizio e
 termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che
 preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.
 Singoli  trasporti  di  materie  fissili  speciali,  in
 qualsiasi  quantita', e di materie radioattive in quantita'
 totale  di  radioattivita'  o  di peso che ecceda il limite
 fissato  nel comma precedente, debbono essere effettuati da
 vettori  terrestri,  aerei e marittimi all'uopo autorizzati
 con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di
 concerto con il Ministro interessato.
 Le  disposizioni  contenute  nei  commi  precedenti non
 esimono  il  vettore  dall'osservanza  delle  vigenti norme
 sulla disciplina dei trasporti.
 Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
 Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dei  Ministri
 competenti,  di  concerto con il Ministro per l'industria e
 il  commercio,  udito  il parere del Comitato nazionale per
 l'energia  nucleare,  sono  emanate  le norme regolamentari
 relative  al  trasporto  delle  materie  fissili speciali e
 delle  materie radioattive, in accordo con le norme di base
 fissate dalla Comunita' europea dell'energia atomica.
 Fino   a   quando   non   saranno   emanate   le  norme
 regolamentari  relative  al trasporto delle materie fissili
 speciali  e  delle  materie  radioattive  di  cui  al comma
 precedente,  il  trasporto  delle dette materie deve essere
 effettuato  nell'osservanza  delle disposizioni emanate dal
 Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile  per i
 trasporti  terrestri  e  aerei e dal Ministero della marina
 mercantile  per  i  trasporti marittimi, nel rispetto anche
 delle  norme  di protezione sanitaria contenute nel decreto
 del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
 che risultino applicabili.».
 - I  testi  degli  articoli 28,  33  e  55  del decreto
 legislativo  n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente,
 l'impiego  di  sorgenti  di radiazioni, le installazioni di
 deposito  o  di  smaltimento  di  rifiuti  radioattivi e la
 disattivazione degli impianti nucleari sono i seguenti:
 «Art.  28  (Impiego  di categoria A). - 1. L'impiego di
 categoria  A  e'  soggetto a nulla osta preventivo da parte
 del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
 dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
 dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale, della
 sanita',  sentite  l'ANPA  e  le  regioni  territorialmente
 competenti,     in     relazione    all'ubicazione    delle
 installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di
 radioprotezione,   delle   modalita'  di  esercizio,  delle
 attrezzature  e della qualificazione del personale addetto,
 alle  conseguenze  di  eventuali  incidenti  nonche'  delle
 modalita'   dell'eventuale   allontanamento  o  smaltimento
 nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
 e'  inviata  dal  Ministero dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato  ai  Ministeri  concertanti, al presidente
 della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco,
 al  prefetto,  al  comando provinciale dei Vigili del fuoco
 competenti per territorio e all'ANPA.
 2.  Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
 prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
 le   prove  e  per  l'esercizio,  nonche'  per  l'eventuale
 disattivazione degli impianti.».
 «Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di
 smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le
 disposizioni   vigenti   in  materia  di  dichiarazione  di
 compatibilita'  ambientale,  la  costruzione, o comunque la
 costituzione,  e  l'esercizio  delle  installazioni  per il
 deposito  o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle
 per  il  trattamento  e  successivo  deposito o smaltimento
 nell'ambiente,  di rifiuti radioattivi provenienti da altre
 installazioni,  anche  proprie,  sono soggetti a nulla osta
 preventivo  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato,    di    concerto    con    i   Ministeri
 dell'ambiente,  dell'interno, del lavoro e della previdenza
 sociale  e della sanita', sentite la regione o la provincia
 autonoma interessata e l'ANPA.
 2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
 commercio  e  dell'artigianato,  d'intesa  con  i  Ministri
 dell'ambiente  e della sanita' e di concerto con i Ministri
 dell'interno  e  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
 sentita  l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattivita'
 o  di  concentrazione  ed  i  tipi  di  rifiuti  per cui si
 applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le
 disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in
 relazione  alle  diverse  tipologie  di  installazione. Nel
 decreto   puo'   essere   prevista,  in  relazione  a  tali
 tipologie,  la possibilita' di articolare in fasi distinte,
 compresa  quella  di  chiusura,  il rilascio del nulla osta
 nonche'  di  stabilire  particolari  prescrizioni  per ogni
 fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
 «Art.  55  (Autorizzazione  per la disattivazione degli
 impianti   nucleari). - 1.  L'esecuzione  delle  operazioni
 connesse  alla  disattivazione  di  un impianto nucleare e'
 soggetta   ad   autorizzazione   preventiva  da  parte  del
 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
 sentiti i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro
 e  della  previdenza  sociale e della sanita', la regione o
 provincia  autonoma  interessata  e  l'ANPA, su istanza del
 titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata,
 ove  necessario,  per singole fasi intermedie rispetto allo
 stato ultimo previsto.
 2.  La  suddivisione  in  fasi  intermedie  deve essere
 giustificata   nell'ambito   di   un   piano   globale   di
 disattivazione,  da  allegare all'istanza di autorizzazione
 relativa alla prima fase.
 3.   Per   ciascuna   fase,   copia   dell'istanza   di
 autorizzazione  deve essere inviata alle Amministrazioni di
 cui  al  comma  1  e  all'ANPA,  unitamente  al piano delle
 operazioni  da  eseguire,  a  una  descrizione  dello stato
 dell'impianto,   comprendente   anche   l'inventario  delle
 materie  radioattive  presenti, all'indicazione dello stato
 dell'impianto stesso al termine della fase, alle analisi di
 sicurezza  concernenti le operazioni da eseguire e lo stato
 dell'impianto  a  fine  operazioni,  all'indicazione  della
 destinazione  dei  materiali radioattivi di risulta, ad una
 stima degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma
 di   radioprotezione   anche   per   l'eventualita'  di  un
 emergenza. Nel piano il titolare della licenza di esercizio
 propone altresi' i momenti a partire dai quali vengono meno
 i   presupposti  tecnici  per  l'osservanza  delle  singole
 disposizioni  del  presente  decreto  e  delle prescrizioni
 attinenti all'esercizio dell'impianto.».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. Competenze
 1.  Le  funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica  connesse  alle  attivita' indicate nel decreto legislativo, sono espletate nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.
 2.   Le   competenze  in  materia  di  rilascio  dei  provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, sono definite come segue:
 a)  gli  Stati  maggiori di Forza armata, tramite gli ispettorati ovvero   i  comandi  logistici,  rilasciano  le  autorizzazioni  alla detenzione ed all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;
 b)  le  direzioni  generali, nell'ambito delle aree di rispettiva competenza,  emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica ed al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
 c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, provvedono alla tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti del personale di cui all'articolo 1;
 d)  i  servizi  sanitari  e tecnici della Difesa, definiti con il decreto  interministeriale  14  giugno  2000, n. 284, provvedono alla vigilanza  per  le  attivita'  di  cui all'articolo 1, in particolare nelle  aree  riservate  od  operative  e  per  quelle  che presentano analoghe   caratteristiche,  da  individuarsi,  anche  per  quel  che riguarda  le  modalita' di attuazione, con decreto del Ministro della difesa.
 3.   Le  funzioni  connesse  alle  attivita'  di  informazione,  di sorveglianza  fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni  ionizzanti, di controllo radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale, previste  dal  decreto  legislativo,  sono  espletate nell'ambito del Ministero della difesa come segue:
 a)   allo   Stato  maggiore  della  Difesa,  sono  attribuite  le competenze   in  merito  alla  informazione  preventiva  in  caso  di emergenza radiologica;
 b)   al   CISAM,  sono  affidate  le  competenze  in  materia  di radioattivita'  ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;
 c)  al  CISAM  e  all'organizzazione della sanita' militare, sono attribuite  le competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le  attivita'  di  sorveglianza  fisica e medica della protezione dai rischi  derivanti  dall'esposizione  alle  radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della documentazione.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - I  riferimenti  normativi  concernenti  il  testo del
 decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono citati
 nelle note alle premesse.
 - I riferimenti normativi relativi al testo del decreto
 interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, sono citati nelle
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 5. Qualificazione del personale
 1.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa sono determinati gli elenchi  del  personale  abilitato  presso  gli  organi della Difesa, individuati   nell'ambito   dell'organizzazione   operativa  prevista dall'articolo 2 del regolamento.
 2.  Le  attivita'  professionali  per l'assolvimento delle funzioni previste dal regolamento, sono effettuate dal personale del Ministero della  difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo.  La  formazione  professionale e l'abilitazione di detto personale  competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalita'   stabiliti  dal  decreto  legislativo.  L'abilitazione  e' rilasciata  previo  esame  di  apposite Commissioni delle quali fanno parte  un  rappresentante  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.
 |  | Art. 6. Funzioni ispettive
 1. Le funzioni ispettive e le relative modalita' di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento.
 |  | Art. 7. Relazione annuale
 1.  Il  Ministro  della  difesa  informa,  con cadenza annuale, con apposita   relazione,   secondo  le  modalita'  fissate  nel  decreto ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento, il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  ordine all'installazione di impianti ed all'avvio   di   attivita'   concernenti  l'impiego  di  sorgenti  di radiazioni ionizzanti.
 2.  Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1,  limitatamente  agli  impianti,  un  rapporto  tecnico riservato e dettagliato,   nel   quale   sono   specificate   le  caratteristiche fondamentali,  l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attivita' in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
 Il  presente  decreto  munito  del sigillo di Stato, sara' inserito nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarlo  e  farlo osservare.
 Roma, 24 giugno 2005
 Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 Berlusconi
 
 Il Ministro della difesa
 Martino
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2005
 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 14
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