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| Gazzetta n. 216 del 2005-09-16 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 8 settembre 2005 |  | Riapertura  delle  operazioni  di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali   4,50%,   con   godimento  1° febbraio  2004  e  scadenza 1° febbraio 2020, dodicesima e tredicesima tranche. |  | 
 |  | IL DIRETTORE della Direzione II del Dipartimento del tesoro
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare, l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di  strumenti  finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
 Visto  il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e  le  modalita'  cui  il  Dipartimento  del  tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
 Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la dematerializzazione dei titoli di Stato;
 Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  l° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato  che  l'importo  delle  emissioni disposte a tutto il 6 settembre  2005  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 66.188 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
 Visti i propri decreti in data 17 marzo, 7 luglio 2004, 10 gennaio, 10  febbraio, 11 aprile e 8 luglio 2005 con i quali e' stata disposta l'emissione   delle  prime  undici  tranches  dei  buoni  del  Tesoro poliennali   4,50%,   con   godimento  1° febbraio  2004  e  scadenza 1° febbraio 2020;
 Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto ministeriale  del  22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e' disposta  l'emissione  di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali   4,50%,   con   godimento  1° febbraio  2004  e  scadenza 1° febbraio  2020, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di  euro,  di cui al decreto del 7 luglio 2004, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.
 Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 7 luglio 2004.
 I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di rifinanziamento  presso  la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto ministeriale 17 marzo 2004,  citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».
 Le  prime  tre  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
 |  | Art. 2. Le  offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del  presente  decreto,  dovranno  pervenire,  con l'osservanza delle modalita'  indicate  negli  articoli 6  e  7  del  citato decreto del 7 luglio 2004, entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2005.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 7 luglio 2004.
 Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 |  | Art. 3. Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  articolo,  avra' inizio il collocamento della tredicesima tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori «specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del  9 luglio  1999,  che  abbiano  partecipato  all'asta  della dodicesima  tranche  con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non  inferiore  al  «prezzo  di esclusione». La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato  decreto  del  7 luglio  2004, in quanto applicabili, e verra' collocata  al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
 Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 settembre 2005.
 Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste «ordinarie» dei B.T.P. «quindicennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
 Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 |  | Art. 4. Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 15 settembre  2005,  al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di  dietimi  d'interesse lordi per quarantacinque giorni. A tal fine, la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.
 Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 settembre 2005.
 A  fronte  di  tali  versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  Capo  X, capitolo 5100 (unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita' previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
 In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 |  | Art. 5. Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2006 al 2020,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario  2020  faranno  carico  ai capitoli che verranno iscritti nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 7 luglio 2004, sara' scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247  (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 settembre 2005
 Il direttore: Cannata
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